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Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2023, n. 20251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20251 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IR IA NT nato a [...] il [...] IC AR nato a [...] il [...] ZO LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
udito il PG in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto il rigetto dei ricorsi udito l'avvocato SPEZIALE ANTONIO del foro di LOCRI e l'avvocato SILVESTRO VA del foro di MESSINA in difesa di ZO LE il quali insistendo nei motivi di ricorso chiedono l'annullamento della sentenza impugnata. udito l'avvocato MINNITI EUGENIO BRUNO del foro di LOCRI in difesa di IR IA NT e IC AR il quale insistendo nei motivi di ricorso chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20251 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 11/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale della stessa città nei confronti di MA TO RI, della figlia RO CC e dell'amica AL ZZ, in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 990 n. 309. commesso in Messina il 26 aprile 2022, ha riconosciuto a RO LL e AL ZZ le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante e rideterminato la pena nei loro confronti in anni quattro di reclusione e euro 17.333 di multa, con conseguente sostituzione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione per un periodo di anni cinque. RI, CC e ZZ erano state arrestate in flagranza e sottoposte a misura cautelare (RI della custodia in carcere e LL e ZZ degli arresti . domiciliari) dopo che sull'auto a bordo della quale viaggiavano, al momento della sbarco in Sicilia dalla Calabria, erano stati rinvenuti, nascosti nella ruota di scorta, tre involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso netto complessivo di grammi 2952,75 di principio attivo con un grado di purezza pari a al 96-98%. 2. Avverso la sentenza le imputate hanno proposto tre distinti atti di ricorso, ciascuna a mezzo del proprio difensore. 2.1.Ricorso RI 2.1.1 Con il primo motivo, ha dedotto la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. Il difensore rileva, a tal fine, che la circostanza i per cui nel caso di specie il quantitativo superi di oltre 2000 volte il valore soglia determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al DM 11 aprile 2006, secondo il criterio individuato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 36298 del 2012, non è idonea di per sé a integrare il perfezionamento della aggravante: la Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che al di sotto del valore così ottenuto non può essere configurata la aggravante, mentre in caso di superamento del valore indicato, spetta al giudice di merito valutare, caso per caso, la sussistenza in concreto della ingente quantità. Nel caso di specie, la Corte aveva apoditticamente sostenuto che il quantitativo detenuto avrebbe creato impatto sul mercato, quando, invece, si trattava di quantitativo tutt'altro che eccezionale per il territorio di riferimento. • v 2.1.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Dopo che lo stesso Pubblico Ministero, nel giudizio di primo grado, aveva richiesto la concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., in misura equivalente alla aggravante, per lo stato di incensuratezza ed il ruolo marginale svolto dall'imputata, i giudici di appello non avevano tenuto conto di tali dati e non avevano tenuto conto, altresì, dell'atteggiamento collaborativo assunto dall'imputata, la quale in sede di interrogatorio davanti al Gip aveva fornito elementi utili a identificare il suo fornitore. 2.2. Ricorso CC 2.2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale. Il difensore lamenta che la Corte avrebbe fondato la pronuncia di condanna sulla base di una non corretta valutazione della prova indiziaria e non avrebbe tenuto conto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Sotto tale profilo la difesa richiama la versione fornita dall'imputata in sede di udienza di convalida, secondo la quale ella stava andando a Messina con la madre e l'amica per iscriversi ad un corso di cucito tenuto da RI presso il negozio Grand Chic e afferma che la Corte, nel ritenere non veritiera tale versione, sarebbe incorsa nel vizio del travisamento della prova. La motivazione della Corte, inoltre, sarebbe viziata anche nel passaggio in cui era stato ingiustificatamente valorizzato lo stato di agitazione dell'imputata, che, invece, doveva essere considerato come la normale reazione emotiva di una ragazza di 21 anni, ignara dell'illecito trasporto, ovvero il possesso da parte della ragazza di un telefono cellulare, dato neutro e privo di incidenza indiziaria. Dunque -prosegue il difensore- non era ravvisabile il concorso di LL nella detenzione della droga, in quanto ella si era limitata a tenere un comportamento inconsapevolmente connivente e non aveva fornito alcun contributo materiale e/o morale al reato a lei contestato. 2.2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990, riprendendo gli stessi argomenti già sviluppati nel ricorsoi di RI così come supra sintetizzati . 2.3.Ricorso GA 2.3.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale dell'imputata. Il difensore rileva che la pronuncia di condanna si sarebbe fondata, in ultima analisi, solo sulla presenza fisica della ricorrente sull'autovettura condotta da RI sulla quale era trasportata la droga e sul 3 contegno agitato che l'imputata aveva palesato all'atto del controllo delle forze dell'ordine. L'affermazione per cui ZZ avrebbe concorso nel reato doveva ritenersi meramente congetturale, non essendo stati esplicitatt e né la materialità della condotta, né l'elemento psicologico. Gli indizi, per fondare l'affermazione di responsabilità, devono essere gravi e certi, ciascuno isolatamente considerato, e la loro valutazione complessiva deve portare alla certezza del risultato, oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte, al pari del giudice di primo grado, avrebbe ritenuto l'esistenza di un accordo preventivo delle tre donne al trasporto, dando per scontata la consapevolezza di ZZ, fondata sull'apodittico assunto per cui non era possibile che detto trasporto potesse avvenire senza che tutte e tre ne fossero state consapevoli. In virtù di tale percorso argomentativo, fra l'altro, la Corte avrebbe irragionevolmente equiparato la posizione di ZZ, rispetto a quella di CC e non avrebbe tenuto conto che, mentre quest'ultima era legata da rapporto di parentela con RI (che si era assunta la responsabilità in ordine al trasporto della sostanza stupefacente), la prima era semplice amica. Ben poteva essere, dunque, che RI avesse deciso di portare con sé la ragazza al fine di dissimulare l'illecito trasporto, puntando proprio sulla assenza di consapevolezza da parte di ZZ della natura del viaggio. 2.3.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 cod. proc. pen. Il difensore osserva che, nell'ipotesi in cui la sostanza detenuta sia 2000 volte superiore alla soglia di cui al decreto ministeriale, spetta al giudice la valutazione della ricorrenza o meno della aggravante sulla base dell'apprezzamento delle concrete circostanze. Nel caso di specie, la quantità di dosi era stata calcolata in modo approssimativo ed in assenza di contraddittorio tecnico fra accusa e difesa. 2.3.3. Con il terzo motivo, ha dedotto non già uno specifico vizio fra quelli contemplati dall'art. 606 cod. proc. pen., bensì la erronea comparazione fra le circostanze attenuanti e le circostanze aggravanti. Il difensore contesta l'esito del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza e non già di prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante dell'ingente quantità. 2.3.4. Con il quarto motivo ha dedottoft il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. In maniera generica il difensore lamenta che la Corte, nella individuazione della pena, non avrebbe tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 4 2. Il motivo attinente alla configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, comune a tutti i ricorsi (primo motivo per RI e secondo motivo per CC e ZZ), è manifestamente infondato. La motivazione rinvenibile nelle conformi sentenze di merito è coerente, oltre che con il dettato normativo, con i principi di matrice giurisprudenziale in materia. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che "in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, espresso in milligrammi (valore - soglia) per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata" ( Sez. U. n. 36258 del 24/5/2012, DI, Rv. 253150). Peraltro, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi dell'art. 75, comma 1 bis, d.P.R. n. 309/1990, come modificato dalla legge n. 79/2014, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 36/2014, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante in esame, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra, quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile (Sez. 4 n. 55014 del 15/11/2017, Corrao, Rv. 271680; Sez. 6 n. 50076 del 4/10/2016, SH e altri, Rv. 268935; Sez. 3 n. 47978 del 28/9/2016, Hrim, Rv. 268699), da ritenersi "flessibili", soprattutto nel caso di superamento del valore soglia (Sez. 4, n. 49619 del 12/10/2016, Palumbo e altro, Rv. 268624). Questi principi, peraltro, hanno conservato validità anche all'indomani di altra pronuncia delle Sezioni Unite, chiamate a scrutinare se mantenga validità il criterio per la determinazione dell'ingente quantità fissato dalla sentenza delle Sezioni Unite DI (fondato sul rapporto da 1 a 2000 fra quantità massima detenibile come prevista nell'elenco allegato al d.m. 11 aprile 2006 e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta) e come debbano essere individuati i fattori della moltiplicazione, il cui prodotto determina il confine inferiore dell'ingente quantità nell'ipotesi di reati concernenti le c.d. "droghe leggere", alla stregua degli orientamenti che si erano andati delineando all'indomani della novella di cui al d. I. n. 36/2014 (convertito dalla legge n. 79/2014), che ha ripristinato la distinzione tra i due tipi di sostanza stupefacente. Il Supremo Collegio, all'esito del rinnovato scrutinio, ha affermato che, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche 5 successivamente alla novella citata, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite DI del 2012 (Sez. U. n. 14722 del 30/01/2020, Polito , Rv. 279005, in cui, in applicazione dei predetti criteri, la Corte ha, tuttavia, precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile, quando la quantità di principio attivo è inferiore a due chilogrammi, pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 milligrammi;
ciò in considerazione del fatto che detto valore era stato riportato a 500 milligrammi, in luogo dei 1000 considerati dalla sentenza DI, essendo stato annullato il d.m. 4 agosto 2006 che aveva portato da 20 a 40 il moltiplicatore della dose media singola pari a 25 mg.). I giudici di merito, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, hanno fatto corretta applicazione di tali principi, fornendo adeguata giustificazione della valutazione discrezionale condotta. La Corte, invero, ha rilevato come nel caso di specie si in presenza di un quantitativo di principio attivo, pari a quasi 3 chilogrammi, ben superiore a 2.000 volte il valore massimo, espresso in milligrammi (valore -- soglia) e come il numero di dosi ricavabili e suscettibili di essere immesse sul mercato, avrebbe avuto impatto nel territorio di riferimento. Si tratta di percorso argomentativo che, in quanto coerente con i dati di fatto e non illogico, appare esente da censure. Quanto alle modalità con cui il principio attivo era stato calcolato, ovvero tramite analisi effettuate su un campione, si deve osservare che, secondo la previsione di cui all'art. 87 d.P.R. n. 309/1990, in caso di sequestro di sostanza stupefacente, le analisi da parte dei laboratori o dei consulenti tecnici incaricati vengono effettuatìThon già sull'intero quantitativo, bensì su singoli campioni debitamente repertati, rappresentativi della partita da cui il campione è stato prelevato. Fra l'altro questa Corte ha anche chiarito che la consulenza disposta dal pubblico ministero su campioni di sostanze stupefacenti non costituisce accertamento tecnico irripetibile, atteso che tali sostanze conservano nel tempo le intrinseche caratteristiche e possono, pertanto, ove necessario, essere sottoposte a nuovo esame (Sez. 4, n. 53547 del 08/11/2017 Pisano, Rv. 271684; Sez. 4, n. 34176 del 19/07/2012, Minniti Rv. 253529). 3.11 primo motivo del ricorso di IC e il primo motivo del ricorso di ZZ, attinenti alla affermazione della responsabilità, sono manifestamente infondati. Non è superfluo ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del q/) legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Così ricostruito il perimetro della valutazione rimessa a questa Corte, si osserva che gli argomenti utilizzati nella sentenza impugnata a dimostrazione del concorso delle due imputate nella detenzione della droga sostanzialmente ammessa da RI (che, infatti, con il ricorso in trattazione, non ha contestato la sua responsabilità), appaiono fondati su circostanze di fatto processualmente accertate. La Corte ha puntualizzato che tutte e tre le donne residenti nella Locride erano state controllate, allo sbarco a Messina dal traghetto, a bordo della autovettura di proprietà e condotta da RI, nella cui ruota di scorta erano stati nascosti tre panetti di cocaina;
che tutte e tre le donne all'atto del controllo erano parse "particolarmente agitate"; che, davanti al Gip, RI aveva sostenuto di aver ricevuto incarico da tale NI di AN CA di trasportare dei soldi e che la figlia e l'amica nulla sapevano del trasporto, mentre CC e ZZ avevano concordemente sostenuto che si stavano recando a Messina per un corso di taglio e cucito tenuto da in particolare CC aveva precisato che avrebbe dovuto iscriversi al corso, mentre ZZ aveva affermato di doversi recare ad un corso tenuto da RI;
che, tuttavia, l'unico elemento a sostengo di tale ultima circostanza era rappresentato da un volantino della ditta "Le Grand Chic", avente sede a Messina, relativo ad un corso di taglio e confezione tenuto, quale insegnante, da MA TO RI 7 nella Locride e non già a Messina;
che, dunque, era inverosimile che le due ragazze venissero a Messina per iscriversi o partecipare ad un corso, della cui esistenza non era stata, comunque, fornita prova alcuna, quando RI (madre di una delle due) teneva corsi di cucito proprio nel paese in cui vivevano. In ultima analisi -hanno commentato i giudici- il fatto che le due ragazze non fossero state in grado di fornire una plausibile giustificazione della loro trasferta a Messina e che anzi avessero abbozzato versioni fra di loro contraddittorie, smentite dalla loro stessa produzione documentale e comunque scarsamente verosimili, unitamente alla irragionevolezza della tesi per cui RI avesse organizzato il trasporto di tre chilogrammi di cocaina portando con sé le due ragazze a loro insaputa, valeva a provare il previo accordo fra le tre donne in ordine al trasporto della droga, a cui tutte avevano concorso in maniera consapevole. Le ricorrenti CC e ZZ contestano la tenuta del tessuto motivazionale adottato dai giudici di merito, ma non si confrontano in maniera puntuale con gli argomenti utilizzati e, nel sostenere la loro estraneità al reato, chiamano la Corte di legittimità ad una inammissibile lettura alternativa del compendio probatorio. I giudici di merito hanno ritenuto 'provato il concorso delle ricorrenti nella detenzione e nel trasporto della drogg e in ragione di una complessiva lettura di elementi di fatto da cui hanno dedotto, con inferenze non illogiche, che l'azione criminosa fosse stata concordata da tutte e tre le imputate presenti nell'auto ove la droga era occultata: il richiamo contenuto nei ricorsi alla disciplina del concorso di persone nel reato e alla distinzione fra concorso e mera connivenza è, dunque, inconferente, avendo i giudici ritenuto che la condotta fosse riferibile, proprio in ragione del preventivo accordo, a ciascuna delle donne. Sotto tale profilo la motivata implausibilità della versione difensiva sostenuta da CC e ZZ in merito alla loro presenza sull'auto ha consentito ai giudici di affermare la loro responsabilità, oltre ogni ragionevole dubbio. Inver-o/ come è stato più volte affermato in sede di legittimità, la regola dì giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al là di ogni ragionevole dubbio" implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290): nel caso in esame la conferma dell'ipotesi accusatoria si è fondata sull'evidenza oggettiva della presenza delle imputate all'atto del trasporto della sostanza stupefacente e sulla implausibilità della ricostruzione alternativa. a, 8 4. I motivi attinenti al trattamento sanzionatorio (secondo per RI, terzo e quarto per ZZ) sono, pure, manifestamente infondati. E' orientamento consolidato quello per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). Inoltre, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020 Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). Anche la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). La Corte di Appello nella sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi. Con riferimento alla posizione di RI, la Corte ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità oggettiva della condotta di reato e del comportamento processuale improntato alla negazione dell'evidenza. Il richiamo, operato nel ricorso, alla presunta collaborazione appare, di contro, smentito dalle risultanze, non avendo RI indicato agli inquirenti elementi utili alla identificazione di colui che le aveva consegnato la droga, se non il solo nome di battesimo e la provenienza da AN CA . Con riferimento alla posizione di ZZ, la Corte ha ritenuto di dover riconoscere le circostanze attenuanti generiche in ragione dello stato di incensuratezza e della giovanissima età e le ha computate in equivalenza alla aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90: i motivi dedotti dal difensore, di contro, difettano di specificità e invocano una ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio, senza segnalare alcun concreto vizio della sentenza. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che le ricorrente non versassero in colpa nella determinazione della 9 causa di inammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma il 11 aprile 2023 Il Consiglier Il Presidente ,
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
udito il PG in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto il rigetto dei ricorsi udito l'avvocato SPEZIALE ANTONIO del foro di LOCRI e l'avvocato SILVESTRO VA del foro di MESSINA in difesa di ZO LE il quali insistendo nei motivi di ricorso chiedono l'annullamento della sentenza impugnata. udito l'avvocato MINNITI EUGENIO BRUNO del foro di LOCRI in difesa di IR IA NT e IC AR il quale insistendo nei motivi di ricorso chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20251 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 11/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale della stessa città nei confronti di MA TO RI, della figlia RO CC e dell'amica AL ZZ, in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 990 n. 309. commesso in Messina il 26 aprile 2022, ha riconosciuto a RO LL e AL ZZ le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante e rideterminato la pena nei loro confronti in anni quattro di reclusione e euro 17.333 di multa, con conseguente sostituzione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione per un periodo di anni cinque. RI, CC e ZZ erano state arrestate in flagranza e sottoposte a misura cautelare (RI della custodia in carcere e LL e ZZ degli arresti . domiciliari) dopo che sull'auto a bordo della quale viaggiavano, al momento della sbarco in Sicilia dalla Calabria, erano stati rinvenuti, nascosti nella ruota di scorta, tre involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso netto complessivo di grammi 2952,75 di principio attivo con un grado di purezza pari a al 96-98%. 2. Avverso la sentenza le imputate hanno proposto tre distinti atti di ricorso, ciascuna a mezzo del proprio difensore. 2.1.Ricorso RI 2.1.1 Con il primo motivo, ha dedotto la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. Il difensore rileva, a tal fine, che la circostanza i per cui nel caso di specie il quantitativo superi di oltre 2000 volte il valore soglia determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al DM 11 aprile 2006, secondo il criterio individuato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 36298 del 2012, non è idonea di per sé a integrare il perfezionamento della aggravante: la Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che al di sotto del valore così ottenuto non può essere configurata la aggravante, mentre in caso di superamento del valore indicato, spetta al giudice di merito valutare, caso per caso, la sussistenza in concreto della ingente quantità. Nel caso di specie, la Corte aveva apoditticamente sostenuto che il quantitativo detenuto avrebbe creato impatto sul mercato, quando, invece, si trattava di quantitativo tutt'altro che eccezionale per il territorio di riferimento. • v 2.1.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Dopo che lo stesso Pubblico Ministero, nel giudizio di primo grado, aveva richiesto la concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., in misura equivalente alla aggravante, per lo stato di incensuratezza ed il ruolo marginale svolto dall'imputata, i giudici di appello non avevano tenuto conto di tali dati e non avevano tenuto conto, altresì, dell'atteggiamento collaborativo assunto dall'imputata, la quale in sede di interrogatorio davanti al Gip aveva fornito elementi utili a identificare il suo fornitore. 2.2. Ricorso CC 2.2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale. Il difensore lamenta che la Corte avrebbe fondato la pronuncia di condanna sulla base di una non corretta valutazione della prova indiziaria e non avrebbe tenuto conto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Sotto tale profilo la difesa richiama la versione fornita dall'imputata in sede di udienza di convalida, secondo la quale ella stava andando a Messina con la madre e l'amica per iscriversi ad un corso di cucito tenuto da RI presso il negozio Grand Chic e afferma che la Corte, nel ritenere non veritiera tale versione, sarebbe incorsa nel vizio del travisamento della prova. La motivazione della Corte, inoltre, sarebbe viziata anche nel passaggio in cui era stato ingiustificatamente valorizzato lo stato di agitazione dell'imputata, che, invece, doveva essere considerato come la normale reazione emotiva di una ragazza di 21 anni, ignara dell'illecito trasporto, ovvero il possesso da parte della ragazza di un telefono cellulare, dato neutro e privo di incidenza indiziaria. Dunque -prosegue il difensore- non era ravvisabile il concorso di LL nella detenzione della droga, in quanto ella si era limitata a tenere un comportamento inconsapevolmente connivente e non aveva fornito alcun contributo materiale e/o morale al reato a lei contestato. 2.2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990, riprendendo gli stessi argomenti già sviluppati nel ricorsoi di RI così come supra sintetizzati . 2.3.Ricorso GA 2.3.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale dell'imputata. Il difensore rileva che la pronuncia di condanna si sarebbe fondata, in ultima analisi, solo sulla presenza fisica della ricorrente sull'autovettura condotta da RI sulla quale era trasportata la droga e sul 3 contegno agitato che l'imputata aveva palesato all'atto del controllo delle forze dell'ordine. L'affermazione per cui ZZ avrebbe concorso nel reato doveva ritenersi meramente congetturale, non essendo stati esplicitatt e né la materialità della condotta, né l'elemento psicologico. Gli indizi, per fondare l'affermazione di responsabilità, devono essere gravi e certi, ciascuno isolatamente considerato, e la loro valutazione complessiva deve portare alla certezza del risultato, oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte, al pari del giudice di primo grado, avrebbe ritenuto l'esistenza di un accordo preventivo delle tre donne al trasporto, dando per scontata la consapevolezza di ZZ, fondata sull'apodittico assunto per cui non era possibile che detto trasporto potesse avvenire senza che tutte e tre ne fossero state consapevoli. In virtù di tale percorso argomentativo, fra l'altro, la Corte avrebbe irragionevolmente equiparato la posizione di ZZ, rispetto a quella di CC e non avrebbe tenuto conto che, mentre quest'ultima era legata da rapporto di parentela con RI (che si era assunta la responsabilità in ordine al trasporto della sostanza stupefacente), la prima era semplice amica. Ben poteva essere, dunque, che RI avesse deciso di portare con sé la ragazza al fine di dissimulare l'illecito trasporto, puntando proprio sulla assenza di consapevolezza da parte di ZZ della natura del viaggio. 2.3.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 cod. proc. pen. Il difensore osserva che, nell'ipotesi in cui la sostanza detenuta sia 2000 volte superiore alla soglia di cui al decreto ministeriale, spetta al giudice la valutazione della ricorrenza o meno della aggravante sulla base dell'apprezzamento delle concrete circostanze. Nel caso di specie, la quantità di dosi era stata calcolata in modo approssimativo ed in assenza di contraddittorio tecnico fra accusa e difesa. 2.3.3. Con il terzo motivo, ha dedotto non già uno specifico vizio fra quelli contemplati dall'art. 606 cod. proc. pen., bensì la erronea comparazione fra le circostanze attenuanti e le circostanze aggravanti. Il difensore contesta l'esito del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza e non già di prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante dell'ingente quantità. 2.3.4. Con il quarto motivo ha dedottoft il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. In maniera generica il difensore lamenta che la Corte, nella individuazione della pena, non avrebbe tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 4 2. Il motivo attinente alla configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, comune a tutti i ricorsi (primo motivo per RI e secondo motivo per CC e ZZ), è manifestamente infondato. La motivazione rinvenibile nelle conformi sentenze di merito è coerente, oltre che con il dettato normativo, con i principi di matrice giurisprudenziale in materia. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che "in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, espresso in milligrammi (valore - soglia) per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata" ( Sez. U. n. 36258 del 24/5/2012, DI, Rv. 253150). Peraltro, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi dell'art. 75, comma 1 bis, d.P.R. n. 309/1990, come modificato dalla legge n. 79/2014, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 36/2014, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante in esame, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra, quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile (Sez. 4 n. 55014 del 15/11/2017, Corrao, Rv. 271680; Sez. 6 n. 50076 del 4/10/2016, SH e altri, Rv. 268935; Sez. 3 n. 47978 del 28/9/2016, Hrim, Rv. 268699), da ritenersi "flessibili", soprattutto nel caso di superamento del valore soglia (Sez. 4, n. 49619 del 12/10/2016, Palumbo e altro, Rv. 268624). Questi principi, peraltro, hanno conservato validità anche all'indomani di altra pronuncia delle Sezioni Unite, chiamate a scrutinare se mantenga validità il criterio per la determinazione dell'ingente quantità fissato dalla sentenza delle Sezioni Unite DI (fondato sul rapporto da 1 a 2000 fra quantità massima detenibile come prevista nell'elenco allegato al d.m. 11 aprile 2006 e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta) e come debbano essere individuati i fattori della moltiplicazione, il cui prodotto determina il confine inferiore dell'ingente quantità nell'ipotesi di reati concernenti le c.d. "droghe leggere", alla stregua degli orientamenti che si erano andati delineando all'indomani della novella di cui al d. I. n. 36/2014 (convertito dalla legge n. 79/2014), che ha ripristinato la distinzione tra i due tipi di sostanza stupefacente. Il Supremo Collegio, all'esito del rinnovato scrutinio, ha affermato che, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche 5 successivamente alla novella citata, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite DI del 2012 (Sez. U. n. 14722 del 30/01/2020, Polito , Rv. 279005, in cui, in applicazione dei predetti criteri, la Corte ha, tuttavia, precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile, quando la quantità di principio attivo è inferiore a due chilogrammi, pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 milligrammi;
ciò in considerazione del fatto che detto valore era stato riportato a 500 milligrammi, in luogo dei 1000 considerati dalla sentenza DI, essendo stato annullato il d.m. 4 agosto 2006 che aveva portato da 20 a 40 il moltiplicatore della dose media singola pari a 25 mg.). I giudici di merito, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, hanno fatto corretta applicazione di tali principi, fornendo adeguata giustificazione della valutazione discrezionale condotta. La Corte, invero, ha rilevato come nel caso di specie si in presenza di un quantitativo di principio attivo, pari a quasi 3 chilogrammi, ben superiore a 2.000 volte il valore massimo, espresso in milligrammi (valore -- soglia) e come il numero di dosi ricavabili e suscettibili di essere immesse sul mercato, avrebbe avuto impatto nel territorio di riferimento. Si tratta di percorso argomentativo che, in quanto coerente con i dati di fatto e non illogico, appare esente da censure. Quanto alle modalità con cui il principio attivo era stato calcolato, ovvero tramite analisi effettuate su un campione, si deve osservare che, secondo la previsione di cui all'art. 87 d.P.R. n. 309/1990, in caso di sequestro di sostanza stupefacente, le analisi da parte dei laboratori o dei consulenti tecnici incaricati vengono effettuatìThon già sull'intero quantitativo, bensì su singoli campioni debitamente repertati, rappresentativi della partita da cui il campione è stato prelevato. Fra l'altro questa Corte ha anche chiarito che la consulenza disposta dal pubblico ministero su campioni di sostanze stupefacenti non costituisce accertamento tecnico irripetibile, atteso che tali sostanze conservano nel tempo le intrinseche caratteristiche e possono, pertanto, ove necessario, essere sottoposte a nuovo esame (Sez. 4, n. 53547 del 08/11/2017 Pisano, Rv. 271684; Sez. 4, n. 34176 del 19/07/2012, Minniti Rv. 253529). 3.11 primo motivo del ricorso di IC e il primo motivo del ricorso di ZZ, attinenti alla affermazione della responsabilità, sono manifestamente infondati. Non è superfluo ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del q/) legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Così ricostruito il perimetro della valutazione rimessa a questa Corte, si osserva che gli argomenti utilizzati nella sentenza impugnata a dimostrazione del concorso delle due imputate nella detenzione della droga sostanzialmente ammessa da RI (che, infatti, con il ricorso in trattazione, non ha contestato la sua responsabilità), appaiono fondati su circostanze di fatto processualmente accertate. La Corte ha puntualizzato che tutte e tre le donne residenti nella Locride erano state controllate, allo sbarco a Messina dal traghetto, a bordo della autovettura di proprietà e condotta da RI, nella cui ruota di scorta erano stati nascosti tre panetti di cocaina;
che tutte e tre le donne all'atto del controllo erano parse "particolarmente agitate"; che, davanti al Gip, RI aveva sostenuto di aver ricevuto incarico da tale NI di AN CA di trasportare dei soldi e che la figlia e l'amica nulla sapevano del trasporto, mentre CC e ZZ avevano concordemente sostenuto che si stavano recando a Messina per un corso di taglio e cucito tenuto da in particolare CC aveva precisato che avrebbe dovuto iscriversi al corso, mentre ZZ aveva affermato di doversi recare ad un corso tenuto da RI;
che, tuttavia, l'unico elemento a sostengo di tale ultima circostanza era rappresentato da un volantino della ditta "Le Grand Chic", avente sede a Messina, relativo ad un corso di taglio e confezione tenuto, quale insegnante, da MA TO RI 7 nella Locride e non già a Messina;
che, dunque, era inverosimile che le due ragazze venissero a Messina per iscriversi o partecipare ad un corso, della cui esistenza non era stata, comunque, fornita prova alcuna, quando RI (madre di una delle due) teneva corsi di cucito proprio nel paese in cui vivevano. In ultima analisi -hanno commentato i giudici- il fatto che le due ragazze non fossero state in grado di fornire una plausibile giustificazione della loro trasferta a Messina e che anzi avessero abbozzato versioni fra di loro contraddittorie, smentite dalla loro stessa produzione documentale e comunque scarsamente verosimili, unitamente alla irragionevolezza della tesi per cui RI avesse organizzato il trasporto di tre chilogrammi di cocaina portando con sé le due ragazze a loro insaputa, valeva a provare il previo accordo fra le tre donne in ordine al trasporto della droga, a cui tutte avevano concorso in maniera consapevole. Le ricorrenti CC e ZZ contestano la tenuta del tessuto motivazionale adottato dai giudici di merito, ma non si confrontano in maniera puntuale con gli argomenti utilizzati e, nel sostenere la loro estraneità al reato, chiamano la Corte di legittimità ad una inammissibile lettura alternativa del compendio probatorio. I giudici di merito hanno ritenuto 'provato il concorso delle ricorrenti nella detenzione e nel trasporto della drogg e in ragione di una complessiva lettura di elementi di fatto da cui hanno dedotto, con inferenze non illogiche, che l'azione criminosa fosse stata concordata da tutte e tre le imputate presenti nell'auto ove la droga era occultata: il richiamo contenuto nei ricorsi alla disciplina del concorso di persone nel reato e alla distinzione fra concorso e mera connivenza è, dunque, inconferente, avendo i giudici ritenuto che la condotta fosse riferibile, proprio in ragione del preventivo accordo, a ciascuna delle donne. Sotto tale profilo la motivata implausibilità della versione difensiva sostenuta da CC e ZZ in merito alla loro presenza sull'auto ha consentito ai giudici di affermare la loro responsabilità, oltre ogni ragionevole dubbio. Inver-o/ come è stato più volte affermato in sede di legittimità, la regola dì giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al là di ogni ragionevole dubbio" implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290): nel caso in esame la conferma dell'ipotesi accusatoria si è fondata sull'evidenza oggettiva della presenza delle imputate all'atto del trasporto della sostanza stupefacente e sulla implausibilità della ricostruzione alternativa. a, 8 4. I motivi attinenti al trattamento sanzionatorio (secondo per RI, terzo e quarto per ZZ) sono, pure, manifestamente infondati. E' orientamento consolidato quello per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). Inoltre, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020 Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). Anche la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). La Corte di Appello nella sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi. Con riferimento alla posizione di RI, la Corte ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità oggettiva della condotta di reato e del comportamento processuale improntato alla negazione dell'evidenza. Il richiamo, operato nel ricorso, alla presunta collaborazione appare, di contro, smentito dalle risultanze, non avendo RI indicato agli inquirenti elementi utili alla identificazione di colui che le aveva consegnato la droga, se non il solo nome di battesimo e la provenienza da AN CA . Con riferimento alla posizione di ZZ, la Corte ha ritenuto di dover riconoscere le circostanze attenuanti generiche in ragione dello stato di incensuratezza e della giovanissima età e le ha computate in equivalenza alla aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90: i motivi dedotti dal difensore, di contro, difettano di specificità e invocano una ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio, senza segnalare alcun concreto vizio della sentenza. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che le ricorrente non versassero in colpa nella determinazione della 9 causa di inammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma il 11 aprile 2023 Il Consiglier Il Presidente ,