Sentenza 13 novembre 1997
Massime • 2
L'artificio o il raggiro richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, la fonte del dovere di informazione potendo risiedere anche in una norma extrapenale come gli art. 1377 o 1759 cod. civ.(Fattispecie in cui è stato ravvisato l'inganno nel comportamento del mediatore che non ha comunicato alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, in violazione del dovere di imparzialità sul medesimo incombente)
Nel concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al versamento di una provvisionale, ben può il giudice fissare un termine per il pagamento anteriore alla data di passaggio in giudicato della sentenza.
Commentario • 1
- 1. Concorso tra truffa e appropriazione indebitaVittorio Mirra · https://www.filodiritto.com/ · 14 marzo 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/1997, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 13 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. D'Asaro Luigi Presidente del 13.11.1997
1. Dott. Dapelo Carlo Consigliere SENTENZA
2. " NA RO AN " N. 1091
3. " SI AN " REGISTRO GENERALE
4. " NI EC RO " N. 23845/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1) CI RO nato il [...] a [...];
2) OT EL NC nato il [...] a [...]
avverso la sentenza 17-12-1996 della Corte d'appello di Milano Visto gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Dapelo Carlo,
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Cedrangolo Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del OT ed il rigetto di quello proposto nell'interesse del CI.
Udito, per la parte civile, l'Avv. De Mucci Mariarosaria per la parte civile Fallimento VI di NE s.p.a.
Udito il difensore avv. Vernassa Andrea per l'imputato CI RO.
Svolgimento del processo
CI RO e OT EL NC sono stati condannati dal Pretore di Milano con sentenze 12-1- e 8-3-1996, alla pena, rispettivamente, di un anno sei mesi di reclusione lire un milione di multa per due episodi di tentata truffa aggravata unificati sotto il vincolo della continuazione, il primo, con attenuanti generiche equivalenti ed il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento del 50%, della provvisionale a favore della parte civile, e di tre anni di reclusione lire tre milioni di multa, per i medesimi reati, il secondo, nonché, entrambi, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede ed al versamento della somma di lire 500.000.000 a titolo di provvisionale alla costituita parte civile.
La Corte d'Appello di Milano, con decisione 17-12-1996, ha confermato le sentenze di cui sopra sulla base delle seguenti considerazioni: il 14-11-1990 CI RO aveva sottoscritto per la Consulta European Consulting Group s.r.l. - società facente capo a OT EL NC - un contratto, con la VI di NE s.p.a., in cui, preso atto che la prima aveva condotto e concluso le trattative per la fornitura di merce, da parte della seconda, alla società pragliesi IX NI ZS e VE, si era determinato il compenso per l'opera di intermediazione prestata in dollari 3.483.000 pari al 41% del valore dell'importo di ciascuna transazione commerciale.
Lo stesso giorno erano stato sottoscritti, presso la VI, alla presenza, anche, del CI, due contratti gemelli con le società IX e VE, rappresentate, rispettivamente, dai cittadini cechi RA e Pepik, dopoché la VI aveva appreso, da una lettera apocrifa, via fax, positive informazioni sulla IX dalla apparente mittente KO AN.
In data 1-12-1990 la IX aveva emesso tre cambiali - "premissory notes" - ciascuna per l'importo di 2.823.330 dollari, falsamente avallate dalla KO AN, con firma dell'emittente autenticata da notaio e avallate con firma apocrifa del direttore della banca. Ricevute le cambiali la VI di NE aveva consegnato allo RA, in data 5-12-1990, la merce destinata alla IX. Il 6-12-1990 l'amministratore delegato della VI di NE aveva autorizzato l'intermediaria Consulta a fatturare il proprio compenso che le era stato corrisposto in misura di un miliardo e duecento milioni in contanti e di tre miliardi ottocento milioni in effetti.
Le cambiali, presentate allo sconto, erano state rifiutate in quanto l'apparente avallante non era legittimata a compiere tale tipo di operazione.
Il 28-12-1990 anche la società Agentura, subentrata nel contratto con la VE, aveva rilasciato alla VI di NE tra "promossory notes", dell'importo, ciascuna, di 2.823.330 dollari, con il falso avallo della KO AN.
EC RA tutti sapevano della falsità di cui sopra in quanto il rilascio della cambiali era avvenuto per pura formalità, dovendo le stesse restare in cassaforte per il tempo necessario per vendere la merce.
La Consulta era a conoscenza del fatto che i contratti non sarebbero andati a buon fine nel momento in cui aveva chiesto il pagamento dell'opera di intermediazione poiché alla falsificazione dell'avallo aveva partecipato il direttore commerciale della Faber, società esercente il commercio con l'estero, che, in tale qualità, aveva preso parte all'operazione, e che, facendo capo al OT, aveva trattato per prima con IX e VE, società entrambe nell'orlo del fallimento, come era risultato dagli atti dell'istruttoria pragliese.
In definitiva OT e CI avevano preso parte all'operazione truffaldina consistita in una fornitura pagata con cambiali emesse da società insolvente, munite di avallo cambiario apocrifo che aveva consentito di vedere i titoli "pro soluto" facendo scattare il pagamento della provvigione.
Quanto alle specifiche doglianze degli appellanti la Corte di merito rilevava che: le ordinanze del Pretore in data 21-12-1995 e 8-3-1996 dichiarative della contumacia del OT erano state emesse legittimamente;
quest'ultimo non poteva essere ritenuto estraneo alle azioni truffaldine sia perché il prezzo globale stratosferico di dodici miliardi di lire era comprensivo della provvigione pretesa dalla Consulta, società controllata dal OT e promotrice della transazione, sia a causa del ruolo in concreto svolto da questi e dal suo collaboratore ed esecutore AL, proponente, in qualità di acquirenti, due società pragliesi sull'orlo del fallimento, sia infine per il danno subito dalla VI di NE che, a fronte della consegna di tre camions carichi di merce, e del versamento di circa 5 miliardi di lire, aveva ricevuto in cambio "carta straccia" rappresentata da titoli falsificati da uomini della "Consulta"; in ordine al CI, amministratore della Consulta, tenuta, per contratto, ad assumere informazioni, ricorsi presso la banca designata per lo avallo, controllare l'affidabilità dei clienti che andava a proporre il medesimo, non poteva essere considerato estraneo alla truffa poiche, presente quando RA aveva finto di chiedere alla KO AN, referenze per la ditta che rappresentava, non aveva controllato l'identità dell'interlocutore e la genuinità delle informazioni e aveva finto di non vedere le azioni truffaldine parte in essere dal OT e del AL, uomini della Consulta, a seguito delle quali aveva percepito quasi cinque miliardi di lire sostenendo che i titoli, peraltro non garantiti da avalli invalidi, ceduti "pro soluto", erano diventati praticamente contante e abilitavano la Consulta a riscuotere la provvigione in unica soluzione, tanto più che trattavasi di persona con una esperienza trentennale alla direzione di multinazionali e non già di un dilettante.
Propongono ricorso per cassazione per mezzo dei loro difensori OT NC e CI RO, deducendo: il primo: 1) mancanza ed illogicità della motivazione per travisamento dei fatti in ordine alla pronuncia di conferma delle ordinanze contumaciati del Pretore di Milano;
2) insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta penale responsabilità del ricorrente;
il secondo: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 604 c.1^ c.p.p. in relazione all'art. 522 c.p.p.; 2) nullità della sentenza per erronea applicazione degli art. 110 - 56 e 640 cod. pen. in ordine agli obblighi civilistici del ricorrente quale mediatore della transazione commerciale tra la società VI di NE e le società ceche;
3) erronea applicazione dell'art. 56 in relazione degli art. 40 cpv. e 43 cod. pen.; 4) erronea applicazione degli art.40, 41 e 110 cod. pen.; 5) manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo del travisamento del fatto nonché della fattispecie civilistica invocata a sostegno del reato di truffa ed erronea applicazione dell'art. 192 c. 3^ c.p.p. in ordine alla valenza probatoria attribuita alle dichiarazioni dei coindagati cechi;
7) erronea applicazione degli art. 1, 59, 56, 61 n. 7 cod. pen.; 8) erronea interpretazione degli art. 165, 196, 640 cod. pen. nella parte in cui la sospensione condizionale della pena era stata subordinata al pagamento, entro breve termine, di ingente somma di danaro liquidata, a titolo di provvisionale, alla parte civile;
carenza di motivazione sul punto.
Motivi della decisione
Le doglianze del OT sono prive di fondamento. Quanto alla prima le conclusioni dell'indagine peritale secondo cui le condizioni fisiche del ricorrente, - portatore di un disturbo marginale di personalità e scarsamente resistente allo "stress" quale soggetto affetto da nevrosi d'ansia con manifestazioni depressive, fobiche, e da attacchi di panico - sconsigliavano un suo coinvolgimento in condizioni stressanti, sono state valutate dalla Corte di merito che ha evidenziato, da un lato, la particolare situazione psicofisica del OT non costituitiva di un impedimento del medesimo a comparire all'udienza, dall'altro la mancata richiesta di sottoposizione dell'imputato ad esame dibattimentale che avrebbe, tuttavia, potuto essere affrontata con l'assistenza di un medico ad istanza del quale l'esame avrebbe potuto esse differito o sospeso tutte le volte che se ne fosse presentata l'opportunità.
Non sussiste, pertanto, il vizio logico denunciato avendo il giudice di merito dato conto, con argomentazioni prive di incongruenze, adeguate e convincenti, dell'insussistenza, nella specie, dell'incapacità dell'imputato a partecipare, coscientemente, al processo.
Per ciò che concerne la censura relativa alla inattendibilità del quadro accusatorio non emergendo il ruolo del OT nella perpetrazione della truffa, peraltro solo tentate, a danno della società VI di NE, rileva la Corte che nell'impugnata sentenza, al contrario, è delineata con chiarezza l'attività criminosa del OT, laddove, sulla base di una puntuale ricostruzione dei fatti, incensurabile in questa sede di legittimità, si evidenzia che il progetto criminoso degli uomini della Consulta si era reso palese fin dalla falsificazione delle prime referenze bancarie ed era stato connotato, nella sua realizzazione, dalla costante presenza del predetto, sulla scena della truffa.
Per quanto concerne il CI osserva la Corte: il primo motivo di ricorso con cui si è dedotta la mancanza di correlazione tra accusa contestata e sentenza non ha fondamento.
Invero secondo il ricorrente, da un lato, non sarebbe stato fatto riferimento alla condotta penale concorrente dei legali rappresentanti delle società cecoslovacche senza la cui cooperazione il reato non si sarebbe potuto concretare, dall'altro sarebbe stato individuato l'illecito profitto del CI per aver incassato l'importo di un contratto truffaldino di mediazione che integrerebbe, non già l'ipotesi di tentativo, bensì di delitto ex art. 640 cod. pen., consumato. Senonché nel capo di imputazione la condotta criminosa del CI è stata individuata nell'omessa informazione al consiglio di amministrazione della "VI di NE" s.p.a. della falsità della firma per avallo delle cambiali offerte in corrispettivo della merce oggetto di trattativa per la compravendita, con la mediazione della "Consulta", mentre la fattispecie criminosa è stata individuata nella fornitura della merce senza corrispettivo all'acquirente società ceca, non realizzatasi "a causa dell'intervenuto sequestro della merce stessa e dei titoli di credito".
Conseguentemente il compenso per la mediazione prestata dalla "Consulta", pari a lire 4.687.278.946, corrisposto in titoli di credito dalla società VI di NE è stato considerato, nel capo a) come la conseguenza dannosa, immediata e diretta, del tentativo di truffa posto in essere dal CI e dal OT, in concorso con altri, in pregiudizio di detta società mediante il contratto di compravendita stipulato, fraudolentemente, con la società ceca IX, a nulla rilevando che a carico del CI e del OT sia stato configurato un altro tentativo di truffa (capo b) consistito in attività semplicemente volta ad ottenere il pagamento di analogo compenso a titolo di mediazione a favore della "Consulta" per altro contratto con altra società ceca, attività considerata idonea, di per sè, a configurare il reato di cui all'art. 56 e 640 cod. pen. Non si verte, pertanto, nella fattispecie, in un'ipotesi di contestazione alternativa, come assume la difesa del ricorrente, bensì in ipotesi ben distinte e delineate che hanno consentito all'imputato di valutare, nei suoi contenuti essenziali, gli addebiti mossigli.
Invero il principio della correlazione tra accusa e sentenza va inteso in funzione della finalità cui è ispirato che consiste nella tutela del diritto di difesa.
Conseguentemente è configurabile la violazione di tale principio solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità nel senso che siasi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così di fronte ad un fatto del tutto nuovo, per il medesimo imprevedibile, fattispecie che esula del tutto nel caso di specie.
Il secondo motivo di ricorso del CI con cui si deduce l'erronea applicazione degli art. 110, 56 - 640 cod. pen. in relazione all'art.1759 cod. civile è parimenti infondato.
L'assunto del ricorrente secondo cui il medesimo sarebbe stato silente, quale rappresentante della società mediatrice, nei confronti della VI di NE s.p.a. dell'accertata insolvibilità dei contraenti cecoslovacchi e degli artifici posti in essere da costoro, in concorso con il AL, per dissimulare l'insolvibilità dei medesimi sol perché tali circostanze erano ben note all'amministratore delegato della "VI di NE", AR RO, che aveva partecipato direttamente alla intera vicenda, non ha pregio.
Come ha osservato la Corte di merito nel contratto stipulato dal CI con la VI le parti hanno posto in evidenza che le trattative concernenti la stipulazione dei negozi di fornitura di merci di detta società nei confronti delle cooperative ceche IX e VE sono insorte in virtù dell'opera e dell'assistenza prestata dalla Consulta, attivate anche per la ricerca della clientela, essendosi quest'ultima assunto il ruolo di "partner" e di "consulente esperto di commercio internazionale", sicché il CI aveva l'obbligo di riferire alla VI gli evidenti segnali dell'"aggiramento" truffaldino posto in essere a danno di quest'ultima fin dal momento delle false referenze bancarie fornite dalla impresa ceca IX "con un fax che era solo fumo negli occhi e la cui macroscopica e grossolana falsità materiale non poteva sfuggire ad un uomo con l'esperienza dirigenziale trentennale del CI".
Correttamente i giudici di secondo grado hanno ritenuto che l'imputato di cui trattasi abbia posto in essere una condotta di partecipazione all'operazione avendo preferito tacere mentre aveva l'obbligo di parlare riferendo gli episodi truffaldini a sua conoscenza ai rappresentanti della VI di NE che "a differenza di OR, non erano stati irretiti o comprati". Come costantemente è stato ritenuto da questa Suprema Corte (tra le altre Cass. II^ 19-4-1991, Salvalaio) l'artificio o il raggiro richiesti per la sussistenza del reato di truffa possano consistere anche nel silenzio, maliziosamente serbato su alcune circostanze da chi abbia il dovere di farle conoscere in quanto il comportamento dell'agente, in tal caso, non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l'inganno, la fonte del dovere di informazione potendo risiedere anche in una norma extrapenale, come l'art. 1337 cod. civile che impone alle parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, l'obbligo del comportamento secondo buona fede o come l'art. 1759 c.c. in caso di contratto concluso tramite mediatore che impone a questo ultimo di "comunicare alle parti le circostanze a lui note relativa alla valutazione e alla sicurezza dell'affare" in virtù del dovere di imparzialità incombente sul mediatore stesso. Il terzo motivo di ricorso con cui viene dedotta la erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen. in relazione agli art. 40 cpv. e 43 cod. pen. sotto il profilo dell'incompatibilità tra tentativo e dolo eventuale e tentativo e condotta omissiva è, parimenti, infondato.
Se è vero, infatti, che, in tema di tentativo, l'univocità degli atti è del tutto incompatibile con lo stato di dubbio che caratterizza la figura del dolo eventuale che si configura quando l'agente, pur non avendo di mira il fatto - reato, accolga la possibilità che esso si verifichi, essendo al contrario l'univocità elemento sintomatico di una volontà immediata, direttamente volta alla lezione degli interessi tutelati dalla norma, è altrettanto vero che, nella specie, la Corte di merito ha posto in evidenza la partecipazione diretta del CI all'operazione finalizzata ad "un'enorme truffa" a danno della VI di NE mediante una condotta "accorta" e "prudente", così chiaramente delineando non già l'ipotesi del dolo eventuale bensì quella del dolo diretto, avendo, tra l'altro, l'imputato firmato, a nome della Consulta, un contratto prevedente un compenso di circa cinque miliardi di lire per la fornitura di merci a società ceche, destinate a non essere pagata.
Nè può sostenersi validamente l'incompatibilità tra tentativo e reato omissivo quando, come nella specie, siasi in presenza di una condotta commissiva mediante omissione in cui l'evento dannoso viene prodotto dal comportamento silente di chi aveva l'obbligo giuridico di informare, concretante l'ipotesi, attuosa, dell'artificio e del raggiro, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 640 c.p. e che consente di delineare, sotto il profilo spazio - temporale, l'ipotesi delle idoneità e non equivocità degli atti posti in essere dall'agente rispetto all'evento, non verificatosi, concretamente, per cause indipendenti dalla volontà di quest'ultimo. Il quarto motivo di ricorso con cui si deduce l'erronea applicazione del combinato disposto degli art. 40, 41 e 110 cod. pen. in ordine all'efficienza causale del contributo concorsuale del CI nella causazione del reato è assorbito dalle considerazioni già svolte in ordine al secondo motivo.
Il quinto motivo di ricorso con cui si deduce vizio logico in ordine alla ritenuta certezza nell'invalidità assoluta del mezzo di pagamento adottato e nell'insolvenza delle società acquirenti è manifestamente infondato avendo i giudici di merito, precisato, con argomentazioni congruenti, adeguate e convincenti che i contratti di compravendita per cui è processo erano stati sottoscritti presso la VI dopoché tale società aveva ricevuto assicurazioni, tramite lettera inviata a mezzo fax, risultata apocrifa, della solubilità bancaria della società ceca IX da parte dell'apparente mittente KO AN in conseguenza delle quali la venditrice aveva accettato il pagamento, a mezzo cambiali, ed in relazione anche all'opera prestata dalla "Consulta" che aveva garantito la propria "congrua" capacità nell'offrire la propria assistenza nelle iniziative della VI tese ad incrementare la diffusione dei propri prodotti sui mercati esteri.
Anche il sesto motivo di ricorso con cui si eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 192 c. 3^ c.p.p. in riferimento alla valenza probatoria delle dichiarazioni dei coindagati cechi RA e AD considerate alla stregua di testimonianze e non già di chiamate in correità è affatto da manifesta infondatezza.
Come risulta dal testo dell'impugnata sentenza le cambiali emesse dalla IX, falsamente avallate dalla KO AN, subito presentate dalla VI di NE, allo sconto, erano state rifiutate con la motivazione che l'apparente avallante non era legittimata a compiere tale tipo di operazioni ed altre tre cambiali, che avrebbero dovuto sostituirle, munite di avallo da parte di altro ente - la COB - erano risultate false come aveva accertato l'Interpol che aveva innescato "il procedimento penale a Praga e in Italia". Le dichiarazioni dei due cittadini cechi hanno, dunque, valore semplicemente indiziario rispetto ad elementi di prova acquisiti agli atti di causa che, stante la loro univocità e concordanza, idoneamente sono state valutate, unitamente alle circostanze obiettive sopra indicate, al fine del giudizio di responsabilità formulato nei confronti del prevenuto.
Il settimo motivo di ricorso con cui si eccepisce l'erronea applicazione degli art. 1, 59, 56 e 61 n. 7 cod. pen. sotto il profilo della prospettata incompatibilità tra delitto tentato e circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è parimenti inammissibile trattandosi di doglianza non dedotta in sede di merito.
Infine l'ottavo motivo di ricorso con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione di legge e carenza di motivazione nella parte in cui è stata subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale entro breve termine dal deposito della sentenza di merito è infondato.
Il giudice di merito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha il potere di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale entro un termine anteriore alla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna a norma dell'art. 165 ult. comma cod. pen. Nè può ritenersi immotivato il riferimento fatto dai giudici di merito alle condizioni economiche del CI avendo il medesimo svolto per innumerosi anni ruoli dirigenziali in grandi imprese e dovendosi presumere che abbi ricevuto una cospicua renumerazione per l'attività svolta per la Consulta nell'operazione VI di NE - IX.
Invero la valutazione della capacità economica del condannato e della sua concreta capacità di sopportare l'onore del risarcimento pecuniario ha natura discrezionale, pur se motivata alla luce delle risultanze processuali.
Nella specie, poiché il beneficio della sospensione condizionale è stato condizionato al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale sulla base di un accertamento limitato del danno, formulato dal giudice di merito nella base di criteri presuntivi, congrui ed adeguati, la valutazione compiuta è esente da censure in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, al pagamento, in saldo, delle spese processuali nonché alla refusione delle spese ed onorari in favore della Parte Civile che si liquidano in complessive lire 2.240.000 di cui lire 240.000 per spese.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio il 13 novembre 1997. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 1998