Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2003, n. 35501
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Sentenza 30 maggio 2003

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In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo la entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, che ha sostituito il D. P. R. 10 settembre 1982 n. 915, il giudice, con la sentenza di condanna, può subordinare la sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose nascenti dal reato, con la unica precisazione che in caso di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento di un sito la sospensione condizionale della pena potrà essere subordinata alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti e proceduralizzati dall'art. 17 dello stesso decreto n. 22, stante la espressa previsione contenuta nel successivo art. 51 bis; per gli altri reati previsti dal decreto n. 22, strutturalmente diversi, anche se talvolta prodomici, da quello di inquinamento di un sito, il giudice può applicare la previsione codicistica di cui all'art. 165, e quindi subordinare il beneficio alla eliminazione delle conseguenze secondo le modalità da lui stesso stabilite nella sentenza di condanna.

È manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 165 cod. pen., in relazione all'art. 3 Costituzione, laddove subordina il beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, in quanto non prenderebbe in considerazione la eventuale incapacità economica del condannato ad affrontare gli oneri conseguenti, atteso che rientrano nel potere discrezionale del legislatore opzioni normative di tale genere. (Fattispecie in materia ambientale, nella quale la Corte ha affermato che l'istituto si configura in tale specifico settore quale proiezione del principio comunitario "chi inquina paga", e che, essendo la portata economica della reintegrazione ambientale generalmente proporzionata a quella dell'inquinamento, si presuppone nel soggetto che inquina una capacità economica tale da consentirgli di affrontare le spese del ripristino e/o risanamento ambientale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2003, n. 35501
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35501
    Data del deposito : 30 maggio 2003

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