Decreto cautelare 24 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 21 marzo 2024
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 30/01/2026, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01850/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01928/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1928 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Andrea Ippoliti che la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Adriano Tonachella che la rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso principale
del provvedimento del 15/02/24 con cui Roma Capitale ha ordinato di non effettuare gli interventi oggetto della cila acquisita con prot. n. -OMISSIS- del 09/06/23;
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti
del provvedimento prot. -OMISSIS- del 07/03/2024 emesso da Roma Capitale
e, ove occorra, per la disapplicazione della circolare del Dipartimento PAU prot. -OMISSIS- del 19/03/2012.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. IC AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 23/02/24 e 24/02/24 la -OMISSIS- s.r.l. ha impugnato il provvedimento del 15/02/24 con cui Roma Capitale ha ordinato di non effettuare gli interventi oggetto della cila acquisita con prot. n. -OMISSIS- del 09/06/23.
Roma Capitale, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 07/03/24, ha concluso per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. 1119/24, emessa il 20/03/24 e pubblicata il 21/03/24, il Tribunale ha preso atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda cautelare.
Con atto notificato il 06/04/24 e depositato in pari data la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti il provvedimento prot. -OMISSIS- del 07/03/2024 emesso da Roma Capitale.
Alla pubblica udienza del 13/01/26 il Tribunale, ai sensi dell’art. 73 cpa, ha dato avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso principale e della possibile inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti; all’esito, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è, in parte, improcedibile e, per il resto, inammissibile per carenza d’interesse come da avviso ex art. 73 cpa dato nel corso della pubblica udienza del 13/01/26.
Con il ricorso principale la -OMISSIS- s.r.l. impugna il provvedimento del 15/02/24 con cui Roma Capitale ha ordinato di non effettuare gli interventi oggetto della cila acquisita con prot. n. -OMISSIS- del 09/06/23.
Il provvedimento in esame è così motivato:
“ La parziale rimozione dei teli in PVC solo sui lati corti della terrazza coperta sovrastante il ristorante e la rimozione parziale della tamponatura della pergotenda con teli in PVC sui lati corti risulta difforme a quanto prevede la Circolare esplicativa del Dipartimento PAU prot. -OMISSIS-/2012. Il parziale rispristino rispetto ai precedenti accertamenti risulta anche dal sopralluogo effettuato dalla 3° Gruppo PLRC in data 09/06/2023. Per la pergotenda non è presente il riferimento di avvenuta ottemperanza alle previsioni del R.R. 26/2020. Per l'immobile in oggetto permangono in parte gli abusi edilizi e difformità rispetto al progetto allegato alla convenzione urbanistica "Parco Talenti" accertate nei sopralluoghi precedenti relazionati con prot. -OMISSIS- ”.
A seguito della presentazione di osservazioni acquisite con prot. -OMISSIS-del 23/02/2024, con provvedimento prot. -OMISSIS- del 07/03/2024 Roma Capitale ha confermato il provvedimento del 15/02/24 disponendo che “ la C.I.L.A. di cui all’oggetto è da intendersi priva di efficacia e pertanto sarà archiviata d’ufficio ” sulla base della seguente motivazione:
“ In riferimento alle osservazioni al contrasto acquisite con prot. -OMISSIS-del 23/02/2024 si fa presente che la Circolare del Dipartimento PAU prot. -OMISSIS- del 19/03/2012 viene richiamata nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 840/2021 relativa alle pergotende su suolo privato a servizio degli esercizi di somministrazione al pubblico stabilendo per le suddette pergotende il regime di attività edilizia libera trattandosi di strutture di arredo caratterizzate da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperte da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, prive di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere. Nella fattispecie in questione la rimozione delle tamponature laterali è stata eseguita solo parzialmente come verificato dal sopralluogo effettuato dal 3° Gruppo PLRC in data 09/06/2023. Per quanto attiene all’autorizzazione sismica il Regolamento Regionale n. 26/2020 prevede tra gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’art. 8 i pergolati aventi superficie inferiore od uguale a 20 mq non rientrando quindi la pergotenda in questione tra quelle previste dal suddetto art. 8 lett. y). Si precisa inoltre che nessuna delle opere previste dal Glossario – Edilizia Libera di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs 222/2016, assimilabili a quelle accertate, prevede la chiusura sui lati perimetrali. Per tali motivazioni e per il permanere degli abusi edilizi consistenti nelle difformità accertate rispetto al progetto allegato alla convenzione urbanistica "Parco Talenti" si conferma la comunicazione di contrasto inoltrata con prot. -OMISSIS- ”.
Dalla motivazione del provvedimento del 07/03/24 emerge la natura di conferma propria dell’atto in esame.
Infatti, secondo la giurisprudenza;
- gli atti " meramente confermativi " sono quegli atti che, a differenza degli atti " di conferma ", si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell'amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione. Mancando detta riapertura e la conseguente nuova ponderazione degli interessi coinvolti, essi sono insuscettibili di autonoma impugnazione per carenza di un carattere autonomamente lesivo;
- infatti, l'atto meramente confermativo si connota per la sola funzione di illustrare all'interessato che la questione è stata già delibata con precedente espressione provvedimentale di cui si opera un integrale richiamo;
- tale condizione, quale sostanziale diniego di esercizio del riesame dell'affare, espressione di lata discrezionalità amministrativa, lo rende privo di spessore provvedimentale, da cui deriva l’intrinseca insuscettibilità di una sua impugnazione;
- di contro, l'atto di conferma in senso proprio è quello adottato all'esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi, e che, pertanto, è connotato anche da una nuova motivazione;
- l’atto di conferma in senso proprio è idoneo, come tale, a dare vita a un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione proprio perché emesso a seguito di un riesame della situazione che aveva condotto al primo provvedimento, mediante l'esperimento di ulteriori adempimenti istruttori aventi a oggetto la rivalutazione degli interessi in gioco e il nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto della fattispecie (così Cons. Stato n. 6350/25, n. 2801/23, n. 6819/22, n. 5774/22, n. 4237/21, n. 7655/19, n. 432/19, n. 3867/18);
- “ l'adozione di un nuovo atto, purché non meramente confermativo di un provvedimento precedente, che rappresenti una rinnovata espressione della funzione amministrativa, comporta la pronuncia di improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto originariamente impugnato a quello dell'atto che lo sostituisce ” (così Cons. Stato n. 1985/25; nello stesso senso Cons. Stato n. 3352/23).
La differenza tra conferma propria e atto meramente confermativo è, pertanto, data dalla presenza (nel primo) o dall’assenza (nel secondo) di tre indici fondamentali costituiti dalla rinnovazione della valutazione della situazione di fatto e degli interessi, da una rinnovata istruttoria e da una nuova motivazione.
Nella fattispecie la natura di conferma propria del provvedimento del 07/03/24 è desumibile dalla rinnovata istruttoria e motivazione dal momento che l’atto in esame dà esplicitamente conto delle ragioni che conducono alla reiezione delle osservazioni procedimentali depositate dalla parte ricorrente il 23/02/24 e, quindi, in epoca successiva all’originario provvedimento del 15/02/24.
Ne consegue, alla luce della giurisprudenza richiamata, l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, del ricorso principale.
Il ricorso per motivi aggiunti, poi, è inammissibile per carenza d’interesse.
Il gravame accessorio ha ad oggetto l’annullamento del provvedimento del 07/03/24 con cui Roma Capitale ha confermato il provvedimento del 15/02/24 ed ha dichiarato l’inefficacia della C.I.L.A pervenuta all’ente locale con prot. n. -OMISSIS- del 09/06/2023.
Dagli atti risulta che:
- con sopralluoghi del 23/05/08 e del 18/06/08, trasfusi nella relazione prot. n. -OMISSIS- del 30/09/08, la polizia locale ha accertato una serie di abusi edilizi nel maneggio ubicato in -OMISSIS-snc;
- con successivi sopralluoghi sono stati accertati ulteriori abusi compiutamente descritti nella relazione redatta dal Municipio III- Servizio Edilizia Privata con atto prot. n.-OMISSIS- del 25/11/21;
- in detta ultima relazione, in riferimento specifico all’Edificio E – Ristorante è stata rilevata la presenza di una “ Tamponatura perimetrale delle pergotende avente dimensioni circa di mt 23,50 x 7,30 per una superficie complessiva di circa 171,00 mq. riconducibile alla CIL prot. -OMISSIS- del 21/12/12 al cui interno si svolge attività di somministrazione, non rappresentata nel post operam degli elaborati grafici prot. -OMISSIS- del 28/03/2013. La tamponatura risulta realizzata con teli verticali retrattili in PVC trasparente, fatta eccezione del lato posto in aderenza dell’edificio e di un lato corto (sud) dove è installato un sistema di vetri impacchettabili del tipo senza telaio ed i timpani laterali chiusi in PVC trasparente fisso ”; inoltre, “ al piano terrazzo coperto, adibito a somministrazione, tra le campate dei pilastri sono interposti teli verticali retrattili in PVC trasparente mentre i timpani risultano tamponati con teli in PVC fissi, con la conseguente chiusura su tutto il perimetro ”. Tale abuso è stato ivi qualificato da Roma Capitale ai sensi degli artt. 33 d.p.r. n. 380/01 e 16 l.r. n. 15/08;
- con la relazione prot.-OMISSIS- del 18/03/24 Roma Capitale, sempre per l’edificio ristorante, ha dato atto dell’esistenza di ulteriori abusi (modifica delle dimensioni esterne della sagoma fuori terra del fabbricato, eliminazione della scala di accesso dal piano terra al piano interrato, diversa ubicazione della scala e vano ascensore di accesso dal piano terra al primo piano con estensione degli stessi al piano interrato, diversa distribuzione interna al piano terra e realizzazione di una rampa con relativa apertura per l’accesso al piano interrato direttamente dall’esterno);
- con la CILA prot. n. -OMISSIS- del 09/06/2023, cui si riferiscono i provvedimenti impugnati nel presente giudizio, parte ricorrente ha comunicato a Roma Capitale la “ rimozione delle chiusure laterali poste ai due lati della pergotenda del piano terra (prospetti Nord e Sud), costituite da infissi in vetro scorrevoli con porzioni di telaio in alluminio e rimozione delle chiusure laterali poste ai due lati del terrazzo coperto praticabile del piano primo (prospetti Nord e Sud), costituite da teli in PVC trasparente e telaio in alluminio nonché dei timpani sovrastanti costituiti dallo stesso materiale. L'intervento si rende necessario al fine di evitare la chiusura totale delle due aree interessate in modo tale da non far configurare l'intervento come un incremento di SUL ” (pag. 2 della relazione tecnica di asseverazione).
Da quanto evidenziato emerge che la cila del 09/06/23 è stata presentata dalla parte ricorrente al fine di rimuovere alcuni abusi accertati da Roma Capitale.
Ciò premesso, in fatto, il Collegio ritiene, in diritto, he il ricorso sia inammissibile per carenza d’interesse.
E’ discussa in giurisprudenza la natura giuridica della cila ed i poteri esercitabili in riferimento ad essa dall’amministrazione.
Un primo orientamento ( ex pluribus , Consiglio di Stato, Sez. II, 24 aprile 2023 n. 411), muovendo dalla premessa secondo cui la cila costituisce espressione della medesima logica liberalizzatrice che ispira l’istituto della scia, ne trae l’ulteriore corollario per cui alla prima sarebbe possibile applicare interamente il regime giuridico previsto per la seconda; in particolare, secondo questa impostazione, occorrerebbe “ mutuare in subiecta materia i principi via via consolidatisi con riferimento alla separazione tra autotutela decisoria e esecutiva in materia di s.c.i.a. o d.i.a., in particolare dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 45 del 2019. Di esse, infatti, la CILA «condivide l’intima natura giuridica», sicché trovano applicazione i limiti di tempo e di motivazione declinati nell’art. 19, commi 3, 4, 6 bis e 6 ter della l. n. 241 del 1990, in combinato disposto con il richiamo alle «condizioni» di cui all’art. 21 novies della medesima normativa ”.
Un diverso orientamento ritiene, invece, che “ conformemente al citato parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato -OMISSIS-, … non sia possibile applicare alla CILA il medesimo regime giuridico espressamente previsto in relazione alla SCIA. Con riferimento alla CILA occorre, infatti, ad avviso del Collegio, partire dal dato incontrovertibile per cui manca nella normativa vigente qualsiasi riferimento ai poteri spettanti all’Amministrazione a seguito della comunicazione asseverata del privato. In relazione alla CILA non si prevede, in effetti, alcuna attività di controllo che sia espressione dei poteri inibitori e di secondo grado, previsti invece nel caso della SCIA, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 19, L. n. 241 del 1990 ” (Cons. Stato sez. IV n. 6322 del 17 luglio 2025).
Tale ultimo orientamento è condiviso dal Collegio sulla base della considerazione per cui la disciplina vigente e, in particolare, l’art. 6 bis d.p.r. n. 380/01 non prevede alcuna procedimentalizzazione dell’attività di controllo del Comune con riferimento ai poteri inibitori e di autotutela come invece accade in riferimento alla scia disciplinata dall’art. 19 l. n. 241/90.
Sul punto, merita condivisione quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6322/2025:
“ l’art. 6- bis, prevede espressamente, in relazione alla CILA, i soli poteri sanzionatori spettanti alla P.A. per il caso in cui il privato inizi i lavori senza aver previamente presentato la CILA; non sono previsti, viceversa, poteri di controllo (siano essi repressivi, inibitori, conformativi ovvero di autotutela) come nel caso di SCIA, secondo il paradigma normativo di cui all’art., L. n. 241/1990.
Il legislatore del 2016 non richiama dunque in relazione alla CILA nessuno delle tre tipologie di controllo tipiche della segnalazione certificata (inibizione, conformazione e inibizione condizionata), ma si limita a prevedere una sanzione pecuniaria di 1000 euro per l’ipotesi di mancata comunicazione (art. 6-bis, comma 5, t.u.e.) e a demandare alle Regioni a statuto ordinario la disciplina “delle modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco” (art. 6-bis, comma 4, t.u.ed.).
La questione ermeneutica che tale diversificato regime impone di risolvere è se l’assenza della previsione, in caso di CILA, di un potere di controllo (inibitorio) amministrativo costituisca una mera lacuna del legislatore (colmabile, magari, mediante applicazione analogica delle regole previste per la SCIA.) o sia espressione della chiara intenzione di quest’ultimo di diversificare sul punto i regimi dei due titoli abilitativi in questione (ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit).
3.6. La diversa formulazione normativa prevista per la CILA, ad avviso del Collegio, non appare il frutto di una dimenticanza del Legislatore e non consente, dunque, il ricorso all’interpretazione analogica.
La previsione di poteri solo sanzionatori corrisponde, infatti, ad una precisa ratio, consistente nel limitare l’ingerenza dei poteri pubblici in presenza di un’attività privata a limitato impatto sul territorio e, come tale, passibile di essere oggetto di sola comunicazione di inizio lavori.
La CILA, infatti, ha solo una funzione informativa nei riguardi della pubblica Amministrazione circa l’avvio dei lavori (pur sulla scorta di un progetto asseverato) da parte del soggetto privato, con la conseguenza per cui le conseguenti verifiche dell’Amministrazione saranno limitate al riscontro della conformità dell’intervento al paradigma legale.
In altri termini, mentre nella SCIA la sostituzione del paradigma autorizzatorio con una segnalazione privata viene compensato attraverso un controllo a posteriori che si esplica nell’esercizio, da parte dell’Amministrazione, dei poteri inibitori e di autotutela, così come espressamente declinati all’art. 19, L. n. 241/1990, nella CILA la liberalizzazione dell’attività acquista un grado di autonomia ancora più marcato.
Ciò in quanto l’attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi sottoposti a SCIA, ma, a differenza di quest’ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, mentre deve essere soltanto conosciuta dall’Amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio, conseguendo a ciò che ci si trova di fronte a un confronto tra un potere meramente sanzionatorio (in caso di CILA) con un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la SCIA).(in tal senso, cfr. il cit. parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato -OMISSIS-).
Con riferimento alla CILA, dunque, in assenza di espressi poteri inibitori o di autotutela, la P.A. potrà e dovrà solo verificare l’effettiva corrispondenza dei lavori (iniziati) a quelli consentiti tramite CILA ”.
Ciò posto, deve essere evidenziato che, comunque, permane, in capo al Comune, il potere di verificare il contenuto della cila per accertare se il suo uso sia conforme all’intervento da realizzare di talchè, se il suo utilizzo non risulti legittimo in quanto l’intervento necessita di un diverso titolo (permesso o scia) o non sia consentito dallo strumento urbanistico, la cila non può né deve né essere annullata o inibita ma, in applicazione dei generali poteri di controllo ed accertamento previsti dall’art. 27 d.p.r. n. 380/01, deve essere dichiarata inefficace, senza che, a tal fine, sia previsto alcun termine o adempimento, il tutto in vista della sospensione dei lavori e dell’adozione dei conseguenti provvedimenti repressivi (così Cons. Stato n. 8730/25; nello stesso senso T.A.R. Calabria, 7.12.2023 n. 1602/2023; T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II, 3 agosto 2021, n. 721).
Quanto fin qui evidenziato induce il Collegio a ritenere che nella fattispecie l’impugnazione del provvedimento del 07/03/24 dichiarativo dell’inefficacia della cila presentata il 09/06/23 per la rimozione di alcuni manufatti abusivi accertati dagli organi competenti sia inammissibile per carenza d’interesse in quanto l’ipotetico annullamento del provvedimento non arrecherebbe alcun vantaggio alla società ricorrente.
Ed, infatti, a prescindere da ogni valutazione circa l’utilizzabilità (ai sensi della normativa vigente) della cila per il manufatto realizzato dalla parte ricorrente, l’impossibilità di riconoscere alla cila la natura di titolo edilizio idoneo al consolidamento induce a ritenere che la caducazione della nota del 07/03/24 non potrebbe mai legittimare il manufatto ivi indicato in riferimento al quale Roma Capitale, alla luce di quanto detto, mantiene intatti i poteri di vigilanza e repressione di cui all’art. 27 e ss. d.p.r. n. 380/01.
Del resto, l’inutilità del provvedimento impugnato è prospettata dalla stessa parte ricorrente allorché nel gravame accessorio definisce “ irragionevole ” l’atto evidenziando che “ la CILA oggetto di annullamento era una comunicazione di rimozione parziale dei teli (poi sostituiti con zanzariere). Nello specifico, con la stessa è stata comunicata la rimozione dei teli posti sui due lati della pergotenda al piano terra (prospetti Nord e Sud) e di quelli posti alle chiusure laterali sui due lati del terrazzo praticabile del piano primo (prospetti Nord e Sud). Roma Capitale ha annullato la CILA in quanto ritiene che i teli (della sola pergotenda peraltro) andrebbero tutti rimossi. Il provvedimento non ha quindi alcun senso in quanto la resistente avrebbe allora dovuto introitare un procedimento di natura edilizia, con il contraddittorio sul punto, ed eventualmente adottare un provvedimento avente ordine di rimozione degli asseriti abusi edilizi. Quindi avrebbe al massimo dovuto ordinare la rimozione anche dei teli non ancora rimossi. Non ha alcun senso giuridico annullare la CILA che ha comunicato la rimozione parziale di alcuni teli anche perché l'annullamento di una CILA comporta che si debba retroagire allo status precedente, quindi la riapposizione dei teli. Follia giuridica pura. Di fatto la CILA è stata ritenuta un'insufficiente rimozione parziale, che senso ha annullarla? Si sarebbe dovuto sostenere che anche i restanti teli avrebbero dovuto essere rimossi, adottando ordine in tal senso (previo procedimento e contraddittorio) ”.
In realtà, nella fattispecie non risulta correttamente attuata la sequenza procedimentale prevista dalla normativa vigente per l’accertamento e la repressione degli abusi edilizi.
Infatti, all’accertamento degli abusi contenuto nelle note di Roma Capitale prot. n. -OMISSIS- del 30/09/08, n.-OMISSIS- del 25/11/21 e-OMISSIS- del 18/03/24, inspiegabilmente l’ente locale non risulta avere dato alcun seguito con la qualificazione e la repressione degli abusi secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Tale carenza era già stata segnalata da questo Tribunale con la sentenza n. 6584/24, passata in giudicato, con cui è stata annullata la determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 15/12/23 con cui Roma Capitale ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a partire dal terzo giorno successivo alla notificazione dell’atto. In tale sentenza era stato, infatti, evidenziato che:
- l’atto del 15/12/23 “ si limita a richiamare gli atti istruttori da cui risulta la tamponatura con l’apposizione di teli in plastica trasparente su tutto il primo piano e della pergotenda posta sulla corte esterna senza specificare come debba essere qualificato, dal punto di vista edilizio, l’intervento e le ragioni di tale qualificazione;
- tale qualificazione risulta necessaria in quanto rilevante ai fini della valutazione della legittimità edilizia della fattispecie che, come già evidenziato, costituisce presupposto indispensabile ai fini della perdurante vigenza del titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di somministrazione, così come previsto dagli artt. 64 d.l. n. 59/10 e 84 l.r. n. 22/19;
- Roma Capitale, pertanto, avrebbe, prima dovuto compiutamente qualificare i manufatti che assume non conformi specificando, ad esempio, se gli stessi siano ascrivibili all’attività edilizia libera (art. 6 d.p.r. n. 370/01), alla ristrutturazione edilizia (art. 33 d.p.r. n. 380/01) o ad altra tipologia di intervento e le ragioni di tale qualificazione e, dopo, sulla base di tale valutazione, eventualmente comminare la decadenza del titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di somministrazione;
- come già detto, invece, il provvedimento impugnato si limita a richiamare una serie di accertamenti endoprocedimentali senza, in alcun modo, qualificare l’intervento edilizio e, in tal modo, consentire alla parte, prima, e al Tribunale, poi, di comprendere l’iter logico – giuridico seguito dall’amministrazione ai fini della ritenuta insussistenza della conformità dei locali alle norme edilizie ed urbanistiche ”.
In sostanza nella fattispecie, Roma Capitale anziché qualificare, contestare e reprimere gli abusi nell’ambito di un procedimento edilizio da svolgersi secondo le modalità previste dal d.p.r. n. 380/01 si è limitata a dichiarare l’inefficacia della CILA con cui parte ricorrente ha dichiarato di rimuovere parte degli abusi stessi sul presumibile presupposto della ritenuta insufficienza del ripristino operato dalla parte ricorrente.
Da quanto fin qui evidenziato emerge che l’eventuale caducazione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti non arrecherebbe alcun significativo vantaggio alla parte ricorrente ai fini del mantenimento del manufatto dalla stessa realizzato rimanendo inalterati i poteri di accertamento e repressione dell’abuso riconosciuti a Roma Capitale dagli artt. 27 e ss. d.p.r. n. 380/01.
Pertanto, il ricorso per motivi aggiunti deve essere ritenuto inammissibile per carenza d’interesse.
Solo per esigenza di completezza, il Tribunale rileva che, anche nel merito, il ricorso si appalesa infondato ed inammissibile in quanto:
- le prime due censure, con cui è stata dedotta l’impossibilità giuridica di annullamento della CILA e quindi la nullità ex art. 21 septies l. n. 241/90 dell’atto impugnato (prima doglianza) e, comunque, la violazione dell’art. 21 nonies l. n. 241/90 (seconda doglianza), sono inaccoglibili perché partono dal non condivisibile presupposto che il provvedimento del 07/03/24 sia espressione del potere di autotutela, mai ivi richiamato;
- la terza censura, poi, è inammissibile per carenza d’interesse perché, nell’affermare la legittimità del manufatto come oggi esistente, presuppone una formale contestazione di abusività che il provvedimento impugnato non contiene.
Per questi motivi il Tribunale dichiara l’improcedibilità del ricorso principale, per sopravvenuta carenza d’interesse, e l’inammissibilità, per carenza originaria d’interesse, del ricorso per motivi aggiunti.
La novità delle questioni giuridiche oggetto di causa, riferibili alla natura della cila, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Da ultimo, il Tribunale rileva che dagli atti istruttori e, in particolare, dalle note prot. n. -OMISSIS- del 30/09/08, n.-OMISSIS- del 25/11/21 e-OMISSIS- del 18/03/24 redatte dai competenti organi di Roma Capitale emerge una pluralità di abusi che non risultano mai portati a conoscenza dell’Autorità giudiziaria e per i quali (almeno da quanto risulta dagli atti) l’ente locale non risulta avere esercitato l’obbligatoria attività di accertamento e di repressione; per altro, l’esistenza di ulteriori abusi mai sanzionati è confermata dalla stessa Roma Capitale nella memoria depositata il 16/12/25.
Ai sensi dell’art. 331 c.p.p., pertanto, il Tribunale dispone che la Segreteria trasmetta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma copia della presente sentenza e degli atti del fascicolo per quanto di eventuale competenza in ordine alla circostanza in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara l’improcedibilità del ricorso principale, per sopravvenuta carenza d’interesse, e l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, per carenza originaria d’interesse;
2) compensa le spese di lite;
3) ai sensi dell’art. 331 c.p.p., dispone che la Segreteria trasmetta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma copia della presente sentenza e degli atti del fascicolo per quanto di eventuale competenza in relazione alle circostanze evidenziate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC AN, Presidente, Estensore
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.