Sentenza 8 marzo 2013
Massime • 1
È legittima la declaratoria "de plano" di inammissibilità dell'istanza di riesame. (Fattispecie per cui la richiesta di riesame era stata presentata da difensore revocato).
Commentario • 1
- 1. Il principio del contraddittorio nel procedimento all'ente. RimessaVincenzo Gramuglia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2013, n. 22165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22165 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 08/03/2013
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 600
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 45396/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ETZI SALVATORE N. IL 07/05/1973;
avverso l'ordinanza n. 1779/2012 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 22/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
ETZI SALVATORE.
1.1) - Ricorre per cassazione avverso il provvedimento emesso in data 22.10.2012 dal Tribunale per il riesame di Milano che aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame proposto nell'interesse del ricorrente dall'Avv. Monica Foti avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 26.09.2012 dal Gip presso il Tribunale di Milano;
- Il Tribunale aveva motivato la dichiarazione di inammissibilità osservando che l'avv. Monica Foti aveva proposto il ricorso per il riesame in data 18.10.2012 pur essendo priva di interesse a coltivare il gravame, in quanto, nominata dall'indagato in data 12.1.2012 era stata revocata in pari data dal medesimo Etzi nel suo interrogatorio di garanzia ove il prevenuto aveva nominato in suo luogo l'avv. Fortunata Copelli;
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). - Il ricorrente, nel rinnovare in questa sede la nomina all'avv. Monica Foti, censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 96, 123 e 309 c.p.p., in quanto il Tribunale avrebbe errato nel ritenere il predetto Avvocato sprovvisto della qualità di difensore di fiducia in quanto tale qualità emergeva da una serie di atti, quali: i colloqui difensivi, la richiesta di copia degli atti, la proposizione della richiesta di riesame, e deduce che, in sostanza, dagli atti emergeva una situazione di obiettivo e concreto patrocinio;
- Ne derivava, a suo parere, l'obbligo di notifica all'avv. Foti della fissazione dell'udienza di discussione del riesame e l'illegittimità della decisione di inammissibilità emessa "de plano";
CHIEDE pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1) - Il ricorso è totalmente infondato, in quanto trascura la motivazione del provvedimento impugnato che ha sottolineato come la revoca della nomina all'avv. Foti era chiaramente espressa ed anche confermata dall'avvenuta nomina di un nuovo difensore di fiducia;
ne deriva che il Tribunale per il riesame ha correttamente ritenuto inammissibile il ricorso proposto dall'avv. Foti.
3.2) - Non può ritenersi applicabile alla specie il principio della continuità della assistenza tecnico-giuridica, atteso che la difesa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino alla eventuale dispensa dell'incarico di ufficio, oppure alla denuncia o revoca del mandato fiduciario. (Cassazione penale, sez. 1^, 11/05/1999, n. 3534) costituisce una eccezione non manifestamente irragionevole al principio del contraddittorio, che deve ritenersi consentita dall'art. 111 Cost., e quindi non in contrasto con esso, in quanto giustificata da un ragionevole bilanciamento con l'altro principio costituzionale, ugualmente posto dal medesimo art. 111 Cost., comma 2 della ragionevole durata del processo.
f) - In definitiva il Collegio ritiene di dover ribadire il principio che l'inammissibilità della richiesta di riesame va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127 c.p.p., il cui comma 9 prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito ..." (Sez. 3^, 1.1.2006 n. 6993 Romeo, m. 234050; Sez. 6^, 4.12.2006, n. 8956/07, Imperi, m. 235914). 3.4) - Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. - Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2013