CASS
Sentenza 29 marzo 2026
Sentenza 29 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/03/2026, n. 7480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7480 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6567/2022 R.G. proposto da: COMUNE DI ARONA rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO FOGAGNOLO -ricorrente- contro MAXI DI S.R.L. rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI CORBYONS e RG SS ER -controricorrente- Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE - TORINO n. 918/2021 depositata il 09/11/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026 dal consigliere MARCO BENATTI. Civile Sent. Sez. 5 Num. 7480 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: BENATTI MARCO Data pubblicazione: 29/03/2026 2 Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale IO SA che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso. Uditi l’avv. Antonio Tocci, per delega dell’avv. Fogagnolo, per il ricorrente e l’avocato Giorgio Roderi per la controricorrente. FATTI DI CAUSA La società oggi controricorrente, gestrice nel Comune di Arona (NO) di un centro commerciale, con dichiarazione presentata il 29/11/2017 chiese all’ente locale d’ottenere la detrazione della tassa sui rifiuti (c.d. TARI – l. 147/2013) delle superfici produttive di rifiuti speciali non pericolosi e non assimilabili agli urbani con particolare riferimento alle superfici produttive di materiali d’imballaggio, quali cartoni, plastica, legno per un totale di mq 1.039, restando superfici imponibili per mq 115. L’ente locale, con atto n. 55843 del 27/12/2018, respinse la richiesta ritenendo che si trattasse di rifiuti speciali assimilati agli urbani sicché, in relazione agli stessi, il regolamento comunale prevedeva una riduzione proporzionale in funzione delle quantità e non l’esenzione totale delle relative superfici. Avverso tale diniego la società propose ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Novara che, nel contraddittorio con il Comune e con sentenza n. 225 dell’8/10/2019, accolse il ricorso annullando il diniego. Su appello del comune di Arona, nel contraddittorio con la società e con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte respinse il gravame proposto dall’ente locale. Secondo il giudice d’appello: - il ricorso originario non era inammissibile ritenendosi impugnabile il diniego del Comune, benché si tratti d’atto non elencato dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992, in quanto comunque incidente sulla sfera soggettiva della contribuente;
3 - quest’ultima aveva provato di aver smaltito autonomamente i rifiuti speciali non pericolosi stoccati nelle aree in questione, indicate nella denuncia di variazione respinta dal Comune;
- non poteva l’ente locale negare l’esistenza d’aree in cui non si producono rifiuti urbani, ciò che allontanerebbe dal concetto di “tassa” in relazione a un servizio pubblico reso dall’ente medesimo;
- tale “tassa” sarebbe pertanto richiesta per un servizio non reso. Ricorre per cassazione il Comune di Arona sulla base di tre motivi, integrati da successiva memoria. Resiste la contribuente con controricorso, anch’esso seguito da memoria. Il 1/2/2026 il Procuratore Generale ha depositato una memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il Comune ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che l’originario ricorso sia inammissibile in quanto proposto nei confronti di un provvedimento non autonomamente impugnabile avanti al Giudice Tributario, in quanto non ricompreso nell’elencazione di cui al citato art. 19, e ciò anche tenuto conto dell’orientamento di questa Corte volto all’interpretazione estensiva dell’elenco predetto. Rimarca come tale provvedimento avesse quale unica funzione quella di determinare la base imponibile mancando ogni riferimento a un espresso diniego di agevolazione. Nell’atto il Comune confermava l’applicabilità della TARI a tutte le superfici gestite dalla società precisando che, in relazione alle circostanze evidenziate, era già stato accordato il rimborso del 20 per cento della quota variabile della tariffa considerando la documentazione allegata e relativa all’avviamento autonomo al recupero di parte dei rifiuti assimilati prodotti. Mancando nell’atto un’autonoma pretesa tributaria e/o un diniego di agevolazione, l’atto impugnato non potrebbe farsi rientrare nella previsione di cui al citato 4 art. 19, comma 1, lett. h) del d.lgs. 546/92 mentre l’impugnazione avrebbe dovuto, al più, dirigersi contro i successivi atti di liquidazione della tassa. 1.1 Il motivo è infondato. 1.2 Per giurisprudenza pacifica di questa Corte (n.11481/2022), la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria;
tale facoltà, tuttavia, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa (in termini: Cass. Sez. 5, 14/06/2025, n. 15941, Rv. 675176 – 01, Cass., Sez. 5, 29 ottobre 2021, nn. 30691 e 30736). Non risulta, nel caso specifico, se sia stato emanato tale atto tipico. 1.3 Dall’esame del provvedimento impugnato, trascritto in nota alle pagine 3 e 4 del ricorso e che questa Corte può vagliare essendo formulata un’eccezione procedurale, emerge un diniego specifico e tendenzialmente definitivo dell’agevolazione proposta, concretizzandosi un atto ascrivibile all’art. 19, comma 1, lett. h) del d.lgs. 546/92. Poiché non risulta se sia stato emanato un atto di liquidazione, deve ritenersi ammissibile l’impugnazione del diniego di variazione in quanto, anche in considerazione della dichiarazione presentata, si tratta di atto idoneo a portare la contribuente a conoscenza delle ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria. 2. Con il secondo motivo di ricorso l’ente locale censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 641, 642 e 649 legge 147/2013, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Afferma che siano imponibili, a fini TARI, i locali commerciali condotti dalla contribuente a fronte della tipologia di rifiuti prodotti e del loro conferimento in via prevalente e continuativa al 5 servizio pubblico di raccolta e smaltimento, come provato in atti. Avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere che i rifiuti speciali generati nelle aree vendita e nei magazzini del supermercato siano costituiti in modo continuativo e prevalente da imballaggi terziari non assimilabili ai rifiuti urbani, in violazione del citato comma 649 dell’art. 1 l. 147/13. Ribadisce che il presupposto impositivo è sempre il possesso o detenzione dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani (RSU) o speciali assimilati sicché la stessa va corrisposta indipendentemente dall’effettiva o meno produzione dei rifiuti, come si evince dai commi 641 e 642 del medesimo articolo, atteso che la tassa non è commisurata ad essa o al servizio erogato, ma alla potenzialità produttiva dei rifiuti (Cass. 11130 del 28 aprile 2021). Sarebbe pacifico che magazzini destinati ai beni strumentali e alle scorte, gli stabilimenti e i locali destinati alla vendita siano superfici produttive di rifiuti mentre la Corte territoriale ha ricompreso nell’ambito impositivo i soli uffici, servizi e “area Mall” (Cass. 34299/21, 7548/21, 12301/20, 12287/18, 2814/05). Vi sarebbe pertanto una presunzione relativa di tassabilità costituendo i fatti costitutivi delle esenzioni casi eccezionali che la contribuente ha l’onere di provare. Persino gli stessi rifiuti industriali potrebbero essere, ove non pericolosi, suscettibili d’assimilazione ai RSU (Cass. 27057/07), sicché non avrebbe rilevanza che i residui prodotti dalla controricorrente siano in parte smaltiti autonomamente, tenuto conto che il Comune svolge regolarmente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui anche la medesima società fruisce. 2.1 Sotto ulteriore profilo evidenzia come sarebbe errata anche l’affermazione secondo cui i rifiuti speciali generati nelle superfici di vendita e nei magazzini sarebbero costituiti da imballaggi terziari e secondari non assimilabili. Sarebbe inoltre applicabile la normativa previgente la modifica di cui all’art. 195, comma 2, lett. e) del d.lgs. 152/06 come ritenuto da questa Corte nelle pronunce nn. 9214/18, 1987/18 e 18101/17, permanendo il potere regolamentare dei comuni quanto ad assimilazione 6 dei rifiuti speciali a quelli urbani. Tale potere fu esercitato dal Comune di Arona con deliberazione n. 27/2014 individuando i rifiuti speciali assimilati agli urbani che avrebbero potuto essere conferiti al servizio pubblico, tra cui quelli oggetto di causa. Non sarebbe pertanto concepibile che la contribuente possa avere prodotto in modo continuativo e prevalente imballaggi terziari nelle aree di vendita alimentare e no, così come nell’area casse, nei corridoi e nei magazzini, ossia nelle superfici che il Comune ha ritenuto invece assoggettabili alla TARI. Sostiene ancora che l’intervenuto avvio al recupero autonomo dei rifiuti assimilati non dia diritto all’esenzione ma solo all’applicazione di una riduzione della quota variabile (Cass. 14414/17). Evidenzia come la contribuente non abbia provato d’avere prodotto, nel proprio compendio commerciale e in modo continuativo e prevalente i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. Afferma infine come la mancata previsione, nell’art. 3 del regolamento comunale, di un limite quantitativo dei rifiuti assimilati per le utenze con superficie imponibile inferiore a 2.000 mq ha finito per danneggiare il Comune, consentendo alla contribuente di smaltire a mezzo del servizio pubblico una quantità di rifiuti nettamente superiore a quelli avviati in proprio. Ciò si evincerebbe dalla relazione di Medio Novarese Ambiente s.p.a., depositata nel giudizio di primo grado e mai contestata da controparte, secondo cui il compendio commerciale di cui è procedimento conferisce rifiuti al servizio pubblico per circa 50.000 kg annui a fronte di rifiuti speciali conferiti a privati per circa 30.000 kg nel 2017 e 35.600 nel 2018, come documentato dalla contribuente. 2.1 Il motivo è fondato. 2.2 La sentenza impugnata, come sopra sintetizzato, si è limitata a ritenere raggiunta la prova che la contribuente aveva smaltito “quei materiali stoccati nelle aree indicate nella denuncia di variazione” disattesa dal Comune. Secondo la CTR non poteva negarsi l’esistenza di aree in cui non 7 si producono rifiuti urbani come si evincerebbe dal sicché questa non può essere pretesa per un servizio non reso. 2.2 Le suddette affermazioni concretizzano petizioni di principio non affrontando le questioni agitate nell’appello, come richiamate sinteticamente dalla stessa narrativa della sentenza impugnata ma in alcun modo trattate nella parte motiva. Deve infatti convenirsi con la ricorrente che: - presupposto della TARI è il possesso o detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani o speciali assimilati (art. 1, commi 641 e 642, l. 147/13); - la TARI, così come i precedenti tributi che ha sostituito, è una “tassa di scopo” che mira a fronteggiare una spesa di carattere generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio (Cass. Sez. 1, 14/06/2016, n. 12275, Rv. 640011 – 01, Cass. civ., Sez. Unite, 23.11.2018, n. 30426; id., Sez. Unite, 18.6.2019, n. 16341); - essa conserva presupposti e modalità di determinazione delle tasse soppresse, continuandosi, con il sistema della tariffazione, a parametrare un servizio che ancora il pagamento all’entità della superficie calpestabile e all’occupazione immobiliare, a prescindere dalla effettività della produzione di una quantità individuale certa di rifiuti (vv. le citate SSUU); - grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione prevista per le aree produttive di rifiuti speciali non assimilati (Cass. Sez. 5, 09/03/2012, n. 3756, Rv. 621909 - 01, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10634 del 16/04/2019 (Rv. 653952 - 01); - analogamente deve ritenersi ove, come nel caso specifico, la contribuente affermi di produrre rifiuti di imballaggi terziari non assimilabili in quantità comunque superiori e in qualità diverse da quelle previste dal regolamento comunale per gli assimilabili;
8 - nella materia dell’accertamento è ammesso il ricorso a presunzioni (Cass. Sez. 5, 29/07/2025, n. 21879, Rv. 676119 – 01, Cass. Sez. 5, 12/07/2022, n. 21957, Rv. 665327 - 02). Nel caso specifico, alcuna delle suddette valutazioni appare effettuata dalla Corte di merito che si è limitata a prendere atto del fatto che risultava documentato lo “smaltimento” dei rifiuti di cui alla denuncia, salvo poi affermare, in violazione della normativa e dei richiamati orientamenti, che la tassa non è dovuta non potendo il Comune negare l’esistenza di aree in cui non si producono rifiuti urbani. Così facendo si determina, tra l’altro, un’inversione dell’onere probatorio atteso che non spetta all’ente impositore provare che nell’area si producono rifiuti urbani o assimilati, ma alla contribuente provare che in quelle specifiche aree (vendita, casse, corridoi e magazzini) sono prodotti, in via prevalente e continuativa, rifiuti speciali obbligatoriamente e autonomamente avviati allo smaltimento (art. 1, comma 649, legge 147/13), deducendosi così le relative superfici da quelle assoggettabili alla TARI. Permane poi, in relazione ai rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti nelle rimanenti aree, la possibilità di riduzioni della quota variabile del tributo in proporzione agli assimilati oggetto d’autonomo riciclo (vv. infra). 3. Con il terzo motivo il Comune ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 651, 656 e 657 della stessa legge 147/2013, 3 e 53 Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Rimarca la natura tributaria della parte fissa della TARI e la sua debenza nonostante l’eventuale mancato utilizzo del servizio pubblico d’igiene urbana. La previsione di tariffe massime del 20 percento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di raccolta, e del 40 percento ove il servizio sia svolto in zone non vicine al produttore (commi 656 e 657) dimostra come non potrebbe mai essere affermato un completo esonero e 9 ciò anche ove l’impresa avesse provato d’avere avviato autonomamente al recupero l’intero quantitativo di rifiuti prodotti. Evidenzia inoltre come la prova dell’esenzione incomba sulla contribuente. Rimarca come i costi del servizio di igiene urbana debba ritenersi a carico di tutta la collettività, a prescindere dalla specifica produzione di rifiuti. 3.1 Il motivo è fondato 3.2 Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di determinazione della TARI, le superfici dove si producono i rifiuti speciali sono escluse dal computo della parte variabile della imposta, ma non da quello della parte fissa, dovuta sulla base del mero possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti e della funzione di finanziamento dei costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività. (Cass. Sez. 5, 15/05/2024, n. 13455, Rv. 671238 – 01, Cass. Sez. 5, 4/10/2023 n. 28030, Sez. 5 n. 8753 del 28/03/2023, Rv. 667356 – 01, Sez. 5, 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222, che richiama Cass. 15 marzo 2021, n. 7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass. 27 febbraio 2020, n. 5360). Ne deriva che il giudice del merito, anche ove avesse ritenuto provato il mancato utilizzo del servizio comunale di raccolta, non avrebbe potuto accogliere integralmente il ricorso originario del contribuente ma identificare la quota fissa a carico della contribuente e calcolare la tariffa comunque dovuta. 4. Vanno pertanto accolti i motivi secondo e terzo del ricorso e, essendo necessari accertamenti di fatto, il procedimento va rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di II grado del Piemonte per un nuovo esame alla luce di quanto sopra osservato.
P.Q.M.
10 Accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere altresì sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026. Il Presidente MO RI LL
3 - quest’ultima aveva provato di aver smaltito autonomamente i rifiuti speciali non pericolosi stoccati nelle aree in questione, indicate nella denuncia di variazione respinta dal Comune;
- non poteva l’ente locale negare l’esistenza d’aree in cui non si producono rifiuti urbani, ciò che allontanerebbe dal concetto di “tassa” in relazione a un servizio pubblico reso dall’ente medesimo;
- tale “tassa” sarebbe pertanto richiesta per un servizio non reso. Ricorre per cassazione il Comune di Arona sulla base di tre motivi, integrati da successiva memoria. Resiste la contribuente con controricorso, anch’esso seguito da memoria. Il 1/2/2026 il Procuratore Generale ha depositato una memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il Comune ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che l’originario ricorso sia inammissibile in quanto proposto nei confronti di un provvedimento non autonomamente impugnabile avanti al Giudice Tributario, in quanto non ricompreso nell’elencazione di cui al citato art. 19, e ciò anche tenuto conto dell’orientamento di questa Corte volto all’interpretazione estensiva dell’elenco predetto. Rimarca come tale provvedimento avesse quale unica funzione quella di determinare la base imponibile mancando ogni riferimento a un espresso diniego di agevolazione. Nell’atto il Comune confermava l’applicabilità della TARI a tutte le superfici gestite dalla società precisando che, in relazione alle circostanze evidenziate, era già stato accordato il rimborso del 20 per cento della quota variabile della tariffa considerando la documentazione allegata e relativa all’avviamento autonomo al recupero di parte dei rifiuti assimilati prodotti. Mancando nell’atto un’autonoma pretesa tributaria e/o un diniego di agevolazione, l’atto impugnato non potrebbe farsi rientrare nella previsione di cui al citato 4 art. 19, comma 1, lett. h) del d.lgs. 546/92 mentre l’impugnazione avrebbe dovuto, al più, dirigersi contro i successivi atti di liquidazione della tassa. 1.1 Il motivo è infondato. 1.2 Per giurisprudenza pacifica di questa Corte (n.11481/2022), la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria;
tale facoltà, tuttavia, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa (in termini: Cass. Sez. 5, 14/06/2025, n. 15941, Rv. 675176 – 01, Cass., Sez. 5, 29 ottobre 2021, nn. 30691 e 30736). Non risulta, nel caso specifico, se sia stato emanato tale atto tipico. 1.3 Dall’esame del provvedimento impugnato, trascritto in nota alle pagine 3 e 4 del ricorso e che questa Corte può vagliare essendo formulata un’eccezione procedurale, emerge un diniego specifico e tendenzialmente definitivo dell’agevolazione proposta, concretizzandosi un atto ascrivibile all’art. 19, comma 1, lett. h) del d.lgs. 546/92. Poiché non risulta se sia stato emanato un atto di liquidazione, deve ritenersi ammissibile l’impugnazione del diniego di variazione in quanto, anche in considerazione della dichiarazione presentata, si tratta di atto idoneo a portare la contribuente a conoscenza delle ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria. 2. Con il secondo motivo di ricorso l’ente locale censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 641, 642 e 649 legge 147/2013, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Afferma che siano imponibili, a fini TARI, i locali commerciali condotti dalla contribuente a fronte della tipologia di rifiuti prodotti e del loro conferimento in via prevalente e continuativa al 5 servizio pubblico di raccolta e smaltimento, come provato in atti. Avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere che i rifiuti speciali generati nelle aree vendita e nei magazzini del supermercato siano costituiti in modo continuativo e prevalente da imballaggi terziari non assimilabili ai rifiuti urbani, in violazione del citato comma 649 dell’art. 1 l. 147/13. Ribadisce che il presupposto impositivo è sempre il possesso o detenzione dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani (RSU) o speciali assimilati sicché la stessa va corrisposta indipendentemente dall’effettiva o meno produzione dei rifiuti, come si evince dai commi 641 e 642 del medesimo articolo, atteso che la tassa non è commisurata ad essa o al servizio erogato, ma alla potenzialità produttiva dei rifiuti (Cass. 11130 del 28 aprile 2021). Sarebbe pacifico che magazzini destinati ai beni strumentali e alle scorte, gli stabilimenti e i locali destinati alla vendita siano superfici produttive di rifiuti mentre la Corte territoriale ha ricompreso nell’ambito impositivo i soli uffici, servizi e “area Mall” (Cass. 34299/21, 7548/21, 12301/20, 12287/18, 2814/05). Vi sarebbe pertanto una presunzione relativa di tassabilità costituendo i fatti costitutivi delle esenzioni casi eccezionali che la contribuente ha l’onere di provare. Persino gli stessi rifiuti industriali potrebbero essere, ove non pericolosi, suscettibili d’assimilazione ai RSU (Cass. 27057/07), sicché non avrebbe rilevanza che i residui prodotti dalla controricorrente siano in parte smaltiti autonomamente, tenuto conto che il Comune svolge regolarmente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui anche la medesima società fruisce. 2.1 Sotto ulteriore profilo evidenzia come sarebbe errata anche l’affermazione secondo cui i rifiuti speciali generati nelle superfici di vendita e nei magazzini sarebbero costituiti da imballaggi terziari e secondari non assimilabili. Sarebbe inoltre applicabile la normativa previgente la modifica di cui all’art. 195, comma 2, lett. e) del d.lgs. 152/06 come ritenuto da questa Corte nelle pronunce nn. 9214/18, 1987/18 e 18101/17, permanendo il potere regolamentare dei comuni quanto ad assimilazione 6 dei rifiuti speciali a quelli urbani. Tale potere fu esercitato dal Comune di Arona con deliberazione n. 27/2014 individuando i rifiuti speciali assimilati agli urbani che avrebbero potuto essere conferiti al servizio pubblico, tra cui quelli oggetto di causa. Non sarebbe pertanto concepibile che la contribuente possa avere prodotto in modo continuativo e prevalente imballaggi terziari nelle aree di vendita alimentare e no, così come nell’area casse, nei corridoi e nei magazzini, ossia nelle superfici che il Comune ha ritenuto invece assoggettabili alla TARI. Sostiene ancora che l’intervenuto avvio al recupero autonomo dei rifiuti assimilati non dia diritto all’esenzione ma solo all’applicazione di una riduzione della quota variabile (Cass. 14414/17). Evidenzia come la contribuente non abbia provato d’avere prodotto, nel proprio compendio commerciale e in modo continuativo e prevalente i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. Afferma infine come la mancata previsione, nell’art. 3 del regolamento comunale, di un limite quantitativo dei rifiuti assimilati per le utenze con superficie imponibile inferiore a 2.000 mq ha finito per danneggiare il Comune, consentendo alla contribuente di smaltire a mezzo del servizio pubblico una quantità di rifiuti nettamente superiore a quelli avviati in proprio. Ciò si evincerebbe dalla relazione di Medio Novarese Ambiente s.p.a., depositata nel giudizio di primo grado e mai contestata da controparte, secondo cui il compendio commerciale di cui è procedimento conferisce rifiuti al servizio pubblico per circa 50.000 kg annui a fronte di rifiuti speciali conferiti a privati per circa 30.000 kg nel 2017 e 35.600 nel 2018, come documentato dalla contribuente. 2.1 Il motivo è fondato. 2.2 La sentenza impugnata, come sopra sintetizzato, si è limitata a ritenere raggiunta la prova che la contribuente aveva smaltito “quei materiali stoccati nelle aree indicate nella denuncia di variazione” disattesa dal Comune. Secondo la CTR non poteva negarsi l’esistenza di aree in cui non 7 si producono rifiuti urbani come si evincerebbe dal
8 - nella materia dell’accertamento è ammesso il ricorso a presunzioni (Cass. Sez. 5, 29/07/2025, n. 21879, Rv. 676119 – 01, Cass. Sez. 5, 12/07/2022, n. 21957, Rv. 665327 - 02). Nel caso specifico, alcuna delle suddette valutazioni appare effettuata dalla Corte di merito che si è limitata a prendere atto del fatto che risultava documentato lo “smaltimento” dei rifiuti di cui alla denuncia, salvo poi affermare, in violazione della normativa e dei richiamati orientamenti, che la tassa non è dovuta non potendo il Comune negare l’esistenza di aree in cui non si producono rifiuti urbani. Così facendo si determina, tra l’altro, un’inversione dell’onere probatorio atteso che non spetta all’ente impositore provare che nell’area si producono rifiuti urbani o assimilati, ma alla contribuente provare che in quelle specifiche aree (vendita, casse, corridoi e magazzini) sono prodotti, in via prevalente e continuativa, rifiuti speciali obbligatoriamente e autonomamente avviati allo smaltimento (art. 1, comma 649, legge 147/13), deducendosi così le relative superfici da quelle assoggettabili alla TARI. Permane poi, in relazione ai rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti nelle rimanenti aree, la possibilità di riduzioni della quota variabile del tributo in proporzione agli assimilati oggetto d’autonomo riciclo (vv. infra). 3. Con il terzo motivo il Comune ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 651, 656 e 657 della stessa legge 147/2013, 3 e 53 Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Rimarca la natura tributaria della parte fissa della TARI e la sua debenza nonostante l’eventuale mancato utilizzo del servizio pubblico d’igiene urbana. La previsione di tariffe massime del 20 percento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di raccolta, e del 40 percento ove il servizio sia svolto in zone non vicine al produttore (commi 656 e 657) dimostra come non potrebbe mai essere affermato un completo esonero e 9 ciò anche ove l’impresa avesse provato d’avere avviato autonomamente al recupero l’intero quantitativo di rifiuti prodotti. Evidenzia inoltre come la prova dell’esenzione incomba sulla contribuente. Rimarca come i costi del servizio di igiene urbana debba ritenersi a carico di tutta la collettività, a prescindere dalla specifica produzione di rifiuti. 3.1 Il motivo è fondato 3.2 Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di determinazione della TARI, le superfici dove si producono i rifiuti speciali sono escluse dal computo della parte variabile della imposta, ma non da quello della parte fissa, dovuta sulla base del mero possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti e della funzione di finanziamento dei costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività. (Cass. Sez. 5, 15/05/2024, n. 13455, Rv. 671238 – 01, Cass. Sez. 5, 4/10/2023 n. 28030, Sez. 5 n. 8753 del 28/03/2023, Rv. 667356 – 01, Sez. 5, 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222, che richiama Cass. 15 marzo 2021, n. 7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass. 27 febbraio 2020, n. 5360). Ne deriva che il giudice del merito, anche ove avesse ritenuto provato il mancato utilizzo del servizio comunale di raccolta, non avrebbe potuto accogliere integralmente il ricorso originario del contribuente ma identificare la quota fissa a carico della contribuente e calcolare la tariffa comunque dovuta. 4. Vanno pertanto accolti i motivi secondo e terzo del ricorso e, essendo necessari accertamenti di fatto, il procedimento va rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di II grado del Piemonte per un nuovo esame alla luce di quanto sopra osservato.
P.Q.M.
10 Accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere altresì sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026. Il Presidente MO RI LL