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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/07/2024, n. 18958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18958 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 32528/2018) proposto da: AN LA (C.F.: [...]) e IT LI (C.F.: [...]), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. Christiano Giustini, nel cui studio in Roma, via Monte Zebio n. 32, hanno eletto domicilio;
- ricorrenti -
contro NI EL RA (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Massimo Ravera, elettivamente domiciliata in Roma, via Calderini n. 68, presso lo studio DEl’Avv. Gaia Mazzone;
- controricorrente -
R.G.N. 32528/18 U.P. 25/6/2024 Mutuo – Restituzione – Remissione DE debito – Querela di falso Civile Sent. Sez. 2 Num. 18958 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 10/07/2024 2 di 31 e OI MA (C.F.: [...]), quale erede universale di EN EL RA, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di “costituzione volontaria”, dall’Avv. Massimo Ravera, elettivamente domiciliato in Roma, via Calderini n. 68, presso lo studio DEl’Avv. Gaia Mazzone;
- interveniente - avverso la sentenza DEla Corte d’appello di Milano n. 3951/2018, pubblicata il 23 agosto 2018, notificata a mezzo PEC il 3 settembre 2018; udita la relazione DEla causa svolta nella pubblica udienza DE 25 giugno 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona DE Sostituto Procuratore generale dott. Aldo Ceniccola, che ha chiesto l’accoglimento DE sesto motivo e il rigetto dei rimanenti motivi;
conclusioni ribadite nel corso DEl’udienza pubblica;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dei ricorrenti, ai sensi DEl’art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. Christiano Giustini per i ricorrenti e l’Avv. Luigi FeDEi Barbantini – per DEega DEl’Avv. Massimo Ravera – per l’interveniente. 3 di 31 FATTI DI CAUSA 1.– Con decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi n. 7126/2013 e n. 7538/2013, depositati il 24 febbraio 2013, il Tribunale di Milano ingiungeva il pagamento, rispettivamente verso ZA LA e BI LI, DEle somme di euro 102.000,00 e di euro 31.500,00, oltre interessi ex artt. 4 e 5 DE d.lgs. n. 231/2002, in favore di EN EL RA, a titolo di restituzione degli importi dati in prestito nell’aprile e nel maggio 2011, cui aveva fatto seguito il rilascio di assegni bancari per importi corrispondenti con scadenze differite da gennaio a maggio 2012, ad integrazione DEl’ulteriore prestito erogato in favore di ZA LA per l’importo di euro 64.540,00, garantito mediante iscrizione di ipoteca volontaria, non oggetto DEl’azione monitoria. Proponevano separate opposizioni ZA LA e BI LI, i quali chiedevano la revoca dei provvedimenti monitori opposti, poiché l’ingiungente aveva rimesso i debiti con “dichiarazione spontanea” sottoscritta il 15 maggio 2012, sicché nulla era dovuto per i titoli dedotti in causa, accertando che, in ogni caso, non sussistevano i presupposti per l’applicabilità DEla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 con riferimento agli interessi moratori. In via riconvenzionale condizionata, ZA LA chiedeva che EN EL RA fosse condannata al pagamento, in suo favore, di un congruo compenso per le attività oggetto dei mandati ricevuti o a titolo di gestione di affari altrui o per arricchimento senza causa per l’importo complessivo di euro 194.540,00 o DE diverso, maggiore o minore, importo ritenuto di giustizia, con la relativa compensazione dei crediti. 4 di 31 Si costituiva nei giudizi di opposizione EN EL RA, la quale contestava la fondatezza DEle pretese avversarie e spiegava querela incidentale di falso avverso la dichiarazione DE 15 maggio 2012, sostenendo che, a fronte DEla propria sottoscrizione su foglio rilasciato in bianco, affinché il ZA provvedesse alla gestione degli immobili di cui era proprietaria, questi aveva provveduto al suo abusivo riempimento senza la volontà DEla sottoscrivente, che non aveva affatto rimesso i debiti. Negava altresì che alcunché fosse dovuto per le prestazioni eseguite dal ZA, debitamente saldate e per il resto prestate a titolo di gratitudine per i prestiti concessi. Riuniti i giudizi di opposizione, era istruita la querela di falso con l’assunzione DEl’ammessa prova per interpello e testimoniale. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza collegiale n. 3241/2016, depositata il 14 marzo 2016, rigettava la proposta querela di falso nei confronti DEla dichiarazione di remissione DE debito DE 15 maggio 2012, di cui al documento sub 4 prodotto dagli opponenti, e – per l’effetto – accoglieva le opposizioni e revocava i decreti ingiuntivi opposti n. 7126/2013 e n. 7538/2013, ordinava la restituzione DE documento oggetto di querela in favore di ZA LA e mandava alla cancelleria per l’annotazione DEla sentenza sull’originale DE documento. 2.– Avverso tale pronuncia proponeva appello EN EL RA, la quale lamentava: 1) la nullità e illegittimità DEla sentenza per l’ammissione irrituale dei documenti depositati all’udienza DEl’11 febbraio 2014; 2) l’erronea valutazione DEle prove relative alla falsità DE documento oggetto di querela;
3) 5 di 31 l’erronea valutazione DEla prova sull’asserito contratto di finanziamento nei confronti di BI LI. Si costituivano nel giudizio di impugnazione ZA LA e BI LI, i quali instavano per la declaratoria di inammissibilità DEl’appello ovvero per il suo rigetto. Esprimeva parere il Pubblico Ministero. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in integrale riforma DEla pronuncia impugnata, accoglieva la spiegata querela di falso nei confronti DEla dichiarazione di remissione DE debito DE 15 maggio 2012, di cui al documento sub 4, ordinava la cancellazione totale di tale dichiarazione di cui era accertata la falsità, ordinava a ZA LA la restituzione, in favore di EN EL RA, di eventuali altri biancosegni dallo stesso ancora detenuti, confermava i decreti ingiuntivi n. 7126/2013 e n. 7538/2013 e, per l’effetto, condannava ZA LA al pagamento DEla somma di euro 102.000,00, oltre interessi dal ricorso monitorio al saldo, e BI LI al pagamento DEla somma di euro 31.500,00, oltre interessi dal ricorso monitorio al saldo, in favore di EN EL RA, provvedendo a regolamentare le spese di entrambi i gradi di giudizio, con condanna solidale di ZA LA e BI LI alla refusione di tali spese. A sostegno DEl’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che, in tema di querela di falso, l’onere probatorio in capo al proponente poteva essere assolto attraverso l’indicazione di qualsiasi tipo di prova idoneo all’accertamento DE falso e, quindi, anche a mezzo di 6 di 31 presunzioni univoche e concordanti, come emergeva dal quadro probatorio fornito nel caso di specie;
b) che gli opponenti avevano dichiarato di aver ricevuto il documento direttamente dalle mani DEla EN, sicché nessuno dei due appellati aveva mai affermato di averlo redatto personalmente, previo consenso DEl’interessata; c) che tuttavia l’appellante – come confermato dalla testimonianza DE figlio RE MA –, anche in considerazione DEla sua avanzata età (essendo ultraottantenne), non era avvezza all’utilizzo DE computer, il che era incompatibile con le caratteristiche DE documento, redatto appunto a mezzo computer, e avente un’impaginazione con margini giustificati e grassetti che difficilmente si addiceva ad un utilizzatore inesperto, apparendo provenire, invece, da soggetto con buona dimestichezza per i programmi di scrittura, anche in considerazione DE linguaggio tecnico-giuridico adoperato, che non deponeva per l’attribuibilità DE documento all’appellante; d) che, contrariamente all’assunto DE Tribunale, la remissione DE debito non era suffragata dalla circostanza incontestata DE mancato incasso degli assegni di cui la EN era in possesso, non avendo gli appellati, nel corso DE giudizio, mai contestato che la EN stessa non avesse portato all’incasso i titoli poiché pregata da loro in tal senso, consapevoli che sarebbero tornati protestati (come poi era avvenuto) e, in secondo luogo, perché alcuni assegni erano già scaduti prima DEla data DEla remissione DE debito;
e) che la tesi degli appellati era altresì smentita dalla mancata riconsegna ai due debitori, da parte DEl’appellante, a seguito DEl’asserita remissione DE debito, degli assegni in suo possesso, stante che, sebbene l’efficacia DEla remissione non 7 di 31 fosse subordinata alla restituzione dei titoli, non poteva non evidenziarsi l’anomalia di tale comportamento – in contrasto con la prassi diffusa – che, ove letto alla luce DE completo quadro indiziario, deponeva anch’esso a favore DEla falsità DE documento oggetto di querela;
f) che ulteriore elemento indiziario non valutato dal Tribunale era costituito dal fatto che, tra i crediti oggetto DEla remissione, era compreso anche quello relativo al contratto di finanziamento per la somma di euro 64.540,00, stipulato con il ZA, credito assistito da ipoteca, che non era stato oggetto DEla pretesa monitoria, risultando, per l’effetto, alquanto anomalo, secondo l’id quod plerumque accidit, che la creditrice non avesse, in seguito alla remissione, proceduto alla cancellazione DEl’ipoteca e che il ZA non avesse richiesto che ciò avvenisse;
g) che la remissione di un debito di importo così considerevole non poteva trovare spiegazione unicamente nella serie di attività che ZA LA aveva svolto in favore DEl’appellante per un anno, mosso da sentimento di riconoscimento maturato a seguito DE prestito ricevuto, poiché, sebbene tali attività avessero rappresentato verosimilmente un ausilio in favore DEla EN, appariva quantomeno anomala la decisione di rimettere, per ciò solo, un debito di tale rilievo, comprensivo anche DE mutuo garantito da ipoteca, a maggior ragione prima DEla scadenza degli (di alcuni degli) assegni;
h) che, al contrario, era più verosimile e logica la ricostruzione dei fatti resa dall’appellante, confermata dalla testimonianza DE figlio, ossia che il ZA fosse solito ricevere alcuni fogli bianchi dalla EN, proprio al fine di agevolare le citate attività di gestione degli immobili, e che avesse proceduto all’abusiva compilazione di 8 di 31 uno di essi;
i) che doveva ritenersi, DE pari, contrariamente alla tesi DE Tribunale, che anche la BI avesse ricevuto a mutuo la somma di euro 31.500,00, poiché i sette assegni bancari emessi a sua firma integravano una promessa di pagamento, che comportava una presunzione iuris tantum DEl’esistenza DE rapporto sottostante, senza che la BI avesse fornito la prova DEl’estinzione di tale rapporto, attesa la falsità DEla dichiarazione di remissione DE debito avente ad oggetto anche la somma di euro 31.500,00, di cui era debitrice;
l) che, quanto alla domanda riconvenzionale condizionata, assorbita in primo grado e riproposta in appello, volta ad accertare il diritto DE ZA a percepire un compenso per le attività svolte in favore DEla EN, tali attività, come dallo stesso ZA affermato, erano giustificate unicamente in virtù di un sentimento di gratitudine sorto a seguito DE prestito erogato dalla EN in suo favore, sicché era evidente che l’appellato avesse intrapreso tali attività a titolo DE tutto gratuito e non in ossequio ad un rapporto oneroso instauratosi con l’appellante; m) che le istanze istruttorie proposte dagli appellati nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come riproposte in appello, erano inammissibili, in quanto irrilevanti e superate dalle argomentazioni esposte. 3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, ZA LA e BI LI. Ha resistito, con controricorso, l’intimata EN EL RA. 9 di 31 È intervenuto in giudizio RE MA, quale erede di EN EL RA, a seguito DE suo decesso avvenuto nel corso DE giudizio di legittimità. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. All’esito, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, ai sensi DEl’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Preliminarmente deve essere dichiarata l’ammissibilità DEl’intervento spiegato da RE MA, in qualità di erede universale di EN EL RA, deceduta nel corso DE giudizio di legittimità e segnatamente in data 4 febbraio 2023, a fronte DEl’instaurazione DE giudizio di cassazione il 2 novembre 2018, data di notifica a mezzo PEC DE ricorso introduttivo. Ora, in tema di giudizio di cassazione, poiché l’applicazione DEla disciplina di cui all’art. 110 c.p.c. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie DElo stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una DEle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall’art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte – per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione DEla legittimazione DEla parte originaria – mediante notificazione, non essendone, invece, 10 di 31 sufficiente il semplice deposito nella cancelleria DEla Corte, come per le memorie ex artt. 378 e 380-bis c.p.c., poiché l’attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 8973 DE 15/05/2020; Sez. U, Sentenza n. 9692 DE 22/04/2013). Nella fattispecie, l’interveniente ha depositato in via telematica la memoria di costituzione – meramente adesiva alle deduzioni e conclusioni rassegnate nel controricorso –, corredata dai seguenti documenti: estratto per riassunto DEl’atto di morte di EN EL RA, copia DEla denuncia di successione di EN EL RA e dichiarazione sostitutiva DEl’atto di notorietà. Attraverso il deposito in via telematica di tali atti, con la relativa memoria di costituzione, essi sono stati resi conoscibili ai ricorrenti, che non hanno sollevato osservazioni in proposito. 2.– Tanto premesso, con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi DEl’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e ss. c.c., 2697 c.c. e 221 e ss. c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto l’esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti ai fini DEla prova DEla falsità DE documento controverso, denominato “dichiarazione spontanea” e contenente remissione DE debito a firma di EN EL RA, sottoscrizione non disconosciuta dall’intimata, sulla scorta DEl’asserito abusivo riempimento di biancosegno absque pactis o sine pactis, alla stregua DEl’originaria destinazione DE documento ipoteticamente sottoscritto in bianco ad un uso diverso da quello concretamente verificatosi, senza ammettere la richiesta consulenza tecnica 11 di 31 d’ufficio atta ad accertare l’eventuale coincidenza temporale tra il momento DEla sottoscrizione e il momento DEla redazione DE testo sovraesposto, circostanza, questa, che sarebbe stata dirimente, e avvalendosi invece di circostanze meramente indiziarie. Senonché, ad avviso degli istanti, i fatti valorizzati sarebbero stati DE tutto privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, a fronte di un documento dal contenuto chiaro e inequivocabile di remissione DE debito, rispetto al quale la controparte sarebbe stata gravata da un onus probandi rigoroso. Osservano i ricorrenti che la testimonianza di RE MA, quale figlio unico DEla EN – vedova –, e non più coabitante con la stessa dal 1995, era stata resa de relato actoris mentre, con riferimento all’omesso incasso dei titoli, alla mancata restituzione degli stessi, all’omessa cancellazione DEl’ipoteca sul primo finanziamento concesso, all’irrilevanza DElo svolgimento DEle attività da parte DE ZA in favore DEla EN e all’incapacità di utilizzo DE computer da parte DEla stessa EN, tali circostanze non sarebbero state univocamente significative DEla falsità DE riempimento. 2.1.– Il motivo è infondato. E tanto perché la ricostruzione DEla sentenza impugnata sulla falsità DEla “dichiarazione spontanea” di remissione DE debito DE 15 maggio 2012, in ragione DE riempimento di foglio sottoscritto in bianco absque o sine pactis, è stata basata su una serie di indizi convergenti e complessivamente ponderati, come puntualmente descritti: - la dichiarazione di ricezione DE documento direttamente dalle mani DEla EN, senza che i 12 di 31 beneficiari DEla remissione avessero mai affermato di aver redatto il documento personalmente, previo consenso DEl’interessata; - la mancata predisposizione DEla EN all’uso DE computer, anche in considerazione DEla sua avanzata età (essendo ultraottantenne), come confermato dalla testimonianza DE figlio RE MA, condizione incompatibile con le caratteristiche DE documento, redatto appunto a mezzo computer e avente un’impaginazione con margini giustificati e grassetti che difficilmente si addiceva ad un utilizzatore inesperto;
- la riconduzione DEla provenienza DE documento a soggetto con buona dimestichezza per i programmi di scrittura;
- la considerazione DE linguaggio tecnico-giuridico adoperato, che non deponeva per l’attribuibilità DE documento alla EN;
- il difetto di contestazione sulla circostanza che la EN non avesse portato all’incasso i titoli poiché pregata dai mutuatari in tal senso, allo scopo di evitare che essi tornassero protestati (come poi era avvenuto) e alla stregua DEla già avvenuta scadenza di alcuni di essi prima DEla data DEla apparente remissione DE debito;
- la mancata riconsegna degli assegni dalla mutuante ai mutuatari, a seguito DEl’asserita remissione DE debito, contegno alquanto anomalo, in contrasto con la prassi diffusa;
- l’inclusione, tra i crediti oggetto DEla remissione, anche DE credito derivante dal contratto di finanziamento per la somma di euro 64.540,00, credito assistito da ipoteca, che non era stato oggetto DEla pretesa monitoria;
- la carenza, in ordine a tale ultimo credito in tesi rimesso, DEla cancellazione DEl’ipoteca; - la mancata giustificazione DEla remissione di un debito di importo così considerevole con la serie di attività che ZA LA 13 di 31 aveva svolto in favore DEla EN per un anno;
- la riconduzione DElo svolgimento di tali attività al sentimento di riconoscimento maturato dal beneficiario DE prestito;
- la sproporzione tra il tenore e il valore di tali attività e l’ammontare di un debito di siffatto rilievo, comprensivo anche DE mutuo garantito da ipoteca, a maggior ragione prima DEla scadenza degli (di alcuni degli) assegni consegnati;
- il ricevimento, da parte DE ZA, di alcuni fogli bianchi sottoscritti dalla EN, proprio al fine di agevolare le attività di gestione degli immobili, come testimoniato dal RE;
- il ricevimento DE mutuo anche in favore DEla BI, in ragione DEl’emissione, a sua firma, di sette assegni bancari;
- il difetto di prova, a cura DEla BI, DEl’estinzione di tale rapporto. Elementi, questi, da cui è stato tratto il convincimento in merito alla probabile compilazione abusiva, a cura DE ZA, di uno dei fogli con firma in bianco. A fronte di siffatto quadro descrittivo, nessuna contestazione può essere mossa in questa sede avverso il ragionamento inferenziale articolato in sede di merito. In primis, si rileva che, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi DEl’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito DEla “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello DEla “gravità” al grado di probabilità DEla sussistenza DE fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello DEla “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi (sulla mera eventualità, ma non necessità, DE concorso di più elementi presuntivi: Cass. Sez. 5, 14 di 31 Ordinanza n. 11162 DE 28/04/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 DE 29/01/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 23153 DE 26/09/2018; Sez. 5, Sentenza n. 656 DE 15/01/2014; Sez. 5, Sentenza n. 17574 DE 29/07/2009; Sez. 1, Sentenza n. 19088 DE 11/09/2007), richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione DEla sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti DEla previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza DE molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione DE citato art. 2729 c.c., ai sensi DEl’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini DEl’inferenza dal fatto noto DEla conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione DEle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi DEla violazione dei paradigmi DEla norma (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28261 DE 09/10/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 27266 DE 25/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 22903 DE 27/07/2023; Sez. 2, 15 di 31 Ordinanza n. 20898 DE 18/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 8829 DE 29/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 9054 DE 21/03/2022; Sez. 6-5, Ordinanza n. 34248 DE 15/11/2021; Sez. L, Ordinanza n. 22366 DE 05/08/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 DE 19/07/2021; Sez. L, Sentenza n. 18611 DE 30/06/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 10253 DE 19/04/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5279 DE 26/02/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3541 DE 13/02/2020; Sez. 5, Sentenza n. 15454 DE 07/06/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 DE 29/01/2019; Sez. L, Sentenza n. 29635 DE 16/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 17720 DE 06/07/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 9059 DE 12/04/2018; Sez. 3, Sentenza n. 19485 DE 04/08/2017; Sez. L, Sentenza n. 27671 DE 15/12/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3646 DE 24/02/2004; Sez. L, Sentenza n. 11906 DE 06/08/2003). Ebbene, la sentenza impugnata ha offerto molteplici elementi indiziari convergenti, ampiamente giustificativi DE ragionamento inferenziale svolto. Sicché, rispetto ai dati indiziari utilizzati, la doglianza prospettata dai ricorrenti mira, in realtà, ad un’alternativa ricostruzione probabilistica DEla prova critica, che non può essere rimessa alla sede di legittimità, bastando che l’inferenza motivata dalla sentenza impugnata abbia una sua dignità e coerenza logica e non certamente che essa sia l’unica ipotesi possibile (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15356 DE 31/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 15288 DE 31/05/2024). Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre, infatti, che l’esistenza DE fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo 16 di 31 un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, sulla scorta DEla regola DEla inferenza necessaria, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit, in virtù DEla regola DEl’inferenza probabilistica (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21403 DE 26/07/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 20342 DE 28/09/2020; Sez. 3, Sentenza n. 1163 DE 21/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3513 DE 06/02/2019; Sez. L, Sentenza n. 2632 DE 05/02/2014; Sez. 2, Sentenza n. 22656 DE 31/10/2011; Sez. 3, Sentenza n. 24211 DE 14/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 26081 DE 30/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 23079 DE 16/11/2005). 3.– Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi DEl’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con errata percezione DEle risultanze processuali e nullità DEla sentenza impugnata in ordine al difetto di prova DEla falsità DE documento controverso, per avere la Corte territoriale ritenuto che, nel corso DE giudizio, gli opponenti e appellati non avessero mai contestato che la EN non avesse portato all’incasso i titoli, in quanto pregata dai mutuatari in tal senso, nella consapevolezza che essi sarebbero tornati protestati ed anche in ragione DE fatto che alcuni di tali assegni erano già scaduti prima DEla remissione DE debito. Mentre dalla lettura degli atti processuali sarebbe risultato l’esatto contrario, ossia la precisa negazione DEle circostanze affermate dalla Corte, come sarebbe emerso dal tenore DEla comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado (pag. 10) e 17 di 31 DEla memoria di replica sempre nel giudizio di primo grado (pag. 13 e 14). 3.1.– Il motivo è infondato. Ed infatti, la “non contestazione” espunge il fatto da quelli bisognosi di essere provati, soggiacendo inevitabilmente ad un termine decadenziale immediatamente precedente a quello in cui maturano le preclusioni istruttorie. In quest’ottica, mentre i fatti dedotti con gli atti introduttivi DE giudizio possono essere contestati fino alla prima udienza, quelli allegati per la prima volta all’udienza di trattazione possono essere contestati solo con la prima memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. Ciò in quanto la controparte deve essere posta nelle condizioni di valutare se il fatto sia o meno, alla luce DE comportamento processuale avverso, necessitante di essere provato e, quindi, se occorra o meno articolare mezzi istruttori sul punto, nel rispetto DEle preclusioni sancite dall’art. 183, sesto comma, c.p.c. vigente ratione temporis (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2223 DE 25/01/2022). Nella fattispecie, secondo lo stesso assunto dei ricorrenti, la contestazione dei fatti indicati sarebbe avvenuta solo con la memoria di replica nel giudizio di primo grado (non emergendo dal tenore riportato DEla comparsa conclusionale alcuna specifica contestazione dei menzionati accadimenti), con la conseguenza che tale asserita contestazione è, ad ogni modo, tardiva. Peraltro, l’accertamento DEla sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro DEl’interpretazione DE contenuto e DEl’ampiezza DEl’atto DEla parte, è funzione DE giudice di merito, sindacabile in 18 di 31 cassazione solo per vizio di motivazione nei ristretti limiti previsti dal nuovo art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11584 DE 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 8967 DE 04/04/2024). Inoltre, il fatto asseritamente contestato non è decisivo ai fini DEla ricostruzione DE ragionamento inferenziale, fondato su altre plurime e ben più significative e pregnanti circostanze, come innanzi riepilogate. 4.– Con il terzo motivo i ricorrenti contestano, ai sensi DEl’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e ss. c.c., 229, 115 e 116 c.p.c. nonché l’omesso esame DE riconoscimento, negli atti processuali avversari, DEla natura onerosa DEle attività professionali svolte da ZA LA in favore di EN EL RA, con l’erronea percezione DEle risultanze processuali e con la conseguente nullità DEla sentenza, quanto al rigetto DEla proposta domanda riconvenzionale condizionata e alla correlata applicabilità DEla compensazione, per avere la Corte d’appello prospettato la gratuità DEl’attività professionale svolta dal ZA in ordine alla gestione e cura DE patrimonio immobiliare DEla EN, in virtù DE sentimento di gratitudine riposto dal primo nei confronti DEla seconda a seguito DE prestito erogato. Obiettano gli istanti che – per un verso – la pronuncia impugnata sarebbe incorsa nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in quanto dagli atti avversari sarebbe emersa la confessione giudiziale in merito al riconoscimento operato dalla EN circa la natura onerosa DEle attività DE ZA e circa il versamento di importi a 19 di 31 quest’ultimo da parte DEl’intimata (avendo questa sostenuto, nella comparsa di costituzione e risposta nei giudizi di opposizione, che il ZA aveva percepito, per le mansioni svolte, la somma complessiva di euro 57.298,00 di pura quota capitale, al netto DEl’IVA per l’omessa fatturazione verso la preponente), e – per altro verso – essa sarebbe affetta dal vizio di errata percezione DEle affermazioni DE ZA nei propri atti, in ordine nella natura DEl’attività svolta. 4.1.– Il motivo è inammissibile. Ed invero, sotto l’apparente veste di vizio di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo, la censura mira in realtà ad ottenere una nuova valutazione sulle circostanze di fatto attinenti alla ritenuta gratuità DEle attività svolte dal ZA, rivalutazione preclusa in questa sede (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8773 DE 03/04/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 32505 DE 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 DE 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 DE 27/12/2019; Sez. U, Sentenza n. 8053 DE 07/04/2014). Il giudice DE merito ha infatti valutato che le attività genericamente indicate, relative alla gestione degli immobili DEla proprietaria, come prestate dal ZA in favore DEla EN, fossero riconducibili ad un intento liberale di gratitudine per i prestiti erogati. A fronte di questa ponderazione, le circostanze addotte dai ricorrenti non sono affatto confutative DEla reputata gratuità. Infatti, non risulta che la somma versata dalla EN in favore DE ZA (per euro 57.298,00) si riferisse proprio alle attività 20 di 31 oggetto DEla proposta domanda riconvenzionale e fosse ascrivibile a titolo di compenso e non già di mero rimborso spese. Peraltro, nella difesa DEla parte opposta è stato precisato che alcune DEle attività svolte dall’opponente erano state remunerate ed altre erano state prestate a titolo gratuito. E d’altronde, quand’anche così fosse, in ordine a tale attività il pagamento sarebbe già avvenuto, il che priverebbe comunque la domanda riconvenzionale di alcun fondamento. Né sono stati riportati nel ricorso – nel rispetto DE principio di autosufficienza – specifici riferimenti ai criteri di determinazione utilizzati per la quantificazione DEle somme pretese, in relazione alle puntuali attività svolte. 5.– Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi DEl’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1703 e ss., 1709, 2028, 2041 e 1241 e ss. c.c., anche in relazione agli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., in ordine alla natura necessariamente onerosa DEle attività DE ZA, con il conseguente accoglimento DEla domanda riconvenzionale condizionata e l’applicabilità DEla compensazione, per avere la Corte distrettuale disapplicato il principio inerente alla presunzione di onerosità DE mandato, che avrebbe richiesto una prova contraria DEla sua gratuità, desumibile dalle circostanze DE rapporto. In difetto di tali elementi contrari, il mandato avrebbe dovuto ritenersi ex necesse a titolo oneroso, come risultante dai plurimi e pacifici riscontri idonei sul piano logico, prima che circostanziale, atti ad impedire il superamento DEla presunzione legale, circa la natura personale e continuativa DEle incombenze 21 di 31 svolte, il carattere variegato e professionale DEle stesse, il prolungato svolgimento per circa un anno e mezzo, la responsabilità assunta dal ZA per l’incasso e il maneggio di denaro di spettanza DEla EN. 5.1.– Il motivo è infondato. Anzitutto, non è dato in proposito comprendere a quale mandato i ricorrenti intendano riferirsi, figura negoziale, questa, la quale postula l’assunzione DEl’obbligo di compiere uno o più atti giuridici per conto DE mandante ex art. 1703 c.c. Tale contratto si distingue dal contratto di prestazione d’opera professionale ex art. 2230 c.c., il cui compenso è regolato dall’art. 2233 c.c. Dunque, in mancanza di elementi di dettaglio, l’articolazione DEla doglianza si esaurisce in una deduzione apodittica e aspecifica, che viola il principio di autosufficienza DE ricorso di legittimità. Inoltre, quand’anche si possa ipotizzare il conferimento di un non meglio definito “mandato”, la pronuncia impugnata si è attenuta al principio secondo cui la presunzione di onerosità DE mandato, stabilita dall’art. 1709 c.c., ha carattere relativo e può essere superata dalla prova DEla sua gratuità, desumibile dalle circostanze DE rapporto, come la qualità DE mandatario, le relazioni che intercedono fra questi e il mandante, il contegno DEle parti, anteriore e successivo allo svolgimento DEle prestazioni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18211 DE 02/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 27478 DE 28/10/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 17384 DE 03/07/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14682 DE 27/06/2014; Sez. 3, Sentenza n. 605 DE 24/01/1980). 22 di 31 Segnatamente la Corte di merito ha ritenuto che le attività svolte (oggetto DEla spiegata riconvenzionale), come dallo stesso ZA affermato, erano giustificate unicamente in virtù di un sentimento di gratitudine sorto a seguito DE prestito erogato dalla EN in suo favore. Da ciò è stato desunto, con evidenza, che l’appellato avesse intrapreso tali attività a titolo DE tutto gratuito e non in ossequio ad un rapporto oneroso instauratosi con l’appellante. Il sindacato su tale valutazione in fatto, idonea a superare la presunzione di onerosità DE mandato, non può essere compiuto in sede di legittimità. 6.– Con il quinto motivo i ricorrenti adducono, ai sensi DEl’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., con riferimento alla posizione di BI LI, per avere la Corte DE gravame dedotto la sussistenza DE rapporto di mutuo tra la EN e la BI dalla mera emissione degli assegni bancari emessi dalla seconda in favore DEla prima, i quali, ancorché scaduti e non fatti valere in via cartolare, avrebbero comunque implicato l’inversione DEl’onere probatorio in capo alla ricorrente, che non lo avrebbe assolto in ragione DEla dichiarata falsità DEla remissione DE debito. Senonché espongono gli istanti che, fin dal proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la BI aveva eccepito l’inesistenza DE credito vantato dalla EN nei suoi confronti, avendo la mutuante erogato le somme unicamente in favore DE marito ZA LA. 23 di 31 Con la precisazione che gli assegni postdatati a garanzia sarebbero stati emessi anche dalla BI su specifica richiesta DEla mutuante, con la conseguenza che la EN non avrebbe potuto agire verso la BI, né in base all’azione di regresso, né sulla base di altro titolo, attesa l’inesistenza di qualsiasi obbligazione o rapporto causale sottostante, tale da legittimare la richiesta di restituzione DEle somme indicate negli assegni stessi. 6.1.– Il motivo è infondato. Infatti, gli assegni bancari emessi nel rapporto tra traente e prenditore esoneravano quest’ultimo dall’onere di fornire la prova DE rapporto fondamentale, quale destinatario DEla promessa recettizia avvenuta attraverso tali titoli cartolari (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 731 DE 15/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 7262 DE 29/03/2006; Sez. 1, Sentenza n. 948 DE 18/01/2005; Sez. 1, Sentenza n. 12582 DE 16/10/2001). Per l’effetto, il rapporto di mutuo si presumeva sino a prova contraria, sicché sarebbe stato onere DEla BI, non solo contestare l’esistenza DE mutuo in suo favore, ma anche fornire la prova DEla riconducibilità di tale mutuo al solo coniuge ZA LA, prova carente nella fattispecie. 7.– Con il sesto motivo i ricorrenti rilevano, ai sensi DEl’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione DEl’art. 1284 c.c. e DEl’art. 2 DE d.lgs. n. 231/2002, con riguardo all’inapplicabilità degli interessi nelle transazioni commerciali, per avere la Corte meneghina, nel proprio dispositivo, confermato i decreti ingiuntivi e, per l’effetto, disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento degli importi indicati nei provvedimenti monitori anche quanto agli interessi di cui al d.lgs. 24 di 31 n. 231/2002, senza che ne ricorressero i presupposti, posto che, ai fini DEla ricorrenza di una transazione commerciale, sarebbe stato necessario che il rapporto fosse intercorso tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni e avesse comportato, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
ipotesi che non ricadevano nel caso in esame, trattandosi di un mutuo concesso tra privati non imprenditori. Né avrebbe potuto applicarsi il dettato DEl’attuale art. 1284, quarto comma, c.c. – in ordine all’applicazione DE saggio degli interessi legali pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con riferimento agli interessi maturati a decorrere dalla proposizione DEla domanda giudiziale, salvo che le parti non ne abbiano determinato una diversa misura, comma aggiunto dall’art. 17, primo comma, DE d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazione, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, con efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore DEla legge di conversione –, posto che le domande in via monitoria erano state introdotte in data 14 gennaio 2013, ossia prima DEl’efficacia di tale innovazione. Sicché avrebbero dovuto applicarsi gli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, c.c. 7.1.– Il motivo è infondato. Infatti, nel dispositivo DEla sentenza impugnata, dopo il capo n. 4 (che ha confermato i decreti ingiuntivi opposti n. 7126/2013 e n. 7538/2013 emessi il 21 febbraio 2013), i capi nn. 5 e 6 hanno, in via specificativa e assorbente, rispettivamente 25 di 31 condannato ZA LA e BI LI al pagamento, in favore di EN EL RA, DEle somme di euro 102.000,00 e di euro 31.500,00 (somme capitali oggetto dei provvedimenti monitori), oltre “interessi dal ricorso monitorio al saldo”, senza che nel corpo DEla motivazione sia stato fatto alcun riferimento alla spettanza degli interessi secondo i criteri stabiliti per le transazioni commerciali. Deve ritenersi, pertanto, che la condanna sia stata attualizzata secondo le puntuali previsioni contenute nel dispositivo, che superano quelle di cui ai provvedimenti monitori opposti. Ne discende, secondo la stessa prospettazione DEla controricorrente, a pag. 24 DE controricorso (che ha dichiarato di essersi attivata in via esecutiva per il solo recupero DEle somme capitali, integrate dagli interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c.), che la condanna deve ritenersi limitata agli accessori secondo il dettato DEl’art. 1284, primo comma, c.c. Ora, se il titolo esecutivo giudiziale – nella sua portata precettiva individuata sulla base DE dispositivo e DEla motivazione – dispone il pagamento di “interessi legali”, senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento DE giudice DEla cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione DEla domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, quarto comma, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, primo comma, c.c., 26 di 31 stante il divieto per il giudice DEl’esecuzione di integrare il titolo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12449 DE 07/05/2024). 8.– Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi DEl’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., DEla violazione e/o falsa applicazione DEl’art. 97 c.p.c. in materia di condanna solidale alle spese di lite, per avere la Corte DEl’impugnazione disposto la condanna solidale degli opponenti appellati per le spese processuali dei due gradi di giudizio, senza tenere conto DEla considerevole differenza di valore tra le domande proposte in sede monitoria, per euro 102.000,00 a carico DE ZA e per euro 31.500,00 a carico DEla BI, avverso cui erano stati spiegati separati atti di opposizione a decreto ingiuntivo. Adducono gli istanti che, a fronte di un interesse comune nella declaratoria di inefficacia DEle ingiunzioni e al conseguente rigetto DEle correlative pretese di merito, i provvedimenti monitori erano fondati su titoli autonomi e l’entità quantitativa era notevolmente diversa. Con la conseguenza che non vi sarebbero stati i presupposti per la condanna solidale. 8.1.– Il motivo è infondato. Premesso che non è dato ravvisare – in quanto non specificamente dedotto – quale sia l’interesse DEle parti ricorrenti ad ottenere due condanne separate alla refusione DEle spese di lite, anziché un’unitaria condanna solidale, in ogni caso, ai sensi DEl’art. 97, primo comma, c.p.c., se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione DE rispettivo interesse nella causa. Aggiunge il secondo periodo di tale primo comma che può anche essere 27 di 31 pronunciata condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune. In proposito, in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata, non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà DE rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità DEle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande (o siano destinatarie di domande) di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall’interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23594 DE 02/08/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 1650 DE 19/01/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 9063 DE 02/04/2019; Sez. 3, Sentenza n. 27476 DE 30/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 20916 DE 17/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16056 DE 29/07/2015; Sez. 3, Sentenza n. 27562 DE 20/12/2011; Sez. 2, Sentenza n. 6761 DE 31/03/2005; Sez. 2, Sentenza n. 5825 DE 24/06/1996; Sez. 3, Sentenza n. 4155 DE 17/10/1989). Inoltre, la possibilità di porre le spese di lite solidalmente a carico di più parti soccombenti ex art. 97, primo comma, c.p.c., ove le stesse abbiano “interesse comune”, costituisce esercizio di una facoltà discrezionale DE giudice di merito, insindacabile ove ne siano congruamente esposti i presupposti. 28 di 31 Nella fattispecie, gli stessi istanti riconoscono che l’interesse che avvinceva gli atti di opposizione ai decreti ingiuntivi emessi era comune, atteso che prendeva le mosse da una vicenda fattuale unitaria (ossia il conferimento DE mutuo in favore dei coniugi, a cura DEla stessa mutuante, per importi diversi), rispetto alla quale il tenore DEle difese articolate seguiva la stessa linea strategica (essendo esse sostanzialmente fondate sull’asserita remissione DE debito a cura DEla mutuante, avverso cui l’opposta ha spiegato in via incidentale querela di falso). Ne deriva che la mera eterogeneità degli importi pretesi, rispettivamente di euro 102.000,00 e di euro 31.500,00, non era condizione sufficiente a giustificare una condanna separata dei soccombenti. 9.– L’ottavo motivo investe, ai sensi DEl’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità DE procedimento, la violazione e lesione DE diritto di difesa e, in particolare, DE diritto dei ricorrenti all’ammissione DEle prove dedotte nella memoria autorizzata di prime cure nei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. vigente ratione temporis, per avere la Corte di secondo grado reputato irrilevanti e superate le ulteriori richieste istruttorie formulate, a fronte DEl’istruzione DEla querela di falso proposta in via incidentale, secondo i capitoli e i testi debitamente riportati nel ricorso di legittimità, senza che tali richieste potessero essere formulate all’esito DEla proposizione DEla querela di falso, poiché sarebbe difettata l’espressa ammissione DEla querela stessa e non sarebbe stato concesso un termine processuale per provvedervi. 29 di 31 Ad avviso dei ricorrenti, dette istanze istruttorie erano funzionali ad illustrare le attività gestorie svolte dal ZA in favore DEla EN e le relative modalità, non necessitanti di fogli sottoscritti in bianco, nonché i genuini rapporti personali intercorsi tra i ricorrenti e la EN nonché la natura onerosa DEl’attività prestata dal ZA e la volontà DEla EN di attribuire il relativo compenso, poi concretizzatosi nella remissione DE debito. 9.1.– Il motivo è infondato. Si premette che dette richieste, come riconosciuto dagli stessi istanti, sono state formulate dopo l’avvio DE sub- procedimento incidentale di querela di falso e l’apertura DEla relativa istruttoria. Ad ogni modo, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio di motivazione DEla sentenza se il giudice pone a fondamento DEla propria decisione l’inosservanza DEl’onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18285 DE 25/06/2021; Sez. 3, Sentenza n. 8357 DE 21/04/2005; Sez. L, Sentenza n. 7596 DE 23/05/2002; Sez. L, Sentenza n. 6105 DE 18/06/1998; Sez. 3, Sentenza n. 9208 DE 30/08/1995; Sez. L, Sentenza n. 11491 DE 21/10/1992). Offerta che nella fattispecie è stata carente, non solo perché le richieste sono state articolate successivamente alla proposizione DEla querela di falso, ma anche perché i 52 capitoli di prova circostanziati non sono idonei a scalfire la valutazione (basata sui plurimi riscontri indiziari indicati) sulla falsità DEla remissione DE debito e non sono affatto atti a dimostrare la 30 di 31 natura onerosa DEl’attività prestata dal ZA in favore DEla EN. Si tratta, per contro, di circostanze attinenti ai rapporti personali intrattenuti tra le parti, non decisive ai fini DEl’esito DE giudizio. Solo a fronte DEla strumentalità DEle prove rispetto all’incidenza sull’esito decisorio può essere proposto ricorso di legittimità volto a contestarne la mancata ammissione, e ciò nel senso che il vizio deve investire un punto decisivo DEla controversia e, quindi, solo allorché la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia DEle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento DE giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17148 DE 21/06/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 11677 DE 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 3215 DE 05/02/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 3210 DE 05/02/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 1444 DE 15/01/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 30810 DE 06/11/2023; Sez. 6- 1, Ordinanza n. 16214 DE 17/06/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5654 DE 07/03/2017; Sez. L, Sentenza n. 4980 DE 04/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 11457 DE 17/05/2007). Sempreché tali richieste istruttorie siano state reiterate in sede di precisazione nelle conclusioni nel giudizio di primo grado e d’appello (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 36134 DE 23/11/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 22883 DE 13/09/2019; Sez. 2, Sentenza n. 5741 DE 27/02/2019). 31 di 31 10.– In conseguenza DEle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi DEl’art. 13, comma 1-quater, DE d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore DEl’interveniente, DEle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi DEl’art. 13, comma 1-quater, DE d.P.R. n. 115 DE 2002, dà atto DEla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma DE comma 1-bis DElo stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio DEla Seconda
- ricorrenti -
contro NI EL RA (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Massimo Ravera, elettivamente domiciliata in Roma, via Calderini n. 68, presso lo studio DEl’Avv. Gaia Mazzone;
- controricorrente -
R.G.N. 32528/18 U.P. 25/6/2024 Mutuo – Restituzione – Remissione DE debito – Querela di falso Civile Sent. Sez. 2 Num. 18958 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 10/07/2024 2 di 31 e OI MA (C.F.: [...]), quale erede universale di EN EL RA, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di “costituzione volontaria”, dall’Avv. Massimo Ravera, elettivamente domiciliato in Roma, via Calderini n. 68, presso lo studio DEl’Avv. Gaia Mazzone;
- interveniente - avverso la sentenza DEla Corte d’appello di Milano n. 3951/2018, pubblicata il 23 agosto 2018, notificata a mezzo PEC il 3 settembre 2018; udita la relazione DEla causa svolta nella pubblica udienza DE 25 giugno 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona DE Sostituto Procuratore generale dott. Aldo Ceniccola, che ha chiesto l’accoglimento DE sesto motivo e il rigetto dei rimanenti motivi;
conclusioni ribadite nel corso DEl’udienza pubblica;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dei ricorrenti, ai sensi DEl’art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. Christiano Giustini per i ricorrenti e l’Avv. Luigi FeDEi Barbantini – per DEega DEl’Avv. Massimo Ravera – per l’interveniente. 3 di 31 FATTI DI CAUSA 1.– Con decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi n. 7126/2013 e n. 7538/2013, depositati il 24 febbraio 2013, il Tribunale di Milano ingiungeva il pagamento, rispettivamente verso ZA LA e BI LI, DEle somme di euro 102.000,00 e di euro 31.500,00, oltre interessi ex artt. 4 e 5 DE d.lgs. n. 231/2002, in favore di EN EL RA, a titolo di restituzione degli importi dati in prestito nell’aprile e nel maggio 2011, cui aveva fatto seguito il rilascio di assegni bancari per importi corrispondenti con scadenze differite da gennaio a maggio 2012, ad integrazione DEl’ulteriore prestito erogato in favore di ZA LA per l’importo di euro 64.540,00, garantito mediante iscrizione di ipoteca volontaria, non oggetto DEl’azione monitoria. Proponevano separate opposizioni ZA LA e BI LI, i quali chiedevano la revoca dei provvedimenti monitori opposti, poiché l’ingiungente aveva rimesso i debiti con “dichiarazione spontanea” sottoscritta il 15 maggio 2012, sicché nulla era dovuto per i titoli dedotti in causa, accertando che, in ogni caso, non sussistevano i presupposti per l’applicabilità DEla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 con riferimento agli interessi moratori. In via riconvenzionale condizionata, ZA LA chiedeva che EN EL RA fosse condannata al pagamento, in suo favore, di un congruo compenso per le attività oggetto dei mandati ricevuti o a titolo di gestione di affari altrui o per arricchimento senza causa per l’importo complessivo di euro 194.540,00 o DE diverso, maggiore o minore, importo ritenuto di giustizia, con la relativa compensazione dei crediti. 4 di 31 Si costituiva nei giudizi di opposizione EN EL RA, la quale contestava la fondatezza DEle pretese avversarie e spiegava querela incidentale di falso avverso la dichiarazione DE 15 maggio 2012, sostenendo che, a fronte DEla propria sottoscrizione su foglio rilasciato in bianco, affinché il ZA provvedesse alla gestione degli immobili di cui era proprietaria, questi aveva provveduto al suo abusivo riempimento senza la volontà DEla sottoscrivente, che non aveva affatto rimesso i debiti. Negava altresì che alcunché fosse dovuto per le prestazioni eseguite dal ZA, debitamente saldate e per il resto prestate a titolo di gratitudine per i prestiti concessi. Riuniti i giudizi di opposizione, era istruita la querela di falso con l’assunzione DEl’ammessa prova per interpello e testimoniale. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza collegiale n. 3241/2016, depositata il 14 marzo 2016, rigettava la proposta querela di falso nei confronti DEla dichiarazione di remissione DE debito DE 15 maggio 2012, di cui al documento sub 4 prodotto dagli opponenti, e – per l’effetto – accoglieva le opposizioni e revocava i decreti ingiuntivi opposti n. 7126/2013 e n. 7538/2013, ordinava la restituzione DE documento oggetto di querela in favore di ZA LA e mandava alla cancelleria per l’annotazione DEla sentenza sull’originale DE documento. 2.– Avverso tale pronuncia proponeva appello EN EL RA, la quale lamentava: 1) la nullità e illegittimità DEla sentenza per l’ammissione irrituale dei documenti depositati all’udienza DEl’11 febbraio 2014; 2) l’erronea valutazione DEle prove relative alla falsità DE documento oggetto di querela;
3) 5 di 31 l’erronea valutazione DEla prova sull’asserito contratto di finanziamento nei confronti di BI LI. Si costituivano nel giudizio di impugnazione ZA LA e BI LI, i quali instavano per la declaratoria di inammissibilità DEl’appello ovvero per il suo rigetto. Esprimeva parere il Pubblico Ministero. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in integrale riforma DEla pronuncia impugnata, accoglieva la spiegata querela di falso nei confronti DEla dichiarazione di remissione DE debito DE 15 maggio 2012, di cui al documento sub 4, ordinava la cancellazione totale di tale dichiarazione di cui era accertata la falsità, ordinava a ZA LA la restituzione, in favore di EN EL RA, di eventuali altri biancosegni dallo stesso ancora detenuti, confermava i decreti ingiuntivi n. 7126/2013 e n. 7538/2013 e, per l’effetto, condannava ZA LA al pagamento DEla somma di euro 102.000,00, oltre interessi dal ricorso monitorio al saldo, e BI LI al pagamento DEla somma di euro 31.500,00, oltre interessi dal ricorso monitorio al saldo, in favore di EN EL RA, provvedendo a regolamentare le spese di entrambi i gradi di giudizio, con condanna solidale di ZA LA e BI LI alla refusione di tali spese. A sostegno DEl’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che, in tema di querela di falso, l’onere probatorio in capo al proponente poteva essere assolto attraverso l’indicazione di qualsiasi tipo di prova idoneo all’accertamento DE falso e, quindi, anche a mezzo di 6 di 31 presunzioni univoche e concordanti, come emergeva dal quadro probatorio fornito nel caso di specie;
b) che gli opponenti avevano dichiarato di aver ricevuto il documento direttamente dalle mani DEla EN, sicché nessuno dei due appellati aveva mai affermato di averlo redatto personalmente, previo consenso DEl’interessata; c) che tuttavia l’appellante – come confermato dalla testimonianza DE figlio RE MA –, anche in considerazione DEla sua avanzata età (essendo ultraottantenne), non era avvezza all’utilizzo DE computer, il che era incompatibile con le caratteristiche DE documento, redatto appunto a mezzo computer, e avente un’impaginazione con margini giustificati e grassetti che difficilmente si addiceva ad un utilizzatore inesperto, apparendo provenire, invece, da soggetto con buona dimestichezza per i programmi di scrittura, anche in considerazione DE linguaggio tecnico-giuridico adoperato, che non deponeva per l’attribuibilità DE documento all’appellante; d) che, contrariamente all’assunto DE Tribunale, la remissione DE debito non era suffragata dalla circostanza incontestata DE mancato incasso degli assegni di cui la EN era in possesso, non avendo gli appellati, nel corso DE giudizio, mai contestato che la EN stessa non avesse portato all’incasso i titoli poiché pregata da loro in tal senso, consapevoli che sarebbero tornati protestati (come poi era avvenuto) e, in secondo luogo, perché alcuni assegni erano già scaduti prima DEla data DEla remissione DE debito;
e) che la tesi degli appellati era altresì smentita dalla mancata riconsegna ai due debitori, da parte DEl’appellante, a seguito DEl’asserita remissione DE debito, degli assegni in suo possesso, stante che, sebbene l’efficacia DEla remissione non 7 di 31 fosse subordinata alla restituzione dei titoli, non poteva non evidenziarsi l’anomalia di tale comportamento – in contrasto con la prassi diffusa – che, ove letto alla luce DE completo quadro indiziario, deponeva anch’esso a favore DEla falsità DE documento oggetto di querela;
f) che ulteriore elemento indiziario non valutato dal Tribunale era costituito dal fatto che, tra i crediti oggetto DEla remissione, era compreso anche quello relativo al contratto di finanziamento per la somma di euro 64.540,00, stipulato con il ZA, credito assistito da ipoteca, che non era stato oggetto DEla pretesa monitoria, risultando, per l’effetto, alquanto anomalo, secondo l’id quod plerumque accidit, che la creditrice non avesse, in seguito alla remissione, proceduto alla cancellazione DEl’ipoteca e che il ZA non avesse richiesto che ciò avvenisse;
g) che la remissione di un debito di importo così considerevole non poteva trovare spiegazione unicamente nella serie di attività che ZA LA aveva svolto in favore DEl’appellante per un anno, mosso da sentimento di riconoscimento maturato a seguito DE prestito ricevuto, poiché, sebbene tali attività avessero rappresentato verosimilmente un ausilio in favore DEla EN, appariva quantomeno anomala la decisione di rimettere, per ciò solo, un debito di tale rilievo, comprensivo anche DE mutuo garantito da ipoteca, a maggior ragione prima DEla scadenza degli (di alcuni degli) assegni;
h) che, al contrario, era più verosimile e logica la ricostruzione dei fatti resa dall’appellante, confermata dalla testimonianza DE figlio, ossia che il ZA fosse solito ricevere alcuni fogli bianchi dalla EN, proprio al fine di agevolare le citate attività di gestione degli immobili, e che avesse proceduto all’abusiva compilazione di 8 di 31 uno di essi;
i) che doveva ritenersi, DE pari, contrariamente alla tesi DE Tribunale, che anche la BI avesse ricevuto a mutuo la somma di euro 31.500,00, poiché i sette assegni bancari emessi a sua firma integravano una promessa di pagamento, che comportava una presunzione iuris tantum DEl’esistenza DE rapporto sottostante, senza che la BI avesse fornito la prova DEl’estinzione di tale rapporto, attesa la falsità DEla dichiarazione di remissione DE debito avente ad oggetto anche la somma di euro 31.500,00, di cui era debitrice;
l) che, quanto alla domanda riconvenzionale condizionata, assorbita in primo grado e riproposta in appello, volta ad accertare il diritto DE ZA a percepire un compenso per le attività svolte in favore DEla EN, tali attività, come dallo stesso ZA affermato, erano giustificate unicamente in virtù di un sentimento di gratitudine sorto a seguito DE prestito erogato dalla EN in suo favore, sicché era evidente che l’appellato avesse intrapreso tali attività a titolo DE tutto gratuito e non in ossequio ad un rapporto oneroso instauratosi con l’appellante; m) che le istanze istruttorie proposte dagli appellati nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come riproposte in appello, erano inammissibili, in quanto irrilevanti e superate dalle argomentazioni esposte. 3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, ZA LA e BI LI. Ha resistito, con controricorso, l’intimata EN EL RA. 9 di 31 È intervenuto in giudizio RE MA, quale erede di EN EL RA, a seguito DE suo decesso avvenuto nel corso DE giudizio di legittimità. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. All’esito, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, ai sensi DEl’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Preliminarmente deve essere dichiarata l’ammissibilità DEl’intervento spiegato da RE MA, in qualità di erede universale di EN EL RA, deceduta nel corso DE giudizio di legittimità e segnatamente in data 4 febbraio 2023, a fronte DEl’instaurazione DE giudizio di cassazione il 2 novembre 2018, data di notifica a mezzo PEC DE ricorso introduttivo. Ora, in tema di giudizio di cassazione, poiché l’applicazione DEla disciplina di cui all’art. 110 c.p.c. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie DElo stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una DEle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall’art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte – per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione DEla legittimazione DEla parte originaria – mediante notificazione, non essendone, invece, 10 di 31 sufficiente il semplice deposito nella cancelleria DEla Corte, come per le memorie ex artt. 378 e 380-bis c.p.c., poiché l’attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 8973 DE 15/05/2020; Sez. U, Sentenza n. 9692 DE 22/04/2013). Nella fattispecie, l’interveniente ha depositato in via telematica la memoria di costituzione – meramente adesiva alle deduzioni e conclusioni rassegnate nel controricorso –, corredata dai seguenti documenti: estratto per riassunto DEl’atto di morte di EN EL RA, copia DEla denuncia di successione di EN EL RA e dichiarazione sostitutiva DEl’atto di notorietà. Attraverso il deposito in via telematica di tali atti, con la relativa memoria di costituzione, essi sono stati resi conoscibili ai ricorrenti, che non hanno sollevato osservazioni in proposito. 2.– Tanto premesso, con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi DEl’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e ss. c.c., 2697 c.c. e 221 e ss. c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto l’esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti ai fini DEla prova DEla falsità DE documento controverso, denominato “dichiarazione spontanea” e contenente remissione DE debito a firma di EN EL RA, sottoscrizione non disconosciuta dall’intimata, sulla scorta DEl’asserito abusivo riempimento di biancosegno absque pactis o sine pactis, alla stregua DEl’originaria destinazione DE documento ipoteticamente sottoscritto in bianco ad un uso diverso da quello concretamente verificatosi, senza ammettere la richiesta consulenza tecnica 11 di 31 d’ufficio atta ad accertare l’eventuale coincidenza temporale tra il momento DEla sottoscrizione e il momento DEla redazione DE testo sovraesposto, circostanza, questa, che sarebbe stata dirimente, e avvalendosi invece di circostanze meramente indiziarie. Senonché, ad avviso degli istanti, i fatti valorizzati sarebbero stati DE tutto privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, a fronte di un documento dal contenuto chiaro e inequivocabile di remissione DE debito, rispetto al quale la controparte sarebbe stata gravata da un onus probandi rigoroso. Osservano i ricorrenti che la testimonianza di RE MA, quale figlio unico DEla EN – vedova –, e non più coabitante con la stessa dal 1995, era stata resa de relato actoris mentre, con riferimento all’omesso incasso dei titoli, alla mancata restituzione degli stessi, all’omessa cancellazione DEl’ipoteca sul primo finanziamento concesso, all’irrilevanza DElo svolgimento DEle attività da parte DE ZA in favore DEla EN e all’incapacità di utilizzo DE computer da parte DEla stessa EN, tali circostanze non sarebbero state univocamente significative DEla falsità DE riempimento. 2.1.– Il motivo è infondato. E tanto perché la ricostruzione DEla sentenza impugnata sulla falsità DEla “dichiarazione spontanea” di remissione DE debito DE 15 maggio 2012, in ragione DE riempimento di foglio sottoscritto in bianco absque o sine pactis, è stata basata su una serie di indizi convergenti e complessivamente ponderati, come puntualmente descritti: - la dichiarazione di ricezione DE documento direttamente dalle mani DEla EN, senza che i 12 di 31 beneficiari DEla remissione avessero mai affermato di aver redatto il documento personalmente, previo consenso DEl’interessata; - la mancata predisposizione DEla EN all’uso DE computer, anche in considerazione DEla sua avanzata età (essendo ultraottantenne), come confermato dalla testimonianza DE figlio RE MA, condizione incompatibile con le caratteristiche DE documento, redatto appunto a mezzo computer e avente un’impaginazione con margini giustificati e grassetti che difficilmente si addiceva ad un utilizzatore inesperto;
- la riconduzione DEla provenienza DE documento a soggetto con buona dimestichezza per i programmi di scrittura;
- la considerazione DE linguaggio tecnico-giuridico adoperato, che non deponeva per l’attribuibilità DE documento alla EN;
- il difetto di contestazione sulla circostanza che la EN non avesse portato all’incasso i titoli poiché pregata dai mutuatari in tal senso, allo scopo di evitare che essi tornassero protestati (come poi era avvenuto) e alla stregua DEla già avvenuta scadenza di alcuni di essi prima DEla data DEla apparente remissione DE debito;
- la mancata riconsegna degli assegni dalla mutuante ai mutuatari, a seguito DEl’asserita remissione DE debito, contegno alquanto anomalo, in contrasto con la prassi diffusa;
- l’inclusione, tra i crediti oggetto DEla remissione, anche DE credito derivante dal contratto di finanziamento per la somma di euro 64.540,00, credito assistito da ipoteca, che non era stato oggetto DEla pretesa monitoria;
- la carenza, in ordine a tale ultimo credito in tesi rimesso, DEla cancellazione DEl’ipoteca; - la mancata giustificazione DEla remissione di un debito di importo così considerevole con la serie di attività che ZA LA 13 di 31 aveva svolto in favore DEla EN per un anno;
- la riconduzione DElo svolgimento di tali attività al sentimento di riconoscimento maturato dal beneficiario DE prestito;
- la sproporzione tra il tenore e il valore di tali attività e l’ammontare di un debito di siffatto rilievo, comprensivo anche DE mutuo garantito da ipoteca, a maggior ragione prima DEla scadenza degli (di alcuni degli) assegni consegnati;
- il ricevimento, da parte DE ZA, di alcuni fogli bianchi sottoscritti dalla EN, proprio al fine di agevolare le attività di gestione degli immobili, come testimoniato dal RE;
- il ricevimento DE mutuo anche in favore DEla BI, in ragione DEl’emissione, a sua firma, di sette assegni bancari;
- il difetto di prova, a cura DEla BI, DEl’estinzione di tale rapporto. Elementi, questi, da cui è stato tratto il convincimento in merito alla probabile compilazione abusiva, a cura DE ZA, di uno dei fogli con firma in bianco. A fronte di siffatto quadro descrittivo, nessuna contestazione può essere mossa in questa sede avverso il ragionamento inferenziale articolato in sede di merito. In primis, si rileva che, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi DEl’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito DEla “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello DEla “gravità” al grado di probabilità DEla sussistenza DE fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello DEla “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi (sulla mera eventualità, ma non necessità, DE concorso di più elementi presuntivi: Cass. Sez. 5, 14 di 31 Ordinanza n. 11162 DE 28/04/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 DE 29/01/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 23153 DE 26/09/2018; Sez. 5, Sentenza n. 656 DE 15/01/2014; Sez. 5, Sentenza n. 17574 DE 29/07/2009; Sez. 1, Sentenza n. 19088 DE 11/09/2007), richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione DEla sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti DEla previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza DE molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione DE citato art. 2729 c.c., ai sensi DEl’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini DEl’inferenza dal fatto noto DEla conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione DEle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi DEla violazione dei paradigmi DEla norma (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28261 DE 09/10/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 27266 DE 25/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 22903 DE 27/07/2023; Sez. 2, 15 di 31 Ordinanza n. 20898 DE 18/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 8829 DE 29/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 9054 DE 21/03/2022; Sez. 6-5, Ordinanza n. 34248 DE 15/11/2021; Sez. L, Ordinanza n. 22366 DE 05/08/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 DE 19/07/2021; Sez. L, Sentenza n. 18611 DE 30/06/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 10253 DE 19/04/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5279 DE 26/02/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3541 DE 13/02/2020; Sez. 5, Sentenza n. 15454 DE 07/06/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 DE 29/01/2019; Sez. L, Sentenza n. 29635 DE 16/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 17720 DE 06/07/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 9059 DE 12/04/2018; Sez. 3, Sentenza n. 19485 DE 04/08/2017; Sez. L, Sentenza n. 27671 DE 15/12/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3646 DE 24/02/2004; Sez. L, Sentenza n. 11906 DE 06/08/2003). Ebbene, la sentenza impugnata ha offerto molteplici elementi indiziari convergenti, ampiamente giustificativi DE ragionamento inferenziale svolto. Sicché, rispetto ai dati indiziari utilizzati, la doglianza prospettata dai ricorrenti mira, in realtà, ad un’alternativa ricostruzione probabilistica DEla prova critica, che non può essere rimessa alla sede di legittimità, bastando che l’inferenza motivata dalla sentenza impugnata abbia una sua dignità e coerenza logica e non certamente che essa sia l’unica ipotesi possibile (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15356 DE 31/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 15288 DE 31/05/2024). Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre, infatti, che l’esistenza DE fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo 16 di 31 un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, sulla scorta DEla regola DEla inferenza necessaria, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit, in virtù DEla regola DEl’inferenza probabilistica (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21403 DE 26/07/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 20342 DE 28/09/2020; Sez. 3, Sentenza n. 1163 DE 21/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3513 DE 06/02/2019; Sez. L, Sentenza n. 2632 DE 05/02/2014; Sez. 2, Sentenza n. 22656 DE 31/10/2011; Sez. 3, Sentenza n. 24211 DE 14/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 26081 DE 30/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 23079 DE 16/11/2005). 3.– Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi DEl’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con errata percezione DEle risultanze processuali e nullità DEla sentenza impugnata in ordine al difetto di prova DEla falsità DE documento controverso, per avere la Corte territoriale ritenuto che, nel corso DE giudizio, gli opponenti e appellati non avessero mai contestato che la EN non avesse portato all’incasso i titoli, in quanto pregata dai mutuatari in tal senso, nella consapevolezza che essi sarebbero tornati protestati ed anche in ragione DE fatto che alcuni di tali assegni erano già scaduti prima DEla remissione DE debito. Mentre dalla lettura degli atti processuali sarebbe risultato l’esatto contrario, ossia la precisa negazione DEle circostanze affermate dalla Corte, come sarebbe emerso dal tenore DEla comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado (pag. 10) e 17 di 31 DEla memoria di replica sempre nel giudizio di primo grado (pag. 13 e 14). 3.1.– Il motivo è infondato. Ed infatti, la “non contestazione” espunge il fatto da quelli bisognosi di essere provati, soggiacendo inevitabilmente ad un termine decadenziale immediatamente precedente a quello in cui maturano le preclusioni istruttorie. In quest’ottica, mentre i fatti dedotti con gli atti introduttivi DE giudizio possono essere contestati fino alla prima udienza, quelli allegati per la prima volta all’udienza di trattazione possono essere contestati solo con la prima memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. Ciò in quanto la controparte deve essere posta nelle condizioni di valutare se il fatto sia o meno, alla luce DE comportamento processuale avverso, necessitante di essere provato e, quindi, se occorra o meno articolare mezzi istruttori sul punto, nel rispetto DEle preclusioni sancite dall’art. 183, sesto comma, c.p.c. vigente ratione temporis (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2223 DE 25/01/2022). Nella fattispecie, secondo lo stesso assunto dei ricorrenti, la contestazione dei fatti indicati sarebbe avvenuta solo con la memoria di replica nel giudizio di primo grado (non emergendo dal tenore riportato DEla comparsa conclusionale alcuna specifica contestazione dei menzionati accadimenti), con la conseguenza che tale asserita contestazione è, ad ogni modo, tardiva. Peraltro, l’accertamento DEla sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro DEl’interpretazione DE contenuto e DEl’ampiezza DEl’atto DEla parte, è funzione DE giudice di merito, sindacabile in 18 di 31 cassazione solo per vizio di motivazione nei ristretti limiti previsti dal nuovo art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11584 DE 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 8967 DE 04/04/2024). Inoltre, il fatto asseritamente contestato non è decisivo ai fini DEla ricostruzione DE ragionamento inferenziale, fondato su altre plurime e ben più significative e pregnanti circostanze, come innanzi riepilogate. 4.– Con il terzo motivo i ricorrenti contestano, ai sensi DEl’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e ss. c.c., 229, 115 e 116 c.p.c. nonché l’omesso esame DE riconoscimento, negli atti processuali avversari, DEla natura onerosa DEle attività professionali svolte da ZA LA in favore di EN EL RA, con l’erronea percezione DEle risultanze processuali e con la conseguente nullità DEla sentenza, quanto al rigetto DEla proposta domanda riconvenzionale condizionata e alla correlata applicabilità DEla compensazione, per avere la Corte d’appello prospettato la gratuità DEl’attività professionale svolta dal ZA in ordine alla gestione e cura DE patrimonio immobiliare DEla EN, in virtù DE sentimento di gratitudine riposto dal primo nei confronti DEla seconda a seguito DE prestito erogato. Obiettano gli istanti che – per un verso – la pronuncia impugnata sarebbe incorsa nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in quanto dagli atti avversari sarebbe emersa la confessione giudiziale in merito al riconoscimento operato dalla EN circa la natura onerosa DEle attività DE ZA e circa il versamento di importi a 19 di 31 quest’ultimo da parte DEl’intimata (avendo questa sostenuto, nella comparsa di costituzione e risposta nei giudizi di opposizione, che il ZA aveva percepito, per le mansioni svolte, la somma complessiva di euro 57.298,00 di pura quota capitale, al netto DEl’IVA per l’omessa fatturazione verso la preponente), e – per altro verso – essa sarebbe affetta dal vizio di errata percezione DEle affermazioni DE ZA nei propri atti, in ordine nella natura DEl’attività svolta. 4.1.– Il motivo è inammissibile. Ed invero, sotto l’apparente veste di vizio di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo, la censura mira in realtà ad ottenere una nuova valutazione sulle circostanze di fatto attinenti alla ritenuta gratuità DEle attività svolte dal ZA, rivalutazione preclusa in questa sede (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8773 DE 03/04/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 32505 DE 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 DE 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 DE 27/12/2019; Sez. U, Sentenza n. 8053 DE 07/04/2014). Il giudice DE merito ha infatti valutato che le attività genericamente indicate, relative alla gestione degli immobili DEla proprietaria, come prestate dal ZA in favore DEla EN, fossero riconducibili ad un intento liberale di gratitudine per i prestiti erogati. A fronte di questa ponderazione, le circostanze addotte dai ricorrenti non sono affatto confutative DEla reputata gratuità. Infatti, non risulta che la somma versata dalla EN in favore DE ZA (per euro 57.298,00) si riferisse proprio alle attività 20 di 31 oggetto DEla proposta domanda riconvenzionale e fosse ascrivibile a titolo di compenso e non già di mero rimborso spese. Peraltro, nella difesa DEla parte opposta è stato precisato che alcune DEle attività svolte dall’opponente erano state remunerate ed altre erano state prestate a titolo gratuito. E d’altronde, quand’anche così fosse, in ordine a tale attività il pagamento sarebbe già avvenuto, il che priverebbe comunque la domanda riconvenzionale di alcun fondamento. Né sono stati riportati nel ricorso – nel rispetto DE principio di autosufficienza – specifici riferimenti ai criteri di determinazione utilizzati per la quantificazione DEle somme pretese, in relazione alle puntuali attività svolte. 5.– Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi DEl’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1703 e ss., 1709, 2028, 2041 e 1241 e ss. c.c., anche in relazione agli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., in ordine alla natura necessariamente onerosa DEle attività DE ZA, con il conseguente accoglimento DEla domanda riconvenzionale condizionata e l’applicabilità DEla compensazione, per avere la Corte distrettuale disapplicato il principio inerente alla presunzione di onerosità DE mandato, che avrebbe richiesto una prova contraria DEla sua gratuità, desumibile dalle circostanze DE rapporto. In difetto di tali elementi contrari, il mandato avrebbe dovuto ritenersi ex necesse a titolo oneroso, come risultante dai plurimi e pacifici riscontri idonei sul piano logico, prima che circostanziale, atti ad impedire il superamento DEla presunzione legale, circa la natura personale e continuativa DEle incombenze 21 di 31 svolte, il carattere variegato e professionale DEle stesse, il prolungato svolgimento per circa un anno e mezzo, la responsabilità assunta dal ZA per l’incasso e il maneggio di denaro di spettanza DEla EN. 5.1.– Il motivo è infondato. Anzitutto, non è dato in proposito comprendere a quale mandato i ricorrenti intendano riferirsi, figura negoziale, questa, la quale postula l’assunzione DEl’obbligo di compiere uno o più atti giuridici per conto DE mandante ex art. 1703 c.c. Tale contratto si distingue dal contratto di prestazione d’opera professionale ex art. 2230 c.c., il cui compenso è regolato dall’art. 2233 c.c. Dunque, in mancanza di elementi di dettaglio, l’articolazione DEla doglianza si esaurisce in una deduzione apodittica e aspecifica, che viola il principio di autosufficienza DE ricorso di legittimità. Inoltre, quand’anche si possa ipotizzare il conferimento di un non meglio definito “mandato”, la pronuncia impugnata si è attenuta al principio secondo cui la presunzione di onerosità DE mandato, stabilita dall’art. 1709 c.c., ha carattere relativo e può essere superata dalla prova DEla sua gratuità, desumibile dalle circostanze DE rapporto, come la qualità DE mandatario, le relazioni che intercedono fra questi e il mandante, il contegno DEle parti, anteriore e successivo allo svolgimento DEle prestazioni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18211 DE 02/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 27478 DE 28/10/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 17384 DE 03/07/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14682 DE 27/06/2014; Sez. 3, Sentenza n. 605 DE 24/01/1980). 22 di 31 Segnatamente la Corte di merito ha ritenuto che le attività svolte (oggetto DEla spiegata riconvenzionale), come dallo stesso ZA affermato, erano giustificate unicamente in virtù di un sentimento di gratitudine sorto a seguito DE prestito erogato dalla EN in suo favore. Da ciò è stato desunto, con evidenza, che l’appellato avesse intrapreso tali attività a titolo DE tutto gratuito e non in ossequio ad un rapporto oneroso instauratosi con l’appellante. Il sindacato su tale valutazione in fatto, idonea a superare la presunzione di onerosità DE mandato, non può essere compiuto in sede di legittimità. 6.– Con il quinto motivo i ricorrenti adducono, ai sensi DEl’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., con riferimento alla posizione di BI LI, per avere la Corte DE gravame dedotto la sussistenza DE rapporto di mutuo tra la EN e la BI dalla mera emissione degli assegni bancari emessi dalla seconda in favore DEla prima, i quali, ancorché scaduti e non fatti valere in via cartolare, avrebbero comunque implicato l’inversione DEl’onere probatorio in capo alla ricorrente, che non lo avrebbe assolto in ragione DEla dichiarata falsità DEla remissione DE debito. Senonché espongono gli istanti che, fin dal proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la BI aveva eccepito l’inesistenza DE credito vantato dalla EN nei suoi confronti, avendo la mutuante erogato le somme unicamente in favore DE marito ZA LA. 23 di 31 Con la precisazione che gli assegni postdatati a garanzia sarebbero stati emessi anche dalla BI su specifica richiesta DEla mutuante, con la conseguenza che la EN non avrebbe potuto agire verso la BI, né in base all’azione di regresso, né sulla base di altro titolo, attesa l’inesistenza di qualsiasi obbligazione o rapporto causale sottostante, tale da legittimare la richiesta di restituzione DEle somme indicate negli assegni stessi. 6.1.– Il motivo è infondato. Infatti, gli assegni bancari emessi nel rapporto tra traente e prenditore esoneravano quest’ultimo dall’onere di fornire la prova DE rapporto fondamentale, quale destinatario DEla promessa recettizia avvenuta attraverso tali titoli cartolari (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 731 DE 15/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 7262 DE 29/03/2006; Sez. 1, Sentenza n. 948 DE 18/01/2005; Sez. 1, Sentenza n. 12582 DE 16/10/2001). Per l’effetto, il rapporto di mutuo si presumeva sino a prova contraria, sicché sarebbe stato onere DEla BI, non solo contestare l’esistenza DE mutuo in suo favore, ma anche fornire la prova DEla riconducibilità di tale mutuo al solo coniuge ZA LA, prova carente nella fattispecie. 7.– Con il sesto motivo i ricorrenti rilevano, ai sensi DEl’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione DEl’art. 1284 c.c. e DEl’art. 2 DE d.lgs. n. 231/2002, con riguardo all’inapplicabilità degli interessi nelle transazioni commerciali, per avere la Corte meneghina, nel proprio dispositivo, confermato i decreti ingiuntivi e, per l’effetto, disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento degli importi indicati nei provvedimenti monitori anche quanto agli interessi di cui al d.lgs. 24 di 31 n. 231/2002, senza che ne ricorressero i presupposti, posto che, ai fini DEla ricorrenza di una transazione commerciale, sarebbe stato necessario che il rapporto fosse intercorso tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni e avesse comportato, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
ipotesi che non ricadevano nel caso in esame, trattandosi di un mutuo concesso tra privati non imprenditori. Né avrebbe potuto applicarsi il dettato DEl’attuale art. 1284, quarto comma, c.c. – in ordine all’applicazione DE saggio degli interessi legali pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con riferimento agli interessi maturati a decorrere dalla proposizione DEla domanda giudiziale, salvo che le parti non ne abbiano determinato una diversa misura, comma aggiunto dall’art. 17, primo comma, DE d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazione, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, con efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore DEla legge di conversione –, posto che le domande in via monitoria erano state introdotte in data 14 gennaio 2013, ossia prima DEl’efficacia di tale innovazione. Sicché avrebbero dovuto applicarsi gli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, c.c. 7.1.– Il motivo è infondato. Infatti, nel dispositivo DEla sentenza impugnata, dopo il capo n. 4 (che ha confermato i decreti ingiuntivi opposti n. 7126/2013 e n. 7538/2013 emessi il 21 febbraio 2013), i capi nn. 5 e 6 hanno, in via specificativa e assorbente, rispettivamente 25 di 31 condannato ZA LA e BI LI al pagamento, in favore di EN EL RA, DEle somme di euro 102.000,00 e di euro 31.500,00 (somme capitali oggetto dei provvedimenti monitori), oltre “interessi dal ricorso monitorio al saldo”, senza che nel corpo DEla motivazione sia stato fatto alcun riferimento alla spettanza degli interessi secondo i criteri stabiliti per le transazioni commerciali. Deve ritenersi, pertanto, che la condanna sia stata attualizzata secondo le puntuali previsioni contenute nel dispositivo, che superano quelle di cui ai provvedimenti monitori opposti. Ne discende, secondo la stessa prospettazione DEla controricorrente, a pag. 24 DE controricorso (che ha dichiarato di essersi attivata in via esecutiva per il solo recupero DEle somme capitali, integrate dagli interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c.), che la condanna deve ritenersi limitata agli accessori secondo il dettato DEl’art. 1284, primo comma, c.c. Ora, se il titolo esecutivo giudiziale – nella sua portata precettiva individuata sulla base DE dispositivo e DEla motivazione – dispone il pagamento di “interessi legali”, senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento DE giudice DEla cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione DEla domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, quarto comma, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, primo comma, c.c., 26 di 31 stante il divieto per il giudice DEl’esecuzione di integrare il titolo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12449 DE 07/05/2024). 8.– Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi DEl’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., DEla violazione e/o falsa applicazione DEl’art. 97 c.p.c. in materia di condanna solidale alle spese di lite, per avere la Corte DEl’impugnazione disposto la condanna solidale degli opponenti appellati per le spese processuali dei due gradi di giudizio, senza tenere conto DEla considerevole differenza di valore tra le domande proposte in sede monitoria, per euro 102.000,00 a carico DE ZA e per euro 31.500,00 a carico DEla BI, avverso cui erano stati spiegati separati atti di opposizione a decreto ingiuntivo. Adducono gli istanti che, a fronte di un interesse comune nella declaratoria di inefficacia DEle ingiunzioni e al conseguente rigetto DEle correlative pretese di merito, i provvedimenti monitori erano fondati su titoli autonomi e l’entità quantitativa era notevolmente diversa. Con la conseguenza che non vi sarebbero stati i presupposti per la condanna solidale. 8.1.– Il motivo è infondato. Premesso che non è dato ravvisare – in quanto non specificamente dedotto – quale sia l’interesse DEle parti ricorrenti ad ottenere due condanne separate alla refusione DEle spese di lite, anziché un’unitaria condanna solidale, in ogni caso, ai sensi DEl’art. 97, primo comma, c.p.c., se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione DE rispettivo interesse nella causa. Aggiunge il secondo periodo di tale primo comma che può anche essere 27 di 31 pronunciata condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune. In proposito, in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata, non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà DE rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità DEle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande (o siano destinatarie di domande) di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall’interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23594 DE 02/08/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 1650 DE 19/01/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 9063 DE 02/04/2019; Sez. 3, Sentenza n. 27476 DE 30/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 20916 DE 17/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16056 DE 29/07/2015; Sez. 3, Sentenza n. 27562 DE 20/12/2011; Sez. 2, Sentenza n. 6761 DE 31/03/2005; Sez. 2, Sentenza n. 5825 DE 24/06/1996; Sez. 3, Sentenza n. 4155 DE 17/10/1989). Inoltre, la possibilità di porre le spese di lite solidalmente a carico di più parti soccombenti ex art. 97, primo comma, c.p.c., ove le stesse abbiano “interesse comune”, costituisce esercizio di una facoltà discrezionale DE giudice di merito, insindacabile ove ne siano congruamente esposti i presupposti. 28 di 31 Nella fattispecie, gli stessi istanti riconoscono che l’interesse che avvinceva gli atti di opposizione ai decreti ingiuntivi emessi era comune, atteso che prendeva le mosse da una vicenda fattuale unitaria (ossia il conferimento DE mutuo in favore dei coniugi, a cura DEla stessa mutuante, per importi diversi), rispetto alla quale il tenore DEle difese articolate seguiva la stessa linea strategica (essendo esse sostanzialmente fondate sull’asserita remissione DE debito a cura DEla mutuante, avverso cui l’opposta ha spiegato in via incidentale querela di falso). Ne deriva che la mera eterogeneità degli importi pretesi, rispettivamente di euro 102.000,00 e di euro 31.500,00, non era condizione sufficiente a giustificare una condanna separata dei soccombenti. 9.– L’ottavo motivo investe, ai sensi DEl’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità DE procedimento, la violazione e lesione DE diritto di difesa e, in particolare, DE diritto dei ricorrenti all’ammissione DEle prove dedotte nella memoria autorizzata di prime cure nei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. vigente ratione temporis, per avere la Corte di secondo grado reputato irrilevanti e superate le ulteriori richieste istruttorie formulate, a fronte DEl’istruzione DEla querela di falso proposta in via incidentale, secondo i capitoli e i testi debitamente riportati nel ricorso di legittimità, senza che tali richieste potessero essere formulate all’esito DEla proposizione DEla querela di falso, poiché sarebbe difettata l’espressa ammissione DEla querela stessa e non sarebbe stato concesso un termine processuale per provvedervi. 29 di 31 Ad avviso dei ricorrenti, dette istanze istruttorie erano funzionali ad illustrare le attività gestorie svolte dal ZA in favore DEla EN e le relative modalità, non necessitanti di fogli sottoscritti in bianco, nonché i genuini rapporti personali intercorsi tra i ricorrenti e la EN nonché la natura onerosa DEl’attività prestata dal ZA e la volontà DEla EN di attribuire il relativo compenso, poi concretizzatosi nella remissione DE debito. 9.1.– Il motivo è infondato. Si premette che dette richieste, come riconosciuto dagli stessi istanti, sono state formulate dopo l’avvio DE sub- procedimento incidentale di querela di falso e l’apertura DEla relativa istruttoria. Ad ogni modo, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio di motivazione DEla sentenza se il giudice pone a fondamento DEla propria decisione l’inosservanza DEl’onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18285 DE 25/06/2021; Sez. 3, Sentenza n. 8357 DE 21/04/2005; Sez. L, Sentenza n. 7596 DE 23/05/2002; Sez. L, Sentenza n. 6105 DE 18/06/1998; Sez. 3, Sentenza n. 9208 DE 30/08/1995; Sez. L, Sentenza n. 11491 DE 21/10/1992). Offerta che nella fattispecie è stata carente, non solo perché le richieste sono state articolate successivamente alla proposizione DEla querela di falso, ma anche perché i 52 capitoli di prova circostanziati non sono idonei a scalfire la valutazione (basata sui plurimi riscontri indiziari indicati) sulla falsità DEla remissione DE debito e non sono affatto atti a dimostrare la 30 di 31 natura onerosa DEl’attività prestata dal ZA in favore DEla EN. Si tratta, per contro, di circostanze attinenti ai rapporti personali intrattenuti tra le parti, non decisive ai fini DEl’esito DE giudizio. Solo a fronte DEla strumentalità DEle prove rispetto all’incidenza sull’esito decisorio può essere proposto ricorso di legittimità volto a contestarne la mancata ammissione, e ciò nel senso che il vizio deve investire un punto decisivo DEla controversia e, quindi, solo allorché la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia DEle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento DE giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17148 DE 21/06/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 11677 DE 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 3215 DE 05/02/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 3210 DE 05/02/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 1444 DE 15/01/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 30810 DE 06/11/2023; Sez. 6- 1, Ordinanza n. 16214 DE 17/06/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5654 DE 07/03/2017; Sez. L, Sentenza n. 4980 DE 04/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 11457 DE 17/05/2007). Sempreché tali richieste istruttorie siano state reiterate in sede di precisazione nelle conclusioni nel giudizio di primo grado e d’appello (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 36134 DE 23/11/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 22883 DE 13/09/2019; Sez. 2, Sentenza n. 5741 DE 27/02/2019). 31 di 31 10.– In conseguenza DEle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi DEl’art. 13, comma 1-quater, DE d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore DEl’interveniente, DEle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi DEl’art. 13, comma 1-quater, DE d.P.R. n. 115 DE 2002, dà atto DEla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma DE comma 1-bis DElo stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio DEla Seconda