Art. 1.
L'Istituto superiore di scienze sociali di Trento, promosso dall'"Istituto trentino di cultura", con atto di data 12 settembre 1962, e' riconosciuto come Istituto di istruzione universitaria libero.
Esso ha grado universitario, personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.
L'Istituto superiore di scienze sociali di Trento, promosso dall'"Istituto trentino di cultura", con atto di data 12 settembre 1962, e' riconosciuto come Istituto di istruzione universitaria libero.
Esso ha grado universitario, personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.