Art. 2.
Per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente art. 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a devolvere come appresso le somme sotto indicate:
lire egiziane 60.000 per la costruzione o l'acquisto di un edificio in Alessandria d'Egitto destinato a "Centro di attivita' sociali e culturali" della collettivita' italiana ed a parziale utilizzazione economica a beneficio di enti ed istituzioni italiane in quella citta'.
Il reddito dello stabile sara' amministrato ed erogato da un Comitato composto dal Console generale d'Italia che lo presiede, dai presidenti dei principali enti italiani esistenti in Alessandria d'Egitto ed, eventualmente, da altri esponenti della collettivita' italiana, designati dallo stesso Console generale.
Il predetto Comitato avra' il compito di assistere le Istituzioni italiane piu' bisognose e di promuovere tutte quelle iniziative che saranno considerate utili per la collettivita' italiana. Per raggiungere le sue finalita', il predetto Comitato disporra', altresi', di un capitale iniziale di lire egiziane 10.000 conferitogli con la presente legge;
lire egiziane 35.000 da destinarsi alla creazione al Cairo di un "Centro di attivita' sociali e culturali";
lire egiziane 20.000 per l'acquisto di macchinari occorrenti all'ammodernamento della scuola tecnico-meccanica dell'Istituto "Don Bosco" in Alessandria d'Egitto. L'elargizione di questa somma avra' luogo alle condizioni e con le modalita' stabilite dal Ministero degli affari esteri;
lire egiziane 10.000 all'Ospedale italiano di Alessandria d'Egitto e lire egiziane 15.000 all'Ospedale italiano del Cairo, per far fronte a particolari necessita' della loro attrezzatura e sistemazione.
Per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente art. 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a devolvere come appresso le somme sotto indicate:
lire egiziane 60.000 per la costruzione o l'acquisto di un edificio in Alessandria d'Egitto destinato a "Centro di attivita' sociali e culturali" della collettivita' italiana ed a parziale utilizzazione economica a beneficio di enti ed istituzioni italiane in quella citta'.
Il reddito dello stabile sara' amministrato ed erogato da un Comitato composto dal Console generale d'Italia che lo presiede, dai presidenti dei principali enti italiani esistenti in Alessandria d'Egitto ed, eventualmente, da altri esponenti della collettivita' italiana, designati dallo stesso Console generale.
Il predetto Comitato avra' il compito di assistere le Istituzioni italiane piu' bisognose e di promuovere tutte quelle iniziative che saranno considerate utili per la collettivita' italiana. Per raggiungere le sue finalita', il predetto Comitato disporra', altresi', di un capitale iniziale di lire egiziane 10.000 conferitogli con la presente legge;
lire egiziane 35.000 da destinarsi alla creazione al Cairo di un "Centro di attivita' sociali e culturali";
lire egiziane 20.000 per l'acquisto di macchinari occorrenti all'ammodernamento della scuola tecnico-meccanica dell'Istituto "Don Bosco" in Alessandria d'Egitto. L'elargizione di questa somma avra' luogo alle condizioni e con le modalita' stabilite dal Ministero degli affari esteri;
lire egiziane 10.000 all'Ospedale italiano di Alessandria d'Egitto e lire egiziane 15.000 all'Ospedale italiano del Cairo, per far fronte a particolari necessita' della loro attrezzatura e sistemazione.