Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2001, n. 64
CASS
Sentenza 23 febbraio 2001

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La giurisdizione si determina sulla base della domanda e in particolare in base al cosiddetto "petitum sostanziale", il quale si identifica, oltre che dalla concreta statuizione chiesta al giudice, anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dei fatti indicati a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo del ricorso con cui era stata dedotta, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la determinazione dell'ammontare dei contributi previdenziali dovuti per legge, una questione di giurisdizione fondata sulla mancanza di una pronuncia delle Commissioni provinciali per l'artigianato sull'iscrizione dell'impresa nell'apposito albo).

La giurisdizione si determina sulla base della domanda e in particolare in base al cosiddetto "petitum sostanziale", il quale si identifica, oltre che dalla concreta statuizione chiesta al giudice, anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dei fatti indicati a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo del ricorso con cui era stata dedotta, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la determinazione dell'ammontare dei contributi previdenziali dovuti per legge, una questione di giurisdizione fondata sulla mancanza di una pronuncia delle Commissioni provinciali per l'artigianato sull'iscrizione dell'impresa nell'apposito albo).

Commentario1

  • 1Cass. SS.UU. n. 21710 del 2004
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 18 dicembre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2001, n. 64
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 64
Data del deposito : 23 febbraio 2001

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