Sentenza 9 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di occupazione cosiddetta espropriativa, la irreversibile trasformazione del fondo, che produce la vicenda estintivo - acquisitiva della proprietà dell'immobile, al pari del decreto di espropriazione che definisce il procedimento ablativo legittimo non costituisce presupposto processuale, bensì requisito del diritto del proprietario dell'immobile all'indennizzo di natura risarcitoria per la perdita definitiva del bene; costituisce, cioè, una condizione dell'azione, che deve dunque sussistere al momento della decisione, per cui è consentito al giudice di esaminare nel merito la domanda pur se la predetta condizione sopraggiunga nel corso del giudizio.
Commentario • 1
- 1. Denuncia di inizio attività: l’Adunanza Plenaria ne chiarisce la naturaAccesso limitatoAlessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 19 settembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2003, n. 15082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15082 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COMUNE DI BORGOROSE, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA 20, presso l'Avvocato VALENTINO LUISELLA rappresentato e difeso dall'avvocato MANLIO PERELLI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
IA CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 60, presso l'avvocato GIOVAN VINCENZO PLACCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2319/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 03/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Perelli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Rieti, con sentenza del 3 luglio 2000, ha condannato il comune di OR al risarcimento del danno in favore di CO CH per l'occupazione senza titolo di una parte di terreno di proprietà di quest'ultimo che aveva intercluso altra porzione dell'immobile, nella misura complessiva di L. 24.800.000 oltre agli interessi legali sull'importo di L. 18.232.000 dal 24 giugno 1991, osservando: a) che l'opera realizzata aveva aumentato del 10% la pendenza media della strada di accesso al fondo CH (part. 318), portandola al 33% e perciò incidendo negativamente sul suo valore con un pregiudizio di L. 2.400.000; b) che effettivamente l'amministrazione comunale aveva inglobato nella strada realizzata una ulteriore superficie di mq. 133 (part. 373), rispetto a quella oggetto del decreto di occupazione, avente natura edificatoria, il cui valore calcolato con il criterio dell'art. 5 bis, comma 7 bis della legge 359 del 1992, risultava di L. 332.000; c) che il muro di sostegno del residuo terreno del CH era stato realizzato in modo inadeguato e pericoloso e necessitava di interventi riparatori per un ammontare di L. 15.500.000.
Per la cassazione della sentenza, il comune di OR ha proposto ricorso per 6 motivi, illustrati da memoria;
cui resiste il CH con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo del ricorso, il comune di OR, deducendo violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., si duole che la Corte di appello abbia interpretato la domanda di danni per la diminuita accessibilià della part. 318 in base agli accertamenti del c.t.u. senza considerare che il CH aveva limitato il pregiudizio a quello arrecato alla coltivazione del fondo;
che nel giudizio di appello essa amministrazione aveva eccepito l'inammissibilità della nuova richiesta e contestato sia la natura edificabile ritenuta dal consulente, sia la diminuzione di valore che doveva semmai considerarsi elevato per la prospicienza ad una strada pubblica.
Entrambi i motivi sono parte inammissibili e parte infondati. La sentenza impugnata, infatti, nell'esporre lo svolgimento del processo, ha riportato le richieste di risarcimento del danno formulate dal CH in conseguenza della sistemazione della locale strada della Mole e ricollegate (tra l'altro) "all'ostruzione della strada di accesso alla part. 318... rimasta interclusa per effetto del dislivello creato dalla nuova strada comunale" (pag. 3). Ora, l'amministrazione comunale senza censurare il tenore di detta richiesta come trascritto dalla Corte territoriale, ha per un verso inammissibilmente contrapposto all'interpretazione di detta domanda offerta dalla sentenza, quella propria per cui il pregiudizio richiesto dalla controparte doveva intendersi limitato al danno alle colture al tempo praticate, e comunque al danno agricolo, senza prospettare le carenze o le lacune dell'interpretazione censurata ovvero la sua illogicità; e per altro verso non ha indicato quale vantaggio intendesse trarre dall'accoglimento della propria interpretazione neppure in relazione all'entità del pregiudizio accertato dal et. e recepito dalla sentenza: non potendo trattarsi, come più volte ha rilevato questa Corte, di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata. D'altra parte, lo stesso comune ha dato atto che l'interpretazione giudiziale della domanda rientra nell'esclusiva competenza del giudice di merito, il quale, in mancanza di uno limitazione della richiesta al solo danno alle colture, correttamente l'ha ricavata dalla manifestazione di volontà specificamente formulata ed espressa nel petitum, riportato nello stesso ricorso e rivolto ad ottenere l'intero danno derivante dall'ostruzione della part. 318 ("nella misura che verrà accertata in sede giudiziale...); nonché reiterato nei medesimi termini nell'atto di appello: senza perciò incorrere nel divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ. che riguarda esclusivamente le domande nuove non avanzate nel giudizio di primo grado.
E poiché, infine, del tutto generiche sono le censure rivolte a prospettare una sorta di "compensatio lucri cum damno" per l'ampliamento e la sistemazione della strada che avrebbe arrecato imprecisati vantaggi al residuo fondo CH, la decisione impugnata si sottrae a censura pur dove ha ritenuto provato il pregiudizio dedotto da quest'ultimo in conseguenza dell'accertamento eseguito dal et., per cui la strada di accesso aveva subito un notevole innalzamento della pendenza media che pregiudicava l'accessibilità alla porzione suddetta dell'immobile; e detto pregiudizio ha liquidato considerando la non contestata destinazione edificatoria attribuita al bene dallo strumento urbanistico dello stesso comune.
Con il terzo motivo del ricorso, il comune reitera le precedenti doglianze in relazione al danno lamentato per l'avvenuta occupazione ed. espropriativa di una superficie di mq. 133, mai richiesta dalla controparte sia perché la vicenda traslativa della proprietà dell'area si era verificata nell'anno 1991, successivamente dunque alla proposizione della domanda giudiziale avanzata nel 1987, sia perché i danni in questione erano stati ivi collegati all'occupazione temporanea eccedente i limiti indicati nel verbale di consistenza redatto da essa amministrazione il 15 gennaio 1986. Anche questo motivo è del tutto inconsistente.
La Corte di appello, infatti, ha recepito proprio l'interpretazione della domanda relativa all'area suddetta prospettata dal comune ricorrente, che cioè il CH fin dal giudizio di primo grado aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione del suo terreno eccedente la superficie indicata nel verbale di consistenza (pag. 10 del ricorso); e d'altra parte lo stesso ente pubblico ne ha trascritto le conclusioni con le quali la controparte espressamente chiedeva che nel calcolare i danni in questione si tenesse conto "dei beni tutti incamerati e/o distrutti" in conseguenza della realizzazione della strada (pag. 9): perciò riferendosi all'evidenza, alla occupazione espropriativa, configurabile appunto nell'ipotesi di radicale ed irreversibile trasformazione dell'immobile appreso dall'amministrazione espropriante pur in mancanza del decreto ablativo e del suo inglobamento in un contesto ormai inscindibile costituito dall'opera pubblica programmata.
Per cui, a fronte di siffatta inequivoca richiesta, a nulla rileva che la manipolazione del fondo non fosse già a quella data compiuta, ma si sia verificata successivamente, nell'anno 1991, nel quale la Corte di appello ha collocato la vicenda estintivo-acquisitiva della proprietà dell'immobile: posto che questa Corte ha ripetutamente affermato che la stessa, al pari del decreto di espropriazione che definisce il procedimento ablativo legittimo, non costituisce un presupposto processuale, bensì requisito del diritto del proprietario dell'immobile all'indennizzo di natura risarcitoria per la perdita definitiva (anzicché per lo spossamento temporaneo) del bene;
e quindi una condizione della relativa azione che deve dunque sussistere al momento della decisione, consentendo al giudice pur se sopravvenga nel corso del giudizio di esaminare il merito della relativa richiesta (Cass. 8338/2000; 4985/1998; sez. un. 1464/1983;
3940/1988 ecc.).
Con il quarto motivo del ricorso, il comune deducendo altra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché contraddittorietà con la motivazione concernente la precedente condanna si duole che la sentenza impugnata abbia esteso il risarcimento del danno anche al muro di sostegno del fondo residuo rimasto in proprietà del CH senza considerare che detto manufatto, peraltro costruito da essa amministrazione, rientrava nella porzione di terreno oggetto dell'occupazione acquisitiva.
Con il quinto e sesto motivo, deducendo violazione di legge ed insufficienza della motivazione, lamenta che la sentenza dopo avere sostenuto l'esistenza di un patto tra le parti per cui il proprietario del terreno cedeva al comune una porzione della part. 373 a condizione che l'ente avesse costruito un muro di contenimento a regola d'arte e che tale accordo si era risolto proprio perché il manufatto era stato, invece, realizzato in modo inadeguato e pericoloso, ha ritenuto che lo stesso fosse rimasto di proprietà del CH: ignorando al riguardo perfino la delibera del comune di Borgosose con cui ne era stata disposta la costruzione. Queste censure sono fondate.
La Corte territoriale, infatti, dopo avere accertato che il comune aveva acquisito la menzionata area di mq. 133 per la realizzazione della nuova sede stradale ed ivi realizzato un muro di sostegno e di contenimento del restante terreno del CH, ha rilevato che lo stesso non era stato costruito secondo la tecnica prevista dal progetto;
per cui ne era gravemente compromessa la stessa funzione statica come denunciavano le già esistenti gravi fessurazioni verticali ed il manufatto abbisognava di costosi interventi riparatori quantificati nell'importo di L. 15.500.000; che è stato aggiunto al danno dovuto dal comune alla controparte. E tuttavia questa statuizione, oltre all'evidente vizio di ultrapetizione in cui è incorsa posto che secondo la stessa sentenza il proprietario della part. 373 aveva chiesto soltanto il danno per la sua illegittima occupazione e non anche le spese per gli interventi riparatori di cui il muro è abbisognevole, si pone in palese contrasto con quella appena precedente con cui la Corte di appello aveva accertato che detta porzione di terreno era stata espropriata sia pure illegittimamente e previo abbattimento del precedente muro di confine per la realizzazione della nuova sede stradale dal comune (pag. 8), che ne aveva dunque fin dal 1991 acquistato la proprietà; e con il presupposto della stessa condanna, secondo cui era stata la stessa amministrazione comunale a costruire sia pure in modo inadeguato e pericoloso il manufatto: alla cui manutenzione e/o ricostruzione secondo la tecnica prevista in progetto era, dunque, del tutto estraneo il CH. D'altra parte, poiché non è revocabile in dubbio atteso l'inequivoco tenore letterale dell'art. 22 della legge 2359 del 1865 All. F che il muro in questione facesse parte della strada comunale e che, quindi, ne condividesse la natura demaniale, neppure sotto questo profilo era ipotizzabile alcuna ingerenza in ordine ad esso del proprietario del terreno limitrofo, ne' dunque alcun esborso di quest'ultimo per eliminarne i difetti di costruzione accertati dal c.t.u. neppure "per la incombente pericolosità di danno per l'attore" ritenuta dalla sentenza impugnata (pag. 10), cui il CH poteva reagire soltanto con l'esperimento delle specifiche azioni previste dall'art. 688 cod. proc. civ. e/o con la proposizione di apposita richiesta risarcitoria per i danni - neppure invece menzionati dalla Corte di appello - che l'inadeguata costruzione del muro avesse già arrecato al terreno rimasto di sua proprietà.
Pertanto, la sentenza impugnata incorsa nei vizi denunciati dal comune va cassata in relazione ai motivi accolti;
e siccome non occorrono ulteriori accertamenti, il collegio può decidere nel merito riducendo la somma che il comune di OR è stato condannato a corrispondere al CH per l'illegittima occupazione, all'importo di L. 2.732.000, ottenuto sottraendo dalla somma di L. 18.232.000 complessivamente calcolata dalla sentenza impugnata (pag. 11) quella di L. 15.500.000, corrispondente al costo del muro (pag. 10); ed aggiungendo alla stessa il danno da svalutazione monetaria da determinare in base al coefficiente 1,36 indicato dalla sentenza: così ottenendosi il complessivo importo di L. 3.715.520, oltre agli interessi legali sull'importo di L.
2.732.000 dal 24 giugno 1991 al 3 luglio 2000 e dal 4 luglio 2000 al saldo sul maggiore importo di L. 3.715.520.
In conseguenza dell'esito definitivo del giudizio, la Corte ritiene infine di compensare 1/3 delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e di porre a carico del comune i restanti 2/3 che si liquidano in complessive L.
2.200.000 per il giudizio davanti al Tribunale ed in L.
3.066.667 per quello davanti alla Corte di Appello.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i primi tre motivi del ricorso, accoglie gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, riduce la somma dovuta dal comune di OR a CO CH, all'importo di L. 3.715.520, pari a euro 1918,91 oltre agli interessi legali sull'importo di L.
2.200.000 pari a euro 1136,20 al 24 giugno 1991 al 3 luglio 2000 e sull'importo di L.
3.715.520 pari a euro 1918,91 dal 4 luglio 2000 al saldo. Compensa tra le parti 1/3 delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e condanna il comune di OR al pagamento dei restanti 2/3 che liquida in favore del CH in complessive L.
2.200.000 pari a euro 1136,20 per il procedimento davanti al Tribunale ed in L.
3.066.000 pari a euro 1583,46 per quello davanti alla Corte di appello.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2003