Articolo 78 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 77Articolo 79
Versione
14 marzo 1965
Art. 78.
Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dello articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, numero 2638 , e dell' articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate per l'anno finanziario 1965 come segue:
Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500.000.000 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.000.000.000 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000.000.000 Arma dei carabinieri . . . . . . . . . . . " 2.500.000.000
Entrata in vigore il 14 marzo 1965