Sentenza 4 dicembre 2006
Massime • 1
È legittima la declaratoria "de plano" di inammissibilità dell'opposizione proposta a norma dell'art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., in quanto l'art. 127 stesso codice, al quale è fatto esplicito richiamo, prevede, al comma nono, che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento può essere dichiarata con ordinanza, senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito, e nella specie non risultano previsioni derogatorie.
Commentario • 1
- 1. Il principio del contraddittorio nel procedimento all'ente. RimessaVincenzo Gramuglia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2006, n. 8956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8956 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 04/12/2006
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 2080
Dott. ROSSI Nello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 40494/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IM AB, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 22 giugno 2005 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Monetti Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Firenze dichiarava improcedibile l'opposizione al decreto del pubblico ministero che aveva respinto la richiesta di restituzione della somma di Euro 11.500,00 presentata da AB PE.
Il denaro era stato rinvenuto nell'abitazione dell'istante e sequestrata nell'ambito del procedimento a carico del cognato convivente, AJ AB, indagato per fatti di droga. L'improcedibilità era stata ritenuta in quanto l'interessato aveva contestato nel merito la fondatezza del sequestro probatorio, senza aver attivato lo specifico mezzo di cui all'art. 257 c.p.p.. PE ha proposto personalmente ricorso per cassazione e ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 263 c.p.p., comma 5 e art. 257 c.p.p., censurando il provvedimento impugnato per aver affermato l'inidoneità del mezzo con cui aveva richiesto la restituzione della somma in sequestro;
con altro motivo ha dedotto il difetto assoluto di motivazione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente, con l'opposizione, non si è limitato a chiedere la restituzione della somma di denaro per cessazione delle esigenze cautelari, ma ha censurato la fondatezza stessa del sequestro, sostenendo di essere del tutto estraneo ai fatti di detenzione a fine di spaccio della sostanza stupefacente.
Si osserva che l'opposizione ex art. 263 c.p.p., comma 5 può essere attivata solo per contestare la necessità di mantenere il sequestro a fini probatori, mentre ogni altra questione deve essere fatta valere attraverso lo strumento del riesame previsto dall'art. 257 c.p.p.. Di conseguenza deve ritenersi che del tutto correttamente il
G.i.p. abbia dichiarato l'improcedibilità dell'istanza, in quanto il ricorrente, per contestare il fondamento stesso del sequestro, avrebbe dovuto attivare la distinta procedura di riesame. Inoltre, deve escludersi la sussistenza di violazioni di legge di carattere procedimentale, come quella indicata nella requisitoria scritta del procuratore generale, dal momento che l'inammissibilità dell'opposizione proposta a norma dell'art. 263 c.p.p., comma 5 può essere dichiarata anche de plano, così come ha fatto il giudice nel caso in esame, atteso che l'art. 127 c.p.p., comma 9 prevede che l'inammissibilità dell'atto introduttivo può essere dichiarata con ordinanza, senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito (Sez. 5^, 20 novembre 2001, n. 44485, Alessi). Pertanto, anche sotto questo profilo l'ordinanza impugnata non merita censure. La manifesta infondatezza dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo stabilire in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007