TAR Roma, sez. 2B, sentenza 30/01/2026, n. 1850
TAR
Decreto cautelare 24 febbraio 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 21 marzo 2024
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TAR
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza d'interesse

    Il provvedimento del 07/03/2024 è considerato un atto di conferma in senso proprio, in quanto frutto di una rinnovata istruttoria e motivazione che ha esaminato le osservazioni della ricorrente. Tale atto ha reso improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza d'interesse.

  • Inammissibile
    Carenza d'interesse

    Anche a prescindere dalla corretta utilizzabilità della CILA, la sua caducazione non legittimerebbe il manufatto realizzato, poiché l'amministrazione mantiene i poteri di controllo e repressione degli abusi. L'annullamento del provvedimento dichiarativo di inefficacia della CILA non potrebbe mai legittimare il manufatto, lasciando inalterati i poteri di vigilanza e repressione dell'ente locale.

  • Rigettato
    Legittimità del provvedimento impugnato e infondatezza delle censure

    Il Collegio rileva che, anche nel merito, il ricorso si appalesa infondato ed inammissibile. Le prime due censure sono inaccoglibili perché partono dal presupposto non condivisibile che il provvedimento del 07/03/24 sia espressione del potere di autotutela. La terza censura è inammissibile per carenza d'interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 30/01/2026, n. 1850
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1850
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo