Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2002, n. 21351
CASS
Sentenza 17 maggio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di estradizione per l'estero, non costituisce ostacolo giuridico idoneo ad impedire, a norma del primo comma dell'art. 705 cod. proc. pen., l'emissione della sentenza favorevole all'estradizione la mera iscrizione della notitia criminis nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., in quanto è configurabile la rituale pendenza di procedimento penale nei confronti dell'indagato-estradando solo con l'esercizio dell'azione penale in una delle forme previste dall'art. 405 cod.proc.pen.

Commentario1

  • 1Condizioni ostative all'estradizione e valutazione politica (Cass. 386/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 aprile 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2002, n. 21351
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21351
Data del deposito : 17 maggio 2002

Testo completo