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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/06/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 109/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 109/2022 promossa da:
con l'Avv. MASSAFRA Parte_1 NICOLA (PEC: pec ) Email_1 ATTORE contro con l'Avv. DE MICHELE ANGELA (pec: Controparte_1
) Email_2 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 27.1.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 703, comma 4 c.p.c. depositato in data 10.1.2022 società Parte_2 ha chiesto accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, ordinare alla
[...] resistente ex art. 703 c.p.c, 1168 c.c. e/o 1170 c.c.. di reintegrare o, alternativamente mantenere nel possesso del fondo descritto in narrativa ed evidenziato nella planimetria allegata (sito in comune di Velletri, distinti in N.C.T. al foglio 57 Particelle 61 e 366), con ordine rivolto in danno della Sig.ra residente in [...] e di ogni suo avente causa e con ripristino a Controparte_1 sua cura e spese dello stato dei luoghi, previa eliminazione delle opere realizzate e con espresso divieto dal continuare nella loro arbitraria condotta, così da preservare il pieno godimento del possesso sul fondo per cui è causa da parte del ricorrente. Comunque ordinare l'immediata interruzione di ogni azione di molestia nel possesso della e dei propri Parte_1 aventi causa del terreno indicato in ricorso e la reintegrazione della ricorrente nel possesso dello stesso, nonché la riduzione in pristino di tutte le eventuali opere che comportino la lesione nel possesso dell'immobile della ricorrente, oltre all'esecuzione, a cura e spese dei precitati di ogni lavoro necessario ed opportuno per la suddetta finalità e con espresso divieto alla Sig.ra ed i Controparte_1 suoi incaricati dal continuare nella loro arbitraria condotta, così da preservare il pieno godimento del possesso sul fondo per cui è causa da parte della ricorrente. Accerti altresì il Tribunale il diritto della al risarcimento del danno conseguente alla condotta della di cui al Parte_1 CP_1 ricorso introduttivo ed all'odierno fase di merito, con conseguente condanna generica al risarcimento del danno da quantificarsi in separato giudizio.”
pagina 1 di 7 Si è costituita in giudizio la Sig.ra avanzando le seguenti conclusioni: “in via Controparte_1 pregiudiziale e preliminare: dichiarare improcedibile o comunque inammissibile il ricorso introduttivo del presente giudizio NRG 109/22, per violazione della disciplina dettata dall'art. 703 c.p.c., con ogni conseguente declaratoria anche in punto di estinzione del giudizio;
2) sempre in via preliminare, in via subordinata rispetto alla domanda sib 1): dichiarare inammissibili le domande proposte nel presente giudizio per mutatio libelli e, in ogni caso, per aver introdotto tardivamente la domanda di risarcimento del danno e, in ogni caso, per mancanza dei presupposti di cui all'at. 1170 c.c., per tutte le ragioni sopra esposte;
3) in via subordinata, nel merito, rigettare le domande formulate dalla nei confronti della sig.ra in quanto infondate sia in Parte_1 Controparte_1 fatto che in diritto;
In ogni caso, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite e, ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., al risarcimento dei danni e/o ad un indennizzo in favore della sig.ra per lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.” Controparte_1
La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.1.2025 e trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritenuto che ai fini della risoluzione della presente controversia può farsi applicazione, per ragioni di economia processuale, del principio della ragione più liquida, alla stregua del quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Nel caso di specie è provato per tabulas che la società attrice ha acquistato dalla “ Controparte_2 il Canale televisivo 33 operante da OG D'RO (Velletri) Via Terme di Caligola n. 4 e con esso il diritto all'uso del traliccio, del casotto e del sistema radiante detenuto dalla propria dante causa dal 1979” per effetto dell'atto di cessione del ramo d'azienda del 27.10.1998 (cfr. ricorso introduttivo del presente giudizio).
Ne segue che l'esercizio del potere di fatto dell'odierna attrice sul terreno sito in OG d'RO contraddistinto al N.C.T. del Comune di Velletri al foglio 57, particella 366 e 61 deve essere qualificato come detenzione, tenuto conto del titolo prodotto dalla difesa di parte convenuta, sin nella fase cautelare del giudizio, inquadrabile nell'ambito di un rapporto di locazione come del resto espressamente riconosciuto dalla dante dell'odierna attrice ( . Controparte_2
In particolare con la lettera del 20.10.2000 (cfr. doc. 6 fascicolo parte convenuta) il legale della suddetta società scriveva espressamente riconosceva la proprietà in capo ai Sigg.ri Parte_3 e manifestando la volontà di sottoscrivere un nuovo contratto di locazione: Per_1
Sulla base della visura ipocatastale notarile prodotta dalla difesa della parte convenuta sub. doc. 3 è poi possibile affermare con certezza che l'odierna convenuta, Sig.ra è avente causa della Controparte_1 società SO.CO.AR che trova il suo dante causa proprio nei Sigg.ri : Pt_3
pagina 2 di 7 Ne segue che trova applicazione nel caso de quo il disposto di cui all'art. 1141 c.c. “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”, dovendosi precisare che la scrittura privata richiamata dall'attrice (scrittura privata del 13/09/2004) cui secondo la prospettazione difensiva l'attrice acquistava il terreno al prezzo di € 25.000,00 dal Sig. (allegata sub doc. 8 fascicolo parte attrice) è del tutto irrilevante non provando in Controparte_3 alcun modo il possesso in capo al Sig. del terreno su cui insiste il traliccio e non Controparte_3 trasferisce alcuna proprietà posto che l'asserito dante causa dell'odierna attrice si limita ad allegare l'intervenuta usucapione del terreno (mai accertata giudizialmente) senza peraltro disconoscere la proprietà in capo alla ell'intero terreno sui cui insistono i tralicci televisivi: CP_4
Tanto premesso, osserva il Tribunale che la società attrice è priva di legittimazione ai sensi dell'art. 1170 c.c. essendo mera detentrice e non può pertanto dolersi delle molestie del possesso asseritamente poste in essere ai suoi danni, potendo agire solo ai sensi dell'art. 1168 c.c..
Tuttavia, aderendo alla stessa ricostruzione di parte attrice, le condotte della parte convenuta devono essere qualificate come atti di molestia e non di spoglio (cfr. ricorso introduttivo del presente giudizio, pag. 2 “Negli ultimi mesi la Sig.ra ha iniziato a porre in essere una serie di atti Controparte_1 Parte costituenti molestia nel possesso della 12) Infatti la stessa ha provveduto a realizzare un cancello pagina 3 di 7 posto all'entrata della particella sulla strada (punto C nella planimetria) che porta sia ai tralicci della Centro Produzioni Servizi che ad altre particelle di proprietà della Sig.ra 13) Detto cancello è CP_1 oggi aperto ma ogni tanto viene chiuso per poi essere immediatamente riaperto. 14) Inoltre sul lato interno della strada ha realizzato una recinzione costituita da una base in cemento armato su cui ha realizzato un'inferriata. 15) Detta recinzione è aperta in due punti (A e B sulla planimetria)”; pag. 7 del ricorso “Con raccomandata del 06/11/2017 si chiedeva l'immediata interruzione delle molestie nel possesso;
”; pag. 16 del ricorso “Nel caso di specie, salvo le ulteriori azioni minacciate, ci troviamo dinnanzi a comportamenti che integrano senz'altro una forma di molestia nel possesso.”; cfr. pag. 17 del ricorso “Pur essendo in presenza di comportamenti che configurano senz'altro una forma di molestia e turbativa nel possesso, si evidenzia altresì come tali turbative e molestie possano configurare anche una vera e propria forma di spoglio. Infatti, la recinzione, oggi completata con la definitiva chiusura dei cancelli, fa sì che il fondo ed i tralicci siano completamente sottratti alla ricorrente”.
Ritiene infatti questo giudice che le condotte censurate da parte attrice non abbiano determinato la sottrazione della detenzione del fondo e dei tralicci e ciò sulla scorta della stessa ricostruzione attorea (cfr. pag. 15 “Da una parte abbiamo la chiusura del cancello C che poi è stato riaperto e dall'altra i lucchetti e le recinzioni apposti al cancello A e le recinzioni lungo tutta la via” ).
Del resto è pacifico in giurisprudenza che il criterio discretivo tra lo spoglio e la molestia debba essere ricercato nella menomazione del rapporto del possessore (cfr. Cass. 4835/1986 “Nella nozione di spoglio rientrano gli Atti del terzo che privano il possessore o il detentore della disponibilità o del godimento dell'intera cosa o di una sua parte, mentre nella nozione di molestia vanno compresi gli Atti che non incidono sulla consistenza materiale della cosa, ma hanno lo scopo di impedire l'Esercizio del potere di fatto su di essa o di rendere l'Esercizio stesso più difficoltoso o meno comodo”.
È quindi necessario, per configurare lo spoglio, la privazione (totale o parziale) del possesso o della detenzione sulla cosa per un prezzo significativamente apprezzabile, dovendosi in difetto riconoscere una mera molestia all'esercizio del godimento e non un'ablazione dello stesso.
Nel caso di specie le uniche condotte suscettibili di valutazioni sono quelle allegate con il ricorso introduttivo del giudizio e definito in sede sommaria con l'ordinanza 6395/2021 ovvero la realizzazione di un cancello “posto all'entrata della particella sulla strada (punto C nella planimetria) che porta sia ai tralicci della Centro Produzioni Servizi che ad altre particelle di proprietà della Sig.ra che tuttavia non ha definitivamente impedito agli addetti della società attrice di accedere ai CP_1 tralicci.
Del resto lo stesso l.r.p.t. dell'odierna attrice ha riconosciuto l'attualità del possesso in capo alla società della società dichiarando: “Abbiamo usufruito del compendio immobiliare composto da tralicci, casotti e terreni per oltre un ventennio in maniera indisturbata fino alla fine del 2017; tuttora abbiamo il possesso del compendio anche se continuano le azioni disturbatorie da parte della signora CP_1 ultimamente ha piantumato degli alberi davanti alle antenne televisive con grave danno a nostro carico;
noi esercitiamo attività radiotelevisiva come da concessione ministeriale da circa trent'anni ; la piantumazione degli alberi determina un ostacolo alla trasmissione del segnale e molti utenti non possono più ricevere;
gli alberi sono stati piantati da poco più di un anno e sono tuttora piantati” e dovendosi dare atto della irrilevanza delle condotte di piantumazione in quanto non allegate in sede introduttiva del giudizio.
Da ultimo occorre infine dare atto dell'irrilevanza dell'intervenuta interdizione dell'accesso al locale deposito (cfr. pag. 13 ricorso) posto che detto locale è stato oggetto di un ordine di demolizione da parte del Comune di Velletri (avente come destinataria le odierne parti in causa) allegato dalla difesa della convenuta sub doc E:
pagina 4 di 7 Tale manufatto è stato smantellato dalla convenuta in esecuzione del provvedimento amministrativo come pure riconosciuto dal teste di parte ricorrente con le dichiarazioni riportate anche Testimone_1 in ricorso pag. 10 “ADESSO NON HO PIÙ POSSIBILITÀ DI ACCEDERE ALLA POSTAZIONE DEL RUDERE CHE È INDICATO NELLA FOTO 19 DEL RICORSO MA NON POSSO PIÙ ACCEDERVI PERCHÉ È STATO SMANTELLATO E POI RECINTATO E QUINDI SONO IMPOSSIBILITATO AD ACCEDERVI” con conseguente impossibilità di accogliere la domanda possessoria stante il venir meno in natura del bene oggetto del possesso (locale per ricovero attrezzature radiotelevisive) conformemente al consolidato orientamento nomofilattico (cfr. Cass. 11396/2006) secondo cui
“L'azione di reintegrazione del possesso persegue lo scopo di restituire il possesso della cosa a chi ne sia stato spogliato;
pertanto, la relativa domanda non può essere accolta nel caso in cui la cosa sia andata distrutta, difettando in questo caso il presupposto stesso per il ripristino della situazione possessoria precedente”.
Il medesimo teste ha confermato la possibilità attuale di accedere all'area (“Preciso che il cancello C durante la mattina , quando lavorano gli operai presso la casa della proprietaria , lo trovo aperto la mattina ed il pomeriggio e d io sono entrato non essendosi accorta la ed ho effettuato tutti i CP_1
pagina 5 di 7 lavori di manutenzione presso le postazioni. ADR della parte resistente: lavoro tutti i giorni in loco e faccio anche degli straordinari. ADR della parte resistente: non sono in grado di sapere se vi sono punti aperti lungo la rete metallica costruita sul cordolo. ADR del giudice: in merito alla foto indicata nella pag. 5 del ricorso il lucchetto che impediva la apertura del cancello per quello che lei sa per quanto tempo è rimasto? Posso dire che ad un mio sopralluogo nel periodo di novembre 2017 ho trovato il medesimo lucchetto che impediva l'accesso, tuttavia non mi ricordo quando il medesimo è stato asportato, tant'è che fu proprio per tale motivo che si instaurò una discussione tra le parti. . ADR del giudicante: mi sono comunque ritrovato da un giorno all'altro l'intera rete metallica installata sul cordolo e per quel giorno non ho potuto lavorare. Successivamente i cancelli sono stati riaperti e per tale motivo abbiamo potuto riattivare il lavoro di manutenzione nelle postazioni. Non mi ricordo le date. Preciso che in ogni caso io vado in loco ad effettuare i controlli sulle postazioni quando vi è necessità e su richiesta della centro produzione servizi”).
Può pertanto ritenersi pertanto esclusa una privazione della detenzione in capo all'attrice per un tempo significativamente apprezzabile come confermato anche dal teste di parte resistente, essendo al cospetto di una mera turbativa avuto riguardo al carattere temporalmente circoscritto della privazione della detenzione in capo all'attrice che deve essere inquadrata come turbativa (cfr. Cass. 6415/1984 “In tema di azioni a difesa del possesso, la distinzione tra spoglio e molestia va posta non già sul piano della quantità, bensì su quello della natura della aggressione all'altrui possesso, nel senso che lo spoglio incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la molestia si rivolge contro l'attività di godimento del possessore, disturbandone il pacifico Esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo. Al fine di stabilire se sussistano gli estremi dello spoglio o della molestia non può prescindersi dalle modalità, anche temporali, del comportamento dell'aggressore, le quali hanno rilievo per stabilire se si tratti di un impedimento duraturo, anche se non permanente, integrante lo spoglio, o di un impedimento soltanto transitorio parificabile alla mera turbativa”), come pure emerso dall'istruttoria (cfr. dichiarazioni del Sig. “Preciso di essere amico di famiglia della signora Sulle circostanze di cui al Parte_4 CP_1 ricorso posso dire che un'unica occasione la signora ha chiuso l'accesso alle antenne di cui al CP_1 ricorso poichè aveva avuto notizia dal Comune di Velletri che le antenne abusive. La chiusura dell'accesso sarà durata 24 ore circa. Cio è avvenuto mi pare nel 2017. Dopo un giorno la signora ha riaperto l'accesso alle antenne dopo avere preso contatto con il proprio avvocato. Io CP_1 stesso sono stato presente quando la signora ha chiuso l'accesso al luogo in cui si trovano le CP_1 antenne. Dopo quell'episodio il varco e sempre rimasto aperto. All'attualità è ancora aperto” che trovano conferma nelle dichiarazioni del teste di parte ricorrente “Sono a Testimone_2 conoscenza dei fatti di causa poiché con la mia postazione televisiva sono fisicamente collocato all'interno della postazione del Centro Produzione Servizi di cui ho le chiavi della postazione da circa trent anni che mi sono state date dai titolati del CPS. Ricordo che nel novembre 2017 ci verificò il seguente episodio: noi entravamo sempre liberamente nell'area del sino a Parte_1 quando la signora di cui non ricordo il nome ci ha impedito l'accesso installando una rete elterrosaldata che sin ad allora non c'era mai stata. Io ero con sig. , un tecnico del Centro Tes_1
Produzione Servizi, abbiamo chiamato i Vigili urbani per entrare nella postazione. La signora riteneva che essa non fosse regolare e riteneva che fosse di sua proprietà. La situazione è stata chiarita con i vigili urbani ed attualmente l'accesso alla postazione è libero e senza ostacoli”).
Ne segue che la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'assenza di attività istruttoria e con applicazione dei parametri minimi in ragione della assenza di questioni di fatto o diritto di particolare complessità.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda.
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Velletri, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 109/2022 promossa da:
con l'Avv. MASSAFRA Parte_1 NICOLA (PEC: pec ) Email_1 ATTORE contro con l'Avv. DE MICHELE ANGELA (pec: Controparte_1
) Email_2 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 27.1.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 703, comma 4 c.p.c. depositato in data 10.1.2022 società Parte_2 ha chiesto accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, ordinare alla
[...] resistente ex art. 703 c.p.c, 1168 c.c. e/o 1170 c.c.. di reintegrare o, alternativamente mantenere nel possesso del fondo descritto in narrativa ed evidenziato nella planimetria allegata (sito in comune di Velletri, distinti in N.C.T. al foglio 57 Particelle 61 e 366), con ordine rivolto in danno della Sig.ra residente in [...] e di ogni suo avente causa e con ripristino a Controparte_1 sua cura e spese dello stato dei luoghi, previa eliminazione delle opere realizzate e con espresso divieto dal continuare nella loro arbitraria condotta, così da preservare il pieno godimento del possesso sul fondo per cui è causa da parte del ricorrente. Comunque ordinare l'immediata interruzione di ogni azione di molestia nel possesso della e dei propri Parte_1 aventi causa del terreno indicato in ricorso e la reintegrazione della ricorrente nel possesso dello stesso, nonché la riduzione in pristino di tutte le eventuali opere che comportino la lesione nel possesso dell'immobile della ricorrente, oltre all'esecuzione, a cura e spese dei precitati di ogni lavoro necessario ed opportuno per la suddetta finalità e con espresso divieto alla Sig.ra ed i Controparte_1 suoi incaricati dal continuare nella loro arbitraria condotta, così da preservare il pieno godimento del possesso sul fondo per cui è causa da parte della ricorrente. Accerti altresì il Tribunale il diritto della al risarcimento del danno conseguente alla condotta della di cui al Parte_1 CP_1 ricorso introduttivo ed all'odierno fase di merito, con conseguente condanna generica al risarcimento del danno da quantificarsi in separato giudizio.”
pagina 1 di 7 Si è costituita in giudizio la Sig.ra avanzando le seguenti conclusioni: “in via Controparte_1 pregiudiziale e preliminare: dichiarare improcedibile o comunque inammissibile il ricorso introduttivo del presente giudizio NRG 109/22, per violazione della disciplina dettata dall'art. 703 c.p.c., con ogni conseguente declaratoria anche in punto di estinzione del giudizio;
2) sempre in via preliminare, in via subordinata rispetto alla domanda sib 1): dichiarare inammissibili le domande proposte nel presente giudizio per mutatio libelli e, in ogni caso, per aver introdotto tardivamente la domanda di risarcimento del danno e, in ogni caso, per mancanza dei presupposti di cui all'at. 1170 c.c., per tutte le ragioni sopra esposte;
3) in via subordinata, nel merito, rigettare le domande formulate dalla nei confronti della sig.ra in quanto infondate sia in Parte_1 Controparte_1 fatto che in diritto;
In ogni caso, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite e, ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., al risarcimento dei danni e/o ad un indennizzo in favore della sig.ra per lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.” Controparte_1
La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.1.2025 e trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritenuto che ai fini della risoluzione della presente controversia può farsi applicazione, per ragioni di economia processuale, del principio della ragione più liquida, alla stregua del quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Nel caso di specie è provato per tabulas che la società attrice ha acquistato dalla “ Controparte_2 il Canale televisivo 33 operante da OG D'RO (Velletri) Via Terme di Caligola n. 4 e con esso il diritto all'uso del traliccio, del casotto e del sistema radiante detenuto dalla propria dante causa dal 1979” per effetto dell'atto di cessione del ramo d'azienda del 27.10.1998 (cfr. ricorso introduttivo del presente giudizio).
Ne segue che l'esercizio del potere di fatto dell'odierna attrice sul terreno sito in OG d'RO contraddistinto al N.C.T. del Comune di Velletri al foglio 57, particella 366 e 61 deve essere qualificato come detenzione, tenuto conto del titolo prodotto dalla difesa di parte convenuta, sin nella fase cautelare del giudizio, inquadrabile nell'ambito di un rapporto di locazione come del resto espressamente riconosciuto dalla dante dell'odierna attrice ( . Controparte_2
In particolare con la lettera del 20.10.2000 (cfr. doc. 6 fascicolo parte convenuta) il legale della suddetta società scriveva espressamente riconosceva la proprietà in capo ai Sigg.ri Parte_3 e manifestando la volontà di sottoscrivere un nuovo contratto di locazione: Per_1
Sulla base della visura ipocatastale notarile prodotta dalla difesa della parte convenuta sub. doc. 3 è poi possibile affermare con certezza che l'odierna convenuta, Sig.ra è avente causa della Controparte_1 società SO.CO.AR che trova il suo dante causa proprio nei Sigg.ri : Pt_3
pagina 2 di 7 Ne segue che trova applicazione nel caso de quo il disposto di cui all'art. 1141 c.c. “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”, dovendosi precisare che la scrittura privata richiamata dall'attrice (scrittura privata del 13/09/2004) cui secondo la prospettazione difensiva l'attrice acquistava il terreno al prezzo di € 25.000,00 dal Sig. (allegata sub doc. 8 fascicolo parte attrice) è del tutto irrilevante non provando in Controparte_3 alcun modo il possesso in capo al Sig. del terreno su cui insiste il traliccio e non Controparte_3 trasferisce alcuna proprietà posto che l'asserito dante causa dell'odierna attrice si limita ad allegare l'intervenuta usucapione del terreno (mai accertata giudizialmente) senza peraltro disconoscere la proprietà in capo alla ell'intero terreno sui cui insistono i tralicci televisivi: CP_4
Tanto premesso, osserva il Tribunale che la società attrice è priva di legittimazione ai sensi dell'art. 1170 c.c. essendo mera detentrice e non può pertanto dolersi delle molestie del possesso asseritamente poste in essere ai suoi danni, potendo agire solo ai sensi dell'art. 1168 c.c..
Tuttavia, aderendo alla stessa ricostruzione di parte attrice, le condotte della parte convenuta devono essere qualificate come atti di molestia e non di spoglio (cfr. ricorso introduttivo del presente giudizio, pag. 2 “Negli ultimi mesi la Sig.ra ha iniziato a porre in essere una serie di atti Controparte_1 Parte costituenti molestia nel possesso della 12) Infatti la stessa ha provveduto a realizzare un cancello pagina 3 di 7 posto all'entrata della particella sulla strada (punto C nella planimetria) che porta sia ai tralicci della Centro Produzioni Servizi che ad altre particelle di proprietà della Sig.ra 13) Detto cancello è CP_1 oggi aperto ma ogni tanto viene chiuso per poi essere immediatamente riaperto. 14) Inoltre sul lato interno della strada ha realizzato una recinzione costituita da una base in cemento armato su cui ha realizzato un'inferriata. 15) Detta recinzione è aperta in due punti (A e B sulla planimetria)”; pag. 7 del ricorso “Con raccomandata del 06/11/2017 si chiedeva l'immediata interruzione delle molestie nel possesso;
”; pag. 16 del ricorso “Nel caso di specie, salvo le ulteriori azioni minacciate, ci troviamo dinnanzi a comportamenti che integrano senz'altro una forma di molestia nel possesso.”; cfr. pag. 17 del ricorso “Pur essendo in presenza di comportamenti che configurano senz'altro una forma di molestia e turbativa nel possesso, si evidenzia altresì come tali turbative e molestie possano configurare anche una vera e propria forma di spoglio. Infatti, la recinzione, oggi completata con la definitiva chiusura dei cancelli, fa sì che il fondo ed i tralicci siano completamente sottratti alla ricorrente”.
Ritiene infatti questo giudice che le condotte censurate da parte attrice non abbiano determinato la sottrazione della detenzione del fondo e dei tralicci e ciò sulla scorta della stessa ricostruzione attorea (cfr. pag. 15 “Da una parte abbiamo la chiusura del cancello C che poi è stato riaperto e dall'altra i lucchetti e le recinzioni apposti al cancello A e le recinzioni lungo tutta la via” ).
Del resto è pacifico in giurisprudenza che il criterio discretivo tra lo spoglio e la molestia debba essere ricercato nella menomazione del rapporto del possessore (cfr. Cass. 4835/1986 “Nella nozione di spoglio rientrano gli Atti del terzo che privano il possessore o il detentore della disponibilità o del godimento dell'intera cosa o di una sua parte, mentre nella nozione di molestia vanno compresi gli Atti che non incidono sulla consistenza materiale della cosa, ma hanno lo scopo di impedire l'Esercizio del potere di fatto su di essa o di rendere l'Esercizio stesso più difficoltoso o meno comodo”.
È quindi necessario, per configurare lo spoglio, la privazione (totale o parziale) del possesso o della detenzione sulla cosa per un prezzo significativamente apprezzabile, dovendosi in difetto riconoscere una mera molestia all'esercizio del godimento e non un'ablazione dello stesso.
Nel caso di specie le uniche condotte suscettibili di valutazioni sono quelle allegate con il ricorso introduttivo del giudizio e definito in sede sommaria con l'ordinanza 6395/2021 ovvero la realizzazione di un cancello “posto all'entrata della particella sulla strada (punto C nella planimetria) che porta sia ai tralicci della Centro Produzioni Servizi che ad altre particelle di proprietà della Sig.ra che tuttavia non ha definitivamente impedito agli addetti della società attrice di accedere ai CP_1 tralicci.
Del resto lo stesso l.r.p.t. dell'odierna attrice ha riconosciuto l'attualità del possesso in capo alla società della società dichiarando: “Abbiamo usufruito del compendio immobiliare composto da tralicci, casotti e terreni per oltre un ventennio in maniera indisturbata fino alla fine del 2017; tuttora abbiamo il possesso del compendio anche se continuano le azioni disturbatorie da parte della signora CP_1 ultimamente ha piantumato degli alberi davanti alle antenne televisive con grave danno a nostro carico;
noi esercitiamo attività radiotelevisiva come da concessione ministeriale da circa trent'anni ; la piantumazione degli alberi determina un ostacolo alla trasmissione del segnale e molti utenti non possono più ricevere;
gli alberi sono stati piantati da poco più di un anno e sono tuttora piantati” e dovendosi dare atto della irrilevanza delle condotte di piantumazione in quanto non allegate in sede introduttiva del giudizio.
Da ultimo occorre infine dare atto dell'irrilevanza dell'intervenuta interdizione dell'accesso al locale deposito (cfr. pag. 13 ricorso) posto che detto locale è stato oggetto di un ordine di demolizione da parte del Comune di Velletri (avente come destinataria le odierne parti in causa) allegato dalla difesa della convenuta sub doc E:
pagina 4 di 7 Tale manufatto è stato smantellato dalla convenuta in esecuzione del provvedimento amministrativo come pure riconosciuto dal teste di parte ricorrente con le dichiarazioni riportate anche Testimone_1 in ricorso pag. 10 “ADESSO NON HO PIÙ POSSIBILITÀ DI ACCEDERE ALLA POSTAZIONE DEL RUDERE CHE È INDICATO NELLA FOTO 19 DEL RICORSO MA NON POSSO PIÙ ACCEDERVI PERCHÉ È STATO SMANTELLATO E POI RECINTATO E QUINDI SONO IMPOSSIBILITATO AD ACCEDERVI” con conseguente impossibilità di accogliere la domanda possessoria stante il venir meno in natura del bene oggetto del possesso (locale per ricovero attrezzature radiotelevisive) conformemente al consolidato orientamento nomofilattico (cfr. Cass. 11396/2006) secondo cui
“L'azione di reintegrazione del possesso persegue lo scopo di restituire il possesso della cosa a chi ne sia stato spogliato;
pertanto, la relativa domanda non può essere accolta nel caso in cui la cosa sia andata distrutta, difettando in questo caso il presupposto stesso per il ripristino della situazione possessoria precedente”.
Il medesimo teste ha confermato la possibilità attuale di accedere all'area (“Preciso che il cancello C durante la mattina , quando lavorano gli operai presso la casa della proprietaria , lo trovo aperto la mattina ed il pomeriggio e d io sono entrato non essendosi accorta la ed ho effettuato tutti i CP_1
pagina 5 di 7 lavori di manutenzione presso le postazioni. ADR della parte resistente: lavoro tutti i giorni in loco e faccio anche degli straordinari. ADR della parte resistente: non sono in grado di sapere se vi sono punti aperti lungo la rete metallica costruita sul cordolo. ADR del giudice: in merito alla foto indicata nella pag. 5 del ricorso il lucchetto che impediva la apertura del cancello per quello che lei sa per quanto tempo è rimasto? Posso dire che ad un mio sopralluogo nel periodo di novembre 2017 ho trovato il medesimo lucchetto che impediva l'accesso, tuttavia non mi ricordo quando il medesimo è stato asportato, tant'è che fu proprio per tale motivo che si instaurò una discussione tra le parti. . ADR del giudicante: mi sono comunque ritrovato da un giorno all'altro l'intera rete metallica installata sul cordolo e per quel giorno non ho potuto lavorare. Successivamente i cancelli sono stati riaperti e per tale motivo abbiamo potuto riattivare il lavoro di manutenzione nelle postazioni. Non mi ricordo le date. Preciso che in ogni caso io vado in loco ad effettuare i controlli sulle postazioni quando vi è necessità e su richiesta della centro produzione servizi”).
Può pertanto ritenersi pertanto esclusa una privazione della detenzione in capo all'attrice per un tempo significativamente apprezzabile come confermato anche dal teste di parte resistente, essendo al cospetto di una mera turbativa avuto riguardo al carattere temporalmente circoscritto della privazione della detenzione in capo all'attrice che deve essere inquadrata come turbativa (cfr. Cass. 6415/1984 “In tema di azioni a difesa del possesso, la distinzione tra spoglio e molestia va posta non già sul piano della quantità, bensì su quello della natura della aggressione all'altrui possesso, nel senso che lo spoglio incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la molestia si rivolge contro l'attività di godimento del possessore, disturbandone il pacifico Esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo. Al fine di stabilire se sussistano gli estremi dello spoglio o della molestia non può prescindersi dalle modalità, anche temporali, del comportamento dell'aggressore, le quali hanno rilievo per stabilire se si tratti di un impedimento duraturo, anche se non permanente, integrante lo spoglio, o di un impedimento soltanto transitorio parificabile alla mera turbativa”), come pure emerso dall'istruttoria (cfr. dichiarazioni del Sig. “Preciso di essere amico di famiglia della signora Sulle circostanze di cui al Parte_4 CP_1 ricorso posso dire che un'unica occasione la signora ha chiuso l'accesso alle antenne di cui al CP_1 ricorso poichè aveva avuto notizia dal Comune di Velletri che le antenne abusive. La chiusura dell'accesso sarà durata 24 ore circa. Cio è avvenuto mi pare nel 2017. Dopo un giorno la signora ha riaperto l'accesso alle antenne dopo avere preso contatto con il proprio avvocato. Io CP_1 stesso sono stato presente quando la signora ha chiuso l'accesso al luogo in cui si trovano le CP_1 antenne. Dopo quell'episodio il varco e sempre rimasto aperto. All'attualità è ancora aperto” che trovano conferma nelle dichiarazioni del teste di parte ricorrente “Sono a Testimone_2 conoscenza dei fatti di causa poiché con la mia postazione televisiva sono fisicamente collocato all'interno della postazione del Centro Produzione Servizi di cui ho le chiavi della postazione da circa trent anni che mi sono state date dai titolati del CPS. Ricordo che nel novembre 2017 ci verificò il seguente episodio: noi entravamo sempre liberamente nell'area del sino a Parte_1 quando la signora di cui non ricordo il nome ci ha impedito l'accesso installando una rete elterrosaldata che sin ad allora non c'era mai stata. Io ero con sig. , un tecnico del Centro Tes_1
Produzione Servizi, abbiamo chiamato i Vigili urbani per entrare nella postazione. La signora riteneva che essa non fosse regolare e riteneva che fosse di sua proprietà. La situazione è stata chiarita con i vigili urbani ed attualmente l'accesso alla postazione è libero e senza ostacoli”).
Ne segue che la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'assenza di attività istruttoria e con applicazione dei parametri minimi in ragione della assenza di questioni di fatto o diritto di particolare complessità.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda.
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Velletri, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
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