Sentenza 24 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/05/2002, n. 7626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7626 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO07 6 26/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CAŠSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Ugo RIGGIO R.G.N. 20546/99 Consigliere Cron.21242 Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Rep.1565 Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 12/02/02 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Vincenzo MAZZACANE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. Sol SE NTENZA per diritti € 455 il 24 MAG 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA CUSENZA MICHELE, elettivamente 29.77 ₤1500 PZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA PIETRO CARLINO, difeso dall'avvocato ALBERTO SINATRA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ON PE;
intimato avverso la sentenza n. 309/99 del Tribunale di MARSALA, depositata il 01/07/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 197 udienza del 12/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni -1- SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SE c/ ON RG 20546/99 - 1 Oggetto: responsabilità professionale, danni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto introduttivo notificato il 10.11.99, Mi- chele SE premesso in fatto che < Con sentenza del giudice di pace in data 4.2.98, veniva dichiarata la ri- soluzione per inadempienza del contratto d'opera profes- sionale, relativo all'incarico conferito dal sig. Petro- nelli giuseppe al geom. MI SE e concernente l'accatastamento di un suo immobile sito in Pantelleria. Il sig. SE M., che veniva, altresì condannato al pa- gamento della somma di £ 1.980.000 oltre che al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessive £ 1.045.000, impugnava ritualmente la sudetta decisione, di cui chiedeva la riforma per i motivi espressamente speci- ficati nell'atto d'appello. Precisate le conclusioni, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione all'u- dienza dell' 1.2.99, per poi essere decisa con la senten- za avanti calendata di cui ora si chiede la cassazione -per i seguenti motivi. >> proponeva con quattro motivi ricorso in sede di legittimità avverso la sentenza del tribunale di Marsala n. 309/99 del 10.5/1.7.99. Parte intimata non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Anche a non voler considerare la pur palese inido- neità della procura esistente a margine dell'atto intro- duttivo ad attestare il conferimento d'un mandato a pro- SE c/ ON RG 20546/99 - 2 -porre ricorso per cassazione a tacer d'altro, l'espresso conferimento di poteri ex art. 183 CPC costituisce manife- stazione di volontà intesa all'introduzione d'un giudizio di primo grado e porta ad escludere l'estensibilità di ta- le manifestazione anche all'introduzione d'un'impugnazio- ne, per di più in sede di legittimità il proposto grava- me risulta, comunque, inammissibile. Si è trascritto per esteso l'atto introduttivo della presente fase del giudizio onde meglio evidenziare la as- soluta carenza d'un'effettiva esposizione dei presupposti in fatto dai quali la controversia ha tratto origine e dello sviluppo della stessa in sede contenziosa, presuppo- sti cui l'atto stesso opera inconferente riferimento solo per relationem facendo rinvio ad altri atti, di parte e d'uf- ficio, dei giudizi svoltisi nella precedente fase. Ora, è ben vero che, per giurisprudenza da tempo consolidata, non è necessario che l'esposizione dei fatti richiesta, a pena d'inammissibilità dell'atto di causa introduttivo del giudizio di cassazione, dal disposto del- l'art. 366 primo comma n. 3 CPC costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi del ricorso, né che si sviluppi in una narrativa analitica e particolareggia- ta;
tuttavia, non men vero che, stante il principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, quanto meno dal contesto dell'atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi, id est dalla sola SE c/ ON RG 20546/99 - 3 lettura di esso ed escluso l'esame d'ogni altro documento e della stessa sentenza impugnata, deve necessariamente essere desumibile una precisa cognizione così dell'origine e dell'oggetto della controversia come dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti nonché delle decisioni adottate dai giudici del merito e delle ragioni di esse, in guisa da consentire al giudice di legittimità un'adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronunzia del giu- dice a quo, non potendosi al riguardo distinguere tra espo- sizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente la cui integrazione aliunde non è consentita (e pluribus, Cass. 19.7.01 n. 9777, 11.7.00 n. 9206, 4.6.99 n. 5492, 29.12.97 3.10.97 n. 9656, 8.9.97 n. 8711, 19.3.97 n.n. 13071, 2434). Di tale consolidato orientamento costituisce parti- colare ulteriore applicazione la ritenuta inidoneità ad integrare i requisiti della sufficiente esposizione del fatto e della specificità dei motivi il semplice richiamo per relationem alle circostanze esposte ed alle questioni trattate nei precedenti gradi del giudizio (e pluribus, Cass. 13.11.00 n. 14699, 7.11.00 n. 14479, 20.4.98 n. 4013, 13.1.96 n. 252, 20.1.95 n. 629). Nella specie, pur ove si voglia considerare non de- terminante l'assoluta carenza della "premessa in fatto", resta, comunque, che neppure dall'esposizione dei motivi SE c/ ON RG 20546/99 - 4) risulta in qualche modo possibile avere una chiara e com- pleta visione così dell'oggetto del giudizio quale intro- dotto come della sua trattazione nonché delle decisioni adottate dai giudici del merito e, di conseguenza, delle precise ragioni delle censure mosse sia con l'appello alla pronunzia di primo grado sia con il ricorso per cassazione a quella di secondo grado, ciò anche con particolare rife- rimento al vaglio d'ammissibilità delle une e delle altre in relazione al divieto di ius novorum in appello, cui il ri- corrente sembra voler fare riferimento, ma anche a quello d'introdurre in sede di legittimità questioni che non ab- biano formato oggetto di contraddittorio in fase di meri- to, la cui violazione è rilevabile d'ufficio. Onde procedere al sindacato sulla pronunzia di meri- to di secondo grado è, infatti, indispensabile al giudice di legittimità, particolarmente ove il ricorso prospetti, come nella specie, anche vizi d'ultra od extra petizione, esattamente quali fossero state le originarie conoscere prospettazioni delle parti con domande ed eccezioni, quali le decisioni su ciascuna di esse adottate dal primo giudi- ce, quali le specifiche censure mosse a tali decisioni con l'atto d'appello, dacché è in relazione a siffatto svolgi- mento della dialettica processuale in ordine al thema dispu- tandum tra primo e secondo grado che la pronunzia conclusi- va di quest'ultimo può, poi, con la necessaria cognizione di causa ed in riferimento alle censure mosse con il ri- SE c/ ON RG 20546/99 -5. corso, essere valutata in sede di legittimità. Nella specie, in difetto d'un'adeguata prospettazio- ne dei fatti di causa così come sopra delineata, il ricor- so va, dunque, considerato inammissibile ex art. 366 CPC. Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v'ha luogo a pronunzia sulle spese.
P. Q. M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Camera di Consiglio il 12.2.2002. Il Presidente Upo Riggio Il est. Nettierg IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO 22 MAG. 2002 H. CANCELLIERECI 108T 129,11 MEST 20.66 4 2 Froma глия, 77 8065 1200 161,77 CORTE SUPREMA CASSAZIONE тот Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 11-1.2012 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica serie 4 al n. 1877