Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2013, n. 1658
CASS
Sentenza 5 novembre 2013

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Nel reato di sottrazione di beni pignorati o sottoposti a sequestro, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo sono sufficienti la conoscenza del vincolo giudiziario la volontà dell'"amotio", mentre non rilevano eventuali cause d'invalidità delle modalità di esecuzione dell'ingiunzione, non accertate con una pronuncia del giudice, trattandosi di fattispecie che richiede il dolo generico.

Nel reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro o pignoramento il concetto di proprietario ha un significato più ampio di quello letterale e si riferisce anche ai soggetti che hanno una disponibilità gestoria dei beni pignorati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato nei confronti del rappresentante legale di una società i cui beni erano stati sottoposti a pignoramento senza che per gli stessi venisse nominato un custode).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2013, n. 1658
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1658
    Data del deposito : 5 novembre 2013

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