Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2003, n. 16032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16032 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE6032 IN NOME DEL F CASSAZIONE Oggetto parte identifiarom SEZIONE SECONDA CIVILE affell. wannentibile chunca adak Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele - Presidente CORONA R.G.N. 14908/01 - Cron..32641 Consigliere- Dott. Antonino ELEFANTE Rep. 4219 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Dott. Emilio Consigliere MALPICA Ud.06/05/03 Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FE DI, EN LA NN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FEDERICO CESI 44, presso lo ALESSANDRO ALESSANDRI, che li studio dell'avvocato all'avvocato COSTANTINO MACRI', difende unitamente giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PROCEDURA DEL "RILASCIO DEI BENI EREDITARI ΑΙ CREDITORI E AI LEGATARI, BENI DISMESSI, DA ZEPPA GIUSEPPINA AI SENSI DEGLI ARTT.507 E 508 C.C.", in 2003 persona della curatrice AVV.ANNA MASSETTI 739 elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA MERCEDE -1- 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che la difende unitamente all'avvocato GUIDO MARTINA, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 104/00 del Tribunale di ALESSANDRIA, depositata il 05/02/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato MENGHINI Mario, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 29 luglio 1995, l'eredità giacente di PI EP, in persona della curatrice Anna Massetti, chiedeva la condanna di IO FE e LA OV NT alla resti- tuzione della somma di lire 38.000.000, oltre rivalutazione ed interessi, che assumeva versata dalla defunta PI EP, giusta riconosci- mento dei predetti, a titolo di "buona entrata", per la locazione di un immobile, sito in Valenza, via Pisacane n. 10. A IO FE e LA OV NT, nel costi- tuirsi, resistevano alla domanda, in particolare contestando il preteso riconoscimento di debito ed affermando di essere creditori di somme, da portar- si in compensazione, per anticipazioni di spese ed occupazione dell'immobile. All'udienza del 18 maggio 1999, dando lettura del dispositivo della sentenza, poi depositata il 30 settembre 1999, l'adito Pretore di Alessandria accoglieva la domanda della ricorrente, indicata - giusta conforme precisazione in corso di causa- nella procedura per il rilascio dei beni ereditari ai creditori e legatari, beni dismessi da Giuseppi- na EP, in persona della curatrice Anna Massetti. 3 Con ricorso depositato il 12 luglio 1999, poi notificato alla eredità giacente di PI EP, IO FE e LA OV NT proponevano appello immediato, a fini di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza, riservando all'esito del deposito della stessa (sentenza) la presentazione dei motivi. La procedura per il rilascio dei beni ereditari ai creditori e legatari, beni dismessi da PI EP, in persona della curatrice Anna Massetti, si costituiva e deduceva l'inammissibilità dello appello. Con sentenza del 5 febbraio 2001, il Tribunale di Alessandria dichiarava inammissibile l'appello, non essendo stati presentati i motivi, all'esito del deposito della decisione del primo giudice, e condannava gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio in favore della appellata. Per la cassazione di tale sentenza, IO FE e LA OV NT hanno proposto ricorso in forza di tre motivi. La procedura per il rilascio dei beni ereditari ai creditori e legatari, beni dismessi da PI EP ex artt. 507 e 508 C.C., ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando "violazione о falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 75, 100, 354 e 414 n. 2 in riferimento agli art. 163 n. 2 c.p.c.- con conseguente nullità del procedimento e della sentenza ex art. 164 cpv. c.p.c.: motivazione illogica e contraddittoria in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 stesso codice", i ricorrenti si dolgono che il Tribunale a quo non abbia rilevato la nullità del giudizio siccome introdotto da soggetto inesistente, l'eredità giacente di PI EP, per l'appunto, solo successivamente, ma inammissibilmente, sostituita da altro soggetto, la procedura per il rilascio dei beni ereditari ai creditori e legatari, beni dismessi da PI EP. Il motivo non ha pregio. Come già rilevato in altra controversia tra le stesse parti (r.g.n. 17708/00 discussa all'udienza dell'll marzo 2003) ed evidenziabile anche nella presente, qui dove, in persona della medesima curatrice Anna Massetti, ora viene indicata come parte la procedura per il rilascio dei beni eredi- tari di PI EP ai creditori e legatari ed ora la curatela dell'eredità giacente di PI S EP, non v'è ragione di dubitare che, fin dal ricorso introduttivo di lite, quella parte fosse da identificarsi nell'anzidetta procedura per rilascio di beni ereditari, soggetto esistente, diversamente dall'altro, mai esistito, con cui non era quindi confondibile, né differenziabile. Significativa, in tal senso, è la stessa condotta processuale dei ricorrenti, i quali, pur eviden- ziando l'introduzione della lite ad opera di una inesistente curatela della eredità giacente di PI EP, che sarebbe poi stata sostituita inammissibilmente -secondo assunto- dalla procedura per rilascio di beni ereditari di PI EP ai creditori e legatari, risultano avere impugnato sia la decisione del primo giudice che la decisione del giudice d'appello nei confronti di quella stessa ed inesistente eredità giacente, in persona della curatrice Anna Massetti, notificando i rispettivi atti presso il procuratore costituito in giudizio della procedura per il rilascio dei beni ereditari di PI EP ai creditori e legatari. Tale procedura per il rilascio di beni ereditari, dunque, ad un esame degli atti, consentito dalla particolare natura della questione posta, risulta 6 essere identificabile, fin dal principio, come unica e possibile parte processuale, rispetto ad una eredità giacente di PI EP, che non esisteva, né era esistita, e che era stata pur indicata, ma per mera imprecisione terminologica, non determinante alcuna incertezza assoluta sulla identificazione della effettiva parte processuale, tale da incidere sulla validità degli atti. Con il secondo motivo, denunciando "violazione falsa applicazione delle norme di rito di cui agli artt. 433 e 434 c.p.c. e motivazione illogica e carente in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 stesso R codice", i ricorrenti si dolgono che il Tribunale a quo abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancata presentazione dei motivi, quando invece il loro atto d'appello li esponeva, seppure succin- tamente. Si dolgono, altresì, che quel Tribunale abbia ignorato il principio secondo cui l'eventuale inammissibilità dell'appello con riserva dei motivi, di cui all'art. 433, comma secondo, c.p.c., non consuma il potere di impugnazione. Il motivo non ha pregio. daLa prima doglianza, infatti, è caratterizzata assoluta genericità, posto che i ricorrenti neppure 7 chiariscono quali specifici motivi di gravame abbiano esposto ed abbiano potuto esporre nell'atto d'appello, che, appunto, proposero, ai sensi dell'art. 433, comma secondo, c.p.c., con riserva dei motivi. La seconda doglianza, invece, non coglie nel segno, all'evidenza, risultando non pertinente alla sentenza impugnata, che non espone alcun rilievo sulla consumazione del potere di impugnazione della parte e dichiara l'inammissibilità dell'appello perché proposto con riserva dei motivi, poi non presentati, dopo il deposito della decisione appellata. Con il terzo motivo, infine, denunciando "violazione o falsa applicazione della norma di cui all'art. 306 c.p.c. e motivazione illogica in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 stesso codice", i quo abbia ricorrenti si dolgono che il Tribunale a reso la sentenza impugnata, nonostante essi ricor- renti avessero rinunciato agli atti del giudizio, con atto notificato 1'11 febbraio 2000, rinuncia che avrebbe dovuto determinare di per sé l'estinzione del processo, senza necessità di accettazione della controparte, che non aveva interesse alla prosecuzione del giudizio. 8 Il motivo non ha pregio. Ed invero, la prospettata rinuncia agli atti del giudizio d'appello non avrebbe potuto avere rilie- vo, a fronte del prioritario (sul piano logico) ed operato (dal giudice del gravame) accertamento di inammissibilità dell'appello, per mancata esposi- zione dei motivi. In effetti, come questa Corte ha chiarito in tema di rinuncia al ricorso per cassazione, con enuncia- k zione di principio estensibile -per identità di ratio- anche all'appello, la pronuncia sulla inammissibilità dell'atto d'impugnazione ha carat- tere pregiudiziale e prevalente rispetto a quella sulla rinuncia all'atto medesimo, non potendosi validamente rinunciare ad un diritto processuale inesistente per difetto delle condizioni necessarie suo esercizio (v. Cass. S.U. n. 15/00, n.al 8801/99, n. 2547/99, n. 9769/94 e n. 4626/86). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di 9 cassazione in favore della controricorrente, liquidate in euro 136,50, oltre euro 1.000,00 per onorari, con accessori di legge. Così deciso il 6 maggio 2003, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. |Il cons. jest. Il presidente метил рассекKalitione IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Telo rico Roma 24 OTT. 2003 IL CANCELLIERE C1 lelerico 3.02.04 mada 3.168. -169,10 acoste Ita for rave (art. 178 10