Sentenza 22 aprile 2016
Massime • 1
L'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, prevista, in quanto tale, come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione - ovvero delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare - va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127 dello stesso codice, il cui nono comma prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la declaratoria "de plano" dell'inammissibilità dell'appello avverso il rigetto dell'istanza di restituzione di un bene sequestrato, proposto - senza essere munito di procura speciale - dal difensore del terzo interessato alla restituzione).
Commentario • 1
- 1. Il principio del contraddittorio nel procedimento all'ente. RimessaVincenzo Gramuglia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2016, n. 18333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18333 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2016 |
Testo completo
1 8 333/ 1 6 33 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOMENICO GALLO - Presidente - SENTENZA N. 162 Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - N. 69/2016 Dott. STEFANO FILIPPINI - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO SA N. IL 13/08/1986 avverso il decreto n. 1322/2015 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 03/12/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI;
che he lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Sauce spinaci chiers il rifetts del zicozyoйсогда Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 13.11.2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava l'istanza proposta nell'interesse di CC SA volta ad ottenere la restituzione del conto corrente intestato allo stesso, terzo estraneo al procedimento penale nel cui ambito era stato emesso il provvedimento di sequestro.
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva appello il terzo interessato CC SA a mezzo del proprio difensore.
1.2. Il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, con provvedimento del 3.12.2015, reso fuori udienza, dichiarava inammissibile l'istanza per mancanza della procura speciale in favore del difensore istante.
2. Ricorreva per Cassazione il terzo interessato CC SA, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, sollevando il seguente articolato motivo:
2.1. violazione di legge, per avere il collegio di riesame pronunciato de plano, senza fissazione di udienza, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza eppure assegnare alla parte un termine per il rilascio al difensore di valida procura speciale, così violando l'art. 182 c.p.c., comma 2, applicabile alla fattispecie in relazione alla natura civilistica degli interessi in gioco.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con atto in data 21.1.2016, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi.
1. Risulta pacificamente dal ricorso che all'atto di appello di causa non sia stata allegata la procura speciale nei confronti del difensore.
1.1 Ciò premesso, rileva il Collegio che correttamente il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, per essere stato sottoscritto dal difensore del terzo interessato al sequestro non munito di procura speciale così come previsto dall'art. 100 c.p.p.. Difatti la giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo, chiarito che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso decreto di sequestro Rv.n. 9/4/2010,preventivo (sez. 5 21314 del 247440; sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv. 255186). ciò sulla base dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso del ricorrente, vale la regola prevista dall'art. 100 c.p.p. secondo cui "stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale" analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 c.p.c. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). Difatti solo all'indagato o all'imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo solo l'obbligo di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege ed in forza di tale rappresentanza è titolare di un diritto d'impugnazione in favore dell'assistito senza alcuna necessità di un'apposita procura speciale, prevista soltanto per quei singoli atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato. Di tali principi giurisprudenziali disciplinanti, sulle base delle previsioni di sistema contenute nelle norme di procedura civile e penale, la rituale rappresentanza e costituzione in giudizio del terzo interessato alla restituzione di un bene sequestrato, si è fatta corretta applicazione nel provvedimento impugnato.
1.2. Quanto poi alla specifica questione inerente la mancata applicazione, nel caso di specie, della previsione contenuta nell'art. 182 c.p.p., comma 2, il Collegio ritiene che la possibilità di sanare il difetto di rappresentanza prevista dalla suddetta disposizione specificamente per la fase istruttoria del giudizio civile, non possa trovare applicazione nell'ambito del procedimento penale ed in specie in quello incidentale relativo alla revoca di una misura cautelare reale;
ciò, in quanto, come già affermato da questa Corte (sez. 3 n. 23107 del 23/4/2013, Rv. 255445; R sez. 2 n. 31044 del 13/6/2013, Rv. 256839), per la suddetta procedura è previsto un termine per proporre impugnazione stabilito a pena di decadenza, al quale non è consentito di derogare in assenza di una espressa previsione in tale senso. La diversa affermazione di questa Corte citata dal ricorrente (sez. 3 n. 11966 del 16/12/2010, Rv. 249766), come pure altra decisione successiva della sesta sezione penale (sez. 6, n. 1289 del 20.11.2012, rv. 254287), non pare essersi confrontate con la sopra esposta argomentazione in forza della quale deve ribadirsi l'impossibilità di sanare, in una procedura incidentale finalizzata alla revoca di una misura cautelare reale, il difetto di rappresentanza del terzo interessato alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro.
2. In presenza dunque di una causa di inammissibilità attinente la costituzione del rapporto di impugnazione e considerata l'impossibilità di sanatoria di tale vizio per la inapplicabilità, nel caso di specie, della previsione contenuta nell'art. 182 comma 2, c.p.c., ritiene il collegio che correttamente sia stata applicata al riesame la procedura de plano . Invero, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio aderisce, l'inammissibilità della richiesta di riesame, prevista, in quanto tale, come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione, e cioè di quelle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto al gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare, va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127 c.p.p., il cui comma 9 prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento, è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito (Sez. 3, 1.1.2006 n. 6993, Rv. 234050; Sez. 6, 4.12.2006, n. 8956/07, Rv. 235914; Sez. 2, n. 22165, 8.3.2013, Rv. 255935). Non ignora il collegio la successiva giurisprudenza di questa Corte che si è espressa in senso contrario al citato avviso (si veda, di recente, Sez. 3, n. 11690 del 03/03/2015, Rv. 262982); pare tuttavia che tale ultimo orientamento sia maturato in fattispecie nelle quali il diritto al contraddittorio, certamente costituzionalizzato nel novellato art. 111 Cost., ineriva procedimenti nei quali l'intervento delle parti all'udienza in camera di consiglio poteva introdurre elementi utili alla decisione, non già casi, quale quello in esame, nei quali la presenza di un vizio genetico del rapporto di impugnazione preclude l'instaurarsi di un valido rapporto processuale.
4. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2016. Depositato in Cancelleria il Il consigliere estensore Il Presidente dr. Domenico GalloDoogenico Gangell Dr. Stefano Filippini DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 3 MAG 2016 IL C A M Il Cancelliere E CANCELLIERE R P U S Claudia Pianell T I O N A S Z O R N O C *