Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2001, n. 4862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4862 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA04-862 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ACTIO FIMun ☐ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGUNDORUM Presidente R.G.N. 22162/98 Dott. Mario SPADONE - Consigliere Cron.20443 Dott. NI VELLA MENSITIERI - Rel. Consigliere Rep. 1703 Dott. Alfredo Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 24/11/00 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZ A sul ricorso proposto da: NN NI TO FU FIORINDO, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO N 7, presso lo UFFICIO COPIE Richiesta copia studio studio dell'avvocato MONACO SORGE C., difeso dal Sig. per diritti L.6000 dall'avvocato CODAGNONE TITO, giusta delega in atti;
3.APR 2001 IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
NN NI FU ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DEL FANTE 2, presso lo studio , dell'avvocato RIZZACASA G. 1 difeso dall'avvocato DI LIRE 3000 CANCELLERIA BIASE GIOVANNI, giusta delega in atti;
2000 controricorrente 1916 avversO la sentenza n. 258/98 del Tribunale di CG508576 -1- CG508577 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2 - Richiesta copia esecutiva LANCIANO, depositata il 10/07/98; dal Sig. Di BIASE... per diritti L. 8 78 udita la relazione della causa svolta nella pubblica il ... 2.B. GIU 2001 Consigliere Dott. Alfredo udienza del 24/11/00 dal MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per --- il rigetto del ricorso. 1 DIRITTI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 7 novembre 1997 IC EN fu FI conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lanciano, IC EN fu NI per sentir riformare la sentenza del Pretore di quella città, sez. distaccata di Atessa, con la quale era stata accolta la domanda di regolamento di confini proposta dall'appellato. Vinte le spese. Esponeva all'uopo che aveva errato il primo giudice nel non valutare coerentemente le prove testimoniali espletate in primo grado dando invece rilevanza alla linea di confine risultante dal catasto. Chiedeva pertanto il rinnovo della prova testimoniale sui luoghi della vicenda e riproponeva l'eccezione di usucapione della parte di terreno contestata. Costituitosi, IC EN fu NI conte- stava l'avversa domanda chiedendone il rigetto ed in via incidentale proponeva appello relativamente alla parte della sentenza con la quale il Pretore aveva escluso dalle spese quelle relative alla seconda relazione del CTU, che difformemente da era risultata quanto ritenuto dal primo giudice, necessaria. 3 Con sentenza 11.6-10.7.98 il Tribunale riget- tava entrambe le impugnazioni e compensava intera- mente tra le parti le spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione IC EN fu FI, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso IC EN fu NI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 950 c.c.. ла Ad avviso del ricorrente l'azione introdotta in W prime cure sarebbe stata erroneamente qualificata A come di "regolamento di confini" mentre in concre- to, a seguito delle contestazioni in ordine alla sussistenza in capo all'attore del diritto di proprietà relativamente alla parte di terreno che si assumeva occupata arbitrariamente, avrebbe dovuto essere qualificata come "azione di rivendi- cazione" a nulla rilevando la eccezione di usucapione sollevata "in via del tutto ipotetica e subordinata”. Il che, accentuando il rigore probatorio in capo all'agente, avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda non essendo stata fornita prova alcune dell'acquisto a titolo originario o ad altro idoneo titolo del bene in controversia. La censura è inammissibile perché la questione prospettata dal ricorrente è del tutto nuova in questa sede. La gravata sentenza non ha premesso, in narrativa, alcun dato da cui evincere che, in appello, il ricorrente avesse dedotto la questione in discorso. ricorrente, nel narrare le vicende Lo stesso non vi ha incluso la proposizione di processuali, un motivo di appello "ad hoc" e neppure nella esposizione dei motivi della presente impugnazione egli fornisce un qualsiasi elemento in proposito, come è suo onere. Ebbene, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, da anni pacifica (tra le tante V. Cass. n. 9941/96), ove di una determinata questione giuridica non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente evita una statuizione di inammissibilità, per novità, della enunciata censura soltanto se - nel mentre asserisce di aver dedotto la questione davanti al giudice "a quo" indichi anche in quale atto e/o in quale momento 5 del giudizio precedente lo abbia fatto, in modo da dare al Collegio il modo di controllare, "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di passare al merito. E nella specie il ricorrente nemmeno asserisce di aver dedotto la questione al giudice d'appello. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 950 C.C., nonché omessa e contraddittoria motivazione. Rileva il ricorrente l'illogicità sia sotto il profilo fattuale che giuridico dell'assunto del giudice d'appello il quale, conformemente alle statuizioni di prime cure, aveva concluso per la necessità, ai fini della determinazione del confine in contestazione, del ricorso alle mappe catastali. Innanzi tutto il giudice del gravame di merito, affermando che dalla ctu si evinceva la sussistenza della materiale impossibilità di ricostruire il confine sulla scorta degli atti pubblici, avrebbe dovuto quanto meno richiamare gli elementi che portavano a questa conclusione e non limitarsi ad qualsiasi una generica affermazione priva di supporto. esattamente Inoltre non aveva quel giudice valutato alcune testimonianze decisive per ovviare al ricorso alle mappe catastali e dalle quali, come da altri elementi ritenuti non significativi (lo impianto del vigneto e la realizzazione di un essiccatoio sui terreni di parte attrice) ben poteva evincersi che esisteva una situazione di fatto consolidata nel tempo pienamente rispettata anche dall'attore il quale si era ben guardato dal violare le distanze dal confine esistente. La doglianza è infondata. Nel rigettare il gravame proposto dall'attuale ricorrente ha richiamato il Tribunale i principi di diritto applicabili alla fattispecie sottoposta al suo esame, ravvisandone la chiarezza e sostanziale pacificità tra i contendenti, essendo noto: che il regolamento dei confini va effettuato, innanzi tutto, sulla base degli atti di prove- nienza, costituenti il titolo della proprietà; che soltanto allorchè tali titoli non diano indicazioni sufficienti, si può ricorrere, anche attraverso testimonianze, alle prove presuntive, quali, ad esempio, il consolidamento negli anni di una situazione di fatto;
che nel caso nemmeno in tal modo si possa giungere ad accertare il confine di diritto, si deve ricorrere alle risultanze catastali;
7 che una volta accertato il confine effettivo, si può procedere ad esaminare l'eventuale eccezione o domanda di usucapione, che, logicamente, si base che il confine di diritto siasul presupposto diverso da quello di fatto. Ciò posto ha affermato il giudice d'appello: - Nel caso di specie la CTU espletata in primo grado aveva dimostrato che non era possibile ricostruire il confine tra le due proprietà sulla base di titoli di provenienza. Del resto nemmeno le тр parti avevano saputo indicare il preciso confine а quale desunto dagli atti d'acquisto. L'esperita prova testimoniale non aveva dato risultati di certezza in merito ad una pregressa, consolidata situazione di fatto. PremessO che le deposizioni rese da EN NI, figlio di EN IC fu NI da una parte e da EN UI e da Sua IE De CO IN, affittuari del terreno per conto di EN IC fu FI, dall'altra, andavano valutate con estrema prudenza, per l'evidente interesse che muoveva i testi, EN NI aveva ricordato che da quando, sull'accordo delle parti, era stato eliminato un "limite" esistente tra le due proprietà, circa quindici anni prima, il confine era stato sempre incerto, con 8 sconfinamenti tra le due parti. Menn a UI e De CO IN avevano ricordato l'episodio dell'eliminazione del "limite", affermando però che pur dopo di esso il confine era sempre rimasto inalterato ed era quello tuttora esistente di fatto (tal che, com'era evidente, trattavasi di versioni contrastanti ed inconciliabili tra loro). La teste EN RI ZA aveva riferito che molti anni prima esisteva il "limite" in discorso, ma ciò era pacifico tra le parti e nulla aggiungeva di rilevante ai fini della determinazione del confine. Il teste AG US aveva riferito di un suo tentativo, nel 1990, di determinare il confine in accordo tra le parti, non andato a buon fine in quanto le sue misurazioni non erano stata accettate da EN IC fu FI. Il teste AR DO aveva ricordato che il confine era sempre rimasto inalterato, ma nel senso della linea di confine considerata per lunghezza e tracciato, specificando però di non poter affermare se si fossero verificate variazioni all'interno dell'una о dell'altra. Pertanto, alla luce di questa precisazione, non potevasi ritener per certo che nel corso degli anni e soprattutto dopo l'eliminazione del “limite" potessero essersi 9 verificati dei mutamenti, specie in considerazione del fatto che trattavasi di terreno agricolo in relazione al quale era difficile apprezzare varia- zioni di pochi metri. Né era significativo il riferimento fatto dal teste al vigneto e allo essiccatoio, trattandosi di situazioni recenti in quanto il primo era stato impiantato dieci-quindici anni prima e il secondo era stato realizzato da quattro o cinque anni. Dal suindicato "excursus" il Tribunale ha tratto la convinzione che, non essendo possibile е ricavare dalla prova testimoniale la certezza di н una situazione consolidata nel tempo, dimostrativa а di un accordo pregresso tra le parti e stante la inutilità di ripetere la stessa prova "in loco", poiché nulla essa avrebbe potuto aggiungere a quanto i testi avevano già riferito, dovesse farsi ricorso, sulla base degli esposti principi di risultanze catastali che, comediritto, alle dimostrato dal ctu, provavano l'esistenza di uno sconfinamento a favore dell'attuale ricorrente. Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni di fatto, in ordinecostituiscono apprezzamento alla necessità del ricorso, per la determinazione del confine tra i fondi, al criterio residuale 10 dettato dall'ultimo comma dell'art. 950 C.C. ("in mancanza di altri elementi il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali") non solo completo ed esauriente, ma altresì sorretto da motivazione congrua, esente da vizi logici, e pertanto incensurabile in questa sede di legit- valutazione del timità anche con riguardo alla raccolto materiale probatorio. Con il terzo ed ultimo motivo si denunzia, infine, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia giacchè non era stata presa in considerazione, dalla gravata sentenza, la circostanza che trovan- dosi la proprietà dell'attuale resistente in posi- zione più bassa rispetto a quella di esso ricor- rente non era concepibile uno sconfinamento posto in essere dal proprietario del terreno più elevato rispetto a quello posto più in basso, richiedendo ciò l'operazione tecnicamente impossibile di continui riporti di terreno su quello sottostante. Rileva ancora il ricorrente che il corretto esame della situazione di fatto avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della domanda ricon- venzionale di usucapione, non ostandovi nessun elemento idoneo. 11 Anche tali ultime censure non si sottraggono alla sorte delle precedenti. Ed invero a parte la considerazione che, in ordine alle deduzioni che il ricorrente trae, in favore della propria tesi difensiva, dalla collocazione dei due fondi, va rilevata la novità involgente una inammissibile della prospettazione, enunciazione di fatti sui quali è mancata la trattazione e discussione nelle pregresse fasi del A giudizio, va precisato, in ordine al dedotto vizio W motivazionale relativo al rigetto della proposta motivazione riconvenzionale di usucapione che con A del tutto congrua il giudice d'appello ha giusti- ficato tale statuizione sul rilievo che, sulla base dei raccolti e descritti elementi, ben si compren- deva come non fosse stata raggiunta una prova il NE IC fu FI convincente che avesse posseduto, pacificamente e per oltre venti anni, la porzione di terreno oggetto di sconfina- mento. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
12 La Corte, rigetta il ricorso condannae il s ricorrente al pagamento, in favore di EN u IC fu NI, delle spese del presente A giudizio che liquida in £. 125.800 oltre a £.
2.000.000 per onorari. Roma 24 novembre 2000. 4 presidult Marition extensore Fardolle IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 3 APR. 2001 80000 330000 UFFICIO DELLE M A MA 2 versates 330 co Serie Registrato in data (lire Trecentoentombe 85536 al n. p. Il Dirigente Area Servian (D.ssa Mana Grazia DI FIPRO Il Responsabile Servizio Atti Grodiziad (Dr. M. RACCICHAI A R T 13