Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 885
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica della cartella di pagamento presupposta

    L'Agenzia delle Entrate e il Comune di Meta, pur regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e non hanno fornito prova della notifica della cartella.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale del credito tributario

    L'Agenzia delle Entrate e il Comune di Meta, pur regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e non hanno fornito prova di atti interruttivi della prescrizione.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento

    In assenza di prova contraria da parte delle resistenti, le deduzioni del ricorrente circa la prescrizione e la conseguente illegittimità dell'intimazione sono ritenute fondate.

  • Accolto
    Mancata notifica della cartella di pagamento presupposta

    L'Agenzia delle Entrate e il Comune di Meta, pur regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e non hanno fornito prova della notifica della cartella.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale del credito tributario

    L'Agenzia delle Entrate e il Comune di Meta, pur regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e non hanno fornito prova di atti interruttivi della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 885
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 885
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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