Sentenza 11 gennaio 2006
Massime • 1
L'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127 cod. proc. pen., il cui comma nono prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito, sicché il giudice, qualora non risulti correttamente effettuata la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, può dichiarare l'inammissibilità d'ufficio senza disporre la rinnovazione della notifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2006, n. 6993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6993 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 11/01/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 00011
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 037026/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EO ZI, N. IL 08/04/1954;
avverso ORDINANZA del 09/05/2005 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO Francesco, annullato con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 9 maggio 2005 il tribunale del riesame di Catania dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di RO NZ avverso il decreto di convalida adottato dal G.I.P. del sequestro eseguito ai sensi dell'art. 354 c.p.p. da parte della polizia giudiziaria. Notava il tribunale che il ricorso si sarebbe dovuto rivolgere, invece che avverso la convalida, contro il decreto di sequestro preventivo contestualmente adottato dallo stesso giudice dopo avere convalidato il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria.
Il tribunale assimila tale situazione a quella nella quale il G.I.P. convalida l'arresto o fermo di polizia giudiziaria che è provvedimento soltanto ricorribile per cassazione, a differenza della ordinanza di custodia cautelare emessa contestualmente alla convalida ed impugnabile invece con la procedura del riesame.
Ricorre per Cassazione l'indagato censurando la decisione del tribunale che ha ritenuto di potere dichiarare d'ufficio una presunta inammissibilità del ricorso nonostante avesse rilevato che i CC non avevano adempiuto all'ordine - ritenuto non di loro competenza - di procedere all'avviso di fissazione dell'udienza camerale e nonostante tale omissione fosse stata rilevata. Tanto premesso in fatto si osserva in diritto: il ricorso è infondato e deve essere respinto. L'assunto del ricorrente, relativo alla mancata ottemperanza da parte dei CC. dell'ordine di procedere alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale, è vero in fatto ma da tale inottemperanza non scaturiscono le conseguenze pretese dal ricorrente medesimo. Si applicano infatti al procedimento di riesame, secondo quanto dispone l'art. 324 c.p.p., le forme del procedimento camerale quale disegnato dall'art. 127 c.p.p.. Ebbene la norma contenuta nel comma 9 di quest'ultimo articolo stabilisce che il giudice, allorché debba dichiarare l'inammissibilità del ricorso, vi provveda con ordinanza ed anche senza l'osservanza delle norme di procedura. È per l'appunto quanto accaduto nel caso di specie in cui il tribunale dovendo procedere ad una declaratoria di inammissibilità ha potuto farlo a prescindere dalla integrazione del contraddittorio e dalla conseguente necessità di ordinare la rinnovazione della notifica. Per quanto sopra detto la sua decisione è condivisibile. Naturalmente questa pronuncia de plano può avvenire entro un ambito ben determinato, in pratica solo allorché il giudice debba dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo della procedura (secondo la formula adottata dal cit. comma 9, dell'art. 127 c.p.p.). È quanto avvenuto nel caso che ne occupa.
Il sequestro operato dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 c.p.p. non era stato direttamente convalidato dal P.M. (come normalmente succede alla stregua della procedura fissata dallo stesso articolo) ma la convalida era avvenuta indirettamente da parte di tale Ufficio posto che, evidentemente approvando l'operato della polizia giudiziaria, ne aveva richiesto la convalida al G.I.P. che aveva contestualmente sollecitato ad emettere il decreto di sequestro preventivo, ottenendo entrambi i provvedimenti, contenuti in un unico atto.
Orbene al tribunale del riesame l'odierno ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di convalida e tale richiesta non poteva che essere dichiarata ictu oculi inammissibile. Detto provvedimento infatti era stato ormai superato ed assorbito dal decreto di sequestro preventivo in conformità peraltro alla evoluzione e trasformazione che ben può subire l'iniziale sequestro probatorio secondo la stessa previsione contenuta nell'art. 262 c.p.p., comma 3. Ed è conseguentemente nei confronti del sequestro preventivo che il ricorrente avrebbe dovuto indirizzare la richiesta di riesame, non invece nei confronti della convalida del sequestro probatorio che per lui non rivestiva ormai, per le ragioni appena dette, alcun interesse.
In materia peraltro si sono recentemente pronunciate le SS.UU. con la sentenza n. 21334, ric. Napoletano, rv. 231055 che hanno concluso per la inoppugnabilità del provvedimento di convalida (nella specie si trattava di sequestro preventivo disposto d'urgenza dal P.M.). Si è ritenuto in sostanza, componendo un annoso contrasto giurisprudenziale, da un lato che il sistema previsto per le misure coercitive personali non sia automaticamente trasferibile nel campo della cautela reale ostandovi il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, dall'altro che la convalida è già di per sè garanzia giurisdizionale sufficiente in grado di tutelare quelle situazioni soggettive in ipotesi lese da un provvedimento adottato in via di urgenza da soggetto investito di competenza soltanto interinale. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2006