Sentenza 27 aprile 2010
Massime • 1
Integra il reato di truffa aggravata previsto dall'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. e non quello di cui all'art. 316- ter cod. pen., la condotta artificiosa consistente nella falsa attestazione di essere nelle condizioni previste dalla legge per poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento del "ticket" sanitario. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso una sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 640, comma secondo, n. 1, e 483 cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Ticket sanitario: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2010, n. 32578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32578 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 27/04/2010
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1736
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 7375/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di TA NA (nata il [...]);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione 6 penale, in data 03.11.2008;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Margherita Bianca Taddei;
Sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Tindari Baglione, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, il 03.11.2008, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata d'Ischia del 26.11.2007, di condanna di Di TA NA alla pena di mesi due e giorni venticinque di reclusione ed Euro 450,00 di multa per il delitto di truffa in danno dello Stato e falso, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, prevalenti sulla contestata aggravante, ricorre la difesa dell'imputata, chiedendo l'annullamento della sentenza e deducendo a motivi:
a) L'errata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 640 cpv. c.p. e art. 483 c.p. invece che dell'art. 316 ter c.p. Secondo il ricorrente, il più recente indirizzo giurisprudenziale farebbe rientrare il semplice mendacio nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. ed anche il falso contestato ai sensi dell'art.483 c.p. costituirebbe una modalità di esecuzione del reato di cui all'art. 316 ter c.p.. Pertanto il giudice avrebbe dovuto ravvisare tale reato nella condotta della Di TA e rilevato che la somma illecitamente percepita non raggiungeva la soglie di punibilità avrebbe dovuto assolvere l'imputata.
b) Lamenta, ancora, il ricorrente che anche riguardo al profilo dell'elemento soggettivo non è stata acquisita alcuna prova del dolo specifico richiesto dalla fattispecie contestata. c) Lamenta, infine, che, avendo l'imputata versato all'ASL la somma di Euro 43,62 corrispondente all'omesso pagamento del ticket dovuto, il giudice avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante del risarcimento del danno e comunque applicare l'indulto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1 I primi due motivi vanno trattati congiuntamente, riguardando lo stesso argomento ed essendo interdipendenti.
2.2 Va, innanzitutto, precisato che questa Corte ha già avuto modo di affermare, da tempo e ripetutamente, che la fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter c.p., ha carattere residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata, con la quale non è in rapporto di specialità, sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ad integrare gli artifici ed i raggiri propri della fattispecie di truffa, ove di questa figura criminosa siano integrati anche gli altri presupposti, come si verifica qualora le falsità e le omissioni si traducano in una artificiosa rappresentazione della realtà idonea ad indurre in errore quanti, non per scelta soggettiva ma in ragione del carattere giuridicamente fidefacente degli atti o documenti ad essi destinati, siano tenuti a fare sugli stessi affidamento (Cass., Sez. 2, 6 luglio 2006, Carere;
Cass., Sez. 2, 10 febbraio 2006, p.m. in proc. Fasolo;
Cass., Sez. 6, 31 maggio 2007, p.m. in proc. Piga;
Cass., Sez. 2, 26 febbraio 2007, Consorte, ;
Cass. Sez. 2, n. 45422 del 2008 rv 242302).
2.2 La corposa giurisprudenza sviluppatasi sulla predetta tematica, si modula sulla pronuncia della Corte costituzionale n. 95 del 2004, che ha escluso l'automatica sovrapponibilità delle condotte individuate nell'art. 316 ter c.p. (dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) con quelle di cui all'art. 640 c.p., cioè con gli artifizi e i raggiri e su una pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte che ha precisato che "in conformità .. ai dichiarati intenti del legislatore, l'ambito di applicabilità dell'art. 316 ter c.p., si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale" (Cass., Sez. un., 19 aprile 2007, Carchivi).
2.3 Il Supremo Collegio,in altra pronuncia, ha anche precisato che "in molti casi il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presupposti del singolo contributo, ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente ad una fase successiva le opportune verifiche. Sicché in questi casi la erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente..." (Cass. SS.UU., 17.4.2007 n. 16568).
2.4 Quanto ,poi, all'elemento soggettivo della fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p., proprio questa sezione della Corte ha chiarito che: " gli elementi descrittivi che compaiono tanto nella rubrica che nel corpo della norma, chiaramente mostrano la volontà del legislatore di perseguire la semplice percezione sine titulo delle erogazioni, e non le "modalità" attraverso le quali l'indebita percezione si è realizzata;
svelando, per questa via, la scelta di non incentrare la voluntas puniendi sulle condotte nelle quali l'erogazione è stata realizzata attraverso la frode ed il conseguente errore dell'ente erogante, nella dichiarata presupposizione che tale fatto fosse già "coperto" dalla previsione dettata dall'art. 640 ter c.p.. In questa prospettiva è ben vero che l'area applicativa della figura "sussidiaria" finisce per circoscriversi ad ipotesi che, nel panorama della più estesa tematica delle frodi, rischiano di assumere connotazioni del tutto marginali: ma ciò risponde, a ben guardare, proprio alla scelta - imposta dagli obblighi comunitari - di non lasciare nulla di "impunito" nello specifico settore, in linea, dunque, con il carattere, non soltanto sussidiario, ma anche "residuale" che - come ricorda l'ordinanza n. 95 del 2004 della Corte costituzionale - caratterizza l'art. 316 ter c.p. rispetto all'art.640 bis c.p." (Rv 242302).
3. La Corte di merito, nel respingere l'appello, si è rifatta ai principi su richiamati ed alla giurisprudenza specifica di questa Corte in tema di falsa attestazione di trovarsi nelle condizioni per l'esenzione dal pagamento del "ticket" sanitario. Infatti è già stato ripetutamente affermato (tra le altre v. Cass. sez. 2, 26.6.2007 n. 32849; Sez. 2, Sentenza n. 24817 del 25/02/2009 Rv. 244736) che il concetto di "contributo, finanziamento o mutuo agevolato", richiamato sia dall'art. 316 ter c.p. che dall'art. 640 bis c.p. non è assimilabile a quello di esenzione da un pagamento,
ma va ricompreso nella generica accezione di "sovvenzione", ossia di aiuto economico concesso sotto forma di elargizione o prestito agevolato, concretizzandosi in un'attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell'attuazione di un interesse pubblico e si identifica esclusivamente con il danno emergente sorto al momento della elargizione in denaro da parte dello stesso.
Pertanto si deve escludere la riconducibilità della fattispecie concreta in esame (esenzione dal pagamento delle prestazioni sanitarie) alla ipotesi delittuosa prevista dall'art. 316 ter c.p., atteso che, nel caso di specie, si versa, come correttamente ritenuto dalla impugnata sentenza, in materia di truffa in danno di ente pubblico commesso attraverso la condotta artificiosa consistente nella falsa attestazione di versare nelle condizioni previste dalla legge per poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
Il terzo motivo di ricorso è dedotto, così come in appello, in termini del tutto generici ed assertivi;
è, pertanto, inidoneo a dare ingresso al giudizio di impugnazione.
Il ricorso deve pertanto, essere dichiarato inammissibile. A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, e della somma, in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2010