Sentenza 1 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di imputazione coattiva ai sensi dell'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen. la imposizione da parte del g.i.p. dell'iscrizione di un nuovo soggetto a registro notizie di reato nonché la formulazione dell'imputazione nei suoi confronti viola il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., in quanto, in questo modo, l'interessato non ha potuto esercitare tutte le attività difensive caratteristiche della fase delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2002, n. 24352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24352 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FATTORI PAOLO PRESIDENTE
1. Dott. COSTANZO ENZO CONSIGLIERE
2. Dott. BOGNANNI SALVATORE "
3. Dott. BIANCHI LUISA "
4. Dott. PALMIERI ETTORE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di FIRENZE;
nei confronti di:
1) FONI NICO N. IL 23/03/1970;
avverso ORDINANZA del 25/09/2001 GIP TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere PALMIERI ETTORE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo Geraci. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Ricorre il P.M. presso il Tribunale di Firenze denunciando abnormità dell'ordinanza emessa in data 25 settembre dal GIP di quel Tribunale con la quale, rigettando la richiesta di archiviazione formulata da quel P.M. in fattispecie di lesioni colpose gravi da incidente stradale, fissata l'udienza ai sensi dell'art. 409, comma 2° cpp, ordinava all'esito, allo stesso P.M., di formulare l'imputazione ai sensi dello stesso art. 409, quinto comma. L'ordine de quo è stato esteso anche all'obbligo di formulazione della imputazione nei confronti di altri soggetti che si trovavano a bordo dell'auto antagonista nell'occorso incidente stradale e nei confronti dei quali la persona rimasta ferita non aveva proposto querela. Con procedimento anche ex officio ove ricorresse l'ipotesi delle lesioni gravissime.
2- Contro il sopraindicato provvedimento il PM impugnante deduce, a quanto è dato comprendere dall'atto di impugnazione che non appare ordinato per singoli capi, né esposto con riferimenti alla specifica previsione dei motivi di cui all'art. 606 CPP, e dunque lasciando a questo Giudice anche la interpretazione dell'atto: A) violazione degli artt. 113 e 41 cp nella parte in cui, ordinando la formulazione della imputazione anche per il guidatore del veicolo antagonista, "ipotizza cooperazione nel delitto colposo, laddove si tratta eventualmente di concorso di cause indipendenti", così ipotizzando una estensione della querela a tale secondo soggetto in conseguenza del disposto di cui all'art. 123 CP;
B) Errore di legge penale nella parte in cui indica come perseguibile d'ufficio il reato di lesioni colpose gravissime conseguente a violazione delle norme sulla circolazione stradale. C) Ulteriore violazione di legge per l'aspetto in cui pone in essere un provvedimento parimenti abnorme allorché ordina la formulazione della imputazione nei confronti del guidatore dell'altra auto. coinvolta nell'incidente, DD EX, e ciò anche d'ufficio ove ricorresse l'ipotesi delle lesioni gravissime.
A parere del P.M. impugnante, la disciplina generale dell'ordinamento processuale non autorizza uno straripamento dei poteri del giudice in quelli del P.M. titolare dell'azione penale, fino a consentire al primo di sostituirsi al secondo anche in caso di inattività di sua azione.
3- Il Procuratore Generale presso questa Corte interviene con memoria sostenendo la mancata sussistenza, nella fattispecie processuale, della denunciata abnormità del provvedimento del GIP presso il Tribunale di Firenze, e conseguentemente la inammissibilità del ricorso di quel Pubblico Ministero, per le seguenti argomentazioni:
- già la Corte Costituzionale, con sentenza 30 dicembre 1993, n. 4, 7. 8., ha ritenuto il potere di controllo, da parte del giudice delle indagini preliminari, in sede di procedimento di archiviazione, su tutto il complesso dei risultati dell'attività di indagine svolta da quell'organo. Non si tratta, in altri termini, di una mera "pronuncia" del GIP sulla "domanda" (di archiviazione) formulata dal PM, ma tale attività si sostanzia in un inspicere nella "integralità dei risultati" dell'indagine stessa onde verificare se l'inazione del P.M. sia conforme a legalità;
- la Suprema Corte di Cassazione, a sua volta, ha affermato che, in detta sede, oggetto del controllo che si richiede da .parte del GIP sulla ipotizzata archiviazione formulata dal P.M., è costituito dalla più ampia sfera procedimentale all'interno della quale si colloca anche -ma non solo- lo specifico thema decidendum (v. Sez. III Pen. 14 giugno 1994 n. 1898). Ha, difatti, stabilito nella, medesima circostanza che il potere di controllo assegnato in tal modo dalla Legge al GIP è volto ad assicurare la "effettività" della obbligatorietà dell'azione penale, ed in tale prospettiva deve estendersi, tale controllo, fino al potere, da parte del giudice, di "disporre che sia fatto quanto il PM ha omesso di fare".
- ancora, la Corte Costituzionale, con ordinanza del 18 maggio 1999, n. 176, ha stabilito che spetti al giudice di disporre la iscrizione di nominativi nel registro degli indagati, qualora non risultino nel procedimento persone sottoposte ad indagine;
e ciò a prescindere dal "tipo" di archiviazione richiesta dal P.M.
In fine il Procuratore Generale non manca di segnalare i contrasti che si registrano anche attualmente nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, con particolare riferimento ad una pronuncia in data 5 giugno 2000, n. 3252 con la quale la Sezione Quinta penale ha ritenuto l'abnormità del provvedimento di c.d. "imputazione coatta", disposta dal GIP al di fuori della richiesta di archiviazione dei P.M., perchè ritenuta "invasiva" dei poteri di iniziativa riservati dall'ordinamento alla funzione tipica del Pubblico Ministero. Tuttavia, rileva il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, tale ultima pronuncia si pone al di fuori degli indirizzi tracciati dalla Corte Costituzionale, ed auspica conseguentemente, tale organo, la ricerca, nella presente sede di legittimità, di una composizione del rilevato contrasto.
Il ricorso del P.M. appare in parte fondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4- Deve convenirsi con il Pubblico Ministero ricorrente che nella fattispecie concreta (scontro frontale fra due autovetture procedenti in senso inverso) difficilmente sia ipotizzabile l'ipotesi di cooperazione nel delitto colposo delineata dalla fattispecie di cui all'art. 113 cpp. Ed infatti, perchè vi sia concorso o cooperazione - il che si equivale dal punto di vista del fenomeno giuridico ipotizzato nelle due previsioni di cui agli artt.110 e 113 c.p.- si esige quanto meno, dal punto di vista del soggetto agente, la consapevolezza della condotta sinergica da lui posta in essere rispetto alla separata, ma non estranea alla causazione del fatto, condotta del soggetto nei cui confronti si esprime l'attività di concorso o di cooperazione.
Ora, deve osservarsi che già la mancata consapevolezza del fatto che la propria condotta, sommandosi a quella altrui, sarebbe stata causa dell'evento dedotto in processo (poichè ipotizzare la esistenza di tale consapevolezza, al di là della generica prevedibilità che caratterizza la condotta di chi effettua manovre azzardate sapendo bene che tali esse sono, sembrerebbe aberrante) è elemento da solo sufficiente a sciogliere il rapporto sinergico che è presupposto della ipotesi di cooperazione (ed ancor più di concorso nel reato). Talchè le condotte restano indipendenti, e debbono venire in considerazione secondo quanto disposto dall'art. 41, commi uno e tre, del c.p. (come concorso di cause illecite simultanee). Dalla osservazione che precede discende anche la inapplicabilità della regola di cui all'art. 123 c.p. (estensione della querela) al caso di specie, dovendosi tale norma interpretare nel senso che l'effetto estensivo di rimozione della condizione, prodotto -che sia essa dell' "azione" o della "punibilità" poco importa in questa sede- per effetto della previsione contenuta nel citato art. 123 c.p., si verifica sul presupposto dato dall'esistenza di un concorso nel reato ex art. 110 cp o di una cooperazione nell'unico delitto colposo, ex art. 11.3 cp, con esclusione dei casi in cui a concorrere siano condotte colpose indipendenti, giusto principio affermato da questa stessa Sezione con sentenza 7 marzo 1988, n. 6242, ric. Virno, la cui massima è la seguente: "Ai fini dell'applicabilità dell'effetto estensivo della querela nel caso di delitti colposi, occorre distinguere l'ipotesi della cooperazione prevista dall'art. 113 Cod. Pen. da quella del concorso di azioni od omissioni colpose costituenti cause indipendenti dell'evento, con la conseguenza che nella prima ipotesi, la querela è estensibile ai concorrenti a norma dell'art. 123 Cod,. Pen.., mentre nella seconda, essa ha efficacia soltanto nei riguardi di colui o di coloro che sono indicati nella stessa come autori dei singoli fatti colposi(conf. Mass n.102750; conf. Mass n. 142867). Perchè, per altro, ove così non fosse, si avrebbe il paradosso di un effetto boomerang tale da far estendere la querela, proposta da uno dei due guidatori dei mezzi antagonisti, anche a sè stesso;
e non è chi non veda la inaccettabilità di tale approdo interpretativo. Conseguentemente va ritenuta la dedotta violazione di legge penale nella disposta imputazione coatta nei confronti del DE LE (che però resta assorbita in sede di accoglimento del successivo motivo di ricorso).
Nè tale imputazione potrebbe essere formulata anche in assenza di querela- per la sua constatata non estensibilità al DE- poichè anche in presenza di lesioni gravissime la norma dell'art. 590 cp, in tutte le sue ipotesi, prevede la punibilità a querela, con la sola esclusione delle lesioni colpose in materia di igiene e sicurezza del lavoro (come disposto da quel quinto comma). Ed infatti, così si esprime altra giurisprudenza di questa Sezione sul punto: Sent. 14199 del 25 maggio 1990, Ric. Cosenza: "Il delitto di lesioni colpose, per effetto dell'art. 92 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Di conseguenza, in mancanza di querela, non può essere iniziata l'azione penale per lesioni colpose conseguenti ad incidente stradale, neppure nel caso in cui si proceda d'ufficio per il delitto di omicidio colposo, in danno di altra parte offesa, seguito allo stesso incidente". Pertanto, pur dovendosi notare come la Legge di depenalizzazione n. 689/81, abbassando per tale aspetto la soglia della punibilità delle condotte colpose, lesive, anche in maniera gravissima, dell'integrità della persona rimasta offesa a seguito di incidente automobilistico (ed in ciò altresì ulteriormente diversificando rispetto alle violazioni di norme in materia di infortuni sul lavoro), abbia rimosso importanti presidi generalpreventivi in una materia di grande emergenza ed allarme sociale, è inevitabile pervenire ad una censura della decisione del GIP, impugnata dal P.M. ricorrente, perchè adottata in violazione di legge.
5- Può condividersi il terzo ed ultimo aspetto di doglianza prospettato dal ricorrente Pubblico Ministero, pur tenendo nel giusto conto l'opzione espressa dal Procuratore Generale presso la Cassazione, e che si è ampiamente riferita al superiore punto n.
3. Fermo restando il principio costituzionale dell'obbligo dell'esercizio dell'azione penale (che è cosa ben diversa dall'obbligatorietà dell'azione penale, regola che non trova previsione nella Carta Costituzionale) da parte del Pubblico Ministero, e la garanzia, che ne discende, del rapporto dialettico e della separazione dei ruoli fra "parte pubblica" ed organo di giurisdizione -principio che il "nuovo" codice di procedura penale ha inteso affermare in maniera meno equivoca di quanto non fosse nella disciplina del pre-vigente Codice CC- necessitava al legislatore della riforma del 1988 di prevedere uno strumento di controllo idoneo a porre riparo alle situazioni patologiche determinate da inattività (dovuta a qualsivoglia ragione) dell'organo titolare del potere-dovere di azione penale. Tale controllo, o meglio, sistema di controlli atti ad assicurare il tempestivo e compiuto attivarsi del Pubblico Ministero in conseguenza di una notitia criminis, implica sia aspetti di natura amministrativo-disciplinare (controllo interorganico, in funzione del potere gerarchico e di sostituzione che pure il nuovo ordinamento del 1988 non ha trascurato;
potere di avocazione;
ed in fine, controllo da parte dell'Organo di autogoverno), che aspetti di natura giurisdizionale. I primi tendono, evidentemente, ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento di questo particolarmente delicato settore della Pubblica Amministrazione -che per altro non interessano nella presente sede- e solo indirettamente tutelano la concreta situazione che viene compromessa da tale ipotizzata inattività. I secondi debbono invece approntare tempestivi rimedi, nei casi di non corretto funzionamento, a tutela immediata del corretto funzionamento del procedimento penale. È opportuno qui ricordare come già l'impianto originario del Codice CC prevedesse un potere di archiviazione diretto da parte del Pubblico Ministero, potere che fu sottoposto successivamente (con D.L.L. 14 settembre 1944, n. 288, art. 6) al controllo del giudice istruttore in vista di garantire l'effettività dell'obbligo di azione che, nel mutato clima storico-politico del dopoguerra, i Costituenti si apprestavano ad introdurre nell'ordinamento "superprimario" con l'art. 112 Cost. In quel superato sistema, a carattere prevalentemente inquisitorio, nel quale tutto il processo ruotava attorno all'istruzione formale del giudice istruttore, o, nei congrui casi, alla istruzione del Procuratore della Repubblica (sommaria), il controllo organo di azione-organo di giurisdizione istruttoria era reciproco nel senso che, ove il PM avesse richiesto archiviazione (art. 74, 3° comma), il giudice istruttore che ritenesse di non dover archiviare, procedeva ad istruzione formale (art. 74, 4° comma). Del pari, l'art. 298 di quel codice prevedeva, per converso, un potere di vigilanza del Procuratore della Repubblica sulla (in)attività del giudice istruttore. Avendo il codice vassalli abolito del tutto la fase dell'istruzione formale, nonché la correlata figura del giudice istruttore, non fu possibile reiterare quel sistema di controlli(giurisdizionali, o paragiurisdizionali allorché titolare del relativo potere fosse il Pubblico Ministero) la cui mancanza, però, avrebbe riproposto la situazione antecedente al D.L.L. n. 288/1944 già citato, o ancor peggio, prefigurando quel "potere di cestinazione" in capo al P.M. consistente in una "archiviazione tacita", totale o parziale, della notitia criminis, che nemmeno il legislatore del 1930 aveva ipotizzato. Infatti l'obbligo di adottare l'archiviazione mediante un provvedimento espresso (appunto: il decreto di archiviazione in quella prima fase non sottoposto a controllo alcuno) era comunque configurato.
Deve sottolinearsi, ancora, che il problema del rollo sull'obbligo dell'attivazione da parte del P.M. -problema, questo, molto avvertito da tutti gli ordinamenti che configurano l'ufficio del P.M. come affidato ad un organo dotato di autonomia -e perciò stesso sganciato da dipendenze politiche, o dal potere esecutivo che quel controllo esercitano nei sistemi nei quali il pubblico ministero viene eletto dal popolo (sistemi a carattere "accusatorio puro") o dipende o è sottoposto in qualche modo al potere esecutivo (sistemi a carattere prevalentemente "inquisitorio")- è stato risolto talora attribuendo il potere di azione penale direttamente alla persona offesa (Francia, Germania ed ora anche in Italia in seguito alla introduzione del processo di fronte al Giudice di pace, ma ciò solo per i reati perseguibili a querela o con sola pena pecuniaria: c.d. reati "bagatellari"), e talora configurando il potere del giudice di sostituirsi al P.M. inattivo, nel rispetto del fine imperativo di garantire in ogni modo, con l'azione penale, l'obbligatorietà del processo ed, in definitiva, l'accertamento dei reati e la punizione dei colpevoli (come avveniva nel regime del vecchio cpp CC). Deve ammettersi, in proposito -come del resto già affermato dalla dottrina unanime, anche la più autorevole, in regime di vecchio codice- che l'attivarsi del giudice istruttore in "formale" a seguito di richiesta di archiviazione del P.M., costituiva deroga al principio della "domanda" ed eccezione alla regola "ne procedat iudex sine attore" (o ex officio). Così deve del pari riconoscersi che non molto diversa è, nella sostanza, la previsione di cui all'art. 409, n. 5 cpp vigente, in funzione della quale il giudice ordina al pubblico ministero di formulare l'imputazione. Tale imposizione -che si traduce nella c.d "imputazione coatta"- è difatti diretta al Pubblico Ministero che in una prognosi di utilità del giudizio non crede proprio per aver richiesto archiviazione, ma che tuttavia dovrà così egualmente supportare un'accusa le cui sorti, scarsamente sostenute, ne resteranno inevitabilmente condizionate.
Del pari deve riconoscersi che, a differenza di quanto previsto nel precedente sistema processuale, nella disciplina dettata dall'art.409 cpp, dal diverso punto di vista "formale", lo schema accusatorio
è fatto ora salvo dal momento che comunque ad esercitare l'azione penale è sempre il P.M. (sia pure obtorto collo), e non il giudice, come disponeva l'art. 74, terzo comma, ultima parte, cpp del 1930 novellato. E poichè nel processo penale ciò che più rileva (come in qualunque altro processo) è la forma degli atti e delle attività, non può certo lamentarsi violazione dei relativi principi generali, nè "invasione" della sfera di attribuzione dell'organo di accusa, come nel concreto caso sottoposto all'esame di questa Suprema Corte dal P.M. ricorrente. Questo, sempre che non sia implicata violazione di altri fondamentali principi.
Nella fattispecie concreta qui dedotta, deve tuttavia rilevarsi che, la imposizione non soltanto della iscrizione di nuovo soggetto a registro notizie di reato, ma addirittura la formulazione della imputazione nei confronti di tale soggetto che, pertanto, non abbia potuto esercitare tutte le attività inerenti al diritto di difesa che sono proprio della fase delle indagini preliminari, implica violazione del diritto di difesa garantito ex art. 24 Cost. per le stesse ragioni esplicate da questa Corte, Sez. Quinta, 5 giugno 2000 ,n. 3252, Quistini, che ha ritenuto la abnormità del provvedimento con cui il GIP dispone che il PM formuli l'imputazione a carico di un soggetto nei confronti del quale da parte dello stesso PM non sia stata presentata alcuna richiesta.
Infatti, come è stato osservato da parte di attenta dottrina, che ha annotato criticamente l'opposto orientamento espresso da questa Corte, Sez. Quinta, 12 luglio 2001, n. 4581, Pagni," ... il giudice per le indagini preliminari ... ha solo il potere di ordinare l'iscrizione del nome della persona nel registro delle notizie di reato, ma non anche quello di imporre al pubblico ministero la formulazione della imputazione. Il raffronto compiuto dalla Cassazione, tra la fattispecie dell'archiviazione, tra la fattispecie dell'archiviazione relativa al procedimento contro ignoti e quella concernente persone note risulta, quindi, inesatto;
infatti un conto è riconoscere al giudice per le indagini preliminari il potere di iscrivere il nome di una persona nel formulare l'imputazione nei confronti del soggetto individuato come possibile autore.
Conclusivamente, per le svolte argomentazioni, ed alla luce dei reiterati insegnamenti della Corte Costituzionale qui sopra richiamati, questo Giudice ritiene di non poter condividere interamente quell'altro e diverso orientamento, per nulla "consolidato" come sostenuto in ricorso, a ragione della necessità di non lasciare priva di controllo la discrezionalità esercitata dal Pubblico Ministero nella scelta dell'alternativa (richiesta di) archiviazione-(richiesta di) giudizio, e dunque suscettibile del pericolo di certamente non voluta arbitrarietà nella interpretazione, nel concreto, dell'obbligo costituzionale dell'esercizio dell'azione penale;
tutto ciò con l'obiettivo di evitare un ulteriore indebolimento delle garanzie di difesa sociale ed individuale, già non sufficientemente pregnanti in questa fase prodromica dell'esercizio dell'azione penale, ma con violazione del diritto di difesa del soggetto così proiettato improvvisamente nel processo senza alcuna previa garanzia di difesa che per altro è assicurata in ogni altra e diversa situazione preliminare alla imputazione, e con la ulteriore violazione della norma di cui all'art. 3 Cost. Si deve infatti notare in proposito che la inadeguata disciplina del controllo, allo stato attuale della interpretazione del microsistema, rispetto al provvedimento (positivo) di archiviazione per effetto dell'eccessivo rigore di cui alla previsione dell'art. 409, comma sei, cpp che, limitando la ricorribilità dell'ordinanza ai soli casi di violazione degli elementi minimi del contraddittorio, non offre rimedio nei casi di violazione di legge penale e delle altre norme processuali "sanzionate", sulla affermazione che gli interessi della persona offesa possono trovare diversa soluzione, ma senza il sacrificio degli interessi costituzionalmente garantiti in favore della persona nei cui confronti deve essere formulata la imputazione. Per questo diverso profilo, sufficiente sarebbe che la relativa ordinanza, avente i caratteri propri della sentenza in quanto definitoria del procedimento penale, potesse essere ricorribile di fronte a questa Corte per tutti i motivi di cui all'art. 606 cpp. Il motivo di ricorso qui considerato è, dunque, fondato.
P.T.M.
Visto l'art. 620 cpp:
Annulla, senza rinvio, l'impugnata ordinanza nella parte in cui dispone la formulazione dell'imputazione nei confronti di DE EX.
Rigetta nel resto il ricorso.
Ordina restituirsi gli atti al G.I.P. del Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, addì 1 ottobre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 GIUGNO 2003.