CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1137/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - Ricorrente_1
Difeso da
CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202490164073 CONTR.BONIFICA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti in atti depositati. La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato alla società Resistente_1 S.p.A., tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 202490164073, come meglio indicato in atti.
A motivo del gravame deduceva: 1) la mancanza di validi, legittimanti e fondanti titoli esecutivi: insussistenza del credito e violazione del ne bis idem;
2) l'illegittimità/nullità dell'atto opposto per mancata allegazione ovvero indicazione, di un valido contratto/delibera di affidamento/ concessione del servizio di riscossione a soggetto esterno- carenza di legittimazione attiva;
3) l'illegittimità del preavviso di fermo: a) per omessa notifica dell'ingiunzione richiamata, b) per inefficacia in ogni caso della stessa, c) per omessa notifica del sollecito di pagamento;
4) l'illegittimità/nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione, e del provvedimento di nomina del "funzionario responsabile": 5) l'illegittimità per difetto di motivazione;
6) la vessatorietà delle spese e degli interessi richiesti per violazione di legge.
Concludeva, pertanto, parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la società Resistente_1 S.p.A., ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, la Corte, in composizione monocratica, in pubblica udienza, decideva, la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
Parte ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di fermo amministrativo oggetto del presente giudizio, asserendo che tale atto non è stato preceduto dalla notifica di alcun atto prodromico.
Detta censura è priva di pregio.
Infatti, il preavviso di fermo amministrativo è stato preceduto dall'ingiunzione di pagamento n. 2290032081 notificata in data 27.07.2022 a sua volta preceduta dall'avviso di notifica n. 2260074211 notificato il
26.07.2021. Quanto alla notifica dell'avviso di notifica questo può essere inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario;
si applica pertanto la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le norme di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 C.P.C.
Secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Nell'ipotesi in cui manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata
(vedi Cass. Civ., sez. VI 5, ordinanza 17 maggio 2013, n. 12184). Pertanto, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona a cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente
La Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancanza di motivazione dell'ingiunzione di pagamento.
Come emerge dalla copia prodotta in allegato da parte resistente, il predetto atto impositivo riporta il prospetto analitico del debito con l'indicazione specifica del contributo consortile a fronte del quale si ingiunge il pagamento, nonché i riferimenti dell'atto sottostante la predetta ingiunzione, l'anno di riferimento del contributo, nonché la scomposizione dell'importo nelle varie voci che lo compongono: somme, interessi, ecc.
In ossequio a quanto sancito dall'art. 7 della L. 27/07/2000 n. 212, l'ingiunzione oggetto di impugnativa indica l'Ente impositore, il responsabile del procedimento, l'autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
In ogni caso occorre rammentare che l'ingiunzione è un atto propulsivo all'adempimento, costituisce titolo esecutivo e precetto ed è preceduta non solo dall'invio di un avviso bonario, ma anche dalla notificazione di un avviso di pagamento.
L'avviso di notifica, che è un atto di prassi amministrativa, contiene l'invito al contribuente, che non ha effettuato il pagamento sull'avviso bonario, alla definizione delle proprie obbligazioni tributarie;
non costituisce ancora atto esecutivo, ma riveste una funzione esortativa e di intimazione prodromica all'inizio della riscossione coattiva, conferendo certezza giuridica alla conoscenza da parte del cittadino della debenza del tributo.
L'avviso di notifica n. 2260106352, prodromico all'ingiunzione di pagamento n. 2290031452 e notificato in data 28.05.2021, riporta nella pagina n. I il dettaglio degli avvisi bonari che hanno preceduto l'avviso di notifica, e sono inoltre specificati gli anni d'imposta e l'importo dovuto per i singoli anni, la scadenza per il pagamento e l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà ad emettere ingiunzione fiscale.
Nelle pagine 2 e 3, invece, sono elencati in modo più dettagliato gli immobili di proprietà della ricorrente soggetti al contributo consortile, individuati in base al foglio, al mappale, alla categoria catastale ed al Comune in cui sono ubicati.
L'avviso fa riferimento alle norme in base alle quali si procede alla riscossione dei contributi di bonifica, informando il contribuente che, in mancanza dell'integrale pagamento dell'importo, si procederà ad effettuare la riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche.
In ossequio a quanto sancito dall'art. 7 della L. 27/07/2000 n. 212, l'avviso di notifica riporta il metodo di calcolo del contributo di bonifica, indica il responsabile del procedimento, l'autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame nel merito dell'atto in sede di autotutela, le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
Negli avvisi prodromici all'ingiunzione sono contenuti chiari riferimenti al Piano di Classifica, laddove si specifica che "Il Consorzio_1 di Anagni è costituito con DPR n. 1107/1V del 04/09/1957. I proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di bonifica sono tenuti a contribuire alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, ai sensi delle Leggio Regionali 4 1984 e 53 1998, nonché del R.D.
215/1933 e dell'articolo 860 c.c. 11 contributo è emesso ai sensi del Piano di Classifica (DCA n. 7 del 30 10
1999), approvato con DGR n. 911 del 28/6/2001 -BUR Lazio n. 24 del 30 8 2001)". È bene precisare che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che l'atto notificato ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. Civ., sez. VI — 5, ordinanza n. 9032 del 15.04.2013, Cass. Civ., sez. V, sentenza n. 6914 del 25.03.201 1, cass. Civ., sez. Un., sentenza n. 1 1722 del 14.05.2010, Cass. Civ., sez. V, sentenza n. 28058 del 30.12.2009, Cass. Civ., sez. V, sentenza n. 1906 del 29.01.2008).
Pertanto, l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella, sempre che in essa siano indicati i relativi estremi di notificazione (Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 1 1722 del 14.05.2010).
Secondo parte ricorrente l'ingiunzione, non recando il visto di esecutorietà da parte del funzionario responsabile dell'ente impositore, sarebbe nulla.
Tale eccezione appare destituita di fondamento.
In caso di riscossione coattiva secondo la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, qualora il soggetto, di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, abbia deciso di affidare la fase della riscossione al soggetto iscritto all'albo previsto dall'art. 53 del medesimo decreto, tra i soggetti legittimati alla sottoscrizione dell'ingiunzione di pagamento vi è il funzionario responsabile della riscossione del Concessionario. Invero, si rileva che, sebbene in base all'art. 2 R.D. n. 639 del 1910
1'ingiunzione debba essere redatta dall'ente creditore, non può non evidenziarsi che la norma esaminata non disciplina anche l'ipotesi di delega al concessionario per la riscossione, nel qual caso è evidente che l'ingiunzione è emessa da quest'ultimo e sottoscritta dal funzionario qualificatosi come responsabile per la riscossione (a tali conclusioni sono giunti Trib. Massa, sent. 28.1 1.2018; Trib. Torre Annunziata, sent. 1 7/1
1/2014).
Orbene, nell'ingiunzione opposta, è stato indicato che la Resistente_1 Spa, in qualità di soggetto iscritto all'albo previsto dall'art. 53 D. Lgs. n. 446 del 1997, è Concessionario per la riscossione dei contributi del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni.
Di conseguenza l'ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910, essendo stata emessa dal Concessionario, è stata correttamente sottoscritta dal funzionario responsabile della riscossione. (vedi allegato atto di nomina del funzionario abilitato parte resistente.
Parte ricorrente lamenta l'illegittimità della voce inerente l'importo dei diritti di notifica, nonché la vessatorietà degli interessi non correttamente documentati.
Le spese sostenute per la notificazione degli atti sono certamente ripetibili nei confronti del contribuente.
L'art. 4, comma 3, Legge 10.05.1976 n. 249 dispone che "Le spese per il pagamento dei compensi di cui ai precedenti commi sono ripetibili nei confronti dei destinatari degli atti notificati ai sensi del presente articolo, secondo modalità da determinare con apposito decreto del Ministero delle finanze”.
In esecuzione di tale disposto è stato emanato il Decreto Ministero delle Finanze 12 settembre 2012 ("
Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell'atto notificato"). L'art. I del predetto Decreto stabilisce che "Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre
1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative".
Il successivo art. 2 differenzia i costi a seconda delle tipologie di notifica utilizzate, mentre l'art. 3 esclude la ripetizione unicamente per le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi, alla cui emanazione
I 'Amministrazione è tenuta su richiesta, nonché per le spese di invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
Il predetto Decreto Ministeriale non contiene limitazioni né soggettive (sulla base dell'Ente Impositore titolare del credito), né oggettive (sulla base della natura, tributaria o extra-tributaria, del credito riscosso). Ciò fa sì che l'Agente nazionale della Riscossione applichi tali addebiti di spese di notifica a tutte le cartelle emesse,
a prescindere dall'Ente Impositore titolare del credito e della natura tributaria o extra-tributaria del credito da riscuotere.
Per i Concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 D.lgs. 446/1997, manca una normativa di settore analoga a quella emanata dal Ministero delle Finanze ed applicabile all'Agente della Riscossione.
L'estensione analogica di tale normativa può avvenire ai sensi dell'art. 12, comma l, "preleggi" al Codice civile (cd. "analogia legis"), e può trovare giustificazione sull'assunto che le spese del procedimento di riscossione e/o esecuzione non devono gravare sulla collettività indistinta dei contribuenti, bensì sul soggetto che, con il proprio inadempimento, ha dato causa all'attività riscossiva e/o di esecuzione.
Sulla base di tale principio generale (codificato a livello normativo, per ciò che riguarda l'attività esecutiva, dall'art. 96 C.P.C.), si giustifica l'addebito delle spese di notifica dell'ingiunzione al contribuente dei confronti del quale quest'ultima è emessa (in questi termini sent. CTP NA n. 7012/05/2022 del 17.06.2022).
Nel caso di specie, rilevato che nell'importo complessivo sono ricompresi spese di atti precedentemente notificati, ossia per l'avviso di notifica, i restanti costituiscono "le somme dovute al Concessionario della
Riscossione per i costi di elaborazione e di notifica degli atti", come specificato nella "legenda" in calce all'atto.
Un altro motivo di nullità dell'ingiunzione impugnata, secondo parte ricorrente, sarebbe la mancata indicazione degli interessi con la data di richiesta ed il relativo tasso applicato.
Per quanto concerne l'omessa specificazione delle modalità di calcolo degli interessi riportati, si rileva che le prodromiche ingiunzioni di pagamento indicano tutti i dati necessari per la determinazione degli interessi applicati (ovvero interessi legali che si incrementano in misura percentuale giornaliera a decorrere dalla data di notifica dell'ingiunzione stessa). Atteso che l'importo finale degli interessi indicato negli avvisi di accertamento coincide con quello riportato nel preavviso di fermo, il contribuente non può in questa sede sollevare contestazioni sul punto, trattandosi di dati a lui già comunicati in ossequio a quanto prescritto dalla legge.
Ne consegue che il ricorso appare infondato e come tale deve essere rigettato.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato.
Spese Compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Giudice
Dr. Vittorio Misiti
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1137/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - Ricorrente_1
Difeso da
CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202490164073 CONTR.BONIFICA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti in atti depositati. La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato alla società Resistente_1 S.p.A., tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 202490164073, come meglio indicato in atti.
A motivo del gravame deduceva: 1) la mancanza di validi, legittimanti e fondanti titoli esecutivi: insussistenza del credito e violazione del ne bis idem;
2) l'illegittimità/nullità dell'atto opposto per mancata allegazione ovvero indicazione, di un valido contratto/delibera di affidamento/ concessione del servizio di riscossione a soggetto esterno- carenza di legittimazione attiva;
3) l'illegittimità del preavviso di fermo: a) per omessa notifica dell'ingiunzione richiamata, b) per inefficacia in ogni caso della stessa, c) per omessa notifica del sollecito di pagamento;
4) l'illegittimità/nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione, e del provvedimento di nomina del "funzionario responsabile": 5) l'illegittimità per difetto di motivazione;
6) la vessatorietà delle spese e degli interessi richiesti per violazione di legge.
Concludeva, pertanto, parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la società Resistente_1 S.p.A., ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, la Corte, in composizione monocratica, in pubblica udienza, decideva, la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
Parte ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di fermo amministrativo oggetto del presente giudizio, asserendo che tale atto non è stato preceduto dalla notifica di alcun atto prodromico.
Detta censura è priva di pregio.
Infatti, il preavviso di fermo amministrativo è stato preceduto dall'ingiunzione di pagamento n. 2290032081 notificata in data 27.07.2022 a sua volta preceduta dall'avviso di notifica n. 2260074211 notificato il
26.07.2021. Quanto alla notifica dell'avviso di notifica questo può essere inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario;
si applica pertanto la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le norme di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 C.P.C.
Secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Nell'ipotesi in cui manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata
(vedi Cass. Civ., sez. VI 5, ordinanza 17 maggio 2013, n. 12184). Pertanto, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona a cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente
La Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancanza di motivazione dell'ingiunzione di pagamento.
Come emerge dalla copia prodotta in allegato da parte resistente, il predetto atto impositivo riporta il prospetto analitico del debito con l'indicazione specifica del contributo consortile a fronte del quale si ingiunge il pagamento, nonché i riferimenti dell'atto sottostante la predetta ingiunzione, l'anno di riferimento del contributo, nonché la scomposizione dell'importo nelle varie voci che lo compongono: somme, interessi, ecc.
In ossequio a quanto sancito dall'art. 7 della L. 27/07/2000 n. 212, l'ingiunzione oggetto di impugnativa indica l'Ente impositore, il responsabile del procedimento, l'autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
In ogni caso occorre rammentare che l'ingiunzione è un atto propulsivo all'adempimento, costituisce titolo esecutivo e precetto ed è preceduta non solo dall'invio di un avviso bonario, ma anche dalla notificazione di un avviso di pagamento.
L'avviso di notifica, che è un atto di prassi amministrativa, contiene l'invito al contribuente, che non ha effettuato il pagamento sull'avviso bonario, alla definizione delle proprie obbligazioni tributarie;
non costituisce ancora atto esecutivo, ma riveste una funzione esortativa e di intimazione prodromica all'inizio della riscossione coattiva, conferendo certezza giuridica alla conoscenza da parte del cittadino della debenza del tributo.
L'avviso di notifica n. 2260106352, prodromico all'ingiunzione di pagamento n. 2290031452 e notificato in data 28.05.2021, riporta nella pagina n. I il dettaglio degli avvisi bonari che hanno preceduto l'avviso di notifica, e sono inoltre specificati gli anni d'imposta e l'importo dovuto per i singoli anni, la scadenza per il pagamento e l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà ad emettere ingiunzione fiscale.
Nelle pagine 2 e 3, invece, sono elencati in modo più dettagliato gli immobili di proprietà della ricorrente soggetti al contributo consortile, individuati in base al foglio, al mappale, alla categoria catastale ed al Comune in cui sono ubicati.
L'avviso fa riferimento alle norme in base alle quali si procede alla riscossione dei contributi di bonifica, informando il contribuente che, in mancanza dell'integrale pagamento dell'importo, si procederà ad effettuare la riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche.
In ossequio a quanto sancito dall'art. 7 della L. 27/07/2000 n. 212, l'avviso di notifica riporta il metodo di calcolo del contributo di bonifica, indica il responsabile del procedimento, l'autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame nel merito dell'atto in sede di autotutela, le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
Negli avvisi prodromici all'ingiunzione sono contenuti chiari riferimenti al Piano di Classifica, laddove si specifica che "Il Consorzio_1 di Anagni è costituito con DPR n. 1107/1V del 04/09/1957. I proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di bonifica sono tenuti a contribuire alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, ai sensi delle Leggio Regionali 4 1984 e 53 1998, nonché del R.D.
215/1933 e dell'articolo 860 c.c. 11 contributo è emesso ai sensi del Piano di Classifica (DCA n. 7 del 30 10
1999), approvato con DGR n. 911 del 28/6/2001 -BUR Lazio n. 24 del 30 8 2001)". È bene precisare che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che l'atto notificato ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. Civ., sez. VI — 5, ordinanza n. 9032 del 15.04.2013, Cass. Civ., sez. V, sentenza n. 6914 del 25.03.201 1, cass. Civ., sez. Un., sentenza n. 1 1722 del 14.05.2010, Cass. Civ., sez. V, sentenza n. 28058 del 30.12.2009, Cass. Civ., sez. V, sentenza n. 1906 del 29.01.2008).
Pertanto, l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella, sempre che in essa siano indicati i relativi estremi di notificazione (Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 1 1722 del 14.05.2010).
Secondo parte ricorrente l'ingiunzione, non recando il visto di esecutorietà da parte del funzionario responsabile dell'ente impositore, sarebbe nulla.
Tale eccezione appare destituita di fondamento.
In caso di riscossione coattiva secondo la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, qualora il soggetto, di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, abbia deciso di affidare la fase della riscossione al soggetto iscritto all'albo previsto dall'art. 53 del medesimo decreto, tra i soggetti legittimati alla sottoscrizione dell'ingiunzione di pagamento vi è il funzionario responsabile della riscossione del Concessionario. Invero, si rileva che, sebbene in base all'art. 2 R.D. n. 639 del 1910
1'ingiunzione debba essere redatta dall'ente creditore, non può non evidenziarsi che la norma esaminata non disciplina anche l'ipotesi di delega al concessionario per la riscossione, nel qual caso è evidente che l'ingiunzione è emessa da quest'ultimo e sottoscritta dal funzionario qualificatosi come responsabile per la riscossione (a tali conclusioni sono giunti Trib. Massa, sent. 28.1 1.2018; Trib. Torre Annunziata, sent. 1 7/1
1/2014).
Orbene, nell'ingiunzione opposta, è stato indicato che la Resistente_1 Spa, in qualità di soggetto iscritto all'albo previsto dall'art. 53 D. Lgs. n. 446 del 1997, è Concessionario per la riscossione dei contributi del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni.
Di conseguenza l'ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910, essendo stata emessa dal Concessionario, è stata correttamente sottoscritta dal funzionario responsabile della riscossione. (vedi allegato atto di nomina del funzionario abilitato parte resistente.
Parte ricorrente lamenta l'illegittimità della voce inerente l'importo dei diritti di notifica, nonché la vessatorietà degli interessi non correttamente documentati.
Le spese sostenute per la notificazione degli atti sono certamente ripetibili nei confronti del contribuente.
L'art. 4, comma 3, Legge 10.05.1976 n. 249 dispone che "Le spese per il pagamento dei compensi di cui ai precedenti commi sono ripetibili nei confronti dei destinatari degli atti notificati ai sensi del presente articolo, secondo modalità da determinare con apposito decreto del Ministero delle finanze”.
In esecuzione di tale disposto è stato emanato il Decreto Ministero delle Finanze 12 settembre 2012 ("
Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell'atto notificato"). L'art. I del predetto Decreto stabilisce che "Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre
1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative".
Il successivo art. 2 differenzia i costi a seconda delle tipologie di notifica utilizzate, mentre l'art. 3 esclude la ripetizione unicamente per le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi, alla cui emanazione
I 'Amministrazione è tenuta su richiesta, nonché per le spese di invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
Il predetto Decreto Ministeriale non contiene limitazioni né soggettive (sulla base dell'Ente Impositore titolare del credito), né oggettive (sulla base della natura, tributaria o extra-tributaria, del credito riscosso). Ciò fa sì che l'Agente nazionale della Riscossione applichi tali addebiti di spese di notifica a tutte le cartelle emesse,
a prescindere dall'Ente Impositore titolare del credito e della natura tributaria o extra-tributaria del credito da riscuotere.
Per i Concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 D.lgs. 446/1997, manca una normativa di settore analoga a quella emanata dal Ministero delle Finanze ed applicabile all'Agente della Riscossione.
L'estensione analogica di tale normativa può avvenire ai sensi dell'art. 12, comma l, "preleggi" al Codice civile (cd. "analogia legis"), e può trovare giustificazione sull'assunto che le spese del procedimento di riscossione e/o esecuzione non devono gravare sulla collettività indistinta dei contribuenti, bensì sul soggetto che, con il proprio inadempimento, ha dato causa all'attività riscossiva e/o di esecuzione.
Sulla base di tale principio generale (codificato a livello normativo, per ciò che riguarda l'attività esecutiva, dall'art. 96 C.P.C.), si giustifica l'addebito delle spese di notifica dell'ingiunzione al contribuente dei confronti del quale quest'ultima è emessa (in questi termini sent. CTP NA n. 7012/05/2022 del 17.06.2022).
Nel caso di specie, rilevato che nell'importo complessivo sono ricompresi spese di atti precedentemente notificati, ossia per l'avviso di notifica, i restanti costituiscono "le somme dovute al Concessionario della
Riscossione per i costi di elaborazione e di notifica degli atti", come specificato nella "legenda" in calce all'atto.
Un altro motivo di nullità dell'ingiunzione impugnata, secondo parte ricorrente, sarebbe la mancata indicazione degli interessi con la data di richiesta ed il relativo tasso applicato.
Per quanto concerne l'omessa specificazione delle modalità di calcolo degli interessi riportati, si rileva che le prodromiche ingiunzioni di pagamento indicano tutti i dati necessari per la determinazione degli interessi applicati (ovvero interessi legali che si incrementano in misura percentuale giornaliera a decorrere dalla data di notifica dell'ingiunzione stessa). Atteso che l'importo finale degli interessi indicato negli avvisi di accertamento coincide con quello riportato nel preavviso di fermo, il contribuente non può in questa sede sollevare contestazioni sul punto, trattandosi di dati a lui già comunicati in ossequio a quanto prescritto dalla legge.
Ne consegue che il ricorso appare infondato e come tale deve essere rigettato.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato.
Spese Compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Giudice
Dr. Vittorio Misiti