Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/1999, n. 5500
CASS
Sentenza 4 giugno 1999

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È inammissibile il regolamento di competenza avverso la sospensione del processo disposta dal giudice ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ. per aver rilevato la pendenza tra le stesse parti del giudizio di appello avverso una sentenza resa su questione parzialmente identica - nella specie il lavoratore aveva instaurato il primo processo impugnando il licenziamento per mancanza di giustificato motivo; il secondo per vizi formali dell'atto risolutivo - perché tale sospensione è discrezionale e opportuna per economia processuale, considerando che l'accoglimento dell'appello, ancorché per altro titolo, farebbe venir meno l'interesse alla prosecuzione del secondo giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/1999, n. 5500
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5500
    Data del deposito : 4 giugno 1999

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