Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2016, n. 18333
CASS
Sentenza 22 aprile 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, prevista, in quanto tale, come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione - ovvero delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare - va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127 dello stesso codice, il cui nono comma prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la declaratoria "de plano" dell'inammissibilità dell'appello avverso il rigetto dell'istanza di restituzione di un bene sequestrato, proposto - senza essere munito di procura speciale - dal difensore del terzo interessato alla restituzione).

Commentario1

  • 1Il principio del contraddittorio nel procedimento all'ente. Rimessa
    Vincenzo Gramuglia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2016, n. 18333
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18333
Data del deposito : 22 aprile 2016

Testo completo