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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 402/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
RICCIARDI ROBERTO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3518/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14568/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 26/10/2023
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 0013167 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28 febbraio 2023 la SO.G.E.T. S.p.A., nella qualità di concessionario per la gestione, accertamento e riscossione dei tributi per il Comune di Castellammare di Stabia, notificava a Resistente_1 un'ingiunzione di pagamento (num. 0016167) emessa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, dell'importo
(inclusivo di accessori e spese) di euro 2.235,70 causalmente ascritto ad omesso versamento di TARI dovuta per l'anno 2014 in relazione ad immobili ubicati in detto Comune.
Avverso detto atto, Resistente_1 ha proposto tempestivo ricorso innanzi alla CGT Napoli.
Il ricorso è stato notificato al Comune di Castellammare di Stabia il quale si è costituito in giudizio, depositando controdeduzioni e documenti
LA CGT ha accolto il ricorso e compensato le spese processuali, sulla base della seguente motivazione: «
1. Preliminarmente, va rilevato che il ricorso introduttivo risulta notificato al Comune di Castellammare di
Stabia, benché l'atto impugnato sia costituito da un'ingiunzione c.d. fiscale emessa dalla So.G.E.T. S.p.A., nella qualità di affidatario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi del predetto Comune. Tuttavia, il vizio del contraddittorio così determinato, per violazione del disposto dell'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, risulta sanato per effetto ed in conseguenza della costituzione in lite (con difese nel merito) del Comune di
Castellammare di Stabia.
2. A suffragio dell'impugnativa, parte ricorrente deduce, in sintesi: l'omessa notifica degli atti presupposti;
la mancata indicazione dell'immobile oggetto di tassazione;
la decadenza dalla riscossione per decorso del termine sancito dall'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993; la criptica indicazione degli interessi richiesti;
l'estinzione della pretesa creditoria per decorso del termine di prescrizione;
il difetto di esecutività del ruolo esattoriale. 2.1. È fondata la prima contestazione, con assorbimento delle restanti.
Invero, l'ingiunzione in parola indica, quale atto prodromico, l'avviso di accertamento recante n.4043831190003677840 del 02/09/2019, riferito a TARI e TARES per l'anno 2014; a fronte della specifica eccezione di mancata notifica di esso, la resistente ha prodotto in lite altro e distinto avviso di accertamento
(recante il n. 4043831200000266440 datato 08/11/2019) il quale, seppur diretto allo stesso soggetto, è relativo alla imposta dovuta per l'annualità 2018. Ne discende che prova dell'avviso di accertamento non è stata fornita: e tanto, per il nesso di necessaria prodromicità, inficia, per vizio di derivazione, la conseguenziale ingiunzione di pagamento (Cass. 22/04/2022, n. 12832; Cass. 15/01/2020, n. 565).
3. L'accoglimento per siffatta ragione dell'impugnativa, con annullamento dell'ingiunzione opposta, esime dalla disamina sugli ulteriori, subordinati, motivi.
4. La peculiarità della vicenda (in particolare, la sanatoria dell'originario vizio del ricorso per effetto dell'attività processuale del Comune resistente) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti».
3Ha interposto gravame la parte privata, chiedendo la riforma del governo delle spese effettuato dalla suddetta sentenza.
Con sentenza di questa Sezione n. 3854 del 10 giugno 2024, non costituitosi il Comune è stato accolto l'appello del privato relativo alle sole spese.
Con appello notificato il 21 maggio 2024 il Comune ha impugnato la medesima sentenza producendo l'avviso di accertamento relativo al 2014.
Il contribuente si è costituito eccependo l'inammissibilità ex art. 54 dell'appello. Esso sarebbe inammissibile perché proposto dopo oltre 60 gg dall'appello principale del contribuente, notificato il 27.10.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello non è tardivo.
Il Comune ha eletto domicilio presso il suo studio dell'avv. Difensore_1
sito in Avellino alla Indirizzo_1 (per comunicazioni fax. Telefono_1 e pec:
Email_1).
Il contribuente, invece, ha notificato la sentenza il giorno 27/10/2023 alle ore 15:43:12 (+0200) il messaggio
"Notifica ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da Email_2 ed indirizzato a Email_3 è stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo messaggio: opec21010.20231027154311.180890.492.1.59@pec.aruba.it.”
In pratica ha notificato la sentenza ai fini della decorrenza del termine breve alla parte e non al difensore costituito in giudizio, con conseguente nullità della stessa.
Ebbene a prescindere dalla nullità del giudizio svoltosi, che inficia la sentenza già pronunciata, ma deve essere fata valere con i rimedi avverso la stessa, risulta certo che in questo giudizio non trova applicazione il termine breve .
Chiarisce Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 20514 del 12/10/2016 (Rv. 641879 - 01) L'inosservanza, da parte del giudice di appello, dell'obbligo di riunire, in un unico procedimento, i gravami separatamente proposti contro la medesima sentenza non spiega effetti quando, malgrado la formale mancanza di un provvedimento di riunione, dette impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto uno svolgimento unitario, in quanto - come nella specie - chiamate alla stessa udienza, nonché contestualmente discusse e decise dallo stesso collegio con il medesimo relatore, così restandosi nell'ambito della mera redazione separata di due pronunce per una decisione di tipo unitario (salva, poi, la facoltà di riunione dei ricorsi che siano stati proposti contro di esse). La decisione di una delle impugnazioni non precedentemente riunite, inoltre, non determina l'improcedibilità delle altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza - in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell'art. 335 c.p.c. - alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati.
Il Comune ha prodotto l'avviso con la notifica corretto.
Il privato eccepisce la tardività della produzione ex at. 58.
L'appello va dichiarato inammissibile.
Il Comune non ha dimostrato di aver impugnato con ricorso per cassazione la sentenza già decisa in grado di appello sulla medesima sentenza di primo grado di cui sopra.. Onde evitare una contradditorietà di giudicati l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese vanno compensate per motivi di equità; i due giudizi avrebbero dovuto essere obbligatoriamente riuniti e la celebrazione di due giudizi è ascrivibile al mancato rilievo da parte dell'Ufficio della pendenza di due appelli avverso la medesima sentenza nonché alla mancata indicazione da parte del contribuente nel giudizio principale, unica parte costituita, dell'avvenuta interposizione dell'appello da parte del Comune, colpevolmente taciuto all'udienza del 10 giugno 2024.
P.Q.M.
dichiara improcedibile l'appello;
compensa le spese
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
RICCIARDI ROBERTO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3518/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14568/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 26/10/2023
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 0013167 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28 febbraio 2023 la SO.G.E.T. S.p.A., nella qualità di concessionario per la gestione, accertamento e riscossione dei tributi per il Comune di Castellammare di Stabia, notificava a Resistente_1 un'ingiunzione di pagamento (num. 0016167) emessa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, dell'importo
(inclusivo di accessori e spese) di euro 2.235,70 causalmente ascritto ad omesso versamento di TARI dovuta per l'anno 2014 in relazione ad immobili ubicati in detto Comune.
Avverso detto atto, Resistente_1 ha proposto tempestivo ricorso innanzi alla CGT Napoli.
Il ricorso è stato notificato al Comune di Castellammare di Stabia il quale si è costituito in giudizio, depositando controdeduzioni e documenti
LA CGT ha accolto il ricorso e compensato le spese processuali, sulla base della seguente motivazione: «
1. Preliminarmente, va rilevato che il ricorso introduttivo risulta notificato al Comune di Castellammare di
Stabia, benché l'atto impugnato sia costituito da un'ingiunzione c.d. fiscale emessa dalla So.G.E.T. S.p.A., nella qualità di affidatario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi del predetto Comune. Tuttavia, il vizio del contraddittorio così determinato, per violazione del disposto dell'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, risulta sanato per effetto ed in conseguenza della costituzione in lite (con difese nel merito) del Comune di
Castellammare di Stabia.
2. A suffragio dell'impugnativa, parte ricorrente deduce, in sintesi: l'omessa notifica degli atti presupposti;
la mancata indicazione dell'immobile oggetto di tassazione;
la decadenza dalla riscossione per decorso del termine sancito dall'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993; la criptica indicazione degli interessi richiesti;
l'estinzione della pretesa creditoria per decorso del termine di prescrizione;
il difetto di esecutività del ruolo esattoriale. 2.1. È fondata la prima contestazione, con assorbimento delle restanti.
Invero, l'ingiunzione in parola indica, quale atto prodromico, l'avviso di accertamento recante n.4043831190003677840 del 02/09/2019, riferito a TARI e TARES per l'anno 2014; a fronte della specifica eccezione di mancata notifica di esso, la resistente ha prodotto in lite altro e distinto avviso di accertamento
(recante il n. 4043831200000266440 datato 08/11/2019) il quale, seppur diretto allo stesso soggetto, è relativo alla imposta dovuta per l'annualità 2018. Ne discende che prova dell'avviso di accertamento non è stata fornita: e tanto, per il nesso di necessaria prodromicità, inficia, per vizio di derivazione, la conseguenziale ingiunzione di pagamento (Cass. 22/04/2022, n. 12832; Cass. 15/01/2020, n. 565).
3. L'accoglimento per siffatta ragione dell'impugnativa, con annullamento dell'ingiunzione opposta, esime dalla disamina sugli ulteriori, subordinati, motivi.
4. La peculiarità della vicenda (in particolare, la sanatoria dell'originario vizio del ricorso per effetto dell'attività processuale del Comune resistente) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti».
3Ha interposto gravame la parte privata, chiedendo la riforma del governo delle spese effettuato dalla suddetta sentenza.
Con sentenza di questa Sezione n. 3854 del 10 giugno 2024, non costituitosi il Comune è stato accolto l'appello del privato relativo alle sole spese.
Con appello notificato il 21 maggio 2024 il Comune ha impugnato la medesima sentenza producendo l'avviso di accertamento relativo al 2014.
Il contribuente si è costituito eccependo l'inammissibilità ex art. 54 dell'appello. Esso sarebbe inammissibile perché proposto dopo oltre 60 gg dall'appello principale del contribuente, notificato il 27.10.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello non è tardivo.
Il Comune ha eletto domicilio presso il suo studio dell'avv. Difensore_1
sito in Avellino alla Indirizzo_1 (per comunicazioni fax. Telefono_1 e pec:
Email_1).
Il contribuente, invece, ha notificato la sentenza il giorno 27/10/2023 alle ore 15:43:12 (+0200) il messaggio
"Notifica ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da Email_2 ed indirizzato a Email_3 è stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo messaggio: opec21010.20231027154311.180890.492.1.59@pec.aruba.it.”
In pratica ha notificato la sentenza ai fini della decorrenza del termine breve alla parte e non al difensore costituito in giudizio, con conseguente nullità della stessa.
Ebbene a prescindere dalla nullità del giudizio svoltosi, che inficia la sentenza già pronunciata, ma deve essere fata valere con i rimedi avverso la stessa, risulta certo che in questo giudizio non trova applicazione il termine breve .
Chiarisce Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 20514 del 12/10/2016 (Rv. 641879 - 01) L'inosservanza, da parte del giudice di appello, dell'obbligo di riunire, in un unico procedimento, i gravami separatamente proposti contro la medesima sentenza non spiega effetti quando, malgrado la formale mancanza di un provvedimento di riunione, dette impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto uno svolgimento unitario, in quanto - come nella specie - chiamate alla stessa udienza, nonché contestualmente discusse e decise dallo stesso collegio con il medesimo relatore, così restandosi nell'ambito della mera redazione separata di due pronunce per una decisione di tipo unitario (salva, poi, la facoltà di riunione dei ricorsi che siano stati proposti contro di esse). La decisione di una delle impugnazioni non precedentemente riunite, inoltre, non determina l'improcedibilità delle altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza - in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell'art. 335 c.p.c. - alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati.
Il Comune ha prodotto l'avviso con la notifica corretto.
Il privato eccepisce la tardività della produzione ex at. 58.
L'appello va dichiarato inammissibile.
Il Comune non ha dimostrato di aver impugnato con ricorso per cassazione la sentenza già decisa in grado di appello sulla medesima sentenza di primo grado di cui sopra.. Onde evitare una contradditorietà di giudicati l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese vanno compensate per motivi di equità; i due giudizi avrebbero dovuto essere obbligatoriamente riuniti e la celebrazione di due giudizi è ascrivibile al mancato rilievo da parte dell'Ufficio della pendenza di due appelli avverso la medesima sentenza nonché alla mancata indicazione da parte del contribuente nel giudizio principale, unica parte costituita, dell'avvenuta interposizione dell'appello da parte del Comune, colpevolmente taciuto all'udienza del 10 giugno 2024.
P.Q.M.
dichiara improcedibile l'appello;
compensa le spese