Art. 2. 1. Al maggiore onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.400 milioni annui, si provvede, per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; per l'anno 1987, per lire 280 milioni, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo a "Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, relativi ai reggenti di centri di servizi sociali, al ruolo delle suore incaricate, dei medici incaricati provvisori, all'organico degli operai, al ruolo degli informatici, nonche' a quello dei conducenti di automezzi e del personale degli uffici UNEP dell'Amministrazione giudiziaria"; per la residua somma di lire 1.120 milioni per il 1987 e lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, utilizzando l'apposito accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.