Sentenza 13 agosto 2004
Massime • 1
I reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata e stoccaggio di rifiuti tossici non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio realizzati da terzi estranei nel fondo di proprietà, salvo che risulti integrata una condotta concorsuale mediante condotta omissiva, nei casi in cui il soggetto aveva l'obbligo giuridico di impedire la realizzazione od il mantenimento dell'evento lesivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/08/2004, n. 44274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44274 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROSSI Bruno - Presidente - del 13/08/2004
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 47
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 24796/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE CO, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 7 aprile 2004 dalla Corte d'appello di Milano;
udita nella pubblica udienza del 13 agosto 2004 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Albano Antonio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato;
udito il difensore avv. Lorenzo Crippa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 ottobre 2003 il giudice del tribunale di Monza dichiarò RE CO colpevole del reato di cui all'art. 51, secondo comma, in relazione al primo comma, lett. b), d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, per avere, in qualità di legale rappresentante della s.p.a. RE Giochi, proprietaria di una area industriale dimessa sita in Solaro, effettuato, fino al 18 febbraio 2000, un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi consistenti in 4 bidoni contenenti olio o gasolio, 3 bidoni contaminati da olio parzialmente sversato, 3 bidoncini contenenti sostanze corrosive, una caldaia per impianto termico alimentata a combustibile liquido in evidente stato di abbandono, una cisterna di combustibile interrata, pompe idrauliche, motori, tubazioni e condotte in disuso e lo condannò alla pena di mesi quattro di arresto ed E. 2.500,00 di ammenda. Osservò, tra l'altro, il giudice di primo grado: - che l'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva effettuato il sopralluogo aveva mostrato di condividere la tesi secondo cui i rifiuti in questione erano relativi alla attività produttiva precedente all'acquisto del terreno da parte della RE Giochi, avvenuto nel 1992; - che secondo altro teste i bidoni potevano essere stati lasciati sul posto da chi si era occupato della manutenzione della caldaia;
- che comunque il legale rappresentante della società proprietaria dell'area era tenuto a far verificare se nel stessa vi fossero rifiuti, anche pericolosi, da smaltire ed a farli smaltire correttamente;
- che pur non essendo immaginabile un controllo diretto dell'imputato, date le dimensioni della società, egli era responsabile a titolo di colpa per omissione, poiché era prevedibile, che su una area che, prima della acquisizione, era occupata da una attività industriale vi potessero essere rifiuti anche pericolosi da smaltire e che gli stessi potessero essersi accumulati in seguito;
- che quindi le regole di ordinaria diligenza e prudenza avrebbero richiesto che subito dopo l'acquisizione fosse effettuato un controllo dell'area e si provvedesse eventualmente alla sua bonifica.
La corte d'appello di Milano, con sentenza del 7 aprile 2004, convertì la pena detentiva in E. 30.000,00 di ammenda confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Osservò, tra l'altro, la corte: - che non vi era stata alcuna immutazione del fatto contestato;
- che era pacifico, sulla base delle deposizioni testimoniali e delle fotografie, che si trattasse di rifiuti pericolosi, senza alcuna necessità di disporre una perizia;
- che mancava in atti la prova della provenienza di detti rifiuti e dell'epoca in cui gli stessi furono accatastati in quel sito;
- che tuttavia sussisteva la responsabilità dell'imputato perché questi non aveva rilasciato alcuna delega specifica in materia ambientale a dipendenti idonei e capaci, mentre gli obblighi di gestione e smaltimento dei rifiuti gravavano non solo sul produttore ma anche sul detentore degli stessi;
- che la asserita riutilizzazione della caldaia non era stata provata in modo rigoroso. L'imputato propone ricorso per Cassazione deducendo:
a) violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. con nullità della sentenza di primo grado per mancata correlazione tra fatto contestato e la sentenza. Lamenta che erroneamente la corte d'appello ha rigettato questa eccezione mentre è evidente che egli è stato ritenuto responsabile del fatto di abbandono di rifiuti anziché di quello contestato di deposito incontrollato degli stessi. Lo stesso tribunale ha infatti riconosciuto che egli era responsabile solo a titolo di colpa per non avere fatto verificare l'esistenza di eventuali rifiuti sull'area in questione, sicché il suo comportamento non poteva essere qualificato come deposito incontrollato, non avendo egli mai posto in essere una condotta reiterata nel tempo di accumulo di rifiuti nel luogo della produzione e prima della raccolta, ma semmai una condotta isolata e singola di abbandono di rifiuti per non avere provveduto a rimuoverli. b) violazione degli artt. 51, secondo comma, lett. b), e 6, primo comma, lett. a), d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Osserva che senza alcun motivazione la corte d'appello ha ritenuto che vi fosse un deposito abusivo e incontrollato di rifiuti pericolosi, mentre lo stesso giudice di primo grado aveva circoscritto i rifiuti pericolosi ad alcuni soltanto (soda, oli, vernici) tra quelli rinvenuti ed aveva omesso addirittura di qualificare come rifiuti i restanti oggetti rinvenuti nell'area. Immotivatamente, invece, la corte d'appello ha allargato il novero dei rifiuti pericolosi, comprendendo tra essi anche la caldaia per impianto termico, installata all'interno di un capannone chiuso e che quindi certamente non rientra nella nozione di rifiuto, anche perché essa fu fatta revisionare e poi periodicamente mantenuta. Del resto in modo manifestamente illogico la corte d'appello dal solo fatto che l'area in questione non era più utilizzata come deposito merci della Giochi RE ha desunto che tutti gli oggetti ivi contenuti dovevano ipso facto essere considerati rifiuti, senza alcuna prova di una volontà di abbandonarli. Nella specie non vi era prova che la società si fosse disfatta degli oggetti in questione, o che avesse deciso di disfarsene o che avesse obbligo di disfarsene, sicché gli stessi non erano qualificabili come rifiuti.
c) mancanza e manifesta illogicità di motivazione in punto di prova della natura pericolosa dei rifiuti. Lamenta che del tutto immotivatamente la corte d'appello ha esteso la qualifica di rifiuto pericoloso a tutti gli oggetti rinvenuti nel sito. Tale convincimento si basa solo sulle fotografie, che però nulla possono indicare in proposito, e sulla opinione del teste LL, il quale ha precisato che gli operanti non avevano alcuna certezza in proposito e si erano limitati a catalogare ogni cosa come rifiuto pericoloso in attesa delle analisi che si sarebbero dovute poi fare. La corte d'appello avrebbe quindi dovuto derubricare la imputazione nel reato di cui all'art. 51, secondo comma, in relazione al primo comma, lett. a), d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ed accogliere la richiesta di remissione in termine per l'ammissione alla oblazione ex art. 141, comma 4^ bis, disp. att. cod. proc. pen..
d) violazione degli artt. 14 e 51 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Osserva che, in primo luogo, il mancato conferimento di deleghe di funzioni certe relative ai profili ambientali dell'area non giustifica la responsabilità del RE a titolo di colpa in ordine al fatto contestatogli. Invero, l'art. 14, terzo comma, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, per il caso di abbandono e di deposito incontrollato, esclude qualsiasi responsabilità propter rem in capo al proprietario del fondo, il quale non è responsabile solo per tale qualità per tutti i reati in materia di rifiuti consumati sul fondo. La responsabilità del proprietario sussiste solo quando vi sono specifici elementi di colpa, che ovviamente non possono ravvisarsi nella generica condotta omissiva (non asportare i rifiuti) successiva alla commissione del reato da parte di altri soggetti. Nella specie, invece, il ricorrente è stato ritenuto colpevole solo perché non avrebbe mai incaricato nessuno di occuparsi dei profili ambientali del sito di Solaro. In ogni caso è risultato in dibattimento che egli aveva dato incarico di bonificare e ripulire il fondo in questione e quindi non si era disinteressato dei profili ambientali del sito. Anzi, aveva maturato un legittimo affidamento che i propri dipendenti avessero adempiuto all'incarico di affidare ad imprese specializzate l'integrità ambientale del sito;
e) rilevabilità ex art. 609, secondo comma, cod. proc. pen. della assoluta infondatezza della ipotesi accusatoria in quanto i fatti contestati all'epoca della loro commissione non erano previsti dalla legge come reato o, alternativamente, declaratoria di intervenuta prescrizione del reato stesso. Osserva che la stessa sentenza impugnata afferma che non vi è prova della provenienza dei rifiuti e dell'epoca in cui gli stessi furono accatastati, ma ha ugualmente ritenuto responsabile il ricorrente perché, anche se i rifiuti erano il residuo della attività industriale esercitata nell'area prima del 1992, non aveva provveduto al loro smaltimento. Orbene, l'acquisto del terreno risale al 28 dicembre 1992, ed in quella data la condotta di abbandono occasionale ed episodico di rifiuti non costituiva reato, ma era sanzionata in via amministrativa dall'art. 24 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Quand'anche poi i materiali in questione fossero stati considerati tossici o nocivi ai sensi dell'art. 24 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, il reato si sarebbe prescritto già nel 1996.
In data 27 luglio 2004 il RE ha depositato memoria contenente il seguente motivo nuovo:
a) violazione degli artt. 14 e 51 d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Ribadisce e sviluppa, richiamando la recente giurisprudenza di questa Corte, quanto già dedotto con il quarto motivo e cioè che egli non poteva essere dichiarato responsabile solo perché proprietario dell'area in questione, e che non poteva ravvisarsi una responsabilità nella sola e generica condotta omissiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il quarto, ed assorbente, motivo è fondato. La corte d'appello ha esplicitamente ammesso che manca in atti la prova sia della provenienza dei rifiuti in questione sia dell'epoca in cui gli stessi furono accatastati in quel sito, ed ha rilevato che a questo proposito possono in astratto formularsi tre ipotesi: 1) che i rifiuti si trovavano già nell'area in epoca precedente l'acquisto, avvenuto nel 1992, del terreno da parte della s.p.a. Giochi RE;
2) che, subito dopo l'acquisto del terreno, si era proceduto ad una totale pulizia del complesso e che i rifiuti in questione erano stati prodotti e poi abbandonati dalle singole ditte incaricate dei lavori di manutenzione;
3) che in occasione di incursioni notturne di nomadi o di ladri, i rifiuti erano stati trasportati sul posto ed abbandonati da sconosciuti.
Come si vede tutte e tre le ipotesi formulate dalla corte d'appello prevedono che i rifiuti siano stati depositati ed abbandonati sul posto non già dalla s.p.a Giochi RE o da suoi dipendenti, bensì da soggetti estranei alla società (vecchio proprietario del terreno antecedentemente al 1992; ditte incaricate dei lavori di manutenzione subito dopo il 1992; nomadi o ladri). Il giudice del merito ha quindi ritenuto, in punto di fatto, che neppure in via di mera ipotesi astratta il deposito o l'abbandono dei rifiuti in questione potesse farsi risalire alla s.p.a. Giochi RE od a suoi dipendenti.
Ciò nonostante la corte d'appello ha ritenuto che l'imputato fosse responsabile per il reato contestato per il motivo che egli non aveva mai rilasciato una specifica delega in materia ambientale a propri dipendenti tecnicamente idonei e capaci ed in particolare non aveva mai incaricato nessuno di occuparsi dei profili ambientali del sito di Solaro e di eliminare e smaltire i rifiuti che erano stati da terzi ivi accumulati. In altre parole l'imputato è stato riconosciuto colpevole esclusivamente per un suo comportamento omissivo, ossia per non avere provveduto a bonificare il terreno dai rifiuti che erano stati ivi trasportati e depositati da soggetti estranei alla sua società.
Senonché, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di gestione di rifiuti, la consapevolezza da parte del proprietario del fondo dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di cui all'art. 51, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti), atteso che la condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell'art. 40 c.p., ovvero sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento (Sez. 3^, 1 luglio 2002, Ponzio, m. 222.240). Analogamente, è stato anche ritenuto che destinatario della norma penale contenuta nel primo comma dell'art. 25 D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, che punisce la realizzazione di discarica abusiva, è il gestore dell'impianto di raccolta e non il proprietario del terreno sul quale si attua lo smaltimento di rifiuti speciali non autorizzato, il quale può concorrere come estraneo nel reato proprio commesso dal gestore solo quando il concorso esterno materiale (cogestione di fatto) o morale (istigazione, rafforzamento, agevolazione) si realizzi con condotta commissiva, ovvero con condotta omissiva - in linea teorica - ma sempre che il "non agere" si innesti in uno specifico obbligo giuridico di impedire l'evento (Sez. 1^, 17 novembre 1995, Insinna, m. 203.332), e che anche in materia ambientale un dato comportamento omissivo acquista il connotato dell'antigiuridicità solamente in funzione di una norma che imponga al soggetto di attivarsi per impedire l'evento naturalistico di lesione dell'interesse tutelato (nella specie non è stata ritenuta integrativa del reato di cui all'art. 25 D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 la condotta del proprietario di un terreno che aveva omesso di impedire che sul proprio fondo terzi realizzassero una discarica) (Sez. 3^, 18 dicembre 1991, Sacchetto, m. 189.149). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, i reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata e stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione hanno natura di reati permanenti, che possono realizzarsi soltanto in forma "commissiva" (cfr. Sez. Un., sent. n. 12753 del 1994, Zaccarelli;
Sez. 1^, sent. n. 7241 del 1999, Pirani). Ne consegue che essi non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio da altri realizzati, pur in assenza di qualsiasi partecipazione attiva e in base alla sola consapevolezza della loro esistenza. Non è sufficiente, pertanto, ad integrare il reato di cui alla contestazione la mera consapevolezza da parte del possessore di un fondo del fenomeno di abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi senza che risulti accertato il concorso, a qualsiasi titolo, del predetto possessore del fondo con gli autori del fatto. Nel nostro sistema penale, infatti, una condotta omissiva può dar luogo a responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi dell'art. 40, secondo comma, c.p., e cioè quando il soggetto abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento. Peraltro, un comportamento meramente omissivo non è di per sè sufficiente ad integrare la fattispecie del concorso nel fatto illecito altrui. Orbene, poiché il giudice di merito ha affermato la colpevolezza dell'imputato, a titolo di colpa, fondandola esclusivamente su un suo presunto comportamento omissivo per non avere provveduto a far eliminare i rifiuti depositati ed abbandonati ad opera di terzi sul fondo di sua proprietà, la pronuncia si palesa in contrasto con gli enunciati principi di diritto.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto ritenuto in sentenza non costituisce reato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 13 agosto 2004. Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2004