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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n.252/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III CIVILE
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Lucia Cannella Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 27.03.2025 da
, nata a [...] il [...], res. a Bottanuco Parte_1
(BG), via Cavour, n. 26, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Zaccà del Foro di Bergamo, presso il cui studio elegge domicilio ricorrente contro
nato a [...] l'[...] e residente a Controparte_1
Suisio (BG), via A. Moro, n. 6A resistente contumace
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
Oggetto: richiesta riconoscimento sentenza straniera (art.67 legge 218/1995).
Premesso che:
1. Con ricorso depositato il 27.03.2025 premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio in 21.04.2017 a ES, in Marocco, con il sig. ; Controparte_1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n.252/2025 RG che da tale matrimonio, durato 6 anni, erano nati due figli: , di anni 7 Persona_1
(nato a [...] il [...]) e di anni 3 (nata a [...] il [...]), Persona_2 entrambi residenti con la madre;
che con sentenza n. 3160 dell'1.06.2023, il Tribunale di prima istanza di ES (Marocco), su ricorso presenta da CP_1 disponeva: il divorzio definitivo ed irrevocabile per discordia tra i coniugi, affidando Per i due figli in custodia alla madre e autorizzando il padre a fare visita a e Per_2 ogni domenica dalle 9 alle 17, a condizione che i minori pernottassero con la madre;
il versamento, a carico del , del cd. “dono di consolazione” di 64.000 CP_1
HA (moneta marocchina), equivalenti a circa € 6.000,00, a favore della Pt_1 oltre all'“assegno d'alloggio” di 6.000 (circa € 558,00); un contributo Per_3 Per mensile, a carico del padre, per il mantenimento dei minori e pari a Per_2 Per_4 per ciascuno di loro (circa € 185,00 per ciascuno), per il periodo del cd. “ritiro Per_5 legale” (ossia durante la pendenza del giudizio di divorzio) dal 2021 al 2023, verificato che non aveva provveduto al mantenimento di moglie e figli CP_1 dopo che era uscito di casa nel 2021; l'assegno d'alloggio in 1500 HA mensili (circa € 140,00) e l'assegno di custodia di 300 HA mensili (circa € 28,00) per ciascuno dei minori, per l'importo totale di € 610,00 al mese per entrambi i figli, da versarsi a decorrere dalla scadenza del cd. ritiro legale, con spese processuali a carico di;
che la sentenza di divorzio era passata in giudicato e trascritta nei CP_1 registri di matrimonio del Comune di Sezze con atto n. 31, parte II, serie C, anno 2024; che , pur lavorando a tempo indeterminato come camionista presso la CP_1 società di IO OT (BG), con uno Controparte_2 stipendio medio dichiarato di € 2.400,00 - 2.500,00 netti per 14 mensilità, non aveva mai versato alla l'importo di € 610,00 mensili stabilito dal Tribunale Pt_1 Per marocchino per il mantenimento dei figli e;
che la ricorrente, pertanto, era Per_2 stata costretta a sporgere una prima querela per violazione degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell'art. 570 c.p. il 22.07.22 e una seconda querela il 2.08.23 per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ex art. 388 c.p. nei confronti dell'ex marito, il quale però perseverava nel suo inadempimento;
che a seguito del giudizio di modifica delle condizioni del divorzio n. 5206/24 RG instaurato dalla in Italia avanti il Tribunale di Bergamo, gli ex coniugi Pt_1 avevano concordato di modificare l'assegno di mantenimento a carico del CP_1 in € 550,00 mensili per entrambi i figli (€ 275,00 per ciascuno), a decorrere da febbraio 2025, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie di carattere medico, scolastico ed extrascolastico;
che tuttavia, non aveva mai adempiuto agli CP_1 obblighi economici verso i figli;
che era quindi, interesse della ricorrente che la Corte d'Appello accertasse i requisiti di riconoscimento della sentenza di divorzio marocchina, dichiarandone l'esecutività, per consentire alla stessa di procedere al recupero coattivo sul territorio italiano degli assegni di mantenimento, di custodia e d'alloggio per i figli non versati dall'ex marito tra il 2021 e il gennaio 2025.
2. Con decreto del 23.11.2023 veniva fissata l'udienza collegiale del 07.10.2025 per la comparizione delle parti con termine a parte ricorrente per la notifica a controparte Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n.252/2025 RG entro il 30.04.2025 e con termine a quest'ultimo di 20 giorni prima della predetta udienza per deposito di eventuale memoria di costituzione.
3. La parte convenuta, , nonostante regolare notifica non si Controparte_1 costituiva.
4. Il P.G. in data 29.09.2025 chiedeva l'accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente.
5. All'udienza del 07.10.2025, dichiarata la contumacia del resistente, il difensore della ricorrente ha insistito nella domanda e la Corte si è riservata la decisione.
Ritenuto che:
6. La domanda è fondata e va accolta. L'art. 65 della legge 218/1995 dispone che hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme di diritto internazionale privato o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa. La documentazione prodotta dalla parte ricorrente è idonea a sostenere la domanda. Sono stati prodotti i seguenti documenti: 1) certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia della sig.ra 2) certificato cumulativo di residenza e Parte_1 stato di famiglia del sig. ; 3) estratto atto nascita;
4) Controparte_1 Persona_1 atto nascita 5) estratto atto matrimonio, rilasciato dal Comune di Persona_2
Sezze (LT); 6) sentenza di divorzio n. 3160 del 1/06/2023 dei coniugi Parte_2 emessa dal Tribunale di prima istanza di ES (Marocco), tradotta in italiano
[...]
e munita di apostille;
7) Attestazione del Consolato Generale del Marocco di definitività e passaggio in giudicato del divorzio;
8) assicurata trascrizione sentenza divorzio nei registri di matrimonio Comune di Sezze/ avv. Zaccà 27/06/24; 9) querela per violazione obblighi assistenza familiare ex art. 570 c.p. del 22/07/2022 a carico del sig. ; 10) querela per mancata esecuzione di un provvedimento del CP_1 giudice ex art. 388 c.p. del 2/08/2023 a carico del sig. ; 11) copia conforme CP_1 sentenza n. 140/25, 5206/24 RG, di modifica delle condizioni del divorzio emessa dal Tribunale di Bergamo il 30/01/25 e pubblicata il 3/02/25; 12) lettera pec avv. Tumiati 10/03/25 sollecito e contestazioni mancato versamento assegni. Parte_3
Tutti i presupposti richiesti dalla legge n.218/1995 per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione in Italia della sentenza straniera sussistono. In particolare: la sentenza oggetto di riconoscimento è stata pronunciata da un giudice che avrebbe potuto conoscere la causa secondo i principi di competenza dell'ordinamento italiano;
al sig.
è stato salvaguardato il diritto di difesa ed è stata garantita la regolare CP_1 instaurazione del contraddittorio;
non pende un procedimento davanti a giudice italiano avente il medesimo oggetto;
la sentenza è stata dichiarata esecutiva come si Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n.252/2025 RG evince dalla documentazione prodotta;
il contenuto della sentenza della Autorità giudiziaria del Marocco non viola l'ordine pubblico e non risulta contraria ai principi fondamentali che regolano nello stato italiano il diritto di famiglia e dei minori. La valutazione dell'ordine pubblico deve effettuarsi tenendo conto del preminente interesse del minore da valutarsi in concreto, nonché il suo diritto al riconoscimento ed alla continuità delle relazioni affettive. Nel caso in esame il provvedimento determina l'obbligo di mantenimento dei figli da parte del padre. La decisione non contiene quindi disposizioni contrarie all'ordine pubblico interno ma appare conforme all'interesse dei minori. In conclusione, la sentenza di divorzio n. 3160 del 1/06/2023 dei coniugi Parte_2 emessa dal Tribunale di prima istanza di ES (Marocco), ha efficacia nella
[...]
Repubblica italiana. Le spese di questo procedimento sono poste a carico del resistente contumace e liquidate come da disositivo.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo in via definitiva su ricorso di nata a Parte_1
IS (Marocco) il 5/08/1987, cittadina marocchina, così provvede:
- dichiara la contumacia di nato a [...] Controparte_1
(Marocco) l'08.09.1986
- dà atto che la sentenza civile n. 3160 del 1/06/2023 relativa ai coniugi emessa dal Tribunale di prima istanza di ES (Marocco), è Persona_6 riconosciuto nello Stato italiano;
- dichiara il predetto provvedimento esecutivo nello Stato italiano;
- dispone la tempestiva comunicazione, a cura della cancelleria, del presente provvedimento al procuratore dell'istante e onera quest'ultimo della notifica del presente provvedimento a Controparte_1
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese di Controparte_1 questo procedimento che liquida in euro 3500,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA
Brescia, Camera di Consiglio del 7.10.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III CIVILE
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Lucia Cannella Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 27.03.2025 da
, nata a [...] il [...], res. a Bottanuco Parte_1
(BG), via Cavour, n. 26, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Zaccà del Foro di Bergamo, presso il cui studio elegge domicilio ricorrente contro
nato a [...] l'[...] e residente a Controparte_1
Suisio (BG), via A. Moro, n. 6A resistente contumace
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
Oggetto: richiesta riconoscimento sentenza straniera (art.67 legge 218/1995).
Premesso che:
1. Con ricorso depositato il 27.03.2025 premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio in 21.04.2017 a ES, in Marocco, con il sig. ; Controparte_1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n.252/2025 RG che da tale matrimonio, durato 6 anni, erano nati due figli: , di anni 7 Persona_1
(nato a [...] il [...]) e di anni 3 (nata a [...] il [...]), Persona_2 entrambi residenti con la madre;
che con sentenza n. 3160 dell'1.06.2023, il Tribunale di prima istanza di ES (Marocco), su ricorso presenta da CP_1 disponeva: il divorzio definitivo ed irrevocabile per discordia tra i coniugi, affidando Per i due figli in custodia alla madre e autorizzando il padre a fare visita a e Per_2 ogni domenica dalle 9 alle 17, a condizione che i minori pernottassero con la madre;
il versamento, a carico del , del cd. “dono di consolazione” di 64.000 CP_1
HA (moneta marocchina), equivalenti a circa € 6.000,00, a favore della Pt_1 oltre all'“assegno d'alloggio” di 6.000 (circa € 558,00); un contributo Per_3 Per mensile, a carico del padre, per il mantenimento dei minori e pari a Per_2 Per_4 per ciascuno di loro (circa € 185,00 per ciascuno), per il periodo del cd. “ritiro Per_5 legale” (ossia durante la pendenza del giudizio di divorzio) dal 2021 al 2023, verificato che non aveva provveduto al mantenimento di moglie e figli CP_1 dopo che era uscito di casa nel 2021; l'assegno d'alloggio in 1500 HA mensili (circa € 140,00) e l'assegno di custodia di 300 HA mensili (circa € 28,00) per ciascuno dei minori, per l'importo totale di € 610,00 al mese per entrambi i figli, da versarsi a decorrere dalla scadenza del cd. ritiro legale, con spese processuali a carico di;
che la sentenza di divorzio era passata in giudicato e trascritta nei CP_1 registri di matrimonio del Comune di Sezze con atto n. 31, parte II, serie C, anno 2024; che , pur lavorando a tempo indeterminato come camionista presso la CP_1 società di IO OT (BG), con uno Controparte_2 stipendio medio dichiarato di € 2.400,00 - 2.500,00 netti per 14 mensilità, non aveva mai versato alla l'importo di € 610,00 mensili stabilito dal Tribunale Pt_1 Per marocchino per il mantenimento dei figli e;
che la ricorrente, pertanto, era Per_2 stata costretta a sporgere una prima querela per violazione degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell'art. 570 c.p. il 22.07.22 e una seconda querela il 2.08.23 per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ex art. 388 c.p. nei confronti dell'ex marito, il quale però perseverava nel suo inadempimento;
che a seguito del giudizio di modifica delle condizioni del divorzio n. 5206/24 RG instaurato dalla in Italia avanti il Tribunale di Bergamo, gli ex coniugi Pt_1 avevano concordato di modificare l'assegno di mantenimento a carico del CP_1 in € 550,00 mensili per entrambi i figli (€ 275,00 per ciascuno), a decorrere da febbraio 2025, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie di carattere medico, scolastico ed extrascolastico;
che tuttavia, non aveva mai adempiuto agli CP_1 obblighi economici verso i figli;
che era quindi, interesse della ricorrente che la Corte d'Appello accertasse i requisiti di riconoscimento della sentenza di divorzio marocchina, dichiarandone l'esecutività, per consentire alla stessa di procedere al recupero coattivo sul territorio italiano degli assegni di mantenimento, di custodia e d'alloggio per i figli non versati dall'ex marito tra il 2021 e il gennaio 2025.
2. Con decreto del 23.11.2023 veniva fissata l'udienza collegiale del 07.10.2025 per la comparizione delle parti con termine a parte ricorrente per la notifica a controparte Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n.252/2025 RG entro il 30.04.2025 e con termine a quest'ultimo di 20 giorni prima della predetta udienza per deposito di eventuale memoria di costituzione.
3. La parte convenuta, , nonostante regolare notifica non si Controparte_1 costituiva.
4. Il P.G. in data 29.09.2025 chiedeva l'accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente.
5. All'udienza del 07.10.2025, dichiarata la contumacia del resistente, il difensore della ricorrente ha insistito nella domanda e la Corte si è riservata la decisione.
Ritenuto che:
6. La domanda è fondata e va accolta. L'art. 65 della legge 218/1995 dispone che hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme di diritto internazionale privato o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa. La documentazione prodotta dalla parte ricorrente è idonea a sostenere la domanda. Sono stati prodotti i seguenti documenti: 1) certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia della sig.ra 2) certificato cumulativo di residenza e Parte_1 stato di famiglia del sig. ; 3) estratto atto nascita;
4) Controparte_1 Persona_1 atto nascita 5) estratto atto matrimonio, rilasciato dal Comune di Persona_2
Sezze (LT); 6) sentenza di divorzio n. 3160 del 1/06/2023 dei coniugi Parte_2 emessa dal Tribunale di prima istanza di ES (Marocco), tradotta in italiano
[...]
e munita di apostille;
7) Attestazione del Consolato Generale del Marocco di definitività e passaggio in giudicato del divorzio;
8) assicurata trascrizione sentenza divorzio nei registri di matrimonio Comune di Sezze/ avv. Zaccà 27/06/24; 9) querela per violazione obblighi assistenza familiare ex art. 570 c.p. del 22/07/2022 a carico del sig. ; 10) querela per mancata esecuzione di un provvedimento del CP_1 giudice ex art. 388 c.p. del 2/08/2023 a carico del sig. ; 11) copia conforme CP_1 sentenza n. 140/25, 5206/24 RG, di modifica delle condizioni del divorzio emessa dal Tribunale di Bergamo il 30/01/25 e pubblicata il 3/02/25; 12) lettera pec avv. Tumiati 10/03/25 sollecito e contestazioni mancato versamento assegni. Parte_3
Tutti i presupposti richiesti dalla legge n.218/1995 per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione in Italia della sentenza straniera sussistono. In particolare: la sentenza oggetto di riconoscimento è stata pronunciata da un giudice che avrebbe potuto conoscere la causa secondo i principi di competenza dell'ordinamento italiano;
al sig.
è stato salvaguardato il diritto di difesa ed è stata garantita la regolare CP_1 instaurazione del contraddittorio;
non pende un procedimento davanti a giudice italiano avente il medesimo oggetto;
la sentenza è stata dichiarata esecutiva come si Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n.252/2025 RG evince dalla documentazione prodotta;
il contenuto della sentenza della Autorità giudiziaria del Marocco non viola l'ordine pubblico e non risulta contraria ai principi fondamentali che regolano nello stato italiano il diritto di famiglia e dei minori. La valutazione dell'ordine pubblico deve effettuarsi tenendo conto del preminente interesse del minore da valutarsi in concreto, nonché il suo diritto al riconoscimento ed alla continuità delle relazioni affettive. Nel caso in esame il provvedimento determina l'obbligo di mantenimento dei figli da parte del padre. La decisione non contiene quindi disposizioni contrarie all'ordine pubblico interno ma appare conforme all'interesse dei minori. In conclusione, la sentenza di divorzio n. 3160 del 1/06/2023 dei coniugi Parte_2 emessa dal Tribunale di prima istanza di ES (Marocco), ha efficacia nella
[...]
Repubblica italiana. Le spese di questo procedimento sono poste a carico del resistente contumace e liquidate come da disositivo.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo in via definitiva su ricorso di nata a Parte_1
IS (Marocco) il 5/08/1987, cittadina marocchina, così provvede:
- dichiara la contumacia di nato a [...] Controparte_1
(Marocco) l'08.09.1986
- dà atto che la sentenza civile n. 3160 del 1/06/2023 relativa ai coniugi emessa dal Tribunale di prima istanza di ES (Marocco), è Persona_6 riconosciuto nello Stato italiano;
- dichiara il predetto provvedimento esecutivo nello Stato italiano;
- dispone la tempestiva comunicazione, a cura della cancelleria, del presente provvedimento al procuratore dell'istante e onera quest'ultimo della notifica del presente provvedimento a Controparte_1
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese di Controparte_1 questo procedimento che liquida in euro 3500,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA
Brescia, Camera di Consiglio del 7.10.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico