Sentenza 6 maggio 2008
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale, l'opposizione proposta mediante incidente di esecuzione dinanzi al giudice della prevenzione prescinde dalla reiezione "de plano" di precedenti istanze dell'interessato e mira a contrastare direttamente il provvedimento cautelare o ablativo adottato dal giudice della prevenzione. Ne consegue che la decisione sull'opposizione, presupponendo la pregressa instaurazione del contraddittorio nelle forme del procedimento di esecuzione, è suscettibile non già di opposizione davanti allo stesso giudice, ma di impugnazione attraverso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma sesto, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il ricorrente aveva già esperito, quale terzo intestatario dei beni sottoposti a sequestro, lo speciale rimedio dell'opposizione al giudice della prevenzione, promuovendo un pregresso incidente basato sui medesimi motivi di doglianza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2008, n. 21691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21691 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/05/2008
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1335
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 037943/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI EN RE, N. IL 14/09/1983;
avverso ORDINANZA del 19/07/2007 TRIBUNALE di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO Massimo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. STABILE Carmine, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, Delib. 19 luglio 2007, e depositata il 20 luglio 2007, il Tribunale di Caltanisetta, in funzione di giudice della esecuzione dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione, in esito alla udienza in camera di consiglio, ha dichiarato inammissibile l'incidente proposto il 23 maggio 2007 da Di NC RE (terzo contro interessato nel procedimento di prevenzione a carico di Di NC PI) avverso il Decreto 12 febbraio 2007, col quale il ridetto Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro delle somme e dei titoli, depositati sui conti intestati all'instante presso la filiale di Castellana della banca Credito San Paolo - I.M.I.
Premesso che avverso il sequestro Di NC aveva infruttuosamente esperito, con atto del 21 dicembre 2006, il rimedio della "opposizione al giudice della prevenzione", respinta dal Tribunale con provvedimento del 12 febbraio 2007, il Tribunale ha motivato che l'incidente siccome proposto costituisce mera reiterazione della richiesta, in precedenza proposta (e respinta), essendo sui medesimi elementi, per l'identità degli "argomenti dedotti dalla difesa", sicché è inammissibile;
laddove, avverso il provvedimento di rigetto del 12 febbraio 2007, l'interessato avrebbe dovuto esperire il ricorso per cassazione.
2. - Ricorre per cassazione l'interessato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato MURONE Mario, mediante atto del 1 ottobre 2007, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.c., comma 1, lett. c) ed e), inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 666 e 667 c.p.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ritenuta apparente, sostenendo che l'incidente proposto deve qualificarsi come opposizione avverso il decreto di rigetto della istanza di revoca del sequestro e che il rimedio esperito è consentito ai sensi degli artt. 666 e 667 c.p.p., in relazione alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 4, che contempla la possibilità della revoca del sequestro adottato dal giudice della prevenzione, sicché affatto non conferenti sono le considerazioni del Tribunale circa la inammissibilità dell'incidente per la reiterazione della richiesta. 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto dell'8 gennaio 2008, oppone che il ricorso deve essere "dichiarato inammissibile", poiché - secondo quanto "rettamente osservato" dal Tribunale "non può ammettersi la possibilità di moltiplicare all'infinito le opposizioni avverso i provvedimenti cautelari.
4. - Il ricorso è infondato.
Il ricorrente assimila, affatto, erroneamente l'incidente, proposto il 21 dicembre 2006 avverso il decreto di sequestro, alla richiesta di restituzione della cosa sequestrata contemplata dall'art. 676 c.p.p., in relazione alla quale, secondo la previsione della disposizione anzidetta, nel procedimento ordinario di esecuzione, il giudice provvede de plano ai termini dell'art. 667 c.p.p., comma 4. E, sul presupposto di siffatta erronea equiparazione, qualifica, ai sensi, rispettivamente, (a) del primo e (b) del secondo inciso del citato dell'art. 667 c.p.p., comma 4: (aa) il provvedimento (di rigetto) adottato dal giudice della prevenzione il 12 febbraio 2007 e (bb) il successivo incidente, proposto il 23 maggio 2007 (e dichiarato inammissibile dal giudice a quo).
Ma l'assunto difensivo è inficiato ab ovo dall'equivoco in cui è incorso il ricorrente nella comprensione dell'istituto (affatto diverso) della opposizione al giudice della prevenzione, siccome configurato e definito dalla dominante giurisprudenza di questa Corte, quale rimedio esperibile avverso i provvedimenti di sequestro o di confisca, adottati nel procedimento di prevenzione (Sez. 1^, 27 settembre 2006, n. 34048, Alfano, massima n. 234802; Sez. 1^, 15 ottobre 2003, n. 41690, Calabrò, massima n. 226478; Sez. 1^, 12 novembre 1997, n. 6348, Alfieri, massima n. 209403; Sez. 1^, 23 settembre 1986, n. 3044, Teardo, massima n. 174131). L'opposizione al giudice della prevenzione, mediante incidente di esecuzione, prescinde, infatti, dalla reiezione de plano di alcuna precedente istanza dell'interessato - non è, pertanto, assimilabile alla istanza originaria, decisa "senza formalità" dal giudice della esecuzione secondo la sequenza procedurale prevista dell'art. 667 c.p.p., comma 4, - bensì contrasta direttamente, con la immediata instaurazione del contraddittorio, nelle forme mutuate dal procedimento di esecuzione, il provvedimento cautelare o ablativo del giudice della prevenzione.
Sicché la decisione sulla opposizione al giudice della prevenzione, presupponendo, secondo il modello procedimentale configurato, la pregressa instaurazione del contraddittorio, è suscettibile non (già evidentemente) di opposizione davanti allo stesso giudice, ma impugnazione in senso proprio, ai termini dell'art. 666 c.p.p., comma 6, col ricorso per cassazione.
Ora, nel caso di specie, il ricorrente aveva già esperito lo speciale rimedio della opposizione al giudice della prevenzione col pregresso incidente del 21 dicembre 2006.
Epperò, laddove non è pertinente il richiamo della sequenza procedimentale scandita dall'art. 676 c.p.p., dal primo e dal secondo inciso dell'art. 667 c.p.p., comma 4, il successivo incidente proposto da Di NC il 23 maggio 2007, oggetto del presente procedimento, non è altrimenti qualificabile (al di là del riferimento meramente letterale dell'instante al Decreto 12 febbraio 2007, piuttosto che al decreto di sequestro), se non in termini di mera riproposizione della opposizione al giudice della prevenzione, già esperita.
E, poiché pacificamente l'incidente si basava sui medesimi elementi addotti con il precedente (respinto), la declaratoria di inammissibilità del giudice a quo risulta affatto corretta. Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2008