Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2010, n. 16806
CASS
Sentenza 21 aprile 2010

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In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo interessato, al quale siano intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto e che non abbia potuto esplicare le sue difese nel procedimento di prevenzione in conseguenza dell'omessa citazione, ha facoltà di promuovere incidente di esecuzione chiedendo la revoca della confisca.

Commentario1

  • 1Confisca in casi particolari: mancata citazione del terzo interessato
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 marzo 2024

    1. La questione: il terzo interessato Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano disponeva il sequestro preventivo di tutti i beni dell'indagato mentre, dal canto suo, il Tribunale di Milano lo condannava, ma non disponeva nulla in relazione ai beni in sequestro. Orbene, a fronte di ciò, il difensore di un terzo presentava istanza di restituzione e, con ordinanza, adottata ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano disponeva la confisca dei beni fermo restando che, a seguito di proposizione dell'appello, il Tribunale di Milano, quale giudice del riesame, in parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse sempre del terzo interessato, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2010, n. 16806
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16806
Data del deposito : 21 aprile 2010

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