Sentenza 3 marzo 2015
Massime • 1
La declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio deve essere pronunciata non già "de plano", ma nel contraddittorio delle parti ex artt. 324, comma sesto, e 127, comma primo, cod. proc. pen., ossia all'esito dell'udienza camerale partecipata, poiché l'art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio nell'ambito di ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità.
Commentario • 1
- 1. Il principio del contraddittorio nel procedimento all'ente. RimessaVincenzo Gramuglia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2015, n. 11690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11690 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/03/2015
Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 527
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 620/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT OM, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 27 novembre 2014 dal tribunale del riesame di Parma;
udita nella udienza in camera di consiglio del 3 marzo 2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO Amedeo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Parma dichiarò de plano inammissibile la richiesta di riesame proposta da NT OM ai sensi dell'art. 324 c.p.p., perché non si comprendeva quale fosse il provvedimento oggetto di gravame. L'NT propone personalmente ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per non essere stato dato avviso dell'udienza all'interessato, al suo tutore e al difensore.
2) che se l'atto non fosse stato convalidato il tribunale del riesame avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza e rimettere gli atti al Gip ex art. 263 c.p.p., mentre se il PM non avesse saputo nulla avrebbe dovuto disporre procedersi per illegittimo sequestro. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Innanzitutto il Collegio ritiene che debba essere condiviso e confermato l'orientamento secondo cui la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di riesame del decreto di sequestro probatorio deve essere - di norma - dichiarata non già de plano, ma nel contraddittorio delle parti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 6 e art. 127 c.p.p., comma 1, vale a dire all'esito dell'udienza camerale partecipata, e ciò perché l'attuale formulazione dell'art. 111 Cost., garantisce il contraddittorio per ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità (Sez. 6^, 2.12.2010, n. 14560 del 2011, Liguori, Rv. 250023; Sez. 4^, 1.7.2009, n. 32966, Ceriotti, Rv. 244798; Sez. 3^, 25.11.2003, n. 2021 del 2004, Simeone, Rv. 228603). È stato già condivisibilmente rilevato (Sez. Ili, 25.11.2003, n. 2021 del 2004, Simeone, cit), con argomentazioni che non appaiono superate da successive decisioni di segno diverso, che la tesi contraria non può più essere seguita soprattutto dopo la nuova formulazione dell'art. 111 Cost., che nel comma 2 ha espressamente costituzionalizzato il principio del contraddittorio. La Relazione governativa al nuovo codice di rito giustifica la procedura de plano col richiamo alla direttiva n. 89 della legge delega, "che prevede garanzie per la difesa solo in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione per manifesta infondatezza", aggiungendo che d'altra parte l'attività difensiva "è ampiamente assicurata con la previsione del ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza" dichiarativa dell'inammissibilità (v. pag. 125, nonché pag. 129, nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazz. Uff. n. 250 del 24.10.1988). È stato però esattamente rilevato che la formulazione della direttiva 89, pur prevedendo specificamente adeguate garanzie difensive per la dichiarazione camerale di inammissibilità del ricorso per Cassazione nel caso particolare della manifesta infondatezza, non esclude affatto la garanzia del contraddittorio per ogni dichiarazione camerale di inammissibilità dell'impugnazione.
Nè può sostenersi che detta garanzia sia assicurata dalla possibilità di ricorrere per Cassazione avverso la dichiarazione di inammissibilità, giacché in tal modo si verrebbe a stravolgere o vanificare il significato stesso del principio del contraddittorio, il quale deve valere per ogni grado del giudizio e non può dirsi rispettato se limitato solo al giudizio di legittimità. Comunque, dopo la costituzionalizzazione del principio del contraddittorio processuale, si impone una lettura costituzionalmente orientata della disposizione di cui dell'art. 127 c.p.p., comma 9. Secondo questa norma, la inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento camerale, e quindi anche dell'istanza di riesame avverso un provvedimento cautelare, "è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità dì procedura, salvo che sia altrimenti stabilito". Orbene, il nuovo dell'art. 111 Cost., comma 2 "stabilisce altrimenti", imponendo solennemente la garanzia del contraddittorio per ogni procedimento, principale o incidentale, di merito o di legittimità, e quindi anche per ogni ordinanza dichiarativa di inammissibilità della impugnazione.
D'altra parte, quand'anche si volesse seguire la diversa tesi, secondo cui l'inammissibilità della richiesta di riesame, prevista come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto d'impugnazione, cioè di quelle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento (legittimazione, forme e termini, interesse), possa essere dichiarata de plano a norma dell'art. 127 c.p.p., comma 9, (cfr. Sez. 1^, 23.2.2001, n. 18957, Spagnoli, Rv. 218924; Sez. 3^, 11.1.2006, n. 6993, Romeo, Rv. 234050; Sez. 4^, 4.12.2006, n. 895 del 2007, Rv. 235914; Sez. 5^, 2.7.2010, n. 37289, Bartolini, Rv. 248638; Sez. 3^, 22.12.2010, n. 3895 del 2011, Chakir, Rv. 249159; Sez. 5^, 29.9.2011, n. 42956, G., Rv. 251115; Sez. 2^, 8.3.2013, n. 22165, Etzi, Rv. 255935), deve escludersi che nella specie ricorresse una siffatta forma di inammissibilità.
Va poi anche considerato che, essendo possibile la proposizione di motivi in udienza, la presenza del difensore o dell'interessato avrebbe potuto consentire al tribunale del riesame di meglio individuare l'oggetto della richiesta di riesame. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione (nella specie, istanza di riesame di un decreto di convalida di sequestro), l'omessa od errata indicazione degli elementi richiesti (provvedimento impugnato, data del medesimo e giudice che lo ha emesso) non ha rilievo di per sè, ma solo in quanto può determinare incertezza nell'individuazione dell'atto" (Sez. 1^, 17.5.2013, n. 23932, Marini, Rv. 255813; Sez. 3^, 9.12.2003, n. 2034 del 2004, Natalizia, Rv. 228485). Nella specie, la preliminare declaratoria di inammissibilità de plano ha impedito ogni possibilità di eliminare l'incertezza nell'individuazione dell'atto.
Del resto, ritiene il Collegio che la richiesta di riesame (che può essere esaminata in questa sede trattandosi di questione processuale) non era ictu oculi inammissibile non escludendo ogni possibilità di individuare l'oggetto dell'impugnazione. Con l'istanza, infatti, il ricorrente chiedeva il riesame del sequestro di documentazione effettuato in data 10.11.2014 da agenti di polizia penitenziaria nel carcere di Parma (e della successiva convalida che gli sarebbe stata comunicata verbalmente il 20.11.2014 sempre da personale del carcere). Secondo il ricorrente si trattava di documentazione già restituitagli dai carabinieri di Imperia il 10.11.2014 in esecuzione di un provvedimento della autorità giudiziaria RG n. 32/14 P.E. della Corte di Assise di Appello di Genova, e subito dopo risequestrata dalla polizia penitenziaria. Ritiene dunque il Collegio che se si fossero avvisati l'interessato e il difensore e si fosse dato luogo al dovuto contraddittorio, vi sarebbe potuta essere la possibilità di individuare il sequestro oggetto dell'impugnazione. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al tribunale di Parma.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Parma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2015. Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2015