Sentenza 7 maggio 2009
Massime • 1
Deve essere disapplicata la normativa contenuta nell'art. 3, comma secondo, lett. a) del D.M. 22 dicembre 2000, che ammette una tolleranza di novellame di non più del 10% calcolato sull'intero pescato, in quanto contrastante con la normativa comunitaria contenuta nel Reg. CE 17 giugno 1994, n. 1626, che non prevede alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del novellame. (Fattispecie nella quale la Corte, disapplicando la normativa nazionale, ha annullato senza rinvio il provvedimento del tribunale del riesame che, nel ritenere non configurabile il reato previsto dall'art. 15, comma primo, lett. c), L. 14 luglio 1965, n. 963, aveva annullato la convalida del sequestro probatorio di due pescespada di misura inferiore al limite minimo per la pesca fissato con decreto regionale, in quanto rientranti nella predetta percentuale di tolleranza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2009, n. 23829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23829 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2009 |
Testo completo
329
238 29 /09 M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Camera di consiglio
Composta dagli Ill.mi Sigg. del 7.5.2009
Dott. Pierluigi Onorato Presidente
Dott. Agostino Cordova Consigliere
Dott. Margherita Marmo Consigliere Dott. Giovanni Amoroso Consigliere
Sentenzof Dott. Silvio Amoresano Consigliere N. 700
Registro Generale
N. 004537/2009
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari
avverso la ordinanza del Tribunale di Sassari del 29.9.2008
nei confronti di
1) BA LV nato il [...]
sentita la relazione fatta dal Consigliere LV Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
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1) Con ordinanza del 29.9.2008 il Tribunale di Sassari annullava il provvedimento di convalida, emesso dal P.M. il 26.8.2008, del sequestro probatorio di due pescespada, eseguito dal Corpo forestale e di Vigilanza ambientale di Porto Torres, ordinandone la restituzione all'avente diritto BA LV.
Assumeva il Tribunale che, pur risultando i due pescespada sottodimensionati rispetto al limite minimo di 120 centimetri, fissato con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'ambiente della Regione Sardegna del 10.5.1995 n.412, come succ.modif., essi rientravano nei limiti di tolleranza del 10%, ammesso ai sensi dell'art.91 DPR
n.1639/1968 e dal D.M.22.12.2000.
Riteneva il Tribunale che tale disciplina non fosse incompatibile con il regolamento comunitario che vieta la pesca e la detenzione del novellame, tenuto conto che si trattava di due soli esemplari dalle dimensioni assai prossime a quelle consentite.
2) Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, denunciando, con il primo motivo la violazione dell'art.8 III co.reg.CE 27 giugno 1994 n.1626.
Il diritto comunitario, come affermato dalla Suprema Corte con sentenza 3.7.2007
n.39345, non ammette limiti di tolleranza in materia, se non quelli dallo stesso espressamente previsti. La disciplina nazionale incompatibile deve essere pertanto disapplicata. Nel caso non dovesse essere condivisiva tale opinione, chiede che venga investita della questione la Corte di Giustizia.
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art.125 comma 3 c.p.p., avendo il
Tribunale omesso di motivare in ordine ai presupposti per l'applicazione dell'art.91 dpr cit.
Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
3) Il ricorso è fondato.
"3.1) Secondo l'art.15 comma 1 lett.c) L.963/65 è fatto divieto.... di pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della Marina mercantile".
E' il D.M. 21 aprile 1983, che ha modificato il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, ad aver introdotto una tolleranza del dieci per cento sul totale catturato.
Secondo l'orientamento più recente di questa Corte, che va qui ribadito, tale D.M. e quelli successivi sono, però, in contrasto con il regolamento CE 17 giugno 1994 n.1626. La normativa comunitaria non prevede, infatti, alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del novellame.
A 2 3.1) Quanto ai rapporti tra diritto comunitario e diritto interno, è pacifico che il primo sia fonte produttiva di norme immediatamente efficaci e vincolanti all'interno degli
Stati aderenti.
La Corte costituzionale, con la sentenza 5.6.1984 n.170, ha affermato che, nelle materie riservate alla normazione della Comunità europea, il giudice ordinario deve applicare direttamente la norma, la quale prevale sulla legge nazionale incompatibile, anteriore o successiva;
ciò in quanto l'ordinamento dello Stato e quello della Comunità europea sono due sistemi reciprocamente autonomi e, al tempo stesso, coordinati secondo le previsioni del Trattato di Roma, la cui osservanza forma oggetto, proprio in forza del'art.11 della Costituzione, di una specifica, piena e continua garanzia.
La medesima Corte Cost., con sentenza del 19.4.1985 n.113, dopo aver ribadito che, allorquando una fattispecie cada sotto il disposto della disciplina prodotta dagli organi della comunità immediatamente applicabile nel territorio dello Stato, la regola comunitaria deve ricevere, da parte del giudice statale, necessaria ed immediata applicazione, pure in presenza di incompatibili statuizioni della legge ordinaria dello
Stato, non importa se anteriore o successiva, ha precisato che tale principio deve essere rispettato non soltanto ove si tratti di disciplina prodotta dagli organi della
Comunità mediante regolamento, ma anche di statuizioni risultanti da sentenze interpretative della Corte di Giustizia.
3.2) Non si è mai dubitato dell'efficacia immediata, in bonam partem, del diritto comunitario, con la conseguente disapplicazione, totale o parziale delle norme penali interne eventualmente incompatibili (Cass.sez.3, 1.7.1999, Valentini). Diversa è invece
"la problematica dell'influenza in malam partem che deve misurarsi con il principio di legalità, con la teoria delle fonti e con la lettura costituzionalmente orientata dell'art.5 cod.pen., allorchè il significato di una norma penale dipende dalla sua integrazione con altre norme, ed in proposito deve distinguersi il caso in cui l'eterointegrazione incide soltanto sulla definizione del fatto, dai casi nei quali incida sullo stesso precetto."
"La sanzione prevista dalla L.963 del 1965 art.24 si correla alla violazione del divieto di commercio del novellame posto dal precedente art.15, lett.c) che non ha carattere generico e non ha bisogno, per concretizzarsi e divenire attuale, di essere necessariamente integrato dal contenuto di atti normativi secondari. Soltanto una specificazione tecnica di dettaglio è demandata, al riguardo, al Regolamento sulla disciplina della pesca marittima n.1639/1968 come modificato dai successivi decreti ministeriali, ma tali decreti non possono porsi in contrasto con il regolamento CE
n.1624/94 che, ad evidenza, non introduce nuove fattispecie incriminatrici rispetto a quelle già previste dalla legge penale italiana. Ove il conflitto di manifesti in forma di incompatibilità evidente (come nella vicenda in esame) il giudice è tenuto, pertanto, a non applicare la disposizione contrastante con quella di fonte comunitaria" (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.39345 del 3.7.2007, Baldini).
Va quindi disapplicata la normativa contenuta nei D.M., che consentono una tolleranza di novellame del dieci per cento, perché in contrasto con la disciplina comunitaria.
3 A 3.3) L'ordinanza impugnata va, conseguentemente, annullata senza rinvio. "Rivivendo" il sequestro, legittimamente eseguito in data 25.8.2008 e convalidato in data 26.8.2008, gli atti vanno rimessi al P.M. per quanto di competenza.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2009
Il Consigliere est. Il Presidente
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il - 9 GIU. 2009
CANCELLERIA dott. Fiorella Donati
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