Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
È inammissibile il regolamento di competenza avverso la sospensione del processo disposta dal giudice ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ. per aver rilevato la pendenza tra le stesse parti del giudizio di appello avverso una sentenza resa su questione parzialmente identica - nella specie il lavoratore aveva instaurato il primo processo impugnando il licenziamento per mancanza di giustificato motivo; il secondo per vizi formali dell'atto risolutivo - perché tale sospensione è discrezionale e opportuna per economia processuale, considerando che l'accoglimento dell'appello, ancorché per altro titolo, farebbe venir meno l'interesse alla prosecuzione del secondo giudizio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/1999, n. 5500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5500 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
RI DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 41, presso lo studio dell'avvocato MARCO MERLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI B.GATTINARA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LEGA NAZ COOP MUTUE LNCM, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato CARLO RICCHIUTO, che lo rappresenta e difende, con mandato;
- resistente -
nonché contro
INFORCOOP IST NAZ FORMAZIONE COOP SRL;
- intimato -
avverso il provvedimento del Pretore di ROMA, emesso il 01/10/97 r.g.n.107049/96;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/11/98 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le ulteriori statuizioni di legge. Svolgimento del processo
Il dott. DO ON, dipendente, con qualifica e mansioni di quadro, della soc. coop. a r.l. Inforcoop, impugnava davanti al Pretore di Roma il licenziamento intimatogli nel maggio 1991. Con sentenza notificatagli il 5 settembre 1997, il giudice adito rigettava la domanda.
Il lavoratore proponeva appello al Tribunale di Roma, nonché altro ricorso allo stesso pretore, inteso a far dichiarare l'illegittimità del suddetto licenziamento, in quanto discriminatorio e, comunque, inefficace, alla stregua di sopravvenute vicende sindacali.
E Pretore, alla prima udienza di discussione di questo secondo ricorso, rilevato che la sua precedente sentenza era stata impugnata, sospendeva il giudizio, facendo, a questo fine, dichiarata applicazione del disposto dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. Avverso il provvedimento di sospensione il ON proponeva istanza di regolamento di competenza. Resisteva la Lega nazionale delle Cooperative e Mutue, con controricorso. E Procuratore generale presso questa Corte concludeva per l'inammissibilità dell'istanza. Motivi della decisione
Esattamente il Procuratore generale e la parte resistente negano l'ammissibilità del ricorso, atteso che l'art. 42 cod. proc. civ. (come sostituito, con decorrenza dal 1^ gennaio 1993, dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353), nel prevedere che i provvedimenti, con i quali il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 dello stesso codice (a sua volta sostituito, con uguale decorrenza, dall'art. 35 della stessa legge n.353 del 1990) possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza, riguarda, alla stregua del suo tenore letterale, soltanto i casi di sospensione necessaria, quali sono quelli delineati nella norma richiamata e concernenti situazioni di pregiudizialità fra cause (Cass. 30 maggio 1996, n. 5002). Ora, il fondamento della sospensione necessaria del processo, prevista dall'art. 295 c.p.c., è rinvenibile nel necessario preventivo accertamento, con efficacia di giudicato, dell'oggetto di una controversia rispetto a quello di un'altra (Cass. 7 luglio 1995, n. 7499): ipotesi questa non ravvisabile nel caso in esame, il quale, come esattamente rileva lo stesso ricorrente si caratterizza per la circostanza che la sentenza impugnata ha ad oggetto l'accertamento della legittimità (sotto il profilo della sussistenza di un giustificato motivo) del licenziamento impugnato;
mentre il giudizio sospeso concerne la sussistenza di un motivo formale di inidoneità dell'atto alla produzione dell'effetto risolutivo del rapporto, vale a dire la sua nullità o inefficacia.
In una situazione siffatta, il provvedimento sospensivo risponde ad un mero criterio di opportunità legato ad esigenze di economia processuale e cioè all'eventualità che la definitiva riforma della sentenza impugnata, rimuovendo, ancorché per altro titolo, l'efficacia del negozio di recesso, determini il venir meno della materia in contesa nel giudizio sospeso.
Il criterio dell'opportunità, del resto è quello che sta a base del potere riconosciuto al giudice dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., come traspare chiaramente dallo stesso tenore letterale della norma, che, con la locuzione "può essere sospeso", chiaramente esclude il connotato della "necessità del provvedimento sospensivo" nel caso in cui questo sia pronunciato in relazione all'invocazione in un diverso processo dell'autorità di sentenza contro la quale sia stata proposta impugnazione.
Escluso, dunque, che il rimedio del regolamento di competenza sia esperibile contro provvedimenti che riguardino ipotesi di sospensione non necessaria, se ne deve altresì escludere l'ammissibilità nel caso in cui il provvedimento sospensivo sia stato pronunciato ai sensi dell'art. 337, secondo comma cod. proc. civ., disposizione che, basandosi su presupposti non omogenei a quelli riguardati dalla norma di previsione del detto rimedio, non è neanche riconducibile nell'alveo della pregiudizialità ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice (Cass. n. 2037 del 1985;
n. 2556 del 1986; n. 206 del 1991; n. 5840 del 1997).
In conclusione, dell'esaminata istanza deve essere dichiarata l'inammissibilità. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di regolamento fra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di regolamento.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1999