Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2008, n. 21691
CASS
Sentenza 6 maggio 2008

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In tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale, l'opposizione proposta mediante incidente di esecuzione dinanzi al giudice della prevenzione prescinde dalla reiezione "de plano" di precedenti istanze dell'interessato e mira a contrastare direttamente il provvedimento cautelare o ablativo adottato dal giudice della prevenzione. Ne consegue che la decisione sull'opposizione, presupponendo la pregressa instaurazione del contraddittorio nelle forme del procedimento di esecuzione, è suscettibile non già di opposizione davanti allo stesso giudice, ma di impugnazione attraverso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma sesto, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il ricorrente aveva già esperito, quale terzo intestatario dei beni sottoposti a sequestro, lo speciale rimedio dell'opposizione al giudice della prevenzione, promuovendo un pregresso incidente basato sui medesimi motivi di doglianza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2008, n. 21691
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21691
    Data del deposito : 6 maggio 2008

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