Sentenza 31 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di rigetto della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, il g.i.p. è tenuto ad assicurare l'integralità del contraddittorio, dando avviso al pubblico ministero e all'indagato dell'udienza camerale ex art. 409 cod. proc. pen., e non può restituire "de plano" gli atti al pubblico ministero con l'ordine di iscrivere il nome della persona indagata nel registro delle notizie di reato, neppure quando dall'esercizio di tale potere da parte del pubblico ministero dipenda la possibilità per il g.i.p. di inviare gli avvisi di rito ai potenziali interessati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2003, n. 7356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7356 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Luigi SCANSONE Presidente
Dott. Francesco ROMANO Consigliere
Dott. Adolfo DI VIRGINIO "
Dott. Bruno OLIVA "
Dott. Francesco SERPICO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza;
avverso l'ordinanza 04 luglio 2001 del G.I.P. di Monza nel procedimento
contro
CC AN;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. B. Oliva;
Udito il Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
Osserva in fatto e diritto
Il Procuratore della Repubblica di Monza ricorre contro l'ordinanza in data 4 luglio 2001 con la quale il GIP del locale Tribunale, respinta la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. in relazione al procedimento a carico di CC AN, ha disposto la restituzione degli atti allo stesso P.M. per la formulazione dell'imputazione, previa completa identificazione dell'imputato. Il ricorso è fondato.
Ed invero il GIP, pur avendo disposto l'udienza camerale, non ha assicurato l'integralità del contraddittorio, avendo omesso di darne avviso al P.M. e all'indagato.
Al riguardo è ormai pacifico che, in presenza di una richiesta di archiviazione che ritenga di non accogliere, il Giudice è tenuto a fissare l'udienza in camera di consiglio ex art. 409 c.p.p., e non può restituire gli atti al P.M. de plano con l'ordine di iscrivere il nome della persona indagata nel registro delle notizie di reato (cass, sez. VI 8/2/96 P.M. - Bigucci, 17/11/97 n. 4465 e 5/7/01 n. 2746). Ciò neppure quando dall'esercizio di tale potere da parte del P.M. dipenda la possibilità per il GIP di inviare gli avvisi di rito ai potenziali interessati (cass. sez. VI 22/6/01, n. 31159). Fuori dalla rituale udienza camerale e del relativo esito, quindi, il GIP non può imporre al P.M. l'iscrizione di alcuno nel registro delle notizie di reato, tanto più che unico soggetto titolare dell'azione penale, come tale legittimato ad individuare la notizia criminis, è il P.M.
L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullate senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Monza per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 FEBBRAIO 2003 .