Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 04/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
RT TONOLO Presidente RO ANGIONI Giudice relatore SA BORELLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 32588 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto nei confronti di:
DI AL nata il [...] a [...] (c.f.
[...]) res.te in Via G. Matteotti n. 201 Poggiomarino
(Na), rappresentata e difesa dall’ avv. Veronica Ascolese (C.F.
[...]), del foro di Torre Annunziata, per elezione domiciliata presso lo studio del difensore sito in Poggiomarino, via NT 59 ( fax 081 18769435, pec: veronica.ascolese@forotorre.it);
Visto l’atto di citazione della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 2 settembre 2025 e la documentazione ad esso allegata;
Viste le memorie di costituzione in giudizio depositate in data 22 dicembre 2025 nell’interesse della convenuta dall’Avv. Veronica Ascalese;
Esaminati gli atti tutti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 14 gennaio 2026 - celebratasi con l’assistenza del segretario Marco Greggio e data per letta la relazione del magistrato relatore - il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Garlisi e l’Avv. Marco Hollomon per la convenuta, giusta delega dell’Avv. Veronica Ascalese
FATTO
1. Con atto di citazione depositato in data 2 settembre giugno 2025 la Procura erariale conveniva in giudizio la Sig.ra DI AL per vederla condannare al risarcimento del danno erariale asseritamente cagionato al Ministero dell’Istruzione e all’INPS, per un totale complessivo di euro 18.539,51.
Riferiva il Pubblico Ministero che l’odierna convenuta, già rinviata a giudizio con decreto del 6/12/2023 (successivamente integrato con atto dell’11/12/2023) emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania nell’ambito del procedimento n. 407/2019 RGNR per i reati di cui agli artt.
81, 110, 476, comma 2 e di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - come meglio descritti in citazione con riferimento per esteso ai relativi capi di imputazione - si era avvalsa di un di falso diploma di qualifica professionale triennale, apparentemente rilasciato dall’istituto professionale paritario AR, (diploma n. 109920*2012 del 10.10.2014 e relativo certificato del 4.10.2013), per avere accesso alle graduatorie del personale ATA.
A conferma della falsità del diploma di qualifica professionale di cui si era avvalsa la convenuta, evidenziava il Pubblico Ministero che dagli esiti dell’indagine penale era emerso che:
a) le pergamene consegnate all’Istituto AR nell’anno 2013 non ricomprendevano quella con il numero seriale del diploma asseritamente vantato dall’odierna convenuta;
b) il diploma n. 109920*2012, di cui era in possesso l’odierna convenuta, risultava in realtà consegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale a diverso Istituto ed era riferibile a soggetto diverso;
c) solo in data 16.5.2019 l’Istituto AR aveva comunicato all’Ufficio Scolastico Territoriale l’avvenuto svolgimento di una sessione straordinaria di esami di ben sei anni prima antecedente nell’agosto 2013. Viceversa, non risultava a protocollo alcuna richiesta preventiva di autorizzare lo svolgimento di tale sessione straordinaria di esami, per la quale non solo non era stata rilasciata la necessaria preventiva autorizzazione, ma neppure risultavano inviate in corso d’anno all’Ufficio Scolastico Regionale le presupposte richieste giustificative da parte dei candidati;
d) nel corso di una perquisizione eseguita in data 28.5.2019 presso l’Istituto AR era stato rinvenuto un registro, di recente fattura, dei diplomi relativi alla sessione speciale di esami dell’anno 2013, e fra i nominativi dei diplomati, al n. 132, era presente quello della Sig.ra DI, alla quale il titolo risultava consegnato in data 08/07/2015;
e) sentiti a sommarie informazioni, i n. 10 docenti che figuravano dai verbali quali membri della Commissione degli esami tenutisi presso il AR in sessione speciale nell’agosto 2013, avevano escluso di aver fatto parte di quella Commissione. Peraltro, il Presidente della Commissione non avrebbe potuto presiedere la ridetta sessione perché era cessato dalle sue funzioni nel giugno 2013 ed era altresì inverosimile che la sessione di esami si fosse svolta dal 24 al 27 agosto 2013, dal momento che il 24 agosto era un sabato e il 25 agosto una domenica, né le prove d’esame, secondo logica, potevano esser state svolte nel solo giorno del 24 agosto 2013, considerato il numero spropositato di candidati come risultante dagli elenchi;
f) tutti i commissari avevano disconosciuto le sottoscrizioni presenti nei registri dei diplomi e nei verbali delle prove scritte degli esami, e il Presidente anche quelle apposte sulla nota del 24/7/2019 di richiesta di pergamene inoltrata all’Ufficio scolastico di Salerno. Erano state disconosciute anche le firme apposte sugli elenchi dei candidati privatisti, di quelli ammessi agli esami e di quelli qualificati per l’anno scolastico 20122013, fra i quali era presente il nominativo dell’odierna convenuta;
g) era altresì emersa la particolarità che tutti i 164 diplomati erano stati ammessi a sostenere le prove d’esame con la votazione 90/100 e che tutti si erano qualificati con voto finale di 100/100);
h) nel corso dell’indagine penale e a seguito del disvelamento della stessa in esito alle disposte perquisizioni, erano state restituite all’Istituto AR per mancato recapito ai destinatari, n.13 comunicazioni presumibilmente contenenti istruzioni sulle dichiarazioni da rilasciare in caso di esame da parte delle Autorità procedenti;
i) accertamenti peritali eseguiti sulle firme apposte al diploma della convenuta, al registro degli esami, al verbale di ammissione all’esame avevano ricondotto i tratti grafici delle sottoscrizioni falsamente redatte a personale in servizio presso la segreteria dell’Istituto AR, così emergendo la falsità non solo dei diplomi, tra i quali quello dell’odierna convenuta, ma anche di tutti i verbali, registri ed elenchi, i quali risultavano creati appositamente allo scopo di simulare una situazione di apparente regolarità formale per trarre in inganno le istituzioni scolastiche.
2. Tanto considerato, il Requirente evidenziava che attraverso l’utile collocamento in graduatoria, DI AL, rinnovando, per ciascuna assunzione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso del titolo di qualifica professionale già prodotta con la domanda per l’inserimento nelle graduatorie di III fascia per il personale ATA, aveva ottenuto di svolgere le seguenti attività di supplenza:
a) in data 16/9/2019 dall’Istituto “Ippolito Nievo” di S. Donà di Piave (VE),
a tempo determinato per n. 36 ore settimanali di servizio, con contratto di lavoro per il periodo dal 16 al 28 settembre 2019;
b) in data il 28/10/2019 dall’Istituto “Gabriele D’annunzio” di JE (VE),
a tempo determinato per n. 36 ore settimanali di servizio, con contratto di lavoro per il periodo dal 28 ottobre 2019 al 30 giugno 2020;
c) in data 14/09/2020 dall’Istituto EL Cornaro” di JE (VE), a tempo determinato per n. 36 ore settimanali di servizio, con contratto di lavoro per il periodo dal 14 settembre 2020 al 31 agosto 2021 (incarico annullato d’ufficio a far data dal 21.10.2020).
Per tali attività, DI LI aveva percepito retribuzioni complessive per euro 18.769,32 (di cui euro 713,27 dall’Istituto Nievo; euro 14.602,38 dall’Istituto D’Annunzio; euro 3.363,67 dall’Istituto Cornero) ed euro 6.397,95 a titolo di indennità AS, corrisposti in funzione dei periodi di assunzione e per l’arco temporale di disoccupazione involontari, cui non avrebbe avuto titolo di accedere in mancanza del titolo professionale richiesto normativamente.
3. Considerato, dunque, che ricorrevano nella fattispecie descritta in citazione i presupposti della responsabilità erariale (rapporto di servizio, condotta dolosa e antigiuridica) ed evidenziato di aver previamente notificato alla convenuta, in data 5.6.2025, formale invito a fornire deduzioni al quale aveva fatto seguito il deposito di una memoria difensiva, la Procura regionale riteneva che la fattispecie illecita avesse determinato al Ministero dell’Interno e all’INPS un danno erariale derivante dall’indebito collocamento in una posizione utile in graduatoria e dal derivato vantaggio economico conseguente alle illegittime assunzioni. Concludeva dunque per la condanna della convenuta al risarcimento di tali danni, così come di seguito quantificati; a) nella misura di euro 12.141,56, pari al 65% delle retribuzioni percepite, quanto ai compensi lavorativi (considerando l’utilità della prestazione eseguita in favore dell’Amministrazione); b) nell’ulteriore misura di euro 6.397,95, pari all’intera indennità AS indebitamente lucrata.
E dunque in complessivi euro 18.539,51, oltre rivalutazione monetaria dalla data di pagamento di ciascuna retribuzione ed emolumento, e interessi legali sulla somma rivalutata.
4. Con memoria del 22 dicembre 2025 si costituiva in giudizio la sig.ra DI AL, a mezzo dell’Avv. Veronica Ascolese, la quale contestava le deduzioni di responsabilità e concludeva per il rigetto della domanda e, in subordine, per la riduzione del danno in considerazione dei vantaggi conseguiti dall’Amministrazione.
Veniva eccepita, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, essendo l’invito a dedurre pervenuto alla convenuta in data 10.9.2025, e nel merito, l’inesistenza della condotta illecita, non essendo provata la falsità del titolo e la sussistenza del dolo.
In ogni caso la prestazione lavorativa era stata comunque svolta e non si era dunque determinato alcun danno erariale, anche alla luce di quanto recentemente interpretato dalle sentenze della Corte dei conti, Sez.
Lombardia, n.124/2024, n.175/2024 e n.13/2025, pertinenti all’oggetto dell’odierna controversia.
5. All’udienza odierna le parti insistevano come da verbale nelle rispettive domande ed eccezioni.
DIRITTO
6. L’eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla convenuta, da valutarsi ai sensi dell’art. 2 della legge n.20/1994 e s.m.i., è infondata e deve essere respinta, essendo stato l’invito a fornire deduzioni notificato in data 5.6.2025 e dunque entro il quinquennio dalla scoperta del fatto dannoso.
Difatti il momento di esordio del termine prescrizionale in fattispecie di occultamento doloso come quella in esame, riconducibile d attivi comportamenti fraudolenti della convenuta, deve essere individuato nella data del rinvio a giudizio (6.12.2023) quale momento in cui l’odierna fattispecie di rilievo penale (coinvolgente 376 imputati per 778 capi d’imputazione) è emersa nella sua complessità e completezza (da ultimo, Corte dei conti, Seconda Sezione Centrale d’Appello n.223/2025, , Sez.
Sicilia n. 387/22025, Sez. Liguria, n.62/2025).
Peraltro, se pure si intendesse dare rilievo al momento in cui i Carabinieri ebbero a comunicare all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania la falsità dei diplomi professionali (asseritamente) rilasciati dall’Istituto AR, ovvero alla nota prot.30695 del 7.10.2020, lo stesso termine quinquennale non risulterebbe comunque decorso.
7. Nel merito, ai sensi dell’art.1 della legge n.20/1994 (e sue modifiche e integrazioni), la domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
8. Relativamente alla fattispecie illecita sono innumerevoli gli elementi che, già solo sul piano processuale, consentono di ritenere accertata la falsità del titolo professionale utilizzato dall’odierna convenuta ai fini della presentazione (e dell’accoglimento) della domanda di inserimento nella graduatoria di Circolo e di Istituto di terza fascia, presentata in data 28.10.2017.
In primo luogo, il Collegio osserva che la stessa convenuta - in tal senso onerata dalle previsioni di cui agli artt. 90, comma 2, e 95, comma 1, C.G.C.
-non ha preso specifica posizione né ha puntualmente contestato gli assunti univoci e concordanti dell’atto di citazione, essendosi limitata, pur a fronte di un preciso e congruente ordito probatorio di segno contrario presentato dalla Procura erariale, a controdedurre, genericamente, la mancanza della prova della falsità dell’attestato (sul rilievo della mancata contestazione, vedi Corte dei conti, Sez. Lombardia, n.183/2025; Sez. Campania n.280/2025).
È appena il caso di evidenziare, poi, che gli elementi probatori dedotti a supporto della domanda, nel caso di specie esposti nell’atto di citazione con chiaro ed espresso richiamo alla documentazione di riferimento, assumono nel giudizio contabile pieno rilievo probatorio attraverso il criterio del “più probabile che non”, regolante il principio della prova nell’ambito del giudizio di responsabilità erariale (sul punto, da ultimo, Corte dei conti, Seconda Sezione Centrale d’Appello n.155/2025).
Gli stessi elementi - in gran parte già oggetto di valutazione da parte della stessa giurisprudenza contabile che si è occupata a più riprese della medesima vicenda (ex multis, Corte dei conti, Sez. Lombardia nn.176 e 187/2025, Sez. Piemonte n.45/2025, Sez. Friuli-Venezia Giulia n.11/2025) -
supportano più che adeguatamente la domanda proposta dalla Procura regionale.
Vanno, in tal senso, considerati, in particolare:
a) la non corrispondenza del numero di diploma asseritamente conseguito dalla convenuta con la numerazione di quelli regolarmente consegnati all’Istituto AR in data 24.7.2013 da assegnare a studenti, nominativamente individuati, che avevano sostenuto gli esami negli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013 (tra i quali non figurava DI AL);
b) la concordanza, invece, del numero di diploma che si assume esser stato rilasciato alla convenuta con la numerazione di uno dei diplomi regolarmente trasmessi dall’Ufficio Scolastico Regionale ad altro Istituto, successivamente rilasciato in favore di altro soggetto;
c) il reperimento, nel corso dell’indagine penale di un’anomala richiesta di diplomi da parte dell’Istituto AR - tuttavia non risultante al protocollo dell’Istituto - effettuata nell’anno 2019 per una sessione straordinaria d’esame cui risultava aver partecipato anche la convenuta, ma che in realtà:
1) non era mai stata in precedenza comunicata né tantomeno autorizzata da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale; 2) si sarebbe svolta in giorni del tutto inverosimili sia per le date, sia per l’impossibilità della presenza del Presidente della Commissione (già all’epoca in congedo dal lavoro), sia infine per il numero degli studenti che vi avrebbero partecipato, incompatibile con il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove d’esame;
d) la circostanza secondo cui tutti i docenti che avrebbero partecipato alla suddetta sessione d’esame, sentiti a sommarie informazioni nel corso dell’indagine penale, hanno non solo contestato di aver mai fatto parte della commissione, ma hanno anche disconosciuto le firme asseritamente loro riconducibili di cui alla relativa documentazione;
e) il fatto che gli accertamenti grafici compiuti nel corso dell’indagine penale sulla documentazione dell’esame e sui diplomi, ivi compreso quello di DI AL, avevano ricondotto i diversi segni grafici ivi presenti al personale in servizio all’Istituto AR.
9. Tanto considerato, il Collegio ritiene che sia ampiamente comprovata la falsità/inesistenza del titolo dichiarato da parte di DI AL al fine di poter essere inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA della Provincia di Venezia per il profilo di Collaboratore scolastico (triennio scolastico 2017-2019) e risulta, conseguentemente, accertato anche l’elemento psicologico del dolo, la cui esistenza è ampiamente deducibile anche dalle dichiarazioni sostitutive, allegate in atti, che la medesima DI AL ebbe a sottoscrivere e presentare ai tre Istituti scolastici presso i quali aveva assunto servizio a tempo determinato e nelle quali, appunto, aveva richiamato quale titolo abilitante il diploma professionale in realtà mai conseguito.
10. Con riferimento, quindi, alla sussistenza e quantificazione del danno erariale ascrivibile alla convenuta, si rileva che la Procura attrice ha ritenuto di addebitare alla stessa il danno derivante dall’aver reso una prestazione in assenza dei requisiti richiesti nella misura del 65% delle retribuzioni complessive di euro 18.769,32 erogatele dagli Istituti “Ippolito Nievo” di S.
Donà di Piave (VE), “Gabriele D’annunzio” di JE (VE) e EL Cornaro” di JE (VE) nonché nell’intero importo dell’indennità AS, percepita nel medesimo periodo per euro 6.397,95 (vedi estratto conto integrato trasmesso dalla Guardia di Finanza a in riscontro a decreto istruttorio del 9.5.2025 della Procura regionale, doc.16). Tali importi non hanno formato oggetto di contestazione da parte della sig.ra DI AL, la quale ritiene, tuttavia, che – come da deduzioni difensive - il danno sia integralmente eliso in virtù della compensatio lucri cum damno per via dell’espletamento della prestazione lavorativa.
10.1. Sul punto, il Collegio ritiene opportuno effettuare alcune precisazioni tenuto conto del richiamo operato dalla convenuta - al fine di sostenere l’assenza di danno erariale - alle motivazioni della sentenza n. 13/2025 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia.
Va, in primis, evidenziato che le argomentazioni cui fa riferimento la difesa della sig.ra Adige risultano ampiamente superate e precisate da successivi pronunciamenti della stessa Sezione lombarda (Corte dei conti Sez.
Lombardia n.187/2025) e, comunque, ad avviso, di questo Giudice non meritano accoglimento.
In disparte, la sostanziale diversità fattuale della fattispecie in esame
(mancanza del titolo richiesto per l’inserimento nelle graduatorie ATA)
rispetto a quella relativa al richiamato precedente giurisprudenziale
(sussistenza di un titolo diverso professionale da quello normativamente previsto, ma in ogni caso idoneo all’inserimento nella graduatoria), va affermato, in linea con consolidato orientamento giurisprudenziale, che “la violazione delle norme imperative o di ordine pubblico espressione di precetti costituzionali e fondamentali in materia di buon andamento dell’attività amministrativa e di esercizio delle attività professionali (artt.
97, 33, co. 5, e 36 Cost.) è suscettibile di comportare la radicale nullità del contratto di lavoro stipulato per illiceità della causa o dell’oggetto (art.
1418 c.c.) che non consente di riconoscere nessuna utilitas derivante dalla prestazione resa in assenza di idoneo titolo di studio” (Corte Conti, II Sezione Centrale di Appello, n. 159/2024).
Per quanto sopra indicato, la quantificazione del danno, nel caso di specie, può fondarsi su una valutazione equitativa che tenga conto del concreto valore da attribuirsi alla prestazione del lavoratore privo della qualifica professionale dichiarata, e necessaria, e della sussistenza di un arricchimento o comunque del vantaggio che ne ha tratto la Pubblica Amministrazione.
10.3 Tanto considerato, il Collegio ritiene che la quantificazione del danno erariale possa essere rideterminata in misura inferiore a quella operata dalla Procura erariale (65% delle retribuzioni percepite, con scomputo del 35% a titolo di compensatio lucri), potendosi valutare l’utilità della prestazione nella misura del 50% della retribuzione (per analoga quantificazione si vedano oltre ad innumerevoli precedenti della Corte dei conti, Sez.
Lombardia, anche Corte dei conti Sez. Friuli Venezia Giulia n.7/2025 e n.11/2025), sia in considerazione del basso livello della prestazione e della sua parziale fungibilità, sia, ancora per il suo contenuto impatto temporale, limitato, di fatto, a periodi brevi, frazionati nell’ambito di tre diversi rapporti di lavoro a tempo determinato.
Conseguentemente, il danno derivante dall’illecita percezione delle retribuzioni va quantificato in complessivi euro 9.384,66 (euro 18.769,32:2),
importo da liquidarsi in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
10.4 Discorso diverso riguarda, invece, l’illecita percezione dell’indennità AS (nei diversi periodi 8.7.2020-13.09.2020, 21.10.2020-18.12.2020 e 10.1.2021-23-1-2021) per complessivi euro 6.397,95, trattandosi di indennità del tutto slegata dalla prestazione lavorativa in quanto finalizzata a dare sostegno al reddito dei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Questa non può essere incisa dall’eventuale utilità della prestazione resa in precedenza in quanto illecitamente percepita per mancanza dei presupposti di legge. L’intero importo costituisce, pertanto, danno erariale da liquidarsi in favore dell’INPS.
10.5 Le somme imputate a favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono comprensive di rivalutazione monetaria, mentre quelle riconosciute a favore dell’INPS si intendono gravate da rivalutazione monetaria dalla data dell’erogazione sino al deposito della presente sentenza. Da tale ultima data decorrono, poi, gli interessi legali sull’intera somma di condanna sino all’effettivo soddisfo.
11. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando:
- condanna la sig.ra DI AL al pagamento di euro 9.384,66 comprensiva di rivalutazione monetaria in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di euro 6.397,95, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell’erogazione sino al deposito della presente sentenza in favore dell’INPS.
Sulle somme come sopra indicate sono, altresì, dovuti gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
RO NG RT NO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., le spese di giustizia del presente giudizio si liquidano in € )
RO NG RT NO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto