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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 30/07/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1662/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1662/2024, promossa con ricorso depositato in data 11 luglio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Annarosa Molinari
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Paola Saiani
convenuto
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Rimessa in decisione sulla domanda di separazione come da ordinanza di data 18 giugno 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Roma in data 3 aprile 2002 e dalla loro unione sono nati a Roma i figli gemelli e (il 9 marzo 2007) e il figlio Per_1 Per_2 Per_3
(il 3 agosto 2008).
Con ricorso depositato in data 11 luglio 2024, il ricorrente ha Parte_1 agito in questa sede chiedendo pronunciarsi, cumulativamente, la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie per violazione degli obblighi di lealtà ed assistenza morale e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni accessorie indicate. In particolare, il ricorrente ha chiesto disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, disciplinarsi il diritto di visita padre-figli come da calendario in atti, porsi un contributo al mantenimento della prole a carico del sig. pari a € 300,00 mensili per Parte_1 ciascun figlio oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nonché pronunciarsi la condanna della sig.ra al risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale in favore del marito pari ad € 50.000,00.
La parte ricorrente ha dato atto che la vita coniugale è divenuta intollerabile a causa dell'anaffettività e del distacco fisico e morale manifestati dalla moglie, la quale avrebbe sempre anteposto al marito e ai figli la propria carriera di docente universitaria, tanto da comportare il trasferimento della famiglia a Trento, con correlata necessità per il ricorrente di dividere il proprio tempo tra Trento e Roma, ove svolge l'attività di architetto.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte convenuta si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandando l'addebito della separazione al marito e chiedendo disporsi - anche in via temporanea ed urgente - l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla convenuta, regolamentarsi il diritto di visita padre-figli come da calendario in atti, porsi a carico del padre un contributo al mantenimento della prole pari ad € 800,00 mensili per ciascun figlio, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 60%.
2 La parte convenuta ha contestato le allegazioni della controparte, rappresentando che i coniugi sono sempre stati legati da interessi comuni e da una profonda intesa affettiva e che la scelta di trasferirsi a vivere a Trento è stata assunta di comune accordo, per garantire ai figli un contesto più stimolante (rispetto a quello di
Bracciano) sia sotto il profilo delle opportunità sportive, che didattiche.
La ricorrente ha, quindi, chiesto rigettarsi la domanda di separazione, chiedendo in via riconvenzionale pronunciarsi l'addebito della separazione al marito per violazione del dovere di fedeltà, dando atto che il sig. ha lasciato la casa Parte_1 familiare a gennaio 2024 per convivere con la nuova compagna.
Con ordinanza di data 18 giugno 2025 sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. e, vista la domanda di pronuncia parziale sullo status, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti (con domande reciproche di addebito della separazione) che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, i quali non convivono più sin dal mese di gennaio 2024.
La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulle restanti domande versate in atti.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco Controparte_1 rispetto;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1662/2024, promossa con ricorso depositato in data 11 luglio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Annarosa Molinari
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Paola Saiani
convenuto
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Rimessa in decisione sulla domanda di separazione come da ordinanza di data 18 giugno 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Roma in data 3 aprile 2002 e dalla loro unione sono nati a Roma i figli gemelli e (il 9 marzo 2007) e il figlio Per_1 Per_2 Per_3
(il 3 agosto 2008).
Con ricorso depositato in data 11 luglio 2024, il ricorrente ha Parte_1 agito in questa sede chiedendo pronunciarsi, cumulativamente, la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie per violazione degli obblighi di lealtà ed assistenza morale e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni accessorie indicate. In particolare, il ricorrente ha chiesto disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, disciplinarsi il diritto di visita padre-figli come da calendario in atti, porsi un contributo al mantenimento della prole a carico del sig. pari a € 300,00 mensili per Parte_1 ciascun figlio oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nonché pronunciarsi la condanna della sig.ra al risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale in favore del marito pari ad € 50.000,00.
La parte ricorrente ha dato atto che la vita coniugale è divenuta intollerabile a causa dell'anaffettività e del distacco fisico e morale manifestati dalla moglie, la quale avrebbe sempre anteposto al marito e ai figli la propria carriera di docente universitaria, tanto da comportare il trasferimento della famiglia a Trento, con correlata necessità per il ricorrente di dividere il proprio tempo tra Trento e Roma, ove svolge l'attività di architetto.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte convenuta si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandando l'addebito della separazione al marito e chiedendo disporsi - anche in via temporanea ed urgente - l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla convenuta, regolamentarsi il diritto di visita padre-figli come da calendario in atti, porsi a carico del padre un contributo al mantenimento della prole pari ad € 800,00 mensili per ciascun figlio, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 60%.
2 La parte convenuta ha contestato le allegazioni della controparte, rappresentando che i coniugi sono sempre stati legati da interessi comuni e da una profonda intesa affettiva e che la scelta di trasferirsi a vivere a Trento è stata assunta di comune accordo, per garantire ai figli un contesto più stimolante (rispetto a quello di
Bracciano) sia sotto il profilo delle opportunità sportive, che didattiche.
La ricorrente ha, quindi, chiesto rigettarsi la domanda di separazione, chiedendo in via riconvenzionale pronunciarsi l'addebito della separazione al marito per violazione del dovere di fedeltà, dando atto che il sig. ha lasciato la casa Parte_1 familiare a gennaio 2024 per convivere con la nuova compagna.
Con ordinanza di data 18 giugno 2025 sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. e, vista la domanda di pronuncia parziale sullo status, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti (con domande reciproche di addebito della separazione) che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, i quali non convivono più sin dal mese di gennaio 2024.
La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulle restanti domande versate in atti.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco Controparte_1 rispetto;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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