Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2009, n. 23829
CASS
Sentenza 7 maggio 2009

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Deve essere disapplicata la normativa contenuta nell'art. 3, comma secondo, lett. a) del D.M. 22 dicembre 2000, che ammette una tolleranza di novellame di non più del 10% calcolato sull'intero pescato, in quanto contrastante con la normativa comunitaria contenuta nel Reg. CE 17 giugno 1994, n. 1626, che non prevede alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del novellame. (Fattispecie nella quale la Corte, disapplicando la normativa nazionale, ha annullato senza rinvio il provvedimento del tribunale del riesame che, nel ritenere non configurabile il reato previsto dall'art. 15, comma primo, lett. c), L. 14 luglio 1965, n. 963, aveva annullato la convalida del sequestro probatorio di due pescespada di misura inferiore al limite minimo per la pesca fissato con decreto regionale, in quanto rientranti nella predetta percentuale di tolleranza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2009, n. 23829
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23829
    Data del deposito : 7 maggio 2009

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