Sentenza 23 febbraio 2001
Massime • 2
La giurisdizione si determina sulla base della domanda e in particolare in base al cosiddetto "petitum sostanziale", il quale si identifica, oltre che dalla concreta statuizione chiesta al giudice, anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dei fatti indicati a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo del ricorso con cui era stata dedotta, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la determinazione dell'ammontare dei contributi previdenziali dovuti per legge, una questione di giurisdizione fondata sulla mancanza di una pronuncia delle Commissioni provinciali per l'artigianato sull'iscrizione dell'impresa nell'apposito albo).
La giurisdizione si determina sulla base della domanda e in particolare in base al cosiddetto "petitum sostanziale", il quale si identifica, oltre che dalla concreta statuizione chiesta al giudice, anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dei fatti indicati a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo del ricorso con cui era stata dedotta, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la determinazione dell'ammontare dei contributi previdenziali dovuti per legge, una questione di giurisdizione fondata sulla mancanza di una pronuncia delle Commissioni provinciali per l'artigianato sull'iscrizione dell'impresa nell'apposito albo).
Commentario • 1
- 1. Cass. SS.UU. n. 21710 del 2004Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 18 dicembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2001, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
O L L O 2 B -7 0 I 1 - D 6 8 A L T E S D O 2 4 P 6 . IM LA CO PREMA DI CASSAZIO .B .P A D D l.B E SEZ NI NITE CIVILI l T a . N b E ta S E 2 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Michele Primo Presidente f.f. CANTILLO AMIRANTE Presidente di sezione Dott. Francesco - - Presidente di sezione R.G.N. 18232/98 Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere 8877 Dott. Alessandro CRISCUOLO Rel. Consigliere Cron. - Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. - Dott. Ugo VITRONE Consigliere Ud. 14/12/00 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere ROSELLI - Consigliere Dott. Federico - ha pronunciato la seguente ORD INANZA sul ricorso proposto da: NUOVA MECFOND S.P.A., IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DI MARTINO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MO TR, GL LE, elettivamente 2000 domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE 185 SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi 1 dall'avvocato FRANCO IADANZA, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrenti- nonchè
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRO, FUNZIONARIO DELEGATO CIPE EX ART. 84 DELLA L. 219/81, domiciliato in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente - avverso la sentenza n. 55/98 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI, depositata il 26/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
uditi gli avvocati Paolo DI MARTINO, DI PACE, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo e terzo, per quanto di ragione assorbito il quarto. 2 N.Mecfond Ordinanza interlocutoria La Corte suprema di cassazione - sezioni unite civili - riunita in camera di consiglio, a seguito di riconvocazione, nella composizione di cui al verbale dell'udienza in data 14 dicembre 2000; visto il ricorso (n. 18232/98) proposto da Nuova Mecfond s.p.a. in liquidazione, con sede in Napoli, avverso la sentenza n. 55/98 resa dalla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli;
visti i controricorsi dei signori OI IA e AN EL, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri- funz.C.I.P.E;
considerato che
altro collegio di questa Corte, a sezioni unite, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in ordine alla normativa concernente la detta Giunta speciale per le espropriazioni;
ritenuta, pertanto, l'opportunità di differire la decisione e rimettere la causa sul ruolo, in attesa della pronunzia della Corte O costituzionale;
L L 2 -7 O -10 B I 6 2 D
p.q.m.
EL A D T 2 S 64 O la Corte, a sezioni unite, rinvia la causa a nuovo ruolo. P .R. IM .P D A ll.B Si comunichi. D a E . T b N ta E Roma, 15 febbraio 2001. Il Presidente 2 S 2 E rt. a Den 1.5 Depositato in Cancelleria Collaboratore di CancellerieCall Roma, lì 22 MAR. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Д е