Sentenza 20 novembre 2012
Massime • 1
L'appello proposto, ex art. 324 cod. proc. pen., dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo, ove sia rilevato il difetto della procura speciale, non può essere dichiarato inammissibile, perché è fatto obbligo al giudice, in applicazione dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura.
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- 1. L'inapplicabilità della sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c. alLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per scaricare la sentenza in commento, clicca sotto su download documento. Clicca qui per leggere l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, a suo tempo pubblicata sulla nostra Rivista con una nota di commento sempre a firma di L. Matarrese. 1. Con la sentenza qui pubblicata le Sezioni Unite pongono fine ad un'intricata questione procedurale oggetto di insanabile contrasto giurisprudenziale. Prima di soffermare l'attenzione sulle motivazioni che sottendono alla decisione del Collegio occorre richiamare per sommi capi la vicenda che ha dato origine all'ordinanza di rimessione. Con decreto depositato il 14 luglio 2010, poi confermato dalla Corte d'appello, il Tribunale di Napoli …
Leggi di più… - 2. Alle Sezioni Unite la questione relativa all'ammissibilitàLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui riportata la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione rimette alle Sezioni Unite, ex art. 618 c.p.p., una questione di diritto oggetto di un insanabile contrasto giurisprudenziale. Trattasi dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene (sottoposto a sequestro preventivo o ad una misura di prevenzione patrimoniale), ove sia rilevato il difetto di procura speciale. 2. L'indagato veniva sottoposto dal Tribunale di Napoli, in ragione della sua pericolosità sociale, ad una misura di prevenzione personale e alla confisca di beni formalmente intestati alla moglie, specificamente indicati nel decreto di …
Leggi di più… - 3. Cassazione civile Sez. VI - 3, Ordinanza del 29/03/2017 n.8150Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 10 aprile 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2012, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 20/11/2012
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 1573
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 32141/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
Cooperativa Leonardo da Vinci arl., in persona del legale rappresentante DE RO AR, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza in data 18-7-12 del Tribunale di Roma. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 .-. Con ordinanza in data 18-7-12 il Tribunale di Roma, adito ex art. 324 c.p.p., ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta in data 3-5-12 nell'interesse della Cooperativa Leonardo da Vinci arl, in persona del legale rappresentante AR DE RO, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro emesso dal GIP di Velletri in data 13-4-12, avente ad oggetto due veicoli Daimler Chrysler Viano targati DW713JK e DT616SL. In particolare, il Tribunale ha rilevato che la società appellante agiva in qualità di terzo interessato nel presente procedimento, che vedeva come indagati LL HE ed altri, e che nessuna procura speciale risultava conferita alla Difesa per instaurare e coltivare il procedimento cautelare, atteso che le procure rinvenute in atti riguardavano altri atti relativi al procedimento principale. 2 .-. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, la Cooperativa Leonardo da Vinci arl, in persona del legale rappresentante AR DE RO, chiedendone l'annullamento.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 83 c.p.c., in quanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale,
la procura speciale sarebbe stata presente in calce all'istanza per la revoca del provvedimento di sequestro e avrebbe contenuto tutti gli elementi necessari per la sua validità in ogni stato e grado del giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art.182 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, sostenendo che in ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto rimettere in termini esso ricorrente ai sensi del comma 2 di detta disposizione, avendo rilevato un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione. 3.-. Preliminarmente va ribadito il principio secondo il quale, per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la regola che l'art. 100 c.p.p. prevede espressamente per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale (vedi: Sez. 6, Sentenza n. 46429 del 17/09/2009, Rv. 245440, Pace;
Sez. 6, Sentenza n. 11796 del 04/03/2010, Rv. 246485, Pilate;
Sez. 6, Sentenza n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873, Bonura).
La posizione processuale del terzo interessato è, infatti, nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi". Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 83 c.p.c.. 4.-. Tanto premesso, il ricorso è, tuttavia, fondato. Il Tribunale di Roma, infatti, avrebbe dovuto rimettere in termini la parte -come correttamente osservato nel ricorso - in applicazione del disposto di cui all'art. 182 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, che prevede per il Giudice l'obbligo di assegnare alle parti -laddove venga rilevato un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione o altro vizio comportante la nullità della procura- un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o assistenza. In applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, anche di natura processuale, la suindicata disposizione obbliga il Giudice, in presenza della rilevazione di un vizio della procura, a provvedere in ordine alla sanatoria dello stesso, con evidente equiparazione della nullità della procura ad litem al difetto di rappresentanza processuale con conseguente sanatoria ed efficacia retroattiva (Sez. U. civili, Sentenza n. 28337 del 22/12/2011, Rv. 619998). Queste conclusioni del resto si conformano alla più recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per violazioni dell'art. 6, par. 1, CEDU sotto il profilo del pieno accesso alla tutela giurisdizionale.
La mancata rimessione in termini ad opera del Tribunale di Roma ha comunque comportato il vizio dedotto, con la conseguenza che dovrà il Giudice di rinvio procedere, anzitutto, ad una verifica della esistenza in atti della procura speciale e della sua eventuale conformità ai requisiti richiesti dall'art. 83 c.p.c., contestualmente assegnando, in caso di verifica negativa, un termine alla parte per munirsi della prescritta procura speciale, così come previsto dall'art. 182 c.p.c., comma 2, nella sua nuova formulazione (vedi: Sez. 3, Sentenza n. 11966 del 16/12/2010, Rv. 249766, Pangea Green Energy S.r.l.).
5 .-. Per le argomentazioni sopra svolte deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma per nuova deliberazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2013