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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 885/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FORTUNATO MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12113/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Meta - Via Municipio 13 80062 Meta NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220467861000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 218/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259014493323/000, notificata in data 28 aprile 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, fondata sulla cartella di pagamento n. 07120110220467862/000, notificata il 21 novembre 2011, avente ad oggetto TARSU e tributo provinciale per l'anno d'imposta 2010 del Comune di Meta.
Il ricorrente ha dedotto:
– la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta;
– l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario, trattandosi di tributo locale periodico, in assenza di atti interruttivi validamente notificati nel periodo compreso tra il 2011 e il 2025;
– la conseguente illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973.
Ha quindi chiesto l'annullamento dell'intimazione e della cartella, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Comune di Meta, ancorché ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti, rimanendo contumaci e non depositando alcuna memoria difensiva né documentazione idonea a confutare le deduzioni del ricorrente.
La causa è stata trattenuta in decisione dal giudice monocratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il contribuente ha eccepito, in modo puntuale e circostanziato, sia la mancata prova della notifica della cartella di pagamento presupposta, sia l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito per TARSU anno
2010, deducendo l'assenza di qualunque atto interruttivo validamente notificato nel periodo successivo alla formazione del ruolo.
A fronte di tali specifiche allegazioni l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed il Comune di Meta quale ente impositore, pur regolarmente evocati in giudizio, sono rimasti contumaci, non costituendosi e non producendo alcuna prova della notifica della cartella del 2011, né di eventuali atti interruttivi della prescrizione, né svolgendo alcuna confutazione delle deduzioni del ricorrente.
Secondo il consolidato principio processuale, in materia tributaria, la mancata contestazione specifica dei fatti dedotti dal contribuente, ove l'Amministrazione rimanga contumace o comunque non fornisca prova contraria, comporta che tali fatti debbano ritenersi provati, ricadendo sull'ente impositore e sull'agente della riscossione l'onere di dimostrare la sussistenza del titolo e la tempestività dell'azione esecutiva.
Pertanto, in assenza di qualsiasi attività difensiva delle parti resistenti e di prova contraria, devono ritenersi fondate le deduzioni del ricorrente circa l'intervenuta prescrizione del credito e la conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento, la quale risulta priva di valido titolo esecutivo.
Ne consegue l'annullamento dell'intimazione impugnata e della cartella presupposta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico solidale dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione e del Comune di Meta, ancorché contumaci nella misura indicata in dispositivo e distrazione al difensore avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1) dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato e la sottesa cartella di pagamento;
Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro
200,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FORTUNATO MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12113/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Meta - Via Municipio 13 80062 Meta NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110220467861000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 218/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259014493323/000, notificata in data 28 aprile 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, fondata sulla cartella di pagamento n. 07120110220467862/000, notificata il 21 novembre 2011, avente ad oggetto TARSU e tributo provinciale per l'anno d'imposta 2010 del Comune di Meta.
Il ricorrente ha dedotto:
– la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta;
– l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario, trattandosi di tributo locale periodico, in assenza di atti interruttivi validamente notificati nel periodo compreso tra il 2011 e il 2025;
– la conseguente illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973.
Ha quindi chiesto l'annullamento dell'intimazione e della cartella, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Comune di Meta, ancorché ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti, rimanendo contumaci e non depositando alcuna memoria difensiva né documentazione idonea a confutare le deduzioni del ricorrente.
La causa è stata trattenuta in decisione dal giudice monocratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il contribuente ha eccepito, in modo puntuale e circostanziato, sia la mancata prova della notifica della cartella di pagamento presupposta, sia l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito per TARSU anno
2010, deducendo l'assenza di qualunque atto interruttivo validamente notificato nel periodo successivo alla formazione del ruolo.
A fronte di tali specifiche allegazioni l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed il Comune di Meta quale ente impositore, pur regolarmente evocati in giudizio, sono rimasti contumaci, non costituendosi e non producendo alcuna prova della notifica della cartella del 2011, né di eventuali atti interruttivi della prescrizione, né svolgendo alcuna confutazione delle deduzioni del ricorrente.
Secondo il consolidato principio processuale, in materia tributaria, la mancata contestazione specifica dei fatti dedotti dal contribuente, ove l'Amministrazione rimanga contumace o comunque non fornisca prova contraria, comporta che tali fatti debbano ritenersi provati, ricadendo sull'ente impositore e sull'agente della riscossione l'onere di dimostrare la sussistenza del titolo e la tempestività dell'azione esecutiva.
Pertanto, in assenza di qualsiasi attività difensiva delle parti resistenti e di prova contraria, devono ritenersi fondate le deduzioni del ricorrente circa l'intervenuta prescrizione del credito e la conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento, la quale risulta priva di valido titolo esecutivo.
Ne consegue l'annullamento dell'intimazione impugnata e della cartella presupposta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico solidale dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione e del Comune di Meta, ancorché contumaci nella misura indicata in dispositivo e distrazione al difensore avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1) dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato e la sottesa cartella di pagamento;
Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro
200,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione.