Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2003, n. 7356
CASS
Sentenza 31 gennaio 2003

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In tema di rigetto della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, il g.i.p. è tenuto ad assicurare l'integralità del contraddittorio, dando avviso al pubblico ministero e all'indagato dell'udienza camerale ex art. 409 cod. proc. pen., e non può restituire "de plano" gli atti al pubblico ministero con l'ordine di iscrivere il nome della persona indagata nel registro delle notizie di reato, neppure quando dall'esercizio di tale potere da parte del pubblico ministero dipenda la possibilità per il g.i.p. di inviare gli avvisi di rito ai potenziali interessati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2003, n. 7356
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7356
    Data del deposito : 31 gennaio 2003

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