Sentenza 5 giugno 2000
Massime • 1
In tema di chiusura delle indagini preliminari, è abnorme il provvedimento con cui il GIP dispone che il P.M. formuli l'imputazione a carico di un soggetto nei confronti del quale da parte dello stesso P.M. non sia stata presentata alcuna richiesta. (Nella fattispecie, il GIP aveva respinto la richiesta di archiviazione nei confronti di un soggetto ed esteso l'imputazione coatta anche ad un correo, nei confronti del quale tuttavia non v'era stata - relativamente al reato specifico - alcuna richiesta del P.M.. Affermando il principio sopra riportato, la Corte ha ritenuto che, in assenza di qualsivoglia richiesta dell'accusa, l'imputazione coatta si pone come abnorme imposizione di esercizio di azione penale, e si traduce in una espropriazione del potere costituzionale di iniziativa del P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2000, n. 3252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3252 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Guido Ietti Presidente del 5.6.2000
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " Carlo Casini " N. 3252
3. " Pierfrancesco Marini " REGISTRO GENERALE
4. " PA IO BR " N. 1666/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO;
avverso ordinanza in data 8.6.1999 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo con le quali ha disposto la formulazione dell'imputazione per bancarotta fraudolenta documentale a carico di UI AN;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per inammissibilità del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti atti in pari data (18.9.1998), il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo chiedeva al Giudice per le indagini preliminari a) il rinvio a giudizio di GI IL, UI AN e UI AL, loro concorsualmente addebitando - nelle qualifiche di amministratore il primo ed amministratori di fatto gli altri due della società VAM GENERAL SERVICES S.r.l. con sede in Osio Sotto, dichiarata fallita con sentenza 11.4.1992 del Tribunale di Bergamo - il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (sub specie di distrazione di un computer concesso in leasing alla società), nonché del solo UI AL per quello di bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione, a fine di profitto, delle scritture contabili); 2) la parziale archiviazione del procedimento in ordine all'addebito a GI IL del reato di bancarotta fraudolenta documentale (con motivazione che tale reato doveva invece ascriversi, appunto, al IN AL). Il Giudice per le indagini preliminari, in udienza preliminare 29.3.1999, dichiarava di non accogliere la richiesta di archiviazione parziale e, pertanto, fissava l'udienza in Camera di Consiglio ex art. comma 2 dell'art.409 CPP;
in esito alla medesima, celebratasi in data 24.5.199, il Giudice, con provvedimento riservato 8.6.1999, disponeva, ai sensi del comma 5 dell'art.409 CPP, che il Pubblico Ministero formulasse a carico di GI IL e UI AN l'imputazione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ricorre per cassazione avverso tale provvedimento, per la parte in cui ha disposto l'imputazione coatta anche per il UI AN, chiedendone l'annullamento in ragione dell'abnormità, sul rilievo che l'ordinamento non riconosce al Giudice per le indagini preliminari il potere di disporre, in detti termini, nei confronti di un soggetto per il quale, il Pubblico Ministero non formula la richiesta di archiviazione.
In data 11.5.2000, il difensore di UI AN ha depositato una memoria, con la quale dichiara di condividere le ragioni del ricorrente.
Rileva la Corte che il ricorso è fondato.
Il provvedimento in esame, infatti, deve ritenersi abnorme ed è soggetto, pertanto, al ricorso per cassazione ex art.111 Cost., in deroga al principio di tassatività delle impugnazioni fissato nell'art.568 CPP, quale unico strumento processuale idoneo a rimuoverne gli effetti (Cass. Sez. Un. 26.4.1989, Goria). Come è noto, il concetto di abnormità del provvedimento, nella ormai consolidata elaborazione ed interpretazione dei giudici di legittimità, va riferito a quelli che sotto il profilo strutturale assumano caratteri di assoluta estravaganza rispetto al sistema processuale o che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichino al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Cass. Sez. Un. 10.12.1997 n. 17, Di ST;
Cass. Sez. Un.
9.9.1997 n. 11, P.M. in proc. AN;
Cass. Sez. II, 9. 1.1996 n.1, Lanzo;
Cass. sez. VI, 15.7.1996 n. 2719, Dinacci), ovvero, sotto il profilo funzionale, a quelli che, pur non estranei al sistema normativo, determinino una effettiva paralisi processuale (Cass. Sez. III, 14.7.1995, P.M. in proc. IA e altri;
Cass. Sez. V, 11.3.1994 n. 1465, P.M. in proc. NO e altri). Nella specie, non è dubbio che il provvedimento in esame rivesta, appunto, le caratteristiche dell'abnormità sotto il primo dei due profili.
Invero, il GIP ha disposto l'imputazione coatta per bancarotta documentale anche nei confronti di UI AN seppure il Pubblico Ministero, in ordine a tale reato, non abbia formulato richiesta alcuna a carico del detto UI (l'unica richiesta che lo riguarda è quella di rinvio a giudizio per il diverso reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale); orbene, il sistema processuale riconosce al Giudice delle indagini preliminari poteri connaturali e funzionali al controllo delle richieste del Pubblico Ministero, per la garanzia di completezza delle indagini e per sovvenire all'inazione che egli manifesti con la richiesta di archiviazione, ma non anche l'esercizio di quelli che da questa totalmente prescindano. Ed in effetti, l'imputazione coatta è stata riferita dal GIP ad un soggetto (UI AN) nei cui confronti, per l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, nessuna richiesta è stata presentata, onde è che il provvedimento de quo, per nulla riferibile alla medesima, si è tradotto in una effettiva "espropriazione" del potere di iniziativa del Pubblico Ministero, finendo col sanzionarne non già l'inazione manifestata con la richiesta di archiviazione, bensì imponendogli l'esercizio dell'azione penale nei confronti di chi per quel reato non è mai stato indagato.
La base normativa che attribuisce al giudice il potere di impulso per imputazione coatta, infatti, è esclusivamente quella descritta all'art.409 CPP ovvero, nell'ipotesi della richiesta di archiviazione del procedimento per essere ignoto l'autore del reato, all'art.415 co.2 CPP, e nell'un caso e nell'altro simile potere è previsto dall'ordinamento processuale (nonché è logicamente concepibile), siccome teso a correggere la valutazione del Pubblico Ministero, secondo cui le acquisizioni probatorie non si presenterebbero idonee a sostenere l'accusa in giudizio, sì da indurlo alla richiesta di archiviazione motivata dalla infondatezza della notitia criminis (art.409 CPP), ovvero sarebbe ignoto l'autore del reato (art.415 co.2 CPP), allorché il giudice consideri raggiunta, diversamente,
l'identificazione della persona cui il reato debba essere attribuito. Entrambe le ipotesi presuppongono la richiesta di archiviazione da parte dell'organo di accusa pubblica, e allorché la stessa manchi (come è nella fattispecie), il GIP è privo di un qualunque potere "correttivo", perché in realtà difetta ab origine una qualsiasi valutazione su cui operare l'intervento giudiziale, onde è che il provvedimento di imputazione coatta si presenta, a tal punto, come totalmente estemporaneo ed incoerente con la stessa scelta del legislatore, che ha inteso attribuire al Pubblico Ministero ed al Giudice per le indagini preliminari compiti strutturalmente distinti e funzionali nell'ambito del procedimento archiviatorio. In definitiva, il provvedimento impugnato, per la singolarità e la stranezza del contenuto, si pone al di fuori delle norme di legge e del sistema processuale, non avendo alcun riferimento con le richieste del Pubblico Ministero - che, ripetesi, non ha indagato il UI AN per la bancarotta documentale e, quindi, in proposito, non ha potuto chiedere alcunché al GIP - e, piuttosto, incidendo illegittimamente sul potere di iniziativa riservato all'organo di pubblica accusa (nei cui riguardi l'imputazione "ordinata" ex art.409 co.5 CPP è "atto dovuto"), non può non venir rimosso.
L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2000