Sentenza 16 dicembre 2010
Massime • 1
La richiesta di riesame proposta dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene in sequestro, ove sia rilevato il difetto di procura, non può essere dichiarata inammissibile, perché è fatto obbligo al giudice, in tal caso, di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura.
Commentari • 4
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1289 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1289 Anno 2013 Presidente: AGRO' ANTONIO Relatore: ROTUNDO VINCENZO Data Udienza: 20/11/2012 SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse della Cooperativa Leonardo da Vinci ari., in persona del legale rappresentante Marco Del Toro, nato a Roma 1'1-4-69, avverso l'ordinanza in data 18-7-12 del Tribunale di Roma. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1 . . Con ordinanza in data 18-7-12 il Tribunale di Roma, adito …
Leggi di più… - 2. Alle Sezioni Unite la questione relativa all'ammissibilitàLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui riportata la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione rimette alle Sezioni Unite, ex art. 618 c.p.p., una questione di diritto oggetto di un insanabile contrasto giurisprudenziale. Trattasi dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene (sottoposto a sequestro preventivo o ad una misura di prevenzione patrimoniale), ove sia rilevato il difetto di procura speciale. 2. L'indagato veniva sottoposto dal Tribunale di Napoli, in ragione della sua pericolosità sociale, ad una misura di prevenzione personale e alla confisca di beni formalmente intestati alla moglie, specificamente indicati nel decreto di …
Leggi di più… - 3. Procedura penaleWebit.It · https://www.filodiritto.com/
Diritto / La prova dattiloscopica Abbiamo già trattato delle impronte digitali senza pretesa di esaustività, stante la complessità della materia sotto il profilo tecnico scientifico e giuridico... Diritto / I presupposti previsti dall'art. 267, co. I, c.p.p.: problematiche applicative. Un tema giuridico di grande attualità è senza ombra di dubbio quello inerente le intercettazioni. Tale istituto giuridico, in effetti, ha da sempre suscitato l... Diritto / Il legittimo impedimento del difensore sussiste anche se muore un suo prossimo congiunto. Nota a Corte di Cassazione, Sez. VI, ud. 7/06/12, dep. il 22/08/12, n. 32949. La sentenza in commento riveste notevole interesse scientifico …
Leggi di più… - 4. Spetta al difensore del terzo interessato alla restituzione del bene in sequestro, in sede di riesame, un termine perentorio laddove il legale sia privo di una…Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2010, n. 11966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11966 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 16/12/2010
Dott. GRILLO Renato - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1919
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 31113/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PANGEA GREEN ENERGY s.r.l. in persona del suo legale rappresentante TE Ivano, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza emessa il 18.06.2010 dal Tribunale - Sezione Riesame - di Catania;
udita nella udienza camerale del 16 dicembre 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 18 giugno 2010 il Tribunale di Catania in sede di riesame, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta ex art. 324 c.p.p. nell'interesse della società PANGEA GREEN ENERGY s.r.l.
avverso il provvedimento del 24.4.2010 emesso dal GIP del Tribunale di Catania con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di una autovettura di pertinenza della società quale utilizzatore del veicolo in forza di contratto di locazione finanziaria. La detta statuizione conseguiva secondo il Tribunale di Catania al difetto di procura speciale conferita al difensore della società richiedente in violazione del disposto di cui all'art. 83 c.p.p.. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore della società, terza interessata, deducendo violazione della legge penale per avere il Tribunale omesso di considerare l'esistenza in atti della rituale procura speciale conferita al difensore ai sensi dell'art. 83 c.p.p.. Con un secondo specifico motivo è stata dedotta altra violazione di legge in relazione al disposto di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2 che consente l'assegnazione di un termine alla parte per munirsi della prescritta procura speciale.
Ha altresì dedotto violazione di legge nella misura in cui il Tribunale non ha riconosciuto portata di procura speciale unita all'atto alla procura "spillata" alla richiesta di riesame, in epoca ritenuta successiva alla stessa e non contestualmente come richiesto. Ha, conseguentemente richiesto l'annullamento della ordinanza impugnata.
Il P.G. ha concluso per l'annullamento con rinvio al Tribunale di Catania.
Il ricorso è fondato.
Nel pronunciare l'inammissibilità della richiesta di riesame presentata nell'interesse della società, terza interessata, odierna ricorrente, il Tribunale, muovendo dalla corretta premessa della necessità per il difensore ricorrente nell'interesse di soggetto diverso dall'indagato ed interessato alla restituzione del bene di una procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. necessaria in tema di impugnazione di misure cautelari reali (vds. Cass. sez. 6^ 19.3.2010 n. 13154; Cass. sez. 5^, 9.2.1999 n. 711), è tuttavia incorsa in violazione di legge laddove ha ritenuto la delega agli atti equivalente ad una semplice nomina di difensore di fiducia ex art. 96 c.p.p. tralasciando di verificare, come dovuto, la parte dell'atto di impugnazione facente riferimento alla procura speciale all'uopo rilasciata in vista della proposizione della richiesta di riesame.
Per completezza va poi rilevato che, quand'anche il Tribunale avesse ritenuto tale procura inidonea ai sensi dell'art. 83 c.p.c. avrebbe dovuto rimettere in termini la parte - come correttamente osservato nel ricorso - in applicazione del disposto di cui all'art. 182 c.p.c., comma 2 nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009 che prevede per il giudice l'obbligo di assegnare alle parti - laddove venga rilevato un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione o altro vizio comportante la nullità della procura - un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o assistenza.
Tale omissione ha comunque comportato il vizio dedotto, con la conseguenza che dovrà il giudice di rinvio procedere, anzitutto, ad una verifica della esistenza in atti della procura speciale e della sua eventuale conformità ai requisiti richiesti dall'art. 83 c.p.c., contestualmente assegnando, in caso di verifica negativa, un termine alla parte per munirsi della prescritta procura speciale, così come previsto dall'art. 182 c.p.c., comma 2 nella sua nuova formulazione. In questi sensi va disposto annullamento con rinvio al Tribunale del Riesame di Catania per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del Riesame di Catania.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011