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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/06/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2500/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di separazione e scioglimento del matrimonio, promossa
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
( ), residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Elisa
Morana, con studio in ZA (RG), nel viale Europa n. 14, dove elegge domicilio
RICORRENTE
Contro
nato a [...] il [...] Controparte_1
( C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1
“dichiarare la separazione dei coniugi in premessa indicati con sentenza parziale sullo status, autorizzando gli stessi a vivere separati e nel reciproco rispetto. - dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 comma terzo L. 898/1970, a seguito del passaggio in giudicato del punto di sentenza avente ad oggetto la separazione;
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”. Riferiva la ricorrente di aver contratto matrimonio civile, in data 18.4.1981, in Torino, con , dall' unione con il quale era nata la figlia il Controparte_1 Per_1
21.6.1983, residente a [...], ormai economicamente indipendente e coniugata. Dopo un periodo di serena convivenza, il rapporto tra le parti si era incrinato a causa di incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, al punto da fare venir meno ogni possibilità di proseguire la vita coniugale. Le parti, invero, risultavano separate di fatto da ben 34 anni. A quanto constava alla ricorrente, il non svolgeva, da anni, alcuna attività CP_1
lavorativa, ed era senza fissa dimora. In ordine alla definizione delle questioni patrimoniali, la stessa dichiarava di non avere alcun interesse ad ottenere una forma di mantenimento dal marito, in quanto economicamente indipendente. 4
Il resistente, sebbene regolarmente citato, non compariva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, sussistono i presupposti di legge per l'emissione di una pronuncia di separazione, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in sede di udienza del 10.04.2025, per omessa comparizione delle parti – il procuratore della ricorrente ha rappresentato l'impossibilità della sua assistita ad essere presente alla citata udienza per motivi di salute,
e quindi la rinuncia della medesima a comparire personalmente in udienza - nonchè tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalla ricorrente nel proprio atto costitutivo, dalle quali si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale ai sensi dell'art. 151 c.c., atteso il rilevante lasso di tempo trascorso dall'epoca della rottura definitiva della convivenza tra i due coniugi.
Va conseguentemente pronunciata la separazione personale della e del . Pt_1 CP_1
Null'altro andrà statuito, avendo la ricorrente dichiarato di essere economicamente indipendente, e quindi di rinunciare ad ogni forma di mantenimento da parte del marito.
Con separata ordinanza deve essere disposta la prosecuzione del giudizio relativamente all'ulteriore domanda di emissione di una sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con il resistente, proposta 5
cumulativamente con quella di separazione giudiziale, e ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023.
Il regolamento delle spese di lite va rinviato alla pronuncia della sentenza definitiva divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, non definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe nella contumacia del resistente, Controparte_1
data comunicazione degli atti al P.M. in sede pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
ZA (RG) il 17.12.1956, e nato a [...] il Controparte_1
26.12.1958, uniti in matrimonio in data 18.04.1981, in Torino (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Torino dell'anno 1981, p. I, atto n. 234).
Dispone come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio sulla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulativamente proposta dalla ricorrente. 6
Rinvia il regolamento sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva di divorzio.
Così deciso, in Ragusa il 12.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti