Art. 66.
Il Regio Provveditore agli studi, il Ministero degli affari esteri o il Ministero dell'Africa Italiana nella rispettiva competenza, all'atto della cessazione definitiva dal servizio dell'insegnante avente diritto ad indennita' o pensione o morto in attivita' di servizio lasciando superstiti con diritto agli assegni stessi, trasmettono, anche se gli interessati non ne facciano domanda, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, i titoli giustificativi del diritto al conseguimento dell'indennita' o della pensione a favore dell'insegnante, della vedova o degli orfani, entro un mese dall'avvenuta cessazione, o dalla morte, o dalla constatata inabilita' di cui alla lettera b) dei precedenti articoli 35 e 36.
Il provvedimento che determina la cessazione dal servizio deve esplicitamente indicare la decorrenza dalla quale ha effetto.
Il Regio Provveditore agli studi, il Ministero degli affari esteri o il Ministero dell'Africa Italiana nella rispettiva competenza, all'atto della cessazione definitiva dal servizio dell'insegnante avente diritto ad indennita' o pensione o morto in attivita' di servizio lasciando superstiti con diritto agli assegni stessi, trasmettono, anche se gli interessati non ne facciano domanda, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, i titoli giustificativi del diritto al conseguimento dell'indennita' o della pensione a favore dell'insegnante, della vedova o degli orfani, entro un mese dall'avvenuta cessazione, o dalla morte, o dalla constatata inabilita' di cui alla lettera b) dei precedenti articoli 35 e 36.
Il provvedimento che determina la cessazione dal servizio deve esplicitamente indicare la decorrenza dalla quale ha effetto.