Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2007, n. 19373
CASS
Sentenza 15 marzo 2007

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In tema di responsabilità da sinistri stradali, la strada sdrucciolevole, a causa di pioggia caduta poco prima della perdita di controllo del veicolo da parte del suo conducente, non integra gli estremi del caso fortuito, il quale si verifica quando sussiste il nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento, ma fa difetto la colpa, in quanto l'agente non ha causato l'evento per sua negligenza o imprudenza; questo, quindi, non è, in alcun modo, riconducibile all'attività psichica del soggetto. Ne consegue che, qualora una pur minima colpa possa essere attribuita all'agente, in relazione all'evento dannoso realizzatosi, automaticamente viene meno l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 45 cod. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2007, n. 19373
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19373
    Data del deposito : 15 marzo 2007

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