TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7870/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7870/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DORI SARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DORI SARA VI IN (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPPELLO ALESSANDRO, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAPPELLO ALESSANDRO
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 25.06.2024 la Sig.ra (nata a Parte_1
Modena, il 05.10.1995) e il Sig. IN VI, nato a [...] il [...]) proponevano domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con richiesta di sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte. Si premette che a seguito della convivenza è nata, in data 12.10.2023, . Persona_1
Al principio il giudice delegato fissava, per il 14.11.2024, una prima udienza per chiarimenti alla luce della richiesta, effettuata in sede di ricorso, dell'intervento dei Servizi Sociali. Poi, alla luce degli avvenuti chiarimenti il Giudice delegato fissava per il 23.01.2025 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che rinunciavano a comparire personalmente.
Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice, tratteneva la causa in decisione. Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento: a) disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore Persona_1 con delega al Servizio Sociale territorialmente competente affinché possa supportare i genitori
pagina 1 di 5 nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alla cura, istruzione ed educazione della minore e coadiuvarli nel rispetto del calendario del diritto di visita nonché nella soluzione di eventuali problematiche inerenti al quotidiano per un tempo di almeno 3 anni onerandolo di riferire al Giudice Tutelare qualora si renda necessario;
b) disporre il collocamento della minore con la madre presso l'alloggio in semi autonomia individuato dal Servizio Sociale nell'ambito del progetto dallo stesso predisposto sito in Bologna, via Giuseppe Cesare Abba n. 4; c) disporre che, in considerazione della tenera età della minore, il diritto di visita del padre sia previsto, al momento, in due visite, di cui una infrasettimanale ed una nel fine settimana, entrambe della durata di due ore circa con la vicinanza della stessa in caso di bisogno, ferma restando la facoltà per i genitori di apportare modifiche concordandole con il Servizio Sociale. I nonni paterni potranno partecipare a tali incontri;
d) In previsione dell'imminente periodo estivo, la madre potrà trascorrere un periodo di tre settimane in Repubblica Ceca, per far visita ai parenti, insieme alla bambina per la quale verrà richiesto autonomo documento di espatrio. Il padre dà il proprio assenso affinché la minore espatri per il periodo concordato in Repubblica Ceca e la madre si impegna, per tutto il Per_1 periodo in cui sarà all'estero, ad effettuare almeno una volta al giorno una video-chiamata al padre per fargli vedere e salutare la bambina;
e) Sempre con riferimento al periodo estivo, tenuto conto del periodo in cui la madre sarà in
Repubblica Ceca, nei mesi di Luglio ed Agosto 2024, per tre settimane, anche non consecutive, scelte dal padre, questi potrà tenere con sé la piccola fino ad un massimo di quattro ore al Per_1 giorno, nel pomeriggio, in base all'adattamento della piccola La madre dovrà essere Per_1 informata su dove si troverà il padre con la bambina e rimarrà reperibile per qualsiasi necessità;
f) le parti si impegnano a concordare con il Servizio Sociale, man mano che la bambina crescerà, tempi più lunghi di permanenza di con il padre avendo cura del preminente interesse della Per_1 minore alla bigenitorialità. Il pernottamento verrà inserito quando la bambina potrà autonomamente dormire a casa del padre senza aver bisogno delle cure della madre, sentito il pediatra e con la valutazione positiva del Servizio Sociale.
g) disporre che il padre contribuisca al mantenimento della minore quantificato nell'importo di euro 250,00 mensili oltre alle spese straordinarie da intendersi interamente a Suo carico fino a quando la madre non avrà reperito un'occupazione e secondo la disciplina prevista dal Protocollo del Tribunale di Bologna.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, a seguito di attenta valutazione riguardante le determinazioni attinenti alla figlia della coppia, minorenne, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporti con entrambi i genitori, nella salvaguardia del diritto degli stessi alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse della minore l'affido condiviso con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative ad istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi saranno pertanto assunte dai genitori di comune accordo tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate da ciascuno separatamente.
La frequentazione avverrà secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Il collegio valuta positivamente il supporto del nucleo familiare da parte dei servizi sociali. Tale
pagina 2 di 5 sostegno appare indubbiamente tutelante nei confronti della bambina, molto piccola, nonché dei genitori alla luce delle dichiarazioni rese dagli stessi nell'udienza del 14.11.2024. Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Si accorda altresì a che le spese straordinarie siano intese interamente a carico del padre, fino a quando la madre non avrà reperito un'occupazione e secondo la disciplina prevista dal Protocollo del Tribunale di Bologna.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore Persona_1
con delega al Servizio Sociale territorialmente competente affinché possa supportare i
[...] genitori nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alla cura, istruzione ed educazione della minore e coadiuvarli nel rispetto del calendario del diritto di visita nonché nella soluzione di eventuali problematiche inerenti al quotidiano per un tempo di almeno 3 anni onerandolo di riferire al Giudice Tutelare qualora si renda necessario;
dà atto e dispone il collocamento della minore con la madre presso l'alloggio in semi autonomia individuato dal Servizio Sociale nell'ambito del progetto dallo stesso predisposto sito in Bologna, via Giuseppe Cesare Abba n. 4; dà atto e dispone che, in considerazione della tenera età della minore, il diritto di visita del padre sia previsto, al momento, in due visite, di cui una infrasettimanale ed una nel fine settimana, entrambe della durata di due ore circa con la vicinanza della stessa in caso di bisogno, ferma restando la facoltà per i genitori di apportare modifiche concordandole con il Servizio Sociale. I nonni paterni potranno partecipare a tali incontri;
dà atto e dispone, in previsione dell'imminente periodo estivo, la madre potrà trascorrere un periodo di tre settimane in Repubblica Ceca, per far visita ai parenti, insieme alla bambina per la quale verrà richiesto autonomo documento di espatrio. Il padre dà il proprio assenso affinché la minore Per_1 espatri per il periodo concordato in Repubblica Ceca e la madre si impegna, per tutto il periodo in cui sarà all'estero, ad effettuare almeno una volta al giorno una video-chiamata al padre per fargli vedere e salutare la bambina;
dà atto e dispone che nei mesi di Luglio ed Agosto 2024, per tre settimane, anche non consecutive, scelte dal padre, questi potrà tenere con sé la piccola fino ad un massimo di quattro ore al giorno, Per_1 nel pomeriggio, in base all'adattamento della piccola . La madre dovrà essere informata su dove Per_1 si troverà il padre con la bambina e rimarrà reperibile per qualsiasi necessità; dà atto e dispone che il padre contribuisca al mantenimento della minore quantificato nell'importo di euro 250,00 mensili oltre alle spese straordinarie da intendersi interamente a Suo carico fino a quando la madre non avrà reperito un'occupazione e secondo la disciplina prevista dal Protocollo del Tribunale di Bologna.
pagina 3 di 5 Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che le parti si impegnano a concordare con il Servizio Sociale, man mano che la bambina crescerà, tempi più lunghi di permanenza di con il padre avendo cura del preminente interesse Per_1 della minore alla bigenitorialità. Il pernottamento verrà inserito quando la bambina potrà autonomamente dormire a casa del padre senza aver bisogno delle cure della madre, sentito il pediatra e con la valutazione positiva del Servizio Sociale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 05.03.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7870/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DORI SARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DORI SARA VI IN (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPPELLO ALESSANDRO, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAPPELLO ALESSANDRO
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 25.06.2024 la Sig.ra (nata a Parte_1
Modena, il 05.10.1995) e il Sig. IN VI, nato a [...] il [...]) proponevano domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con richiesta di sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte. Si premette che a seguito della convivenza è nata, in data 12.10.2023, . Persona_1
Al principio il giudice delegato fissava, per il 14.11.2024, una prima udienza per chiarimenti alla luce della richiesta, effettuata in sede di ricorso, dell'intervento dei Servizi Sociali. Poi, alla luce degli avvenuti chiarimenti il Giudice delegato fissava per il 23.01.2025 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che rinunciavano a comparire personalmente.
Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice, tratteneva la causa in decisione. Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento: a) disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore Persona_1 con delega al Servizio Sociale territorialmente competente affinché possa supportare i genitori
pagina 1 di 5 nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alla cura, istruzione ed educazione della minore e coadiuvarli nel rispetto del calendario del diritto di visita nonché nella soluzione di eventuali problematiche inerenti al quotidiano per un tempo di almeno 3 anni onerandolo di riferire al Giudice Tutelare qualora si renda necessario;
b) disporre il collocamento della minore con la madre presso l'alloggio in semi autonomia individuato dal Servizio Sociale nell'ambito del progetto dallo stesso predisposto sito in Bologna, via Giuseppe Cesare Abba n. 4; c) disporre che, in considerazione della tenera età della minore, il diritto di visita del padre sia previsto, al momento, in due visite, di cui una infrasettimanale ed una nel fine settimana, entrambe della durata di due ore circa con la vicinanza della stessa in caso di bisogno, ferma restando la facoltà per i genitori di apportare modifiche concordandole con il Servizio Sociale. I nonni paterni potranno partecipare a tali incontri;
d) In previsione dell'imminente periodo estivo, la madre potrà trascorrere un periodo di tre settimane in Repubblica Ceca, per far visita ai parenti, insieme alla bambina per la quale verrà richiesto autonomo documento di espatrio. Il padre dà il proprio assenso affinché la minore espatri per il periodo concordato in Repubblica Ceca e la madre si impegna, per tutto il Per_1 periodo in cui sarà all'estero, ad effettuare almeno una volta al giorno una video-chiamata al padre per fargli vedere e salutare la bambina;
e) Sempre con riferimento al periodo estivo, tenuto conto del periodo in cui la madre sarà in
Repubblica Ceca, nei mesi di Luglio ed Agosto 2024, per tre settimane, anche non consecutive, scelte dal padre, questi potrà tenere con sé la piccola fino ad un massimo di quattro ore al Per_1 giorno, nel pomeriggio, in base all'adattamento della piccola La madre dovrà essere Per_1 informata su dove si troverà il padre con la bambina e rimarrà reperibile per qualsiasi necessità;
f) le parti si impegnano a concordare con il Servizio Sociale, man mano che la bambina crescerà, tempi più lunghi di permanenza di con il padre avendo cura del preminente interesse della Per_1 minore alla bigenitorialità. Il pernottamento verrà inserito quando la bambina potrà autonomamente dormire a casa del padre senza aver bisogno delle cure della madre, sentito il pediatra e con la valutazione positiva del Servizio Sociale.
g) disporre che il padre contribuisca al mantenimento della minore quantificato nell'importo di euro 250,00 mensili oltre alle spese straordinarie da intendersi interamente a Suo carico fino a quando la madre non avrà reperito un'occupazione e secondo la disciplina prevista dal Protocollo del Tribunale di Bologna.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, a seguito di attenta valutazione riguardante le determinazioni attinenti alla figlia della coppia, minorenne, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporti con entrambi i genitori, nella salvaguardia del diritto degli stessi alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse della minore l'affido condiviso con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative ad istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi saranno pertanto assunte dai genitori di comune accordo tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate da ciascuno separatamente.
La frequentazione avverrà secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Il collegio valuta positivamente il supporto del nucleo familiare da parte dei servizi sociali. Tale
pagina 2 di 5 sostegno appare indubbiamente tutelante nei confronti della bambina, molto piccola, nonché dei genitori alla luce delle dichiarazioni rese dagli stessi nell'udienza del 14.11.2024. Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Si accorda altresì a che le spese straordinarie siano intese interamente a carico del padre, fino a quando la madre non avrà reperito un'occupazione e secondo la disciplina prevista dal Protocollo del Tribunale di Bologna.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore Persona_1
con delega al Servizio Sociale territorialmente competente affinché possa supportare i
[...] genitori nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alla cura, istruzione ed educazione della minore e coadiuvarli nel rispetto del calendario del diritto di visita nonché nella soluzione di eventuali problematiche inerenti al quotidiano per un tempo di almeno 3 anni onerandolo di riferire al Giudice Tutelare qualora si renda necessario;
dà atto e dispone il collocamento della minore con la madre presso l'alloggio in semi autonomia individuato dal Servizio Sociale nell'ambito del progetto dallo stesso predisposto sito in Bologna, via Giuseppe Cesare Abba n. 4; dà atto e dispone che, in considerazione della tenera età della minore, il diritto di visita del padre sia previsto, al momento, in due visite, di cui una infrasettimanale ed una nel fine settimana, entrambe della durata di due ore circa con la vicinanza della stessa in caso di bisogno, ferma restando la facoltà per i genitori di apportare modifiche concordandole con il Servizio Sociale. I nonni paterni potranno partecipare a tali incontri;
dà atto e dispone, in previsione dell'imminente periodo estivo, la madre potrà trascorrere un periodo di tre settimane in Repubblica Ceca, per far visita ai parenti, insieme alla bambina per la quale verrà richiesto autonomo documento di espatrio. Il padre dà il proprio assenso affinché la minore Per_1 espatri per il periodo concordato in Repubblica Ceca e la madre si impegna, per tutto il periodo in cui sarà all'estero, ad effettuare almeno una volta al giorno una video-chiamata al padre per fargli vedere e salutare la bambina;
dà atto e dispone che nei mesi di Luglio ed Agosto 2024, per tre settimane, anche non consecutive, scelte dal padre, questi potrà tenere con sé la piccola fino ad un massimo di quattro ore al giorno, Per_1 nel pomeriggio, in base all'adattamento della piccola . La madre dovrà essere informata su dove Per_1 si troverà il padre con la bambina e rimarrà reperibile per qualsiasi necessità; dà atto e dispone che il padre contribuisca al mantenimento della minore quantificato nell'importo di euro 250,00 mensili oltre alle spese straordinarie da intendersi interamente a Suo carico fino a quando la madre non avrà reperito un'occupazione e secondo la disciplina prevista dal Protocollo del Tribunale di Bologna.
pagina 3 di 5 Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che le parti si impegnano a concordare con il Servizio Sociale, man mano che la bambina crescerà, tempi più lunghi di permanenza di con il padre avendo cura del preminente interesse Per_1 della minore alla bigenitorialità. Il pernottamento verrà inserito quando la bambina potrà autonomamente dormire a casa del padre senza aver bisogno delle cure della madre, sentito il pediatra e con la valutazione positiva del Servizio Sociale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 05.03.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5