Sentenza 19 aprile 2011
Massime • 1
L'illegittimità della condanna al pagamento delle spese processuali non può, una volta divenuta definitiva la decisione, essere rilevata in sede di esecuzione. (Fattispecie di condanna alle spese pronunciata, in violazione dell'art. 204 del d.P.R. n. 115 del 2002, con decreto di sottoposizione a misure di prevenzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2011, n. 26302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26302 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/04/2011
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1525
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 47493/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN IM N. IL 05/09/1945;
avverso l'ordinanza n. 45/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 01/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. VOLPE Giuseppe, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 1.10.2010 la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile il ricorso di IN IM. Il predetto, con decreto del Tribunale di Palermo in data 2.7.2002, era stato sottoposto a misure di prevenzione personali e patrimoniali nonché condannato alle spese del procedimento.
Con decreto 22.9/17.11.2006 la Corte di appello di Palermo aveva revocato la confisca ed il sequestro di alcuni cespiti, confermando nel resto il decreto del Tribunale.
Il decreto della Corte di appello era diventato definitivo in data 30.5.2007, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso.
In esecuzione della condanna alle spese pronunciata con il menzionato decreto dal Tribunale di Palermo, l'ufficio del Campione Penale aveva intimato a LL IM di pagare, per spese di giustizia, la somma di Euro 48.113,42.
Il LL aveva sollevato incidente di esecuzione, chiedendo che fosse invalidata la condanna alle spese, e conseguentemente l'intimazione di pagamento delle stesse, poiché il T.U. n. 115 del 2002, art. 204 sulle spese di giustizia nei giudizi di prevenzione limitava al solo giudizio di legittimità l'addebito delle spese alla parte privata soccombente.
La Corte di appello, con la menzionata ordinanza, motivava l'inammissibilità del ricorso sostenendo che l'art. 204 era suscettibile di diverse interpretazioni, circa il potere dei giudici di merito di condannare alle spese del processo di prevenzione, e comunque sul punto si era formato il giudicato, e quindi la condanna alle spese non poteva essere revocata non versandosi in ipotesi di un'evidente carenza di potere del giudice della prevenzione. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di LL IM, chiedendone l'annullamento, poiché il Tribunale aveva condannato il predetto al pagamento delle spese processuali, in assoluta carenza di potere per il disposto dell'art. 204 del T.U. sulle spese di giustizia, che espressamente limita al solo giudizio di legittimità l'addebito delle spese alla parte privata soccombente. Secondo il ricorrente, il tenore letterale della norma non consentiva altra interpretazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Palermo, con decreto in data 2.7.2002, nel sottoporre a misure di prevenzione personali e patrimoniali LL IM, ha anche condannato lo stesso alle spese del procedimento. Avverso il suddetto decreto il sottoposto ha proposto appello, con riguardo alle misure personali e patrimoniali disposte, senza contestare in alcun modo la condanna al pagamento delle spese processuali.
La Corte di appello di Palermo ha accolto in parte l'impugnazione di LL IM ed ha confermato nel resto le statuizioni del Tribunale, tra le quali anche la condanna alle spese del procedimento di primo grado.
La Cassazione, anch'essa non investita dal ricorrente della questione della condanna alle spese del procedimento di primo grado, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto della Corte di appello, il quale è pertanto divenuto irrevocabile. Ora il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Corte di appello di Palermo che ha respinto la richiesta di invalidare la condanna al pagamento delle spese del procedimento davanti al Tribunale.
Il ricorso è infondato, in quanto detta condanna - come correttamente ha ritenuto la Corte di appello - è resa intangibile dal passaggio in giudicato, su questo punto non impugnato, del provvedimento del Tribunale di Palermo.
Questa Corte ha già avuto modo di stabilire che in materia di recupero delle spese di giustizia, anticipate dallo Stato, l'incidente di esecuzione può essere diretto solo a rendere la liquidazione delle spese conforme alle statuizioni della sentenza di condanna nonché ad interpretare, quando ciò sia imposto dal carattere equivoco della pronuncia, tali statuizioni, rendendone espliciti il contenuto ed i limiti, ma non può in alcun modo apportare sostanziali modifiche alle suddette statuizioni, rese intangibili dal passaggio in giudicato della sentenza (V. Sez. 6^, sent. n. 1889 del 20.10.1989, Rv. 182881). L'errore di diritto commesso dal Tribunale di Palermo doveva essere denunciato con i previsti mezzi di impugnazione, peraltro esperiti dal ricorrente su altri punti del provvedimento del Tribunale, e non può essere fatto valere, dopo il passaggio in giudicato del provvedimento, con un incidente di esecuzione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011