Versione
4 marzo 1986
4 marzo 1986
Art. 1. 1. Al fine di contribuire alla rimozione delle condizioni di marginalita' e di squilibrio socio-economico conseguenti alla particolare collocazione territoriale sono istituite le provvidenze previste dalla presente legge per l'incentivazione ed il rilancio di attivita' economiche localizzate nei territori delle province di Trieste e Gorizia e concernenti:
a) la produzione industriale, ivi compresa quella attinente al settore edilizio;
b) la ricerca scientifica e tecnologica;
c) i settori della produzione e dei servizi connessi con le attivita' portuali ed i trasporti esclusi gli istituti di credito e le imprese di assicurazione.
2. Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano sino al 31 dicembre 1995.
a) la produzione industriale, ivi compresa quella attinente al settore edilizio;
b) la ricerca scientifica e tecnologica;
c) i settori della produzione e dei servizi connessi con le attivita' portuali ed i trasporti esclusi gli istituti di credito e le imprese di assicurazione.
2. Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano sino al 31 dicembre 1995.
Giurisprudenza • 15
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