Sentenza 5 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di indagini per l'accertamento dei reati concernenti le sostanze stupefacenti, gli investigatori operanti "sotto copertura" possono rendere testimonianza su quanto hanno appreso dall'imputato nel corso dell'investigazione, dal momento che, nell'ambito dell'operazione svolta, sono stati soggetti partecipanti all'azione e non hanno agito come ufficiali di polizia giudiziaria con i poteri autoritativi e certificatori connessi alla qualifica.
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Viola il processo equo la condotta del provocatore che assuma una rilevanza causale nel fatto commesso dal provocato se con essa viene suscitato un intento delittuoso prima inesistente. Deve ritenersi che l'attività degli agenti infiltrati deve essere circoscritta e coperta da garanzie anche quando si tratta di reati di particolare gravità e che l'intervento degli agenti provocatori, quando sia determinante per la commissione del reato (nel senso che senza il loro intervento il reato non sarebbe stato commesso), se utilizzato nel processo penale, può falsare irrimediabilmente il carattere equo del processo. Deve escludersi la violazione dell'quo processo quando risulti che l'indagato è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2006, n. 41730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41730 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 05/12/2006
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1544
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 37494/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NI KE, nato a [...] il [...];
2. KW OB ET, nato in [...] il [...];;
3. IS MA, nato ad [...] il [...].
avverso la sentenza in data 11-3-2005 della Corte di Appello di Venezia. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
FATTO
1.1.-. Con sentenza in data 18-3-2004 il Tribunale di Venezia ha dichiarato:
- NI KE, detto "Cobina", colpevole del reato di cui al capo 36) (acquisto e successiva vendita di 500 grammi di eroina), condannandolo, concesse le attenuanti generiche e operata la riduzione ex art. 442 c.p.p., alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro dodicimila di multa, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;
- KW OB ET, detto EN, colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, capi 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 27), 28), 29), 40) e 41), condannandolo, esclusa la aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, e concesse le attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni sedici di reclusione, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e con interdizione legale durante la esecuzione della pena;
- IS MA, detto MO, colpevole dei reati sub 18) (acquisto a fini di spaccio di svariati quantitativi di cocaina), condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione ed Euro venticinquemila di multa, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ed interdizione legale durante la esecuzione della pena.
1.2.-. Con sentenza in data 11-3-2005 la Corte di Appello di Venezia, sezione 2^ penale, in parziale riforma della suindicata decisione del Tribunale di Venezia, impugnata dagli imputati, ha assolto KW OB ET dal reato di importazione di 276 kg. di cocaina, commesso in Milano-Malpensa il 30-12-2000, contestato al capo 8), riducendo conseguentemente la pena a lui inflitta ad anni quindici e mesi nove di reclusione e confermando nel resto.
1.3.-. I fatti oggetto del processo sono il risultato di una complessa e lunga attività di indagine dei Carabinieri, svolta, da un lato, attraverso i contatti presi da un agente sotto copertura con alcune persone sospettate di essere al centro di una ramificata organizzazione dedita al narcotraffico, e, dall'altro, attraverso le intercettazioni delle utenze telefoniche in uso a queste persone, a seguito delle quali, per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, erano stati arrestati numerosi corrieri della droga e sequestrati rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente. 2.1.-. Avverso la suindicata sentenza dell'11-3-2005 hanno presentato ricorso per Cassazione NI KE, KW OB ET e IS MA, chiedendone l'annullamento.
2.2.-. NI KE eccepisce in primo luogo la illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 15 Cost., comma 2, degli artt. 266, 267, 270 e 271 c.p.p., nella parte in cui "consentono, così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, che i risultati di intercettazioni telefoniche disposte nei confronti di determinate persone possano essere utilizzati anche a carico di altri soggetti rispetto ai quali difetti il provvedimento di autorizzazione, o addirittura di persone che nel momento in cui è stata effettuata l'intercettazione non risultassero ancora iscritte nel registro delle notizie di reato".
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la inosservanza dell'art.268 c.p.p., comma 3, insistendo per la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche effettuate per la mancata indicazione (nei decreti emessi dal Pubblico Ministero ai sensi di questa disposizione) della sussistenza dei requisiti della insufficienza o inidoneità degli impianti in dotazione della Procura e delle ragioni di eccezionale urgenza, in quanto il Pubblico Ministero si sarebbe limitato a dare conto della maggiore funzionalità ai fini delle indagini di quelli esistenti presso il Comando Provinciale del RONO CC di Treviso.
2.3.-. KW OB ET eccepisce in primo luogo la "inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità (art.168 c.p.p., comma 2, art. 171 c.p.p., lett. c), artt. 415 bis, 178,
180, 181 c.p.p.)", ribadendo la nullità-inesistenza delle notifiche dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per come effettuate all'imputato ed al difensore, in quanto del tutto prive della relazione di notificazione sulla copia consegnata ai destinatari. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, tale nullità sarebbe inquadrabile non tra quelle relative ma tra quelle di ordine generale a regime intermedio ex art. 178 c.p.p., lettera c), e sarebbe stata, nel caso di specie,
tempestivamente eccepita innanzi al Giudice dell'Udienza Preliminare. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce "inosservanza di norma stabilita a pena di nullità (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, art. 179 c.p.p., comma 2, art. 134 e ss c.p.p.) -
travisamento del fatto - manifesta illogicità della motivazione in parte qua", in quanto, contrariamente a quanto illogicamente affermato nella sentenza censurata, sarebbe stata in effetti presentata in udienza preliminare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (come dimostrato dalla presenza di tale domanda tra gli atti del GUP) e su di essa non sarebbe intervenuta alcuna decisione.
Con il terzo motivo si lamenta la inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità (art. 179 c.p.p., comma 2, artt. 97, 102 c.p.p.) in riferimento alla ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia
con la quale era stato estromesso dal processo il sostituto del difensore del ricorrente (in quanto non iscritto nello speciale elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato), con contestuale nomina di un difensore di ufficio, obbligando il medesimo ricorrente a nominare di fiducia il primo legale, rinunciando ad una difesa retribuita dallo Stato.
Con il quarto ordine di censure si eccepisce la inosservanza di norma stabilita a pena di inutilizzabilità (art. 62 c.p.p., art. 195 c.p.p., comma 4, art. 350 c.p.p., comma 5, art. 191 c.p.p.), in riferimento alla deposizione del teste VI su quanto da lui appreso, in qualità di agente sotto copertura, dal ricorrente in stato di arresto differito.
Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la inosservanza di norma stabilita a pena di inutilizzabilità (art. 268 c.p.p., comma 3) e la carenza assoluta e manifesta illogicità di motivazione sul punto: le motivazioni adottate dal Pubblico Ministero per derogare alla acquisizione della prova con gli impianti in dotazione della Procura, oltre ad essere inesistenti in riferimento alla eccezionalità della situazione, sarebbero apparenti e "deformanti la realtà", in quanto le risultanze processuali avrebbero dimostrato che la pretesa inidoneità di tali impianti sarebbe frutto di una mera asserzione del Pubblico Ministero, pienamente contrastata dalle dichiarazioni del perito AL e del teste VI.
La sesta censura si incentra nella deduzione della erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e della manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato da questa disposizione previsto, sostenendosi che i giudici di merito avrebbero tratto la prova della esistenza della associazione dedita al narcotraffico esclusivamente dall'accertamento dei singoli reati concorsuali contestati, senza considerare che invece le risultanze acquisite avrebbero dimostrato come ognuno degli imputati agisse per proprio conto.
Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce la illogicità della motivazione in ordine alla riduzione della pena a seguito della assoluzione per il reato di importazione di kg. 276 di cocaina, contestato sub 8): la diminuzione di pena di soli tre mesi di reclusione operata a seguito di questa assoluzione sarebbe illogica, tenuto conto che si trattava della più grave delle violazioni addebitate al ricorrente.
2.4.-. IS MA denuncia in primo luogo la violazione dell'art.430 c.p.p., avendo la Corte di Appello ritenuto utilizzabile "una produzione effettuata dal Pubblico Ministero all'esito della lunga istruttoria relativamente ad intercettazioni telefoniche che non vedevano precisato quale era il numero che contattava l'utenza monitorata".
Con il secondo motivo di ricorso lamenta illogicità e carenza di motivazione, essendo stata basata la affermazione della sua penale responsabilità unicamente sulle conversazioni intercettate su tre utenze telefoniche asseritamene da lui utilizzate, senza nessun altro "elemento individualizzante a suo carico" (appostamenti, controlli ed eventuali sequestri).
Con il terzo motivo di ricorso IS MA deduce la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, avendo la Corte di merito errato nel negare la speciale attenuante prevista da questa disposizione nonostante la sua buona personalità e la "assoluta incertezza dei quantitativi (di droga) effettivamente trattati". DIRITTO
3.1.-. La questione di costituzionalità eccepita da NI KE è manifestamente infondata.
Come correttamente rilevato dalla Corte di Appello di Venezia, dalla formulazione letterale dell'art. 267 c.p.p., comma 1 si ricava che è possibile disporre una intercettazione a carico di soggetti che non sono indagati: infatti i gravi indizi attengono alla esistenza del reato e non alla colpevolezza di un soggetto, che può essere del tutto ignoto nel momento in cui la operazione è disposta. In base all'art. 15 Cost., il diritto ad una comunicazione libera e segreta è inviolabile nel senso che il suo contenuto (oltre e non potere essere, nella sua essenzialità, oggetto di revisione costituzionale) non è suscettibile di restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, sempre che l'intervento limitativo sia strettamente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato della autorità giudiziaria. Come già riconosciuto dal Giudice delle Leggi, tali principi sono pienamente validi anche per le intercettazioni telefoniche e la attuale disciplina di tale mezzo di prova (nella parte in cui richiede l'autorizzazione con decreto motivato in presenza di gravi indizi di reato e la assoluta indispensabilità della intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini) è pienamente conforme ad essi sentenza n. 366 del 1991 e, sotto il vigore del precedente codice di procedura penale (che prevedeva analoghi requisiti), sentenze nn. 223 del 1 987, 98 del 1976, 120 del 1975 e 34 del 1973). 3.2.-. Altrettanto infondata è la censura relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, sollevata, con argomenti sostanzialmente coincidenti, dai ricorrenti NI KE e KW OB ET.
Come osservato anche in questo caso dai giudici di merito, la disposizione di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, consente la esecuzione delle operazioni di intercettazione mediante impianti diversi da quelli esistenti presso la locale Procura della Repubblica in caso di insufficienza o di inidoneità di questi ultimi. Nel caso di specie si trattava con tutta evidenza di una ipotesi di inidoneità, posto che gli impianti erano ubicati in un territorio (quello di Venezia) che, per le sue peculiarità e per la sua lontananza, non consentiva un rapido ed immediato coordinamento tra chi ascoltava le telefonate e chi doveva intervenire nei luoghi ove si attuavano i traffici di sostanze stupefacenti, collocati sulla terraferma. Proprio facendo riferimento a queste specifiche esigenze di indagine risultano motivati i decreti emessi dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3: ne deriva la adeguatezza di tale motivazione in riferimento a tale requisito. Quanto alla esistenza di eccezionali ragioni di urgenza, basta rilevare che essa traspare da tutti gli atti autorizzativi in questione e dai rinvii da questi operati alla relative informative di polizia giudiziaria, nelle quali si fa chiaro riferimento alla necessità di intervenire su una attività di spaccio di sostanze stupefacenti che era in atto e di interrompere la medesima attività criminosa ed arrestare i corrieri di volta in volta incaricati di trasportare la droga. A parte il fatto che nella sentenza di primo grado si è sottolineato che il maresciallo VI aveva chiarito come in occasione degli incontri da lui avuti (sotto copertura) con gli imputati (e, in particolare, con KW OB ET) era stato allestito "un apposito supporto tecnico e logistico, finalizzato sia a documentare quanto si veniva svolgendo sia a garantire la (sua) sicurezza ... di fronte ai gravi rischi per la incolumità fisica che tali operazioni potevano intuibilmente comportare". Si tratta di una risultanza che indica chiaramente la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, e che, come precisato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (sez. 5^, sent. n. 16956 del 12/4/2006, rv. 233821), può ben essere valorizzata ex post anche in assenza di uno specifico riferimento ad essa nei decreti del Pubblico Ministero.
Anche in riferimento agli specifici motivi di doglianza dedotti sul punto dal ricorrente KW OB ET la sentenza impugnata fornisce adeguata risposta, puntualizzando che le dichiarazioni del AR e del VI non consentivano certo di escludere la rilevanza della motivazione addotta dal Pubblico Ministero nei decreti esecutivi, posto che in essa non si era fatto alcun riferimento, sotto il profilo tecnico, ad una diversità degli impianti di Treviso rispetto a quelli di Venezia, ma soltanto al loro diverso collocamento nel territorio, in posizione di maggiore vicinanza ai luoghi in cui dovevano avvenire gli incontri e gli scambi di droga, con conseguente ed evidente maggiore facilità di organizzazione degli interventi di polizia giudiziaria, che facevano seguito a quanto appreso nel corso delle telefonate intercettate. 3.3.-. Gli ulteriori motivi di ricorso proposti da KW OB ET sono privi di fondamento.
In primo luogo non sussiste la dedotta nullità - inesistenza relativa alle notifiche dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari effettuate all'imputato ed al difensore. Tali notifiche, secondo il ricorrente, sarebbero viziate in quanto del tutto prive delle relative relate e della firma dell'ufficiale notificante sulla copia consegnata ai destinatari. In proposito deve rilevarsi che, come puntualizzato nella sentenza censurata, la relazione di notificazione (con la sottoscrizione dell'ufficiale notificatore) manca soltanto nella copia consegnata all'imputato ed al suo difensore, mentre risulta nell'originale riconsegnato all'ufficio e nessuna specifica contestazione relativamente a quanto documentato in questo originale (rinvenibile in atti) è stata sollevata dalla difesa del ricorrente. È di tutta evidenza, pertanto, da un lato che l'atto notificato conteneva pur sempre gli elementi essenziali per il pieno esercizio del diritto di difesa e che, comunque, tali elementi potevano essere facilmente individuati facendo riferimento all'originale dell'atto stesso, e, dall'altro, che all'imputato è stata comunque garantita la piena discovery degli atti di indagine preliminare con la possibilità di valersi delle facoltà previste dall'art. 415 bis c.p.p., comma 3 ed eventualmente di essere rimesso in termini per esercitarle.
Palesemente infondata è la doglianza relativa alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato asseritamente non decisa dal giudice di merito, nonostante la sua presentazione alla udienza preliminare del 25-9-2002. A parte il fatto che il ricorrente risulta essere stato ammesso al beneficio nella successiva udienza del 27/9/2002, deve osservarsi che la Corte di Appello di Venezia ha trascritto nella sentenza impugnata quanto in proposito risultava dal relativo verbale stenotipico, concludendo che tale istanza non risultava affatto presentata, essendo invece emersa soltanto "la manifestazione da parte del difensore della sua intenzione di presentarla, a cui aveva fatto seguito la risposta del GIP di attendere, prima di presentarla, che venissero completate le formalità relative alla regolare costituzione delle parti". In particolare, la Corte di merito ha puntualizzato che nel verbale risultava che allorché, in un momento successivo dell'udienza, il GIP era passato all'esame delle istanze dei difensori di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, era stato dato atto della pendenza delle istanze presentate da altri difensori e non dal legale del KW OB ET, in quanto tale istanza non era stata da questi formalizzata. A fronte di una risultanza di tale pregnanza correttamente la Corte di Appello ha concluso che non poteva assumere alcun rilievo il materiale rinvenimento sul tavolo del giudice, a fine udienza, della istanza in questione, trattandosi di un fatto privo di effetti giuridici.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 179 c.p.p., comma 2, artt. 97 e 102 c.p.p. in riferimento alla ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia con la quale era stato estromesso dal processo il sostituto del difensore del ricorrente (in quanto non iscritto nello speciale elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato), con contestuale nomina di un difensore di ufficio, ordinanza che avrebbe "obbligato" il ricorrente a nominare di fiducia il primo legale, rinunciando ad una difesa retribuita dallo Stato. In proposito deve premettersi che correttamente la Corte di Appello ha rilevato che il sostituto del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato non deve necessariamente essere iscritto nell'elenco di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 86, "rimanendo sempre il dominus il vero difensore". Resta però
il fatto che a seguito della (erronea) ordinanza pronunciata in senso contrario dal Tribunale l'imputato (al quale il Tribunale aveva nominato altro difensore ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4) ha provveduto a nominare di fiducia "lo stesso avvocato prima sostituito": ne deriva che nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata, essendo stato KW OB ET comunque difeso da un legale da lui fiduciariamente scelto.
Priva di fondamento è altresì la censura incentrata sulla eccepita inosservanza dell'art. 62 c.p.p., art. 195 c.p.p., comma 4, art. 350 c.p.p., comma 5, art. 191 c.p.p.), in riferimento alla deposizione del teste VI su quanto appreso (in qualità di agente sotto copertura) dal ricorrente in stato di arresto differito. Questa Corte ha infatti chiarito che le dichiarazioni rese dall'agente di polizia giudiziaria che funga da simulato acquirente di sostanze stupefacenti nella veste di agente provocatore, devono essere collocate all'interno del procedimento, poiché il venditore deve considerarsi di fatto indagato non appena si stabilisce il contatto con l'apparente acquirente. Tuttavia ad esse non si applica il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 c.p.p., poiché tale divieto concerne soltanto le dichiarazioni rappresentative di precedenti fatti e non anche le condotte e le dichiarazioni che accompagnano tali condotte, chiarendone il significato, ovvero le dichiarazioni programmatiche di future condotte. Non può trovare neppure applicazione il limite di utilizzabilità previsto dall'art. 63 c.p.p., comma 2, poiché non si tratta di dichiarazioni rese nel corso di un esame o di assunzione di informazioni in senso proprio e tali dichiarazioni non costituiscono la rappresentazione di eventi già accaduti o la descrizione di una precedente condotta delittuosa, ma si inseriscono invece in un contesto commissivo, realizzandosi con esse la stessa condotta materiale del reato (sez. 6^, sent. 1723 del 28-4-1997, rv. 208645). Più in particolare, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, gli agenti che svolgono attività investigative da infiltrati secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 97 non agiscono, nell'ambito della operazione svolta, come ufficiali di polizia giudiziaria con i poteri autoritativi e certificatori connessi alla qualifica, ma come soggetti che partecipano all'azione, con la conseguenza che non trova applicazione il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato di cui all'art. 62 c.p.p., e, dunque, che le deposizioni da tali soggetti rese su quanto appreso dall'imputato nel corso dell'investigazione sotto copertura sono utilizzabili in dibattimento (sez. 4^, sent. n. 33561 del 29-5-2001, rv. 220263). Infine il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero tratto la prova della esistenza della associazione dedita al narcotraffico esclusivamente dall'accertamento dei singoli reati concorsuali contestati.
Si tratta di una affermazione destituita di fondamento, in quanto i giudici di merito, con motivazione coerente ed adeguata, hanno spiegato che dal complesso delle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni rese dall'imputato all'agente sotto copertura risultava in modo inequivoco che il KW OB ET non solo aveva agito all'interno di un gruppo organizzato al fine di importare droga dal Sud America (avendo, per altro, contatti anche con organizzazioni che importavano sostanze stupefacenti dalla Turchia), ma aveva il compito specifico di provvedere allo smercio della droga in Italia, reperendo i corrieri e operando "con durevole continuità e piena consapevolezza di agire all'interno di un sodalizio criminoso". Essendo stata accertata la partecipazione del ricorrente a numerosi ed importanti episodi di narcotraffico per un lungo arco temporale ed essendo emerso che tale traffico si era svolto sempre con i medesimi fornitori esteri e che KW OB ET ogni volta si era occupato della successiva vendita dello stupefacente nel nostro Paese, non poteva porsi in dubbio la sua partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.
Va da ultimo rilevato che la motivazione con la quale la Corte di Appello di Venezia a seguito della assoluzione per il reato di importazione di kg. 276 di cocaina, contestato sub 8) ha ridotto di soli tre mesi di reclusione la pena originariamente inflitta al KW non appare, nonostante la sua stringatezza, ne' carente ne' palesemente illogica. La Corte di merito, infatti, ha "tenuto conto del proporzionale aumento per ciascuno degli episodi" per i quali il ricorrente è stato condannato, adottando un criterio non solo rigoroso e certo, ma anche sicuramente coerente e, comunque, non macroscopicamente illogico. Ne deriva la inammissibilità di questa censura per manifesta infondatezza. Trattandosi di inammissibilità originaria, non rileva l'eventuale (sopravvenuto) più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla L. n. 49 del 2006. 3.4.-. Palesemente infondate sono le censure dedotte da IS MA. Il motivo incentrato sulla dedotta inutilizzabilità della "produzione effettuata dal Pubblico Ministero" nel corso del dibattimento di primo grado è, oltre che generico, palesemente privo di fondamento, posto che si trattava di un documento (lo stralcio del traffico storico relativo ad una utenza telefonica), per il quale non è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore e, quindi, legittimamente acquisito ai sensi dell'art. 430 c.p.p.. Quanto al vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lettera e), per la asserita illogicità e carenza di motivazione in riferimento alla affermazione della responsabilità del ricorrente, basta osservare che nella sentenza censurata si sono puntualmente indicate le ragioni per le quali doveva ritenersi certa la identificazione dell'imputato con la persona che utilizzava le utenze telefoniche intercettate e che aveva fatto alcune telefonate con le quali ci si accordava per la consegna della sostanza stupefacente in quantitativi rilevanti, circostanza che escludeva la configurabilità della ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Ne deriva che il tessuto motivazionale della sentenza censurata non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato, anche nella sua nuova formulazione a seguito delle modifiche dettate dalla L. n. 46 del 2006. Come si è visto, le argomentazioni della Corte di merito sono logiche ed adeguate e, a fronte di esse, il ricorrente si è limitato sostanzialmente a dedurre, in modo apodittico, tesi di segno contrario. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali. Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.
4.-. La declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato da IS MA e il rigetto dei ricorsi proposti da NI KE e da KW OB ET comportano la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in solido e del solo IS anche al pagamento della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi per quest'ultimo ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di NI KE e KW OB ET. Dichiara inammissibile il ricorso di IS MA. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali in solido e lo IS anche al pagamento della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2006