Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/1997, n. 870
CASS
Sentenza 13 novembre 1997

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Massime2

L'artificio o il raggiro richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, la fonte del dovere di informazione potendo risiedere anche in una norma extrapenale come gli art. 1377 o 1759 cod. civ.(Fattispecie in cui è stato ravvisato l'inganno nel comportamento del mediatore che non ha comunicato alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, in violazione del dovere di imparzialità sul medesimo incombente)

Nel concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al versamento di una provvisionale, ben può il giudice fissare un termine per il pagamento anteriore alla data di passaggio in giudicato della sentenza.

Commentario1

  • 1Concorso tra truffa e appropriazione indebita
    Vittorio Mirra · https://www.filodiritto.com/ · 14 marzo 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/1997, n. 870
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 870
Data del deposito : 13 novembre 1997

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