Sentenza 21 aprile 2010
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo interessato, al quale siano intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto e che non abbia potuto esplicare le sue difese nel procedimento di prevenzione in conseguenza dell'omessa citazione, ha facoltà di promuovere incidente di esecuzione chiedendo la revoca della confisca.
Commentario • 1
- 1. Confisca in casi particolari: mancata citazione del terzo interessatoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 marzo 2024
1. La questione: il terzo interessato Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano disponeva il sequestro preventivo di tutti i beni dell'indagato mentre, dal canto suo, il Tribunale di Milano lo condannava, ma non disponeva nulla in relazione ai beni in sequestro. Orbene, a fronte di ciò, il difensore di un terzo presentava istanza di restituzione e, con ordinanza, adottata ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano disponeva la confisca dei beni fermo restando che, a seguito di proposizione dell'appello, il Tribunale di Milano, quale giudice del riesame, in parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse sempre del terzo interessato, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2010, n. 16806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16806 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 21/04/2010
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1150
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 31859/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CH EN N. IL 16/05/1967;
avverso l'ordinanza n. 298/2008 TRIBUNALE di ENNA, del 18/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. SALVI G., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 18 marzo 2009 il Tribunale di Enna, sezione misure di prevenzione, respingeva la richiesta, avanzata da CH CE, nella sua qualità di terzo proprietario del bene, di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, disposta L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter nei confronti di LO US con decreto del Tribunale di Enna del 22 settembre 2004. 2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, CH, il quale, anche mediante una memoria difensiva, lamenta violazione ed erronea applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso deve essere convertito in opposizione.
1. Occorre premettere che il terzo interessato al quale siano intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto, che non abbia - come nel caso in esame - potuto esplicare le sue difese nel procedimento di prevenzione per l'applicazione di misure reali in conseguenza dell'omessa citazione ha la facoltà di promuovere un incidente di esecuzione (Cass., sez. 6^, 2 marzo 1999, n. 803, rv. 214780).
Nel caso di specie CE CH, intestatario di un bene immobile acquistato da US LO e da MA EP, oggetto della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, disposta nei confronti del predetto LO con decreto del Tribunale di Enna del 22 settembre 2004, ha proposto incidente di esecuzione al fine di far valere le sue ragioni di terzo, cui i beni appartengono, e, quindi, di dimostrare il suo diritto, non essendo stato posto in condizione di partecipare alla procedura di prevenzione.
2. Così chiarita la natura della procedura, il Collegio osserva che il codice di rito (art. 676 c.p.p., comma 1 e art. 667 c.p.p., comma 4) prevede che i provvedimenti in materia di confisca e di restituzione delle cose sequestrate siano adottati dal giudice dell'esecuzione senza formalità e, cioè, senza fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (de plano) e che contro tali provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., previa fissazione dell'udienza.
Nel caso in esame la situazione appare peculiare poiché il giudice investito della richiesta di revoca avanzata da CH CE ha adottato il provvedimento in sede di udienza camerale - invece di procedere de plano - all'uopo fissando la udienza di comparizione delle parti.
Con riferimento alle forme di impugnazione di tale provvedimento esiste un contrasto giurisprudenziale.
Alcune decisioni di questa Corte hanno, infatti, affermato il principio che, anche nel caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 3, anziché de plano come previsto, è immediatamente proponibile il ricorso per cassazione, giacché la procedura immediatamente adottata, pur non rispettosa dell'art. 676 c.p.p., pone in essere una anticipata garanzia del contraddittorio, intraducibile a rigore solo a seguito dell'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento adottato de plano (v. Cass. Sez. 1^, 23 dicembre 1996 n. 6387, rv. 206349; Cass., Sez. 1^, 7 aprile 1995 n. 1146, rv. 201023). La giurisprudenza più recente ritiene, invece, che, in materia di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 c.p.p., è data solo la facoltà di proporre opposizione (v. Cass., Sez. 3^, 19 febbraio 2003 n. 8124, rv. 223464; Cass., Sez. 3^, 7 luglio 1995 n. 1182, rv. 202599; Cass., Sez. 1^, 6 novembre 2006 n. 3196, Cartesano;
Cass., Sez. 1^, 20 settembre 2007, n. 36231, rv. 237897; Cass., Sez. 1^, 20 febbraio 2008, n. 8785, rv. 239142). Il collegio ritiene di aderire a tale secondo orientamento, poiché il ricorrente è stato comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito, in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità.
3. Tanto chiarito, si tratta ora di verificare se il ricorso per Cassazione debba essere dichiarato inammissibile, in quanto rimedio non previsto dalla legge, oppure possa essere convertito in opposizione, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5. Anche sotto tale profilo esiste un contrasto giurisprudenziale, poiché alcune decisioni di questa Corte hanno ritenuto che il principio di conversione non sia applicabile in caso di opposizione, non avendo questa natura di impugnazione (v., per tutte, Cass., Sez. Un. 25 gennaio 2002 n. 3026, rv. 220577; e, da ultimo, Cass., Sez. 2^, 11 ottobre 2004 n. 39625, rv. 230368). L'indirizzo di gran lunga prevalente di questa Corte è, peraltro, nel senso che sia consentita anche in tal caso la riqualificazione dell'atto di impugnazione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (v. Cass., Sez. 4^, 9 marzo 2007, n. 18223, rv. 237362; Cass., Sez. 3^, 20 gennaio 2004 n. 14724, rv. 228605; Cass. Sez. 4^, 27 maggio 2003, n. 34403, rv. 225717; Cass., Sez. 3^, n. 5 dicembre 2002, 8124, rv. 223464; Cass. Sez. 4^, 7 ottobre 1997, n. 2417, rv. 210093; Cass., Sez. 3^, 7 aprile 1995 n. 1182, rv. 202599;). Tale seconda soluzione pare preferibile, non potendosi fare discendere la inammissibilità della impugnazione, pur se in "senso lato", solo dalla erronea indicazione della stessa, soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui la natura ed il tipo delle censure mosse attengono prevalentemente al merito per cui l'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, concessa dall'ordinamento all'interessato, di avere una seconda pronuncia di merito sulle sue doglianze.
Il ricorso, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, deve essere pertanto convertito in opposizione con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Enna in funzione di giudice dell'esecuzione per il giudizio di opposizione in base al combinato disposto di cui all'art. 667 c.p.p., comma 4, e art. 666 c.p.p..
P.Q.M.
Converte il ricorso in opposizione e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Enna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010