Sentenza 10 luglio 2001
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il gip rigetta la richiesta di archiviazione del PM e ordina di procedere, mediante iscrizione nel registro degli indagati, anche per reati diversi da quelli ipotizzati dall'accusa, non è abnorme, atteso che costituisce un'emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell'azione penale e sui risultati delle indagini svolte dal PM (secondo quanto affermato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 478 del 1993), consentito dalla legge in forma interlocutoria e non vincolante per il PM, come tale non idoneo a generare situazioni di stasi processuale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2001, n. 35209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35209 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO ROMANO - Presidente - del 10/07/2001
Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - N. 2766
Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - N. 20431/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.M. presso il Tribunale di Trani nel procedimento a carico di IO AL, TR NZ, IO CE e IO IN;
avverso l'ordinanza 25.3.2000 del gip del Tribunale di Trani;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Letto il parere del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il gip del Tribunale di Trani con ordinanza 25.3.2000 rigettava la richiesta di archiviazione del P.M. nei confronti di IO AT, TR NZ, IO CE e IO IN, indagati per i reati di cui agli artt. 368, 594 e 582 C.P., e ordinava al P.M. di procedere alla iscrizione nel registro degli indagati dei predetti anche per i reati di cui agli artt. 404 e 610 c.p. Ricorre il P.M. presso il Tribunale di Trani per abnormità del provvedimento, nel senso che il gip avrebbe travalicato i suoi poteri limitati al controllo dell'esercizio dell'azione penale, attribuendosi poteri di tipo inquisitorio, formulando imputazioni "in sostituzione" o in "aggiunta" a quelle originarie, imponendo al P.M. l'obbligo di iscrivere notizie di reato nel registro degli indagati ex art. 335 c.p.p. e, in relazione ad essi, di esercitare l'azione penale.
Il P.G., con requisitoria scritta, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le argomentazioni del P.G. presso questa Suprema Corte appaiono del tutto fondate, onde il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte costituzionale, con sentenza 478/1993 ha affermato che il sindacato del giudice riguarda l'integralità dei risultati dell'indagine, restando esclusa qualsiasi possibilità di ritenere che un simile apprezzamento debba circoscriversi all'interno dei soli confini tracciati dalla notitia criminis delibata dal Pubblico Ministero ed ha aggiunto che il "thema decidendum" che investe il giudice non si modella in funzione dell'ordinario dovere di pronunciarsi su di una specifica domanda, ma del ben più ampio potere di apprezzare se, in concreto, le risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari siano o meno esaurienti ai fini della legittimità della "inazione" del pubblico ministero. In questo stesso orientamento si pone la decisione di questa Suprema Corte (sez. 3^, 14.6.1994, P.M. in proc. Barotto) secondo cui l'ordinanza con cui il gip dispone ulteriori indagini, invece di emettere il decreto di archiviazione richiesto dal P.M., non costituisce provvedimento abnorme anche se l'integrazione probatoria sia disposta sulla base degli stessi dati di fatto per accertare una fattispecie criminosa diversa da quella costituente la notitia criminis ed iscritta nelle notizie di reato. Tale ordinanza, infatti, è un mezzo di impulso processuale, che non ha alcuna efficacia preclusiva o decisoria e non pregiudica alcun interesse nemmeno potenziale, e si inquadra nel potere di controllo del gip sul corretto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. L'orientamento è ribadito da numerose altre decisioni di questa Suprema Corte (tra le quali sez. 5^, 11.5.1994, P.G. in proc. Rubino) e da altre che, se pur sembrano suonare in senso parzialmente difforme, riconoscono che l'indicazione da parte del gip di un'imputazione aggiuntiva non è comunque vincolante per il P.M. (sez. 3^, 23.9.1994, P.M. in proc. Bertin). Poste queste premesse deve essere esclusa l'abnormità del provvedimento impugnato, in primo luogo in quanto esso ha carattere meramente interlocutorio e non definitorio;
in secondo luogo perché non vincola il P.M., ma funge da "suggerimento" per lo svolgimento di ulteriori indagini in direzioni non adeguatamente approfondite;
in terzo luogo perché non comporta una stasi processuale, ma al contrario funge da impulso processuale per l'esercizio dell'azione penale. Infine non si può tacere che, pur non essendo espressamente previsto dalla legge, il provvedimento di cui si tratta non è vietato dalla stessa.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2001