Sentenza 12 luglio 2001
Massime • 1
Non è abnorme e non è altrimenti impugnabile, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex art. 568, comma 1, cod. proc. pen. l'ordinanza con cui il gip ordini al PM la formulazione dell'imputazione e l'iscrizione di un reato ulteriore, rispetto a quello per cui sia stata richiesta l'archiviazione, a carico di un soggetto nei confronti del quale il pubblico ministero non abbia proposto alcuna richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2001, n. 34717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34717 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORGIO LATTANZI - Presidente - del 12/07/2001
Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - SENTENZA
Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - N. 4581
Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 453/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG AE,
avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Ancona depositata il 25 agosto 2000 Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto il parziale annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata
Motivi della decisione
Con l'ordinanza impugnata il giudice per le indagini preliminari, pronunciando su una richiesta di archiviazione, ha ordinato al pubblico ministero di formulare imputazioni per i reati di cui agli art. 113, 590 e 583 n. 1 c.p. a carico di IO LI e CA AR e per i reati di cui agli art. 110 e 610 c.p. a carico di IO LI, CA AR e AE AG;
ha ordinato altresì al pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome di AE AG e l'ulteriore addebito di cui all'art. 610 c.p. a nome di IO LI e di CA AR.
La ricorrente deduce l'abnormità e la nullità assoluta del provvedimento impugnato, lamentando che illegittimamente il G.I.P. abbia ordinato al pubblico ministero la formulazione dell'imputazione e l'iscrizione di un reato ulteriore rispetto a quello per cui era stata richiesta l'archiviazione e per una persona in ordine alla quale non era stata proposta richiesta alcuna.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha ritenuto che il provvedimento sia effettivamente abnorme nella parte in cui si riferisce a imputazioni mai contestate e a soggetti mai sottoposti a indagini.
Il ricorso è, invece, inammissibile a norma dell'art. 568 comma 1 c.p.p., perché l'ordinanza impugnata, contro la quale non è
previsto alcun mezzo d'impugnazione, non può essere considerata abnorme, essendo stata adottata in piena conformità dell'art. 409 comma 5 c.p.p., che prevede appunto il potere del giudice adito per l'archiviazione di ordinare al pubblico ministero la formulazione dell'imputazione.
Premessa fondamentale di una corretta impostazione del problema posto dalla ricorrente è la considerazione che la richiesta di archiviazione e il relativo provvedimento del giudice hanno per oggetto una notizia di reato non un'imputazione.
Da questa premessa, invero, consegue innanzitutto che la preclusione implicitamente prevista dall'art. 414 c.p.p. opera solo nell'ambito dell'ufficio giudiziario che ha emesso il precedente provvedimento di archiviazione, mentre nessun ostacolo incontra l'autorità giudiziaria di altra sede a compiere accertamenti su fatti oggetto di provvedimento di archiviazione (Cass., sez. un., 22 marzo 2000, Finocchiaro, m. 216004). E consegue altresì che l'archiviazione opera, anche per quanto attiene agli effetti preclusivi, in ordine a tutti i reati ipotizzabili sulla base della notizia di reato cui il decreto di riferisce.
È evidente, perciò, che i poteri riconosciuti dall'art. 409 comma 5 c.p.p. al giudice sono delimitati dall'ambito della notizia, non dalle ipotesi di reato eventualmente formulate dal pubblico ministero. E, salva l'esplicita formulazione di una riserva di ulteriori indagini da parte dello stesso pubblico ministero richiedente, deve ammettersi che il giudice possa ordinare la formulazione di imputazioni anche diverse e nei confronti di soggetti anche non individuati nella richiesta di archiviazione come destinatari di accuse rilevanti.
È indiscusso, infatti, che il giudice richiesto di un'archiviazione a carico di ignoti possa ordinare, a norma dell'art. 415 comma 2 c.p.p., l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non individuata dal pubblico ministero come possibile autore di un reato. E quindi sarebbe assurdo ritenere che non possa fare altrettanto il giudice di fronte a una richiesta di archiviazione arbitrariamente presentata per uno solo dei reati configurabili ovvero per uno soltanto dei soggetti individuabili come possibili autori del fatto cui la notizia si riferisce. Una tale interpretazione, invero, finirebbe per vanificare il sistema di controllo costruito dalle norme sull'archiviazione, posto che ovviamente il giudice non ha poteri d'iniziativa dopo la pronuncia del decreto di accoglimento della richiesta del pubblico ministero. Il provvedimento impugnato, pertanto, non comportò alcuna usurpazione dei poteri e delle prerogative anche costituzionali del pubblico ministero, ma solo una corretta interpretazione dei poteri di controllo sul pubblico ministero che l'art. 409 c.p.p. riconosce al giudice a tutela di quello stesso principio di obbligatorietà dell'azione penale cui si richiama la ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2001