Sentenza 15 marzo 2007
Massime • 1
In tema di responsabilità da sinistri stradali, la strada sdrucciolevole, a causa di pioggia caduta poco prima della perdita di controllo del veicolo da parte del suo conducente, non integra gli estremi del caso fortuito, il quale si verifica quando sussiste il nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento, ma fa difetto la colpa, in quanto l'agente non ha causato l'evento per sua negligenza o imprudenza; questo, quindi, non è, in alcun modo, riconducibile all'attività psichica del soggetto. Ne consegue che, qualora una pur minima colpa possa essere attribuita all'agente, in relazione all'evento dannoso realizzatosi, automaticamente viene meno l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 45 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2007, n. 19373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19373 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 15/03/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 426
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 034732/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CO LE, N. IL 23/07/1962;
avverso SENTENZA del 03/03/2006 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. DE BLASIIS D. che ha chiesto il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Uditi i difensori Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) D. del foro di Roma e FORTE M. L. del foro di (Ndr: testo originale non comprensibile) che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON LE ha proposto due ricorsi per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, emessa in data 3 marzo 2006, con la quale veniva condannato per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della normativa sulla circolazione stradale, deducendo quali motivi, nella prima impugnazione, l'illogicità manifesta della motivazione in tema di responsabilità, in quanto il sinistro era stato causato dall'allagamento della sede stradale per effetto di acqua piovana frammista a liquame e residui oleosi fuoriusciti improvvisamente da un tombino della rete stradale, sicché l'incidente si sarebbe verificato qualunque fosse stata la velocità del mezzo condotto dal ricorrente, onde non assumeva rilievo il temporale in atto, le condizioni di allagamento della strada e la velocità di circa 70 Km/h del veicolo condotto dall'imputato, in quanto si era in presenza di un evento imprevedibile, e l'erronea interpretazione di alcuni dati processuali dalla perizia alla deposizione del teste Tuzzi, dai quali risultano l'imprevedibilità dell'evento (strada viscida per presenza di liquame e residui oleosi, fuoriusciti da un tombino), l'adeguatezza della velocità anche in presenza di un temporale e l'impossibilità dello slittamento, ove fosse stata soltanto bagnata la sede stradale. Il secondo ricorso lamentava la violazione dell'art. 45 c.p., poiché si era in presenza di un evento imprevedibile come tale configurante un'ipotesi di caso fortuito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che non si è verificata alcuna prescrizione del reato, la quale maturerebbe il 21 maggio 2007, ma in realtà si verificherà in data 11 novembre 2007, in quanto bisogna considerare la sospensione dal 29 marzo 2004 al 20 settembre s. . per un rinvio del dibattimento in seguito all'adesione del difensore di fiducia all'astensione di categoria. Ciò posto, le censure appaiono fondate, sicché l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.
Infatti, nonostante il ricorso non sia autosufficiente cioè non contenga la specifica indicazione del materiale probatorio richiamato, non dia prova della veridicità di detto dato o della sua insussistenza, ma indichi solo l'elemento fattuale, il dato probatorio o l'atto processuale da cui discende l'incompatibilità con la ricostruzione adottata in sentenza, espone le ragioni per cui detto atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità (cfr. oltre a Cass. sez. 6^, n. 10951 del 2006 cit. anche Cass. sez. 1^, 14 giugno 2006 n. 20370 rv. 233778 e rv. 234115 dello stesso estensore, Cass. sez. 6^, 7 luglio 2006 n. 23781 rv. 234152 e Cass. sez. 6^, 6 luglio 2006 n. 23524 rv. 234153), soprattutto per quanto attiene all'illogicità manifesta ed alla carenza di motivazione risultante dal testo del provvedimento. Orbene, la Corte territoriale ha rilevato che la velocità, nella punta massima consentita in caso di pioggia, era, comunque, non adeguata alle condizioni della strada allagata (percorso di campagna senza canali di scolo ed esistenza di un sottopasso ferroviario) ed a quelle atmosferiche (nella zona si era abbattuto un forte temporale), ma ha anche chiarito che la velocità non era adatta "soprattutto all'attraversamento di questa parte di maggior sostanza oleosa sulla carreggiata" ed ha aggiunto che "se non ci fosse stata quella fanghiglia forse (il veicolo condotto dall'imputato) avrebbe avuto una lieve sollecitazione centrifuga, ma non tale da perdere completamente il controllo". Peraltro, nell'affrontare il "punto centrale" della prevedibilità... della presenza di un ristagno d'acqua e di liquame fuoriuscito da un tombino che era sul margine destro della carreggiata, la Corte capitolina si sofferma sulla possibilità di prevedere il ristagno di acqua in prossimità di un sottopasso ferroviario, in una strada senza cunette laterali di scolo ed in leggera pendenza, mentre non si considera l'avvistabilità della macchia d'olio, l'esistenza di manovre imperite da parte del ricorrente e la presenza di un comportamento colposo in relazione alle specifiche e particolari condizioni ambientali. Ed invero, secondo costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. oltre la sentenza citata nell'impugnata sentenza anche Cass. sez. 4^, 27 aprile 1989 n. 629 rv. 181153) in tema di responsabilità da sinistri stradali, la strada sdrucciolevole, a causa di pioggia caduta poco prima della perdita di controllo del veicolo da parte del suo conducente, non integra gli estremi del caso fortuito, il quale si verifica quando sussiste il nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento, ma fa difetto la colpa, in quanto l'agente non ha causato l'evento per sua negligenza o imprudenza, sicché l'evento non sia,in alcun modo, riconducibile all'attività psichica del soggetto. Ne consegue che, qualora una pur minima colpa possa essere attribuita all'agente, automaticamente viene meno l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 45 c.p.. Tuttavia, nella fattispecie, non si è focalizzato il rapporto di causalità delle condizioni indipendenti (velocità del veicolo e macchia d'olio) e non si è individuata una colpa in relazione alle specifiche condizioni ambientali non limitate solo al forte temporale da poco abbattutosi sulla zona, alla sede stradale allagata ed alla velocità del mezzo, ma rese peculiari dalla presenza e dalla possibilità di avvistamento della fanghiglia e della macchia oleosa. Pertanto il giudice in sede rinvio dovrà accertare la presenza di un minimo grado di colpa tale da escludere nella specifica situazione la possibilità di configurare un'ipotesi di caso fortuito e l'esistenza di un rapporto di causalità tra le due condizioni indipendenti della velocità, mantenuta dal veicolo, comunque al limite di quella consentita in caso di pioggia, e della presenza della macchia d'olio e della sua avvistabilità o prevedibilità o, al limite, di un minimo grado di colpa tale da determinare con elevata probabilità l'evento anche senza il particolare assetto della sede stradale resa molto viscida dalla fanghiglia e dalla macchia oleosa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma, altra sezione.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2007