Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2002, n. 5731
CASS
Sentenza 19 aprile 2002

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In materia di appalti di opera pubblica, anche nella disciplina normativa posta dalla Regione Siciliana (legge reg. n. 22 del 1964 e succ. modif.) il procedimento di revisione dei prezzi, nella fase del riconoscimento, è presidiato dal potere discrezionale dell'amministrazione appaltante, sicché, in tale fase, la posizione dell'appaltatore ha natura di mero interesse legittimo, come tale tutelabile davanti al giudice amministrativo. Solo a seguito del positivo riconoscimento ad opera dell'amministrazione la posizione dell'appaltatore assume consistenza di diritto soggettivo, e può essere fatta valere davanti al giudice ordinario; ma deve trattarsi di riconoscimento proveniente dall'organo dell'ente pubblico abilitato a manifestarne la volontà, cioè dall'organo deliberativo dell'ente appaltante, sicché non hanno rilevanza atti e comportamenti riferibili ad organi meramente tecnici, come l'ingegnere capo o il direttore dei lavori, oppure ad uffici addetti alla contabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2002, n. 5731
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5731
    Data del deposito : 19 aprile 2002

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